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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 2914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2914 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza del 15/04/ 2025, la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11671 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto
TRA
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Pozzuoli alla via Portanova n. 6, presso lo studio legale dell' avv. Antonio Saglioccolo, da cui è rappresentato e difeso, giusta mandato in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliato presso la Direzione Metropolitana sita in Napoli alla via Alcide De Gasperi, nr.55, rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRA MARIA INGALA, come da procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l innanzi a Codesto Giudice del CP_1 Lavoro per richiedere il riconoscimento della titolarità del proprio diritto a percepire l'assegno sociale, in ragione del possesso di tutti i requisiti normativamente previsti, e per l'effetto condannare l' al pagamento delle relative provvidenze economiche. CP_1 CP_ Si è costituito l , rappresentando che, a seguito di nuova verifica istruttoria effettuate dall'archivio dell'Agenzia delle Entrate, è stato accertato che l'atto di donazione, considerato in prima battuta come causa di esclusione del requisito socio economico per accedere al beneficio preteso, è risalente al 2019 e che il comodato d'uso è stato redatto nel 2022, per cui non è stato presentato in concomitanza o prima della domanda amministrativa, con conseguente annullamento in autotutela del provvedimento di rigetto.
La suddetta amministrazione resistente chiede pertanto la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione alle spese. All'esito dell'odierna di discussione, parte ricorrente ha dichiarato di voler aderire alla richiesta di parte resistente, riconoscendo l'avvenuta liquidazione e pagamento di quanto preteso.
La causa viene quindi decisa con la seguente sentenza redatta e depositata nella suddetta data.
Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere.
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso ( Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Nel caso di specie, si deve ritenere cessata la materia del contendere stante l'avvenuto riconoscimento del diritto al beneficio per cui è causa- assegno sociale - in favore di parte ricorrente che ha anche riconosciuto l'avvenuto pagamento di quanto dovuto. Quanto sopra induce a ritenere soddisfatte le ragioni del ricorrente, con evidente carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza c.d. virtuale, tenuto conto della verosimile fondatezza della pretesa attorea, alla stregua delle risultanze in atti nonché del fatto che la liquidazione del dovuto è avvenuta successivamente alla notificazione del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in 1.200,00 per onorario oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, Iva e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 15/04/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza del 15/04/ 2025, la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11671 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto
TRA
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Pozzuoli alla via Portanova n. 6, presso lo studio legale dell' avv. Antonio Saglioccolo, da cui è rappresentato e difeso, giusta mandato in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliato presso la Direzione Metropolitana sita in Napoli alla via Alcide De Gasperi, nr.55, rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRA MARIA INGALA, come da procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l innanzi a Codesto Giudice del CP_1 Lavoro per richiedere il riconoscimento della titolarità del proprio diritto a percepire l'assegno sociale, in ragione del possesso di tutti i requisiti normativamente previsti, e per l'effetto condannare l' al pagamento delle relative provvidenze economiche. CP_1 CP_ Si è costituito l , rappresentando che, a seguito di nuova verifica istruttoria effettuate dall'archivio dell'Agenzia delle Entrate, è stato accertato che l'atto di donazione, considerato in prima battuta come causa di esclusione del requisito socio economico per accedere al beneficio preteso, è risalente al 2019 e che il comodato d'uso è stato redatto nel 2022, per cui non è stato presentato in concomitanza o prima della domanda amministrativa, con conseguente annullamento in autotutela del provvedimento di rigetto.
La suddetta amministrazione resistente chiede pertanto la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione alle spese. All'esito dell'odierna di discussione, parte ricorrente ha dichiarato di voler aderire alla richiesta di parte resistente, riconoscendo l'avvenuta liquidazione e pagamento di quanto preteso.
La causa viene quindi decisa con la seguente sentenza redatta e depositata nella suddetta data.
Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere.
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso ( Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Nel caso di specie, si deve ritenere cessata la materia del contendere stante l'avvenuto riconoscimento del diritto al beneficio per cui è causa- assegno sociale - in favore di parte ricorrente che ha anche riconosciuto l'avvenuto pagamento di quanto dovuto. Quanto sopra induce a ritenere soddisfatte le ragioni del ricorrente, con evidente carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza c.d. virtuale, tenuto conto della verosimile fondatezza della pretesa attorea, alla stregua delle risultanze in atti nonché del fatto che la liquidazione del dovuto è avvenuta successivamente alla notificazione del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in 1.200,00 per onorario oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, Iva e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 15/04/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo