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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/10/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1705/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 1705/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. MARSONI CHIARA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 [...]
, hanno esposto: CP_1
- di aver contratto matrimonio concordatario in MONCHIERO (CN) il 03/09/1994, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, parte II,
Serie A, dell'anno 1994;
- che durante il matrimonio i coniugi hanno adottato il figlio Per_1
, nato a [...] il [...], maggiorenne non economicamente
[...] autosufficiente;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso di seguito riportate:
“1) La signora continuerà a vivere, con il figlio , Parte_1 Persona_1 nella casa familiare sita a Monchiero (CN), Località Oltre Rea n. 20, di sua esclusiva proprietà, che le viene comunque assegnata.
2) Il signor verserà alla signora , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio , la somma di € 150,00, sino al raggiungimento Persona_1 della sua autonomia economica, da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
la somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
Le spese straordinarie relative al figlio saranno a carico di ciascuno dei ricorrenti nella misura del 50%.
3) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione al mantenimento reciproco. - prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
1) L'autovettura Ford, targata FD889VK, cointestata ai signori e CP_1 [...]
, viene assegnata in piena ed esclusiva proprietà alla signora . Parte_1 Parte_1
2) Tutti i finanziamenti indicati in premessa, contratti dal signor per esigenze CP_1 personali estranee all'interesse della famiglia, rimangono a carico esclusivo del signor
[...]
, il quale si obbliga a tenere indenne la signora da ogni CP_1 Parte_1 eventuale pretesa avanzata dai creditori nei suoi confronti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio - maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, queste non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte - il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
26/09/1967 a TORINO (TO), e , nato il [...] ad [...] CP_1
(CN), che hanno contratto matrimonio concordatario in MONCHIERO (CN) il
03/09/1994, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n.
4, parte II, Serie A, dell'anno 1994;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
- Provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
- Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 25/09/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 1705/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. MARSONI CHIARA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 [...]
, hanno esposto: CP_1
- di aver contratto matrimonio concordatario in MONCHIERO (CN) il 03/09/1994, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, parte II,
Serie A, dell'anno 1994;
- che durante il matrimonio i coniugi hanno adottato il figlio Per_1
, nato a [...] il [...], maggiorenne non economicamente
[...] autosufficiente;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso di seguito riportate:
“1) La signora continuerà a vivere, con il figlio , Parte_1 Persona_1 nella casa familiare sita a Monchiero (CN), Località Oltre Rea n. 20, di sua esclusiva proprietà, che le viene comunque assegnata.
2) Il signor verserà alla signora , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio , la somma di € 150,00, sino al raggiungimento Persona_1 della sua autonomia economica, da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
la somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
Le spese straordinarie relative al figlio saranno a carico di ciascuno dei ricorrenti nella misura del 50%.
3) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione al mantenimento reciproco. - prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
1) L'autovettura Ford, targata FD889VK, cointestata ai signori e CP_1 [...]
, viene assegnata in piena ed esclusiva proprietà alla signora . Parte_1 Parte_1
2) Tutti i finanziamenti indicati in premessa, contratti dal signor per esigenze CP_1 personali estranee all'interesse della famiglia, rimangono a carico esclusivo del signor
[...]
, il quale si obbliga a tenere indenne la signora da ogni CP_1 Parte_1 eventuale pretesa avanzata dai creditori nei suoi confronti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio - maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, queste non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte - il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
26/09/1967 a TORINO (TO), e , nato il [...] ad [...] CP_1
(CN), che hanno contratto matrimonio concordatario in MONCHIERO (CN) il
03/09/1994, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n.
4, parte II, Serie A, dell'anno 1994;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
- Provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
- Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 25/09/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi