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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente e Relatore
MARINAI GIANMARCO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 717/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl L.r. Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa - Galleria G.b.gerace 7/15 56100 Pisa PI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 300/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 1 e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P030200829 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13/11/23 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Pisa è stato rigettato il ricorso di Ricorrente_1i, su accertamento ai fini Ires Iva e Irap basato sul presupposto della non inerenza di taluni costi. Un primo gruppo era rappresentato da spese che, secondo la parte contribuente, sarebbero state sostenute per prestazioni che richiedevano l'iscrizione in albi professionali o che per quantità non avrebbero potuto essere soddisfatte dall'impiego del solo personale dipendente.
Viceversa secondo la Corte si trattava di costi non deducibili per difetto di inerenza: le relative fatture recavano descrizione generica delle prestazioni, difforme dai requisiti normativi i e di contenuto dell' art. 21 del DPR 633/1972 e la lacuna non era stata colmata neppure dalle produzioni documentali consistenti in elenchi redatti su fogli Excel.
-Quanto alla seconda voce di spesa la corte rilevava che a fronte del contratto di service e del suo corrispettivo pari ad euro 2500 mensili, non era stata data prova documentale degli oneri accessori che avevano determinato i maggiori costi fatturati, la cui eccedenza era stata recuperata in sede di accertamento.
-Infine in ordine alla presunzione di distribuzione al socio unico degli utili, il ricorso è stato ritenuto infondato rilevandosi che, anche in base a recenti pronunce di legittimità (Cass n. 25501/2020 e n.
25322/2022), sia fondata la presunzione anche con riferimento a utili emersi per ritenuta indeducibilità dei costi.
La Corte ha poi osservato che la materia non è stata innovata dall'art. 7, comma 5-bis, del D.L.vo n.
546/1992 che non ha introdotto deroghe al sistema di presunzioni semplici, fondate su circostanze gravi, precise e concordanti, previste dalle norme sull'accertamento dei tributi, in quanto second la Cassazione
(ord. n. 31878/2022) la norma “non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia.
Avverso la sentenza ha proposto appello la Società contribuente per i seguenti motivi:
-svolgendo la società servizi di natura contabile e amministrativa, si sarebbe dovuta considerare sufficiente, pur nella riassuntiva descrizione recata dalle fatture, la stretta ed oggettiva connessione fra l'attività svolta da Ricorrente_1 per i propri clienti e la qualificazione professionale dei soggetti che hanno emesso le fatture in contestazione. Si rileva al riguardo che dall'esclusione di tali costi deriverebbe altrimenti una percentuale di redditività molto più elevata di quella media del settore.
- in ordine al secondo motivo, sarebbero stati esclusi i costi per oneri aggiuntivi eccedenti il canone pattuito, senza tener conto dello scambio di messaggi mail tra il sig. Nominativo_1 e la Nominativo_2 dai quali si desume che si sarebbe trattato di quote dei costi di gestione dell'immobile addebitati alla società e, quindi trattandosi di immobile commerciale, pertinenti all'attività svolta.
- Quanto al 3 punto non sarebbe stato tenuto conto della modifica della norma di cui all'art.7 comma. 5 bis d.lvo 546/92 e della circostanza che una simile presunzione è di origine giurisprudenziale, e quindi incompatibile con la riforma.
In ogni caso la presunzione non potrebbe operare perché i maggiori utili accertati conseguono alla ritenuta indeducibilità dei costi e non alla loro inesistenza.
Si costituiva a sua volta l'Agenzia delle entrate resistendo a tutti i motivi di appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado non appare meritevole di riforma stante l'infondatezza dei motivi di appello.
-Quanto al primo punto, a fronte della genericità della stereotipata descrizione delle prestazioni recate in fattura, la prova, come già condivisibilmente evidenziato in primo grado, non può ritenersi integrata per la inadeguatezza del valore probatorio dei documenti costituti da semplici fogli Excel;
Né sono condivisibili le affermazioni dell'appellante che, implicitamente ammettendo la genericità della descrizione della prestazione recata nelle fatture, la ritiene superabile per il sol fatto che la qualità professionale degli emittenti sia coerente con l' oggetto sociale : si tratta difatti di assonanza che non si comprende come possa colmare e risolvere l'assenza di precisione descrittiva e temporale della attività svolta e fatturata, come richiesto dalla legge.
-Quanto al punto n 2 non vi sono concreti elementi per sostenere che, oltre agli oneri già inclusi nelle previsioni contrattuali, possano valutarsi come deducibili anche ulteriori e non meglio precisate spese per oneri diversi, il cui addebito non è previsto nei documenti contrattuali. Ad abundantiam anche se si ritenesse superabile l'eccezione di tardività mossa dall'agenzia sul deposito in appello della corrispondenza mail sopra citata, risulterebbero egualmente oscuri e indefiniti la natura e la quantificazione degli oneri di cui sopra.
In ordine all'ultimo punto, la compatibilità delle nuova formulazione dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n.
546 del 1992, con la presunzione di distribuzione di utili occulti nelle società con ristretta base partecipativa, è confermata da Cass 17/6/2025 che la ritiene legittima
“ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lett. d, la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell'ente sono stati accantonati o reinvestiti. (Fattispecie nella quale la Corte regionale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha affermato che in tema di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa, le regole sul riparto dell'onere della prova non risultano mutate per effetto dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, che non comporta alcuna inversione della normale ripartizione del suddetto onere, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici”.
Né appare persuasiva l'affermazione per la quale si debba distinguere se l'emersione degli utili occulti derivi da elisione di costi inesistenti o come nel caso di specie da costi non pertinenti, dal momento che la determinazione del reddito deriva dalla applicazione delle regole che determinato la deducibilità dei costi, senza che vi sia alcuna norma atta a distinguere la ragione per la quale questi non incidano in abbattimento sull'imponibile (Cass. Ord. 25322 del 25 agosto 2022).
È infine da sottolineare come nel caso di specie non sia stata data al riguardo alcuna prova contraria da parte del contribuente.
Non essendo fondati i motivi di appello va confermata la sentenza di primo grado con aggravio di spese a carico della parte soccombente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado, condanna l'appellante alle spese che liquida in euro 3500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente e Relatore
MARINAI GIANMARCO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 717/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl L.r. Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa - Galleria G.b.gerace 7/15 56100 Pisa PI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 300/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 1 e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P030200829 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13/11/23 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Pisa è stato rigettato il ricorso di Ricorrente_1i, su accertamento ai fini Ires Iva e Irap basato sul presupposto della non inerenza di taluni costi. Un primo gruppo era rappresentato da spese che, secondo la parte contribuente, sarebbero state sostenute per prestazioni che richiedevano l'iscrizione in albi professionali o che per quantità non avrebbero potuto essere soddisfatte dall'impiego del solo personale dipendente.
Viceversa secondo la Corte si trattava di costi non deducibili per difetto di inerenza: le relative fatture recavano descrizione generica delle prestazioni, difforme dai requisiti normativi i e di contenuto dell' art. 21 del DPR 633/1972 e la lacuna non era stata colmata neppure dalle produzioni documentali consistenti in elenchi redatti su fogli Excel.
-Quanto alla seconda voce di spesa la corte rilevava che a fronte del contratto di service e del suo corrispettivo pari ad euro 2500 mensili, non era stata data prova documentale degli oneri accessori che avevano determinato i maggiori costi fatturati, la cui eccedenza era stata recuperata in sede di accertamento.
-Infine in ordine alla presunzione di distribuzione al socio unico degli utili, il ricorso è stato ritenuto infondato rilevandosi che, anche in base a recenti pronunce di legittimità (Cass n. 25501/2020 e n.
25322/2022), sia fondata la presunzione anche con riferimento a utili emersi per ritenuta indeducibilità dei costi.
La Corte ha poi osservato che la materia non è stata innovata dall'art. 7, comma 5-bis, del D.L.vo n.
546/1992 che non ha introdotto deroghe al sistema di presunzioni semplici, fondate su circostanze gravi, precise e concordanti, previste dalle norme sull'accertamento dei tributi, in quanto second la Cassazione
(ord. n. 31878/2022) la norma “non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia.
Avverso la sentenza ha proposto appello la Società contribuente per i seguenti motivi:
-svolgendo la società servizi di natura contabile e amministrativa, si sarebbe dovuta considerare sufficiente, pur nella riassuntiva descrizione recata dalle fatture, la stretta ed oggettiva connessione fra l'attività svolta da Ricorrente_1 per i propri clienti e la qualificazione professionale dei soggetti che hanno emesso le fatture in contestazione. Si rileva al riguardo che dall'esclusione di tali costi deriverebbe altrimenti una percentuale di redditività molto più elevata di quella media del settore.
- in ordine al secondo motivo, sarebbero stati esclusi i costi per oneri aggiuntivi eccedenti il canone pattuito, senza tener conto dello scambio di messaggi mail tra il sig. Nominativo_1 e la Nominativo_2 dai quali si desume che si sarebbe trattato di quote dei costi di gestione dell'immobile addebitati alla società e, quindi trattandosi di immobile commerciale, pertinenti all'attività svolta.
- Quanto al 3 punto non sarebbe stato tenuto conto della modifica della norma di cui all'art.7 comma. 5 bis d.lvo 546/92 e della circostanza che una simile presunzione è di origine giurisprudenziale, e quindi incompatibile con la riforma.
In ogni caso la presunzione non potrebbe operare perché i maggiori utili accertati conseguono alla ritenuta indeducibilità dei costi e non alla loro inesistenza.
Si costituiva a sua volta l'Agenzia delle entrate resistendo a tutti i motivi di appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado non appare meritevole di riforma stante l'infondatezza dei motivi di appello.
-Quanto al primo punto, a fronte della genericità della stereotipata descrizione delle prestazioni recate in fattura, la prova, come già condivisibilmente evidenziato in primo grado, non può ritenersi integrata per la inadeguatezza del valore probatorio dei documenti costituti da semplici fogli Excel;
Né sono condivisibili le affermazioni dell'appellante che, implicitamente ammettendo la genericità della descrizione della prestazione recata nelle fatture, la ritiene superabile per il sol fatto che la qualità professionale degli emittenti sia coerente con l' oggetto sociale : si tratta difatti di assonanza che non si comprende come possa colmare e risolvere l'assenza di precisione descrittiva e temporale della attività svolta e fatturata, come richiesto dalla legge.
-Quanto al punto n 2 non vi sono concreti elementi per sostenere che, oltre agli oneri già inclusi nelle previsioni contrattuali, possano valutarsi come deducibili anche ulteriori e non meglio precisate spese per oneri diversi, il cui addebito non è previsto nei documenti contrattuali. Ad abundantiam anche se si ritenesse superabile l'eccezione di tardività mossa dall'agenzia sul deposito in appello della corrispondenza mail sopra citata, risulterebbero egualmente oscuri e indefiniti la natura e la quantificazione degli oneri di cui sopra.
In ordine all'ultimo punto, la compatibilità delle nuova formulazione dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n.
546 del 1992, con la presunzione di distribuzione di utili occulti nelle società con ristretta base partecipativa, è confermata da Cass 17/6/2025 che la ritiene legittima
“ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lett. d, la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell'ente sono stati accantonati o reinvestiti. (Fattispecie nella quale la Corte regionale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha affermato che in tema di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa, le regole sul riparto dell'onere della prova non risultano mutate per effetto dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, che non comporta alcuna inversione della normale ripartizione del suddetto onere, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici”.
Né appare persuasiva l'affermazione per la quale si debba distinguere se l'emersione degli utili occulti derivi da elisione di costi inesistenti o come nel caso di specie da costi non pertinenti, dal momento che la determinazione del reddito deriva dalla applicazione delle regole che determinato la deducibilità dei costi, senza che vi sia alcuna norma atta a distinguere la ragione per la quale questi non incidano in abbattimento sull'imponibile (Cass. Ord. 25322 del 25 agosto 2022).
È infine da sottolineare come nel caso di specie non sia stata data al riguardo alcuna prova contraria da parte del contribuente.
Non essendo fondati i motivi di appello va confermata la sentenza di primo grado con aggravio di spese a carico della parte soccombente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado, condanna l'appellante alle spese che liquida in euro 3500,00 oltre accessori di legge.