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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/10/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 2.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 569 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Maria Giuseppina Amendola Pt_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Controparte_1 Domenico Spanò
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Maria Grazia Maida e Fabrizio Allegrini
appellati
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Opposizione ad intimazione di pagamento. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 12.9.19 già proponeva Pt_1 Controparte_3 opposizione alla intimazione di pagamento n° 03020199002685384000, notificata il 17.4.19, per la parte riferita a due cartelle esattoriali per premi IN richiamate nella intimazione opposta.
2) Con il ricorso si denunciava l'omessa notifica delle due cartelle di pagamento e si eccepiva la prescrizione quinquennale delle pretese IN comunque maturata tra la data di notifica delle cartelle (2.12.11 e 20.12.12) e la data di notifica della intimazione opposta (17.4.19). 3) Nella resistenza di IN e ER, con la sentenza impugnata il tribunale di Catanzaro ha respinto il ricorso con le seguenti motivazioni:
“Va premesso che l'odierno ricorso contiene motivi integranti opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo, ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella costituisce estratto). Nel caso di specie, difatti, parte ricorrente contesta il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento a tutti i crediti portati ad esecuzione. Sul punto, occorre rilevare che alla fattispecie in esame debba applicarsi il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335/1995, atteso che la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.; ne consegue che ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cassazione civile sez. VI, 03/05/2019, n.11760). Orbene, costituendosi in giudizio, ha dimostrato di aver notificato Controparte_1 la cartella di pagamento n. 03020110027493692000 in data 02.12.2011, e la cartella di pagamento n. 03020120023933702000 in data 20.12.2012. E' documentalmente dimostrato, inoltre, che dopo la notificazione delle predette cartelle, l'agente della riscossione ha provveduto a notificare al debitore atti idonei ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione. Anzitutto, in data 10.11.2014, è stata notificata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201400000440000, con la quale è stato richiesto il pagamento, tra le altre, delle cartelle esattoriali oggetto di giudizio. Sul punto, l'odierno opponente contesta l'idoneità della predetta documentazione ad interrompere il termine prescrizionale, avendo prodotto una mera una stampa interna Controparte_1 contenente un'elencazione di cartelle, ma non anche la comunicazione di ipoteca che assume essere stata notificata. Orbene, ritiene questo giudice che la prospettazione attorea non possa condividersi, atteso che dall'estratto documentale prodotto dall'agente riscossore (cfr. doc. “com. prev. e notifica” Parte_2 della memoria di costituzione), invero, si evince in maniera chiara sia il numero identificativo del documento notificato (n. 0307620140000040000) - coincidente il codice riportato nella relata di notifica - sia le cartelle esattoriali ad esso sottese, tra le quali, la n. 03020110027493692000 e la n. 03020120023933702000, contenute nell'intimazione di pagamento impugnata. Dalla documentazione allegata al ricorso, inoltre, emerge che il termine di prescrizione è stato nuovamente interrotto, dapprima in data 10.05.2018 mediante notifica a mezzo Pec dell'intimazione di pagamento n. 03020189001940601000 e, successivamente, con la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione. Per le anzidette ragioni, la prescrizione deve considerarsi validamente interrotta e l'opposizione conseguentemente rigettata. Le spese processuali sostenute dalle parti convenute, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza”.
4) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando l'errore del tribunale per aver Pt_1 ritenuto che la documentazione prodotta in giudizio da ER fosse sufficiente a dimostrare l'avvenuta notifica alla società di un preavviso di ipoteca in data 10.11.14. In particolare, l'ente della riscossione non aveva prodotto il preavviso di ipoteca, ma un mero documento interno contenente un elenco di cartelle di pagamento, tra cui quelle oggetto di causa, che non poteva essere considerato un valido atto interruttivo della prescrizione, non essendo sufficiente il fatto che l'avviso di ricevimento prodotto da ER conteneva un numero identificativo del preavviso di ipoteca coincidente con quello risultante dal documento interno.
5) IN e ER si sono costituiti concludendo per il rigetto dell'appello. L' ha Controparte_4 anche prodotto in questa sede il preavviso di ipoteca non depositato in primo grado, chiedendone l'acquisizione alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata nella memoria di costituzione in appello.
6) Tutte le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni. In particolare, la società appellante si è opposta all'acquisizione del preavviso di ipoteca prodotto da ER, citando sul punto Cass. n° 23652/16. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
7) L'appello deve essere respinto.
8) La pronuncia di legittimità che l'appellante invoca per opporsi all'acquisizione del preavviso di ipoteca prodotto da ER non è conferente al caso di specie.
9) Con la pronuncia n° 23652/16, infatti, è stato stabilito che Nel rito del lavoro è inammissibile la produzione in appello di documenti di formazione antecedente il giudizio, genericamente indicati e sulla cui esibizione sia intervenuta una decadenza, né in tal caso può essere esercitato il potere officioso del giudice di ammissione di nuovi mezzi di prova, che opera sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi a seguito del contraddittorio delle stesse. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile la produzione in appello di un atto interruttivo della prescrizione, avendo l' in primo grado sollevato la relativa eccezione senza specificare quando, come e in virtù di Pt_3 quale atto l'interruzione si fosse prodotta).
10) Nel caso di specie, al contrario, sin dalla costituzione in giudizio ER aveva espressamente dedotto di aver interrotto il corso della prescrizione con la notifica del preavviso di ipoteca di cui si discute in data 10.11.14 (così, infatti, a pag. 2 della memoria di costituzione: in particolare, in data 10.11.2014 è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201400000440000, con la quale è stato richiesto il pagamento, tra le altre, delle cartelle esattoriali oggetto di giudizio).
11) ER, inoltre, aveva prodotto il documento ad uso interno relativo al preavviso di ipoteca 03076201400000440000, nonché il relativo avviso di ricevimento che attestava la consegna del preavviso il 10.11.14.
12) La conseguenza è che sin dal primo grado di giudizio esisteva sia una precisa allegazione del fatto interruttivo della prescrizione, sia una evidente pista probatoria che impongono in questa sede di acquisire il preavviso di ipoteca che ER ha prodotto in questo grado di giudizio.
13) Tanto sulla base dei seguenti insegnamenti di legittimità perfettamente aderenti all'odierna controversia:
Cass. 26597/20 Nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una "semiplena probatio" e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria che, in appello, ben può essere costituita dalla indicazione di un teste de relato in primo grado, secondo una ipotesi prevista in via generale dall'art. 257, comma 1, c.p.c. che, al ricorrere dei requisiti di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c., resta assorbita.
Cass. 16358/24 Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (Nella specie, la S.C. ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in appello, dell'atto interruttivo della prescrizione).
Cass. 24813/22 In caso di relata di notifica della cartella esattoriale prodotta dal concessionario, la tardiva costituzione in giudizio del medesimo non è di ostacolo, "ex se", all'acquisizione d'ufficio del documento indispensabile ai fini della decisione, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, assume rilevanza l'acquisizione di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti.
14) L'ulteriore conseguenza è che deve definitivamente affermarsi che dopo la notifica delle due cartelle per premi IN nelle date del 02.12.2011 e 20.12.2012 (circostanze che l'appellante non contesta), il corso della prescrizione quinquennale è stato tempestivamente interrotto con la notifica del preavviso di ipoteca il 10.11.14; atto, questo, contenente l'espresso invito alla società appellante a procedere al pagamento degli importi di cui alle cartelle in esso elencate, tra cui le due per premi IN oggetto del presente giudizio.
15) Dopo la notifica del 10.11.14, il corso della prescrizione è stato nuovamente e tempestivamente interrotto con la intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, che la stessa ricorrente ha ammesso essere stata notificata il 17.4.19, impugnandola con ricorso del 12.9.19.
16) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
17) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore di ciascuna parte appellata, tenuto conto del valore della controversia dichiarato dalla stessa appellante (euro 27.641,40).
18) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Pt_1 tribunale di Catanzaro n° 871/22, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.000,00 in favore di ciascuna parte appellata, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di;
Controparte_1 3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 26.9.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr. Emilio Sirianni
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 2.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 569 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Maria Giuseppina Amendola Pt_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Controparte_1 Domenico Spanò
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Maria Grazia Maida e Fabrizio Allegrini
appellati
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Opposizione ad intimazione di pagamento. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 12.9.19 già proponeva Pt_1 Controparte_3 opposizione alla intimazione di pagamento n° 03020199002685384000, notificata il 17.4.19, per la parte riferita a due cartelle esattoriali per premi IN richiamate nella intimazione opposta.
2) Con il ricorso si denunciava l'omessa notifica delle due cartelle di pagamento e si eccepiva la prescrizione quinquennale delle pretese IN comunque maturata tra la data di notifica delle cartelle (2.12.11 e 20.12.12) e la data di notifica della intimazione opposta (17.4.19). 3) Nella resistenza di IN e ER, con la sentenza impugnata il tribunale di Catanzaro ha respinto il ricorso con le seguenti motivazioni:
“Va premesso che l'odierno ricorso contiene motivi integranti opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo, ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella costituisce estratto). Nel caso di specie, difatti, parte ricorrente contesta il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento a tutti i crediti portati ad esecuzione. Sul punto, occorre rilevare che alla fattispecie in esame debba applicarsi il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335/1995, atteso che la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.; ne consegue che ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cassazione civile sez. VI, 03/05/2019, n.11760). Orbene, costituendosi in giudizio, ha dimostrato di aver notificato Controparte_1 la cartella di pagamento n. 03020110027493692000 in data 02.12.2011, e la cartella di pagamento n. 03020120023933702000 in data 20.12.2012. E' documentalmente dimostrato, inoltre, che dopo la notificazione delle predette cartelle, l'agente della riscossione ha provveduto a notificare al debitore atti idonei ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione. Anzitutto, in data 10.11.2014, è stata notificata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201400000440000, con la quale è stato richiesto il pagamento, tra le altre, delle cartelle esattoriali oggetto di giudizio. Sul punto, l'odierno opponente contesta l'idoneità della predetta documentazione ad interrompere il termine prescrizionale, avendo prodotto una mera una stampa interna Controparte_1 contenente un'elencazione di cartelle, ma non anche la comunicazione di ipoteca che assume essere stata notificata. Orbene, ritiene questo giudice che la prospettazione attorea non possa condividersi, atteso che dall'estratto documentale prodotto dall'agente riscossore (cfr. doc. “com. prev. e notifica” Parte_2 della memoria di costituzione), invero, si evince in maniera chiara sia il numero identificativo del documento notificato (n. 0307620140000040000) - coincidente il codice riportato nella relata di notifica - sia le cartelle esattoriali ad esso sottese, tra le quali, la n. 03020110027493692000 e la n. 03020120023933702000, contenute nell'intimazione di pagamento impugnata. Dalla documentazione allegata al ricorso, inoltre, emerge che il termine di prescrizione è stato nuovamente interrotto, dapprima in data 10.05.2018 mediante notifica a mezzo Pec dell'intimazione di pagamento n. 03020189001940601000 e, successivamente, con la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione. Per le anzidette ragioni, la prescrizione deve considerarsi validamente interrotta e l'opposizione conseguentemente rigettata. Le spese processuali sostenute dalle parti convenute, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza”.
4) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando l'errore del tribunale per aver Pt_1 ritenuto che la documentazione prodotta in giudizio da ER fosse sufficiente a dimostrare l'avvenuta notifica alla società di un preavviso di ipoteca in data 10.11.14. In particolare, l'ente della riscossione non aveva prodotto il preavviso di ipoteca, ma un mero documento interno contenente un elenco di cartelle di pagamento, tra cui quelle oggetto di causa, che non poteva essere considerato un valido atto interruttivo della prescrizione, non essendo sufficiente il fatto che l'avviso di ricevimento prodotto da ER conteneva un numero identificativo del preavviso di ipoteca coincidente con quello risultante dal documento interno.
5) IN e ER si sono costituiti concludendo per il rigetto dell'appello. L' ha Controparte_4 anche prodotto in questa sede il preavviso di ipoteca non depositato in primo grado, chiedendone l'acquisizione alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata nella memoria di costituzione in appello.
6) Tutte le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni. In particolare, la società appellante si è opposta all'acquisizione del preavviso di ipoteca prodotto da ER, citando sul punto Cass. n° 23652/16. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
7) L'appello deve essere respinto.
8) La pronuncia di legittimità che l'appellante invoca per opporsi all'acquisizione del preavviso di ipoteca prodotto da ER non è conferente al caso di specie.
9) Con la pronuncia n° 23652/16, infatti, è stato stabilito che Nel rito del lavoro è inammissibile la produzione in appello di documenti di formazione antecedente il giudizio, genericamente indicati e sulla cui esibizione sia intervenuta una decadenza, né in tal caso può essere esercitato il potere officioso del giudice di ammissione di nuovi mezzi di prova, che opera sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi a seguito del contraddittorio delle stesse. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile la produzione in appello di un atto interruttivo della prescrizione, avendo l' in primo grado sollevato la relativa eccezione senza specificare quando, come e in virtù di Pt_3 quale atto l'interruzione si fosse prodotta).
10) Nel caso di specie, al contrario, sin dalla costituzione in giudizio ER aveva espressamente dedotto di aver interrotto il corso della prescrizione con la notifica del preavviso di ipoteca di cui si discute in data 10.11.14 (così, infatti, a pag. 2 della memoria di costituzione: in particolare, in data 10.11.2014 è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201400000440000, con la quale è stato richiesto il pagamento, tra le altre, delle cartelle esattoriali oggetto di giudizio).
11) ER, inoltre, aveva prodotto il documento ad uso interno relativo al preavviso di ipoteca 03076201400000440000, nonché il relativo avviso di ricevimento che attestava la consegna del preavviso il 10.11.14.
12) La conseguenza è che sin dal primo grado di giudizio esisteva sia una precisa allegazione del fatto interruttivo della prescrizione, sia una evidente pista probatoria che impongono in questa sede di acquisire il preavviso di ipoteca che ER ha prodotto in questo grado di giudizio.
13) Tanto sulla base dei seguenti insegnamenti di legittimità perfettamente aderenti all'odierna controversia:
Cass. 26597/20 Nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una "semiplena probatio" e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria che, in appello, ben può essere costituita dalla indicazione di un teste de relato in primo grado, secondo una ipotesi prevista in via generale dall'art. 257, comma 1, c.p.c. che, al ricorrere dei requisiti di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c., resta assorbita.
Cass. 16358/24 Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (Nella specie, la S.C. ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in appello, dell'atto interruttivo della prescrizione).
Cass. 24813/22 In caso di relata di notifica della cartella esattoriale prodotta dal concessionario, la tardiva costituzione in giudizio del medesimo non è di ostacolo, "ex se", all'acquisizione d'ufficio del documento indispensabile ai fini della decisione, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, assume rilevanza l'acquisizione di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti.
14) L'ulteriore conseguenza è che deve definitivamente affermarsi che dopo la notifica delle due cartelle per premi IN nelle date del 02.12.2011 e 20.12.2012 (circostanze che l'appellante non contesta), il corso della prescrizione quinquennale è stato tempestivamente interrotto con la notifica del preavviso di ipoteca il 10.11.14; atto, questo, contenente l'espresso invito alla società appellante a procedere al pagamento degli importi di cui alle cartelle in esso elencate, tra cui le due per premi IN oggetto del presente giudizio.
15) Dopo la notifica del 10.11.14, il corso della prescrizione è stato nuovamente e tempestivamente interrotto con la intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, che la stessa ricorrente ha ammesso essere stata notificata il 17.4.19, impugnandola con ricorso del 12.9.19.
16) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
17) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore di ciascuna parte appellata, tenuto conto del valore della controversia dichiarato dalla stessa appellante (euro 27.641,40).
18) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Pt_1 tribunale di Catanzaro n° 871/22, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.000,00 in favore di ciascuna parte appellata, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di;
Controparte_1 3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 26.9.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr. Emilio Sirianni