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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
RG nr. 355/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 18/05/2021 da (C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Paladin Francesco (C.F.: elettivamente C.F._2 domiciliata ai fini della presente procedura presso il suo studio in iale Europa n. 30, L'avv. Paladin dichiara, ai sensi dell'art. 176, comma 2, cpc, di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0438.402206 o presso il proprio indirizzo mail
Email_1 Parte appellante
contro
, (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo Doni, del Foro di Padova, c.f.
, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura C.F._3 a Croce, 929, 30135 – Venezia, Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 450/2020 resa dal Tribunale di Treviso in data 19.11.2020 e pubblicata in pari data, non notificata
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: in via principale, accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità e/o inesistenza e/o annullarsi per i motivi di cui in Premessa il predetto Avviso di addebito n°41320180002040123000 e comunque accertarsi l'infondatezza di tutte le pretese avversarie, di cui si chiede preliminarmente accertarsi e dichiararsi la prescrizione e/o decadenza, rigettando ogni pretesa dell' di Treviso nei confronti della IG.ra nata in [...] il CP_1 Parte_1
1 26/10/74 (C.F. ) e residente in [...], C.F._1 in qualità di titolare della NN EQUIPE DI BOARETTO NN con sede in Oderzo (TV) via Friuli n. 22. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per parte appellata: NEL MERITO: rigettarsi l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, in ogni caso, confermarsi l'impugnata sentenza.
* motivazione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Treviso accoglieva parzialmente la domanda di parte ricorrente inerente all'avviso di addebito numero 41320180002040123000 notificato a mezzo pec in data 13.08.2018 con il quale l' di Treviso aveva ingiunto il pagamento, a titolo di recupero CP_1 contributivo, della somma di euro 39.145,78. Ciò stante la mancata dichiarazione da parte della ricorrente di rapporti di lavoro relativi alle lavoratrici e ,. Parte_2 Persona_1
In particolare, il giudice di primo grado dichiarava che la pretesa contributiva avanzata dall' doveva essere rideterminata con riferimento ad entrambe CP_1 le suddette dipendenti tenuto conto che nel periodo oggetto del recupero (dal 2012 al 2015) la lavoratrice aveva lavorato otto ore al giorno Parte_2 mediamente per 3,5 giorni alla settimana e la lavoratrice Parte_3 aveva lavorato quattro ore al giorno per cinque giorni la
[...] settimana di mattina e quattro ore al giorno il pomeriggio per 3,5 giorni alla settimana.
Il giudice trevigiano respingeva inoltre le eccezioni relative ai vizi formali della notifica dell'avviso di addebito considerando la loro infondatezza nonché la loro tardività rispetto al termine di cui all'art. 617 c.p.c.
Respingeva, altresì, l'eccezione di incapacità a testimoniare dei testi Parte_2
e sollevate da parte ricorrente ritenendo che nessuna
[...] Persona_1 delle due testimonianze avesse un interesse di fatto idoneo a farle partecipare al presente giudizio in qualità di parte.
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, evidenziava, in primo luogo, come parte ricorrente avesse sollevato tale eccezione in termini troppo generici per essere ammissibile, ed in secondo luogo, riteneva la stessa infondata in quanto i contributi più risalenti riguardavano l'anno 2012, mentre l'accertamento era del 2015, con conseguente notifica dell'avviso di addebito nel 2018.
2 In conclusione condannava parte ricorrente al pagamento dei contributi dovuti per il periodo oggetto dell'avviso di addebito de quo nella misura sopra ricalcolata, oltre alle spese di lite.
2. Avverso la suddetta sentenza l'odierna appellante proponeva appello con quattro motivi di impugnazione chiedendo la riforma totale della pronuncia di primo grado.
2.1. Con il primo motivo di appello l'appellante eccepiva l'errata interpretazione dell'art. 246 c.p.c. da parte del giudice di primo grado in ordine all'inammissibilità della testimonianza, essendo, ad avviso della stessa evidente l'incapacità a testimoniare da parte delle due lavoratrici in quanto portatrici di un interesse giuridico, concreto ed attuale, anche ai sensi dell'art. 105 c.p.c., che avrebbe consentito loro un intervento in giudizio considerato che la controversia in esame riguardava l'omesso pagamento da parte della ditta appellante di contributi derivanti dai rapporti di lavoro intercorrenti proprio con la e la . Pt_2 Persona_1
Rilevava, inoltre, che tale interesse veniva palesato dalle due lavoratrici poiché entrambe lamentavano il mancato pagamento per differenze retributive (la DA, licenziata per g.m.o., a seguito del verbale di accertamento di cui è causa, citava in giudizio la ditta appellante licenziata per le relative differenze).
Richiamava giurisprudenza di legittimità, anche recente, sull'incapacità a testimoniare dei lavoratori che testimoniano contro il datore di lavoro per il recupero della propria contribuzione, ritenendo che in applicazione del consolidato orientamento della Cassazione, la testimonianza della Pt_2 doveva dichiararsi inammissibile.
2.2. Con il secondo motivo di appello eccepiva l'errata valutazione delle risultanze istruttorie in considerazione della violazione dell'art. 2697 c.c. ritenendo che l'onero di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva era a carico dell' il quale non aveva fornito alcun supporto probatorio CP_1 riguardo ai presunti illeciti addebitati all'appellante.
Per quanto concerne la posizione di evidenziava come la stessa si Pt_2 trovava all'interno del negozio della ricorrente soltanto in determinati periodi e, segnatamente, per l'anno 2011 e 2012 dal 15.02.2011 al 16.03.2011 e dal 12.10.2011 al 22.03.2012 per lo stage professionale;
per l'anno 2013, dal 01.04.2013 al 30.09.2013 come tirocinio professionale e in determinati giorni dell'anno 2014 e 2015, regolarmente retribuita con voucher, precisando che la
3 lavoratrice – ad eccezione dello stage per il quale ritiene non essere qualificato come rapporto di lavoro – non aveva mai lavorato presso l'appellante prima del 01.04.2013.
Affermava che, stante l'assenza di doti nella per il mestiere di Pt_2 acconciatore, la , mossa da spirito di umanità per via di una Pt_1 sollecitazione della madre della si offriva di aiutare la ragazza Pt_2 chiamandola saltuariamente nei periodi retribuiti con il voucher.
Sul punto, riteneva come il giudice di primo grado ometteva di valutare le dichiarazioni delle lavoratrici unitamente alle altre risultanze probatorie emerse nel processo ex artt. 115 e 116 c.p.c.
Precisava, inoltre, che il voucher per la giornata dell'ispezione sarebbe stato attivato alle ore 10.00 per iniziare l'attività lavorativa e che tale voucher veniva attivato circa alle ore 9.49, 39 minuti dopo l'accesso ispettivo delle ore 09.10 e 11 minuti prima dell'inizio dell'attività lavorativa;
ispezione, tra l'altro, come emergeva dall'attività istruttoria, presa avvio dalla denuncia delle due lavoratrici le quali avrebbero dovuto farsi trovare nella sede dell'attività dell'appellante.
Rilevava come in tale sede fosse presente la l'unica cliente del salone, la quale dichiarava che in tale giorno le appellate non avevano svolto alcuna attività lavorativa.
Contestava la rideterminazione della pretesa contributiva per il periodo oggetto del recupero (da gennaio 2012 a gennaio 2015) statuito in sentenza dal primo giudice rilevando che risultava dalla documentazione depositata in atti che la lavoratrice aveva lavorato, come sopra specificato, con tirocinio professionale nel periodo dal 01.04.2013 al 30.09.2013.
2.3 Sulla posizione della DA, riteneva che la sentenza impugnata errava nel riconoscere alla stessa un rapporto diverso da quello effettivamente contrattualizzato, osservando l'infondatezza e l'inammissibilità delle dichiarazioni rese in sede ispettiva.
Evidenziava, inoltre, che non vi erano elementi che potevano indurre a ritenere un diverso rapporto lavorativo rispetto a quello contrattualizzato dalle parti (assunta dal 10.09.2002 con part-time 16 ore settimanali dalle ore 09.00 alle ore 12.00).
4 Richiamava deposizioni testimoniali dalle quali emergeva che la lavoratrice lavorava soltanto la mattina ed osservava che il giudice di primo grado non teneva conto delle dichiarazioni rese dalla stessa in ordine alle ore in più CP_2 eventualmente svolte e retribuite regolarmente.
2.4 Relativamente all'organizzazione aziendale rilevava che l'attività lavorativa si svolgeva in un'unica stanza, organizzata e controllata direttamente dall'odierna appellante che si occupava, tra l'altro di tutte le lavorazioni (taglio, piega, meches e quanto necessario); le prestazioni rese dalla retribuite Pt_2 con voucher, difatti, erano tutte concentrate nel fine settimana ove vi era maggiore clientela.
2.5 Quanto, invece, all'insussistenza degli indici rilevatori della subordinazione eccepiva la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato full time per le due lavoratrici tenuto conto che l' , su cui gravava l'onere della CP_1 prova, non provava nulla circa la presenza dei suddetti indici della subordinazione, ritenendo che le stesse fossero state correttamente inquadrate.
2.6. Con il terzo motivo di appello rilevava l'omessa ammissione delle istanze istruttorie formulate dalla ditta appellante necessarie a dimostrare il corretto espletamento dell'attività lavorativa delle due lavoratrici.
2.7. Con il quarto motivo di appello contestava la condanna alle spese di lite ritenendo che sulla base della documentazione allegata e della normativa citata la sentenza andava riformata.
3. Si costituiva l' chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo CP_1 grado, ritenendola coerente con l'esito delle prove testimoniali assunte.
Richiamava le deposizioni testimoniali rammentando che le lavoratrici e , erano state trovate al lavoro dagli Parte_2 Persona_1 ispettori, i quali rilevavano l'omessa registrazione nel LUL.
Evidenziava che lo svolgimento della prestazione lavorativa era stato confermato dalla lavoratrice – testimonianza ritenuta ammissibile – e Pt_2 che le testi di parte appellante nonostante fossero legate da amicizia, non negavano la presenza all'interno del negozio della e della DA. Pt_2
Riteneva che l'odierno appellante avrebbe dovuto fornire la prova in ordine alla retribuzione della con i voucher nonché circa gli orari di lavoro da Pt_2
5 loro affermati. Ne conseguiva che le stesse fossero subordinate a parte appellante.
Quanto alla pretesa assenza di prova della subordinazione, rilevava che trattavasi di questione nuova non sollevata in primo grado, e dunque, inammissibile in appello.
Precisava come l'appellante fosse decaduta dall'eccezione di inammissibilità delle prove testimoniali tenuto conto che la stessa non aveva ribadito tale eccezione né al termine della prova testimoniale né tanto meno in sede di prescrizione delle conclusioni. A tal fine, richiamava giurisprudenza di legittimità, nonché giurisprudenza di merito in ordine al contenzioso tra l'appellata e l'odierno appellante, ormai definitivo con sentenza passata Per_1 in giudicato.
Quanto all'eccezioni di prescrizioni e sull'intervenuta decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/999, rilevava come le stesse non venivano riproposte in appello, atteso che parte appellante eccepiva genericamente la prescrizione dei contributi senza indicare neppure il dies a quo.
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per eIGenze organizzative del ruolo (cfr. decreti datati 14.02.2022, 02.01.2023, 17.01.2024, 21.05.2024) ed è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 06/02/2025 dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
*
5. L'appello è in parte fondato e, quindi, da accogliere nei limiti di cui in motivazione.
6. Muovendo dalla posizione della e con ciò trattando della questione Pt_2 posta con il primo motivo di appello attinente alla utilizzabilità della testimonianza e delle dichiarazioni (anche a s.i.t.) dalla stessa complessivamente rese, occorre innanzitutto rilevare come certamente quanto affermato dalla sia utilizzabile al fine della ricostruzione della Pt_2 posizione dalla collega DA così come certamente utilizzabili al fine della ricostruzione della situazione della sono le dichiarazioni rese dalla Pt_2
DA. E' qui sufficiente sul punto ricordare l'insegnamento del Supremo collegio a mente del quale “quanto alla dedotta incapacità a deporre prevista dall'art 246 c.p.c., essa si verifica, in linea generale, solo quando il teste sia titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua
6 dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo (salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste), né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (Cass. 8 giugno 2012, n. 9353; Cass. 5 gennaio 2018, n. 167); peraltro, nel giudizio tra datore di lavoro ed ente previdenziale, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi, questa Corte (pure avendo anche diversamente ritenuto: Cass. 26 febbraio 2009, n. 4651; Cass. 8 febbraio 2011, n. 3051; Cass. 11 marzo 2015, n. 14123) reputa, con indirizzo più recente che, qualora sorga contestazione sull'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, presupposto dell'obbligo contributivo, il lavoratore, i cui contributi siano stati omessi, sia incapace a testimoniare, non essendo, tuttavia, preclusa al giudice la possibilità, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 421 c.p.c., di interrogarlo liberamente sui fatti di causa (Cass. 25 gennaio 2016, n. 1256 Cass. 11 settembre 2018, n. 22074)” (Cass. civ. n. 32290/2022).
Nello specifico caso in esame, peraltro, ammissibili ed utilizzabili sono in ogni caso anche le dichiarazioni della rese con riferimento alla propria Pt_2 situazione atteso che, come rilevato dall' la parte appellante ha omesso CP_1 di eccepire l'incapacità a testimoniare della tanto all'esito della prova Pt_2 assunta (cfr. verbale d'udienza del 22/05/2019) quanto all'atto della definitiva discussione e precisazione delle conclusioni (cfr. verbale d'udienza del 10/11/2020). A tal riguardo la Cassazione, dal cui insegnamento questo Collegio non ha motivo di discostarsi, ha in più occasioni rilevato che “In tema di prova testimoniale, l'eccezione di nullità della testimonianza per incapacità a deporre deve essere sollevata immediatamente dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del procuratore della parte all'incombente istruttorio, entro la successiva udienza, restando, in mancanza, sanata. Né assume rilievo che la parte abbia preventivamente formulato, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., una eccezione d'incapacità a testimoniare, che non include l'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa ed assunta nonostante la previa opposizione” (Cass. Civile n. 18036/2014).
Ora, posto quanto sopra, deve essere rilevato come le tesi sostenute dalla parte appellata e, prim'ancora, le affermazioni della circa l'avere Pt_2 lavorato presso l'esercizio commerciale della quantomeno sin Pt_1 dall'anno 2012 (limitandosi infatti a richiedere i contributi dal gennaio di CP_1
7 tale anno) trovino conferma nelle parole della DA (assunta dal 2002) la quale – magari non essendo proprio precisa in merito alle causali per le quali la era presente in negozio (ma di ciò oltre si dirà) – ha avuto modo di Pt_2 affermare che “in merito alla IG.ra , ha cominciato a lavorare qui dal Parte_2
2010, da quando faceva la scuola, dal martedì al sabato, per 8 ore al giorno occupandosi sempre di shampoo e pulizia locale. La sua presenza qui è stata sempre continuativa salvo piccoli periodi di ferie”.
Simili affermazioni, peraltro, hanno trovato generico riscontro nelle dichiarazioni poi rese dalle testimoni introdotte dalla parte appellante le quali hanno dichiarato “ho visto la IG.ra lavorare nel salone della ricorrente, ma Pt_2 sporadicamente per giorni o per periodi. Non ricordo con esattezza quando cominciò a lavorare per la IG.ra , doveva essere il 2009 – 2010 circa. (…) La nel Pt_1 Pt_2 salone faceva lo shampoo, spazzava per terra e sistemava il salone.” (dichiarazione teste v. verbale ud. 22.05.2019); “ricordo di aver visto la IG.ra Testimone_1 Pt_2 nel salone ma raramente e alcuni anni fa, non ricordo il periodo” (dichiarazione teste v. verbale ud. 22.05.2019) Tes_2
In ogni caso, per quanto detto sopra, la ricostruzione operata dall' trova CP_1 base dimostrativa nelle stesse dichiarazioni rese in sede testimoniale dalla stessa (della cui utilizzabilità si è detto poco sopra). Pt_2
Quanto alla qualificazione del rapporto – come di lavoro subordinato – ritiene il Collegio sufficiente qui rilevare come la svolgesse attività lavorativa Pt_2 certamente di natura subordinata come ben può evincersi: a) della semplicità della prestazione (si occupava di accogliere i clienti, della pulizia dei locali e dello shampoo); b) del fatto che avendo da poco operato come tirocinante, chiaramente non era in grado di svolgere le mansioni affidatele con un elevato grado di autonomia necessario per essere considerato quale lavoratore autonomo (d'altronde, la stessa la definisce una minus habens, Pt_1 ritenendo che la stessa non avesse la predisposizione per il mestiere di acconciatore, ma che si occupava della pulizia del negozio ed eseguiva la lavata di teste) ; c) Il fatto che, a detta della DA, svolgesse mansioni simili alle proprie (della DA) e, quindi, dal momento che la DA è lavoratrice subordinata, ne consegue che le relative mansioni svolte dalla sono di Pt_2 carattere subordinato.
Quanto accertato in sede di ispezione (in data, 21.01.2015, giorno CP_1 dell'accesso ispettivo, gli ispettore trovavano la con grembiule nero Pt_2
8 intenta a servire una cliente) ha peraltro ben evidenziato la modalità di utilizzazione della – certamente non quale collaboratrice autonoma - Pt_2 rendendo anche ben chiara la metodologia di impiego dei voucher, vale a dire al bisogno, e di ciò la stessa – quindi confermata da quanto accertato Pt_2 direttamente dagli ispettori – ha dato atto avendo ricordato in sede CP_1 testimoniale di essere stata retribuita alle volte con voucher ad alle volte in contanti.
Quanto all'orario di lavoro, premesso che la sentenza lo indica in una certa misura (otto ore al giorno mediamente per 3,5 giorni alla settimana) e non vi è appello incidentale su tale aspetto, deve essere rilevato come, stante la prova di sussistenza del rapporto di lavoro e del momento iniziale, in assenza di prova che lo stesso si è svolto nelle forme del part time o in altra forma di lavoro (che deve essere sempre provata per iscritto), si dovrebbe pervenire alla conclusione che il rapporto si è dispiegato a tempo indeterminato e pieno.
Ora posto quanto sopra, in assenza di appello incidentale, non è certo possibile affermare la sussistenza del tempo pieno (restando quindi nella misura indicata dalla sentenza di primo grado); tuttavia, neppure è possibile dire che il rapporto di lavoro subordinato vi è stato nel corso dei periodi in cui ha trovato titolo in una differente tipologia contrattuale ovvero non poteva svolgersi.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti e delle stesse affermazioni rese dalla deve escludersi che vi è stato rapporto di lavoro subordinato nei Pt_2 seguenti periodi ovvero si è svolto in modo limitato:
- dall'1/1/2012 al 30/5/2012 : la era in tirocinio presso altro Pt_2 esercizio commerciale (come da doc. 8 fascicolo primo grado); pertanto, in tale frangente, la ha lavorato come dalla stessa descritto Pt_2
(essendo la sua testimonianza utilizzabile e, come sopra detto, riscontrata) solo al pomeriggio e, quindi, per 5 giorni alla settimana per 4 ore al giorno (quindi con orario settimanale complessivamente inferiore a quello riconosciuto dal giudice di prime cure);
- dall'1/4/2013 al 30/9/2013: la non ha svolto alcuna prestazione Pt_2 lavorativa in favore della parte appellante atteso che la stessa ha lavorato, in tirocinio, presso altro datore di lavoro (vedi doc. 9 fasc. I grado). Quindi, in definitiva, tenuto conto delle pretese creditorie di limitate al CP_1 periodo decorrente da gennaio 2012, la ha lavorato nei termini sopra Pt_2
9 detti, e segnatamente, otto ore al giorno mediamente per 3,5 giorni alla settimana con le seguenti eccezioni:
- dall'1/1/2012 al 30/5/2012 ha lavorato 5 giorni alla settimana per 4 ore al giorno,
- dall'1/4/2013 al 30/9/2013 non ha svolto alcuna prestazione lavorativa in favore della parte appellante. Quanto al motivo di appello inerente alla prova non assunta, deve essere rilevato come le prove non ammesse fossero dirette a ricostruire circostanze non rilevante o già emergenti in via documentale.
7. Quanto alla DA, richiamato quanto sopra detto in tema di incapacità a testimoniare e di utilizzabilità della prova dichiarativa, la stessa risulta regolarmente assunta dal 10.09.2002 con contratto part time 16h/sett.
Dall'asamen delle prove assunte ben possibile è ricavare come la DA lavorasse, se non 40 ore alla settimana (come dalla stessa affermato – cfr. verbale di s.i.t. resa dalla DA), più ore rispetto a quelle formalmente dichiarate dalla . Ed infatti la ha ricordato in sede Pt_1 Pt_2 testimoniale <di avere lavorato con lei [la DA, n.d.r.] per tutto il periodo in cui ero presso il salone della ricorrente. La IG.ra DA svolgeva il mio stesso orario [il sottolineato è dello scrivente, n.d.r.] di lavoro, e anche gli stessi giorni. La IG.ra
svolgeva tutte le attività di parrucchiera […]>>. Per_1
Ora, alla luce delle suddette dichiarazioni testimoniali ben possibile è affermare, se non che la DA ha lavorato full time dal martedì al sabato, quantomeno che la stessa, anziché le 16 ore dichiarate e risultanti dal contratto, ha lavorato al pari della e, quindi, otto ore al giorno Pt_2 mediamente per 3,5 giorni alla settimana, vale a dire 28 ore alla settimana.
In relazione al suddetto parametro orario dovrà quindi essere determinata la contribuzione dovuta dalla BOARETTO per la DA.
Alla luce di quanto sopra esposto, al fine della determinazione della contribuzione dovuta da parte appellante, è necessario sottrare quanto pagato dalla a favore della nei periodi indicati Parte_5 Pt_2 dall'odierna appellante (v. doc. 10 fascicolo primo grado).
Circa il motivo di appello inerente alla prova, anche per la DA – così come per la – si ritiene che la prova sia stata espletata nei limiti del Pt_2
10 necessario ed ammissibile e che i capitoli di prova non ammessi fossero diretti a ricostruire circostanze non rilevante o già emergenti in via documentale.
8. Quanto alle spese di lite, da liquidarsi in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di controversia, le stesse possono essere determinate in base a valori medi di scaglione, tuttavia con compensazione pari ad un terzo in ragione del fatto che le pretese di hanno trovato tanto all'esito del primo grado di lite quanto CP_1 del presente grado di giudizio un ridimensionamento.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma del capo primo della sentenza impugnata accerta e dichiara che la pretesa contributiva della parte appellata deve essere rideterminata considerando che nel periodo oggetto del recupero:
- la lavoratrice ha lavorato otto ore al giorno Parte_2 mediamente per 3,5 giorni alla settimana con le seguenti eccezioni: dall'1/1/2012 al 30/5/2012 ha lavorato 5 giorni alla settimana per 4 ore al giorno mentre dall'1/4/2013 al 30/9/2013 non ha svolto alcuna prestazione lavorativa in favore della parte appellante;
- la lavoratrice ha lavorato otto Parte_6 ore al giorno mediamente per 3,5 giorni alla settimana;
- compensate le spese del doppio grado di giudizio in ragione di un terzo, condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata, nella residuale misura di 2/3, dei costi di lite a tale titolo liquidando, per l'intero, la complessiva somma di € 4.200,00 quanto al primo di giudizio e di € 6.946,00 con riferimento al presente grado oltre a spese generali.
Venezia, 6 febbraio 2025.
Il Presidente Paolo Talamo
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 18/05/2021 da (C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Paladin Francesco (C.F.: elettivamente C.F._2 domiciliata ai fini della presente procedura presso il suo studio in iale Europa n. 30, L'avv. Paladin dichiara, ai sensi dell'art. 176, comma 2, cpc, di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0438.402206 o presso il proprio indirizzo mail
Email_1 Parte appellante
contro
, (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo Doni, del Foro di Padova, c.f.
, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura C.F._3 a Croce, 929, 30135 – Venezia, Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 450/2020 resa dal Tribunale di Treviso in data 19.11.2020 e pubblicata in pari data, non notificata
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: in via principale, accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità e/o inesistenza e/o annullarsi per i motivi di cui in Premessa il predetto Avviso di addebito n°41320180002040123000 e comunque accertarsi l'infondatezza di tutte le pretese avversarie, di cui si chiede preliminarmente accertarsi e dichiararsi la prescrizione e/o decadenza, rigettando ogni pretesa dell' di Treviso nei confronti della IG.ra nata in [...] il CP_1 Parte_1
1 26/10/74 (C.F. ) e residente in [...], C.F._1 in qualità di titolare della NN EQUIPE DI BOARETTO NN con sede in Oderzo (TV) via Friuli n. 22. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per parte appellata: NEL MERITO: rigettarsi l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, in ogni caso, confermarsi l'impugnata sentenza.
* motivazione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Treviso accoglieva parzialmente la domanda di parte ricorrente inerente all'avviso di addebito numero 41320180002040123000 notificato a mezzo pec in data 13.08.2018 con il quale l' di Treviso aveva ingiunto il pagamento, a titolo di recupero CP_1 contributivo, della somma di euro 39.145,78. Ciò stante la mancata dichiarazione da parte della ricorrente di rapporti di lavoro relativi alle lavoratrici e ,. Parte_2 Persona_1
In particolare, il giudice di primo grado dichiarava che la pretesa contributiva avanzata dall' doveva essere rideterminata con riferimento ad entrambe CP_1 le suddette dipendenti tenuto conto che nel periodo oggetto del recupero (dal 2012 al 2015) la lavoratrice aveva lavorato otto ore al giorno Parte_2 mediamente per 3,5 giorni alla settimana e la lavoratrice Parte_3 aveva lavorato quattro ore al giorno per cinque giorni la
[...] settimana di mattina e quattro ore al giorno il pomeriggio per 3,5 giorni alla settimana.
Il giudice trevigiano respingeva inoltre le eccezioni relative ai vizi formali della notifica dell'avviso di addebito considerando la loro infondatezza nonché la loro tardività rispetto al termine di cui all'art. 617 c.p.c.
Respingeva, altresì, l'eccezione di incapacità a testimoniare dei testi Parte_2
e sollevate da parte ricorrente ritenendo che nessuna
[...] Persona_1 delle due testimonianze avesse un interesse di fatto idoneo a farle partecipare al presente giudizio in qualità di parte.
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, evidenziava, in primo luogo, come parte ricorrente avesse sollevato tale eccezione in termini troppo generici per essere ammissibile, ed in secondo luogo, riteneva la stessa infondata in quanto i contributi più risalenti riguardavano l'anno 2012, mentre l'accertamento era del 2015, con conseguente notifica dell'avviso di addebito nel 2018.
2 In conclusione condannava parte ricorrente al pagamento dei contributi dovuti per il periodo oggetto dell'avviso di addebito de quo nella misura sopra ricalcolata, oltre alle spese di lite.
2. Avverso la suddetta sentenza l'odierna appellante proponeva appello con quattro motivi di impugnazione chiedendo la riforma totale della pronuncia di primo grado.
2.1. Con il primo motivo di appello l'appellante eccepiva l'errata interpretazione dell'art. 246 c.p.c. da parte del giudice di primo grado in ordine all'inammissibilità della testimonianza, essendo, ad avviso della stessa evidente l'incapacità a testimoniare da parte delle due lavoratrici in quanto portatrici di un interesse giuridico, concreto ed attuale, anche ai sensi dell'art. 105 c.p.c., che avrebbe consentito loro un intervento in giudizio considerato che la controversia in esame riguardava l'omesso pagamento da parte della ditta appellante di contributi derivanti dai rapporti di lavoro intercorrenti proprio con la e la . Pt_2 Persona_1
Rilevava, inoltre, che tale interesse veniva palesato dalle due lavoratrici poiché entrambe lamentavano il mancato pagamento per differenze retributive (la DA, licenziata per g.m.o., a seguito del verbale di accertamento di cui è causa, citava in giudizio la ditta appellante licenziata per le relative differenze).
Richiamava giurisprudenza di legittimità, anche recente, sull'incapacità a testimoniare dei lavoratori che testimoniano contro il datore di lavoro per il recupero della propria contribuzione, ritenendo che in applicazione del consolidato orientamento della Cassazione, la testimonianza della Pt_2 doveva dichiararsi inammissibile.
2.2. Con il secondo motivo di appello eccepiva l'errata valutazione delle risultanze istruttorie in considerazione della violazione dell'art. 2697 c.c. ritenendo che l'onero di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva era a carico dell' il quale non aveva fornito alcun supporto probatorio CP_1 riguardo ai presunti illeciti addebitati all'appellante.
Per quanto concerne la posizione di evidenziava come la stessa si Pt_2 trovava all'interno del negozio della ricorrente soltanto in determinati periodi e, segnatamente, per l'anno 2011 e 2012 dal 15.02.2011 al 16.03.2011 e dal 12.10.2011 al 22.03.2012 per lo stage professionale;
per l'anno 2013, dal 01.04.2013 al 30.09.2013 come tirocinio professionale e in determinati giorni dell'anno 2014 e 2015, regolarmente retribuita con voucher, precisando che la
3 lavoratrice – ad eccezione dello stage per il quale ritiene non essere qualificato come rapporto di lavoro – non aveva mai lavorato presso l'appellante prima del 01.04.2013.
Affermava che, stante l'assenza di doti nella per il mestiere di Pt_2 acconciatore, la , mossa da spirito di umanità per via di una Pt_1 sollecitazione della madre della si offriva di aiutare la ragazza Pt_2 chiamandola saltuariamente nei periodi retribuiti con il voucher.
Sul punto, riteneva come il giudice di primo grado ometteva di valutare le dichiarazioni delle lavoratrici unitamente alle altre risultanze probatorie emerse nel processo ex artt. 115 e 116 c.p.c.
Precisava, inoltre, che il voucher per la giornata dell'ispezione sarebbe stato attivato alle ore 10.00 per iniziare l'attività lavorativa e che tale voucher veniva attivato circa alle ore 9.49, 39 minuti dopo l'accesso ispettivo delle ore 09.10 e 11 minuti prima dell'inizio dell'attività lavorativa;
ispezione, tra l'altro, come emergeva dall'attività istruttoria, presa avvio dalla denuncia delle due lavoratrici le quali avrebbero dovuto farsi trovare nella sede dell'attività dell'appellante.
Rilevava come in tale sede fosse presente la l'unica cliente del salone, la quale dichiarava che in tale giorno le appellate non avevano svolto alcuna attività lavorativa.
Contestava la rideterminazione della pretesa contributiva per il periodo oggetto del recupero (da gennaio 2012 a gennaio 2015) statuito in sentenza dal primo giudice rilevando che risultava dalla documentazione depositata in atti che la lavoratrice aveva lavorato, come sopra specificato, con tirocinio professionale nel periodo dal 01.04.2013 al 30.09.2013.
2.3 Sulla posizione della DA, riteneva che la sentenza impugnata errava nel riconoscere alla stessa un rapporto diverso da quello effettivamente contrattualizzato, osservando l'infondatezza e l'inammissibilità delle dichiarazioni rese in sede ispettiva.
Evidenziava, inoltre, che non vi erano elementi che potevano indurre a ritenere un diverso rapporto lavorativo rispetto a quello contrattualizzato dalle parti (assunta dal 10.09.2002 con part-time 16 ore settimanali dalle ore 09.00 alle ore 12.00).
4 Richiamava deposizioni testimoniali dalle quali emergeva che la lavoratrice lavorava soltanto la mattina ed osservava che il giudice di primo grado non teneva conto delle dichiarazioni rese dalla stessa in ordine alle ore in più CP_2 eventualmente svolte e retribuite regolarmente.
2.4 Relativamente all'organizzazione aziendale rilevava che l'attività lavorativa si svolgeva in un'unica stanza, organizzata e controllata direttamente dall'odierna appellante che si occupava, tra l'altro di tutte le lavorazioni (taglio, piega, meches e quanto necessario); le prestazioni rese dalla retribuite Pt_2 con voucher, difatti, erano tutte concentrate nel fine settimana ove vi era maggiore clientela.
2.5 Quanto, invece, all'insussistenza degli indici rilevatori della subordinazione eccepiva la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato full time per le due lavoratrici tenuto conto che l' , su cui gravava l'onere della CP_1 prova, non provava nulla circa la presenza dei suddetti indici della subordinazione, ritenendo che le stesse fossero state correttamente inquadrate.
2.6. Con il terzo motivo di appello rilevava l'omessa ammissione delle istanze istruttorie formulate dalla ditta appellante necessarie a dimostrare il corretto espletamento dell'attività lavorativa delle due lavoratrici.
2.7. Con il quarto motivo di appello contestava la condanna alle spese di lite ritenendo che sulla base della documentazione allegata e della normativa citata la sentenza andava riformata.
3. Si costituiva l' chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo CP_1 grado, ritenendola coerente con l'esito delle prove testimoniali assunte.
Richiamava le deposizioni testimoniali rammentando che le lavoratrici e , erano state trovate al lavoro dagli Parte_2 Persona_1 ispettori, i quali rilevavano l'omessa registrazione nel LUL.
Evidenziava che lo svolgimento della prestazione lavorativa era stato confermato dalla lavoratrice – testimonianza ritenuta ammissibile – e Pt_2 che le testi di parte appellante nonostante fossero legate da amicizia, non negavano la presenza all'interno del negozio della e della DA. Pt_2
Riteneva che l'odierno appellante avrebbe dovuto fornire la prova in ordine alla retribuzione della con i voucher nonché circa gli orari di lavoro da Pt_2
5 loro affermati. Ne conseguiva che le stesse fossero subordinate a parte appellante.
Quanto alla pretesa assenza di prova della subordinazione, rilevava che trattavasi di questione nuova non sollevata in primo grado, e dunque, inammissibile in appello.
Precisava come l'appellante fosse decaduta dall'eccezione di inammissibilità delle prove testimoniali tenuto conto che la stessa non aveva ribadito tale eccezione né al termine della prova testimoniale né tanto meno in sede di prescrizione delle conclusioni. A tal fine, richiamava giurisprudenza di legittimità, nonché giurisprudenza di merito in ordine al contenzioso tra l'appellata e l'odierno appellante, ormai definitivo con sentenza passata Per_1 in giudicato.
Quanto all'eccezioni di prescrizioni e sull'intervenuta decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/999, rilevava come le stesse non venivano riproposte in appello, atteso che parte appellante eccepiva genericamente la prescrizione dei contributi senza indicare neppure il dies a quo.
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per eIGenze organizzative del ruolo (cfr. decreti datati 14.02.2022, 02.01.2023, 17.01.2024, 21.05.2024) ed è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 06/02/2025 dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
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5. L'appello è in parte fondato e, quindi, da accogliere nei limiti di cui in motivazione.
6. Muovendo dalla posizione della e con ciò trattando della questione Pt_2 posta con il primo motivo di appello attinente alla utilizzabilità della testimonianza e delle dichiarazioni (anche a s.i.t.) dalla stessa complessivamente rese, occorre innanzitutto rilevare come certamente quanto affermato dalla sia utilizzabile al fine della ricostruzione della Pt_2 posizione dalla collega DA così come certamente utilizzabili al fine della ricostruzione della situazione della sono le dichiarazioni rese dalla Pt_2
DA. E' qui sufficiente sul punto ricordare l'insegnamento del Supremo collegio a mente del quale “quanto alla dedotta incapacità a deporre prevista dall'art 246 c.p.c., essa si verifica, in linea generale, solo quando il teste sia titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua
6 dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo (salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste), né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (Cass. 8 giugno 2012, n. 9353; Cass. 5 gennaio 2018, n. 167); peraltro, nel giudizio tra datore di lavoro ed ente previdenziale, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi, questa Corte (pure avendo anche diversamente ritenuto: Cass. 26 febbraio 2009, n. 4651; Cass. 8 febbraio 2011, n. 3051; Cass. 11 marzo 2015, n. 14123) reputa, con indirizzo più recente che, qualora sorga contestazione sull'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, presupposto dell'obbligo contributivo, il lavoratore, i cui contributi siano stati omessi, sia incapace a testimoniare, non essendo, tuttavia, preclusa al giudice la possibilità, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 421 c.p.c., di interrogarlo liberamente sui fatti di causa (Cass. 25 gennaio 2016, n. 1256 Cass. 11 settembre 2018, n. 22074)” (Cass. civ. n. 32290/2022).
Nello specifico caso in esame, peraltro, ammissibili ed utilizzabili sono in ogni caso anche le dichiarazioni della rese con riferimento alla propria Pt_2 situazione atteso che, come rilevato dall' la parte appellante ha omesso CP_1 di eccepire l'incapacità a testimoniare della tanto all'esito della prova Pt_2 assunta (cfr. verbale d'udienza del 22/05/2019) quanto all'atto della definitiva discussione e precisazione delle conclusioni (cfr. verbale d'udienza del 10/11/2020). A tal riguardo la Cassazione, dal cui insegnamento questo Collegio non ha motivo di discostarsi, ha in più occasioni rilevato che “In tema di prova testimoniale, l'eccezione di nullità della testimonianza per incapacità a deporre deve essere sollevata immediatamente dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del procuratore della parte all'incombente istruttorio, entro la successiva udienza, restando, in mancanza, sanata. Né assume rilievo che la parte abbia preventivamente formulato, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., una eccezione d'incapacità a testimoniare, che non include l'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa ed assunta nonostante la previa opposizione” (Cass. Civile n. 18036/2014).
Ora, posto quanto sopra, deve essere rilevato come le tesi sostenute dalla parte appellata e, prim'ancora, le affermazioni della circa l'avere Pt_2 lavorato presso l'esercizio commerciale della quantomeno sin Pt_1 dall'anno 2012 (limitandosi infatti a richiedere i contributi dal gennaio di CP_1
7 tale anno) trovino conferma nelle parole della DA (assunta dal 2002) la quale – magari non essendo proprio precisa in merito alle causali per le quali la era presente in negozio (ma di ciò oltre si dirà) – ha avuto modo di Pt_2 affermare che “in merito alla IG.ra , ha cominciato a lavorare qui dal Parte_2
2010, da quando faceva la scuola, dal martedì al sabato, per 8 ore al giorno occupandosi sempre di shampoo e pulizia locale. La sua presenza qui è stata sempre continuativa salvo piccoli periodi di ferie”.
Simili affermazioni, peraltro, hanno trovato generico riscontro nelle dichiarazioni poi rese dalle testimoni introdotte dalla parte appellante le quali hanno dichiarato “ho visto la IG.ra lavorare nel salone della ricorrente, ma Pt_2 sporadicamente per giorni o per periodi. Non ricordo con esattezza quando cominciò a lavorare per la IG.ra , doveva essere il 2009 – 2010 circa. (…) La nel Pt_1 Pt_2 salone faceva lo shampoo, spazzava per terra e sistemava il salone.” (dichiarazione teste v. verbale ud. 22.05.2019); “ricordo di aver visto la IG.ra Testimone_1 Pt_2 nel salone ma raramente e alcuni anni fa, non ricordo il periodo” (dichiarazione teste v. verbale ud. 22.05.2019) Tes_2
In ogni caso, per quanto detto sopra, la ricostruzione operata dall' trova CP_1 base dimostrativa nelle stesse dichiarazioni rese in sede testimoniale dalla stessa (della cui utilizzabilità si è detto poco sopra). Pt_2
Quanto alla qualificazione del rapporto – come di lavoro subordinato – ritiene il Collegio sufficiente qui rilevare come la svolgesse attività lavorativa Pt_2 certamente di natura subordinata come ben può evincersi: a) della semplicità della prestazione (si occupava di accogliere i clienti, della pulizia dei locali e dello shampoo); b) del fatto che avendo da poco operato come tirocinante, chiaramente non era in grado di svolgere le mansioni affidatele con un elevato grado di autonomia necessario per essere considerato quale lavoratore autonomo (d'altronde, la stessa la definisce una minus habens, Pt_1 ritenendo che la stessa non avesse la predisposizione per il mestiere di acconciatore, ma che si occupava della pulizia del negozio ed eseguiva la lavata di teste) ; c) Il fatto che, a detta della DA, svolgesse mansioni simili alle proprie (della DA) e, quindi, dal momento che la DA è lavoratrice subordinata, ne consegue che le relative mansioni svolte dalla sono di Pt_2 carattere subordinato.
Quanto accertato in sede di ispezione (in data, 21.01.2015, giorno CP_1 dell'accesso ispettivo, gli ispettore trovavano la con grembiule nero Pt_2
8 intenta a servire una cliente) ha peraltro ben evidenziato la modalità di utilizzazione della – certamente non quale collaboratrice autonoma - Pt_2 rendendo anche ben chiara la metodologia di impiego dei voucher, vale a dire al bisogno, e di ciò la stessa – quindi confermata da quanto accertato Pt_2 direttamente dagli ispettori – ha dato atto avendo ricordato in sede CP_1 testimoniale di essere stata retribuita alle volte con voucher ad alle volte in contanti.
Quanto all'orario di lavoro, premesso che la sentenza lo indica in una certa misura (otto ore al giorno mediamente per 3,5 giorni alla settimana) e non vi è appello incidentale su tale aspetto, deve essere rilevato come, stante la prova di sussistenza del rapporto di lavoro e del momento iniziale, in assenza di prova che lo stesso si è svolto nelle forme del part time o in altra forma di lavoro (che deve essere sempre provata per iscritto), si dovrebbe pervenire alla conclusione che il rapporto si è dispiegato a tempo indeterminato e pieno.
Ora posto quanto sopra, in assenza di appello incidentale, non è certo possibile affermare la sussistenza del tempo pieno (restando quindi nella misura indicata dalla sentenza di primo grado); tuttavia, neppure è possibile dire che il rapporto di lavoro subordinato vi è stato nel corso dei periodi in cui ha trovato titolo in una differente tipologia contrattuale ovvero non poteva svolgersi.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti e delle stesse affermazioni rese dalla deve escludersi che vi è stato rapporto di lavoro subordinato nei Pt_2 seguenti periodi ovvero si è svolto in modo limitato:
- dall'1/1/2012 al 30/5/2012 : la era in tirocinio presso altro Pt_2 esercizio commerciale (come da doc. 8 fascicolo primo grado); pertanto, in tale frangente, la ha lavorato come dalla stessa descritto Pt_2
(essendo la sua testimonianza utilizzabile e, come sopra detto, riscontrata) solo al pomeriggio e, quindi, per 5 giorni alla settimana per 4 ore al giorno (quindi con orario settimanale complessivamente inferiore a quello riconosciuto dal giudice di prime cure);
- dall'1/4/2013 al 30/9/2013: la non ha svolto alcuna prestazione Pt_2 lavorativa in favore della parte appellante atteso che la stessa ha lavorato, in tirocinio, presso altro datore di lavoro (vedi doc. 9 fasc. I grado). Quindi, in definitiva, tenuto conto delle pretese creditorie di limitate al CP_1 periodo decorrente da gennaio 2012, la ha lavorato nei termini sopra Pt_2
9 detti, e segnatamente, otto ore al giorno mediamente per 3,5 giorni alla settimana con le seguenti eccezioni:
- dall'1/1/2012 al 30/5/2012 ha lavorato 5 giorni alla settimana per 4 ore al giorno,
- dall'1/4/2013 al 30/9/2013 non ha svolto alcuna prestazione lavorativa in favore della parte appellante. Quanto al motivo di appello inerente alla prova non assunta, deve essere rilevato come le prove non ammesse fossero dirette a ricostruire circostanze non rilevante o già emergenti in via documentale.
7. Quanto alla DA, richiamato quanto sopra detto in tema di incapacità a testimoniare e di utilizzabilità della prova dichiarativa, la stessa risulta regolarmente assunta dal 10.09.2002 con contratto part time 16h/sett.
Dall'asamen delle prove assunte ben possibile è ricavare come la DA lavorasse, se non 40 ore alla settimana (come dalla stessa affermato – cfr. verbale di s.i.t. resa dalla DA), più ore rispetto a quelle formalmente dichiarate dalla . Ed infatti la ha ricordato in sede Pt_1 Pt_2 testimoniale <di avere lavorato con lei [la DA, n.d.r.] per tutto il periodo in cui ero presso il salone della ricorrente. La IG.ra DA svolgeva il mio stesso orario [il sottolineato è dello scrivente, n.d.r.] di lavoro, e anche gli stessi giorni. La IG.ra
svolgeva tutte le attività di parrucchiera […]>>. Per_1
Ora, alla luce delle suddette dichiarazioni testimoniali ben possibile è affermare, se non che la DA ha lavorato full time dal martedì al sabato, quantomeno che la stessa, anziché le 16 ore dichiarate e risultanti dal contratto, ha lavorato al pari della e, quindi, otto ore al giorno Pt_2 mediamente per 3,5 giorni alla settimana, vale a dire 28 ore alla settimana.
In relazione al suddetto parametro orario dovrà quindi essere determinata la contribuzione dovuta dalla BOARETTO per la DA.
Alla luce di quanto sopra esposto, al fine della determinazione della contribuzione dovuta da parte appellante, è necessario sottrare quanto pagato dalla a favore della nei periodi indicati Parte_5 Pt_2 dall'odierna appellante (v. doc. 10 fascicolo primo grado).
Circa il motivo di appello inerente alla prova, anche per la DA – così come per la – si ritiene che la prova sia stata espletata nei limiti del Pt_2
10 necessario ed ammissibile e che i capitoli di prova non ammessi fossero diretti a ricostruire circostanze non rilevante o già emergenti in via documentale.
8. Quanto alle spese di lite, da liquidarsi in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di controversia, le stesse possono essere determinate in base a valori medi di scaglione, tuttavia con compensazione pari ad un terzo in ragione del fatto che le pretese di hanno trovato tanto all'esito del primo grado di lite quanto CP_1 del presente grado di giudizio un ridimensionamento.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma del capo primo della sentenza impugnata accerta e dichiara che la pretesa contributiva della parte appellata deve essere rideterminata considerando che nel periodo oggetto del recupero:
- la lavoratrice ha lavorato otto ore al giorno Parte_2 mediamente per 3,5 giorni alla settimana con le seguenti eccezioni: dall'1/1/2012 al 30/5/2012 ha lavorato 5 giorni alla settimana per 4 ore al giorno mentre dall'1/4/2013 al 30/9/2013 non ha svolto alcuna prestazione lavorativa in favore della parte appellante;
- la lavoratrice ha lavorato otto Parte_6 ore al giorno mediamente per 3,5 giorni alla settimana;
- compensate le spese del doppio grado di giudizio in ragione di un terzo, condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata, nella residuale misura di 2/3, dei costi di lite a tale titolo liquidando, per l'intero, la complessiva somma di € 4.200,00 quanto al primo di giudizio e di € 6.946,00 con riferimento al presente grado oltre a spese generali.
Venezia, 6 febbraio 2025.
Il Presidente Paolo Talamo
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