Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00626/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00096/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 96 del 2021, proposto da
NN CO, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo D'Antone ed Enrico Bottone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giuliano Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 855 del 19.11.2020 a firma del Dirigente del Settore Governo del Territorio e Servizi – Servizio abusivismo e gestione OO. UU. – avente ad oggetto: “Presa d’atto di parziale inottemperanza al provvedimento di diniego DN n. 2006/0004 del 12.01.2006 e DN n. 2006/0005 del 12.01.2006 degli immobili abusivi siti in via Sant’Elena n. 13, loc. Asciano” notificato all’odierno ricorrente in data 24.11.2020;
nonché, per quanto occorrer possa ed in parte qua, della Delibera di Consiglio Comunale del Comune di San Giuliano Terme n. 11 del 15.03.2018, avente ad oggetto: “Regolamento comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione in materia di abusi edilizi ai sensi del d.P.R. 380/2001 e smi e della LRT 65/2014 e smi”;
e dell’Allegato A alla D.C.C. n. 11/2018, avente ad oggetto: “Criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per abusi edilizi ai sensi del comma 4-bis dell’art. 31 del DPR n. 380 del 06.06.2001 e ss. mm. ii. E comma 4 bis dell’art. 196 della LRT 65/2014 e smi”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuliano Terme;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 il dott. BE AR BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso regolarmente notificato e depositato il sig. NN CO, proprietario in San Giuliano Terme (PI), località Asciano, alla via Sant’Elena n. 13, di un complesso immobiliare conosciuto come “Podere San Paolo”, identificato catastalmente al Foglio 76 particella 386, composto da un immobile principale – destinato a civile abitazione – e da altri annessi pertinenziali, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe col quale il dirigente del Settore Governo del Territorio e Servizi del Comune di San Giuliano Terme, richiamati:
- due provvedimenti di diniego di sanatoria con ordine di demolizione del 12.1.2006, ad oggetto, rispettivamente i) demolizione di manufatto annesso ad abitazione sito internamente all’area catastalmente indicata al foglio 76 part. 386 sub 7,8,9 e ii) trasformazione di una unità abitativa in struttura ricettiva composta da n. 6 alloggi;
- il sopralluogo del 15.9.2020 da cui è risultata l’ottemperanza relativamente alla trasformazione della unità abitativa e l’inottemperanza alla demolizione del manufatto annesso all’abitazione;
ha disposto la notifica del verbale di inottemperanza ai fini dell’immissione in possesso dei beni acquisiti, e la relativa trascrizione presso la conservatoria per una superficie di mq 694, comprensiva dell’area di sedime necessaria alla realizzazione e utilizzo di opere analoghe a quelle abusive ricompresa in parte anche alla particella 85; di procedere alla immissione in possesso il 13.1.2021; nonché, ingiunto il pagamento della sanzione di € 4.000 ai sensi dell’art. 16 della L. 689/81.
2) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce le seguenti censure di violazione di legge ed eccesso di potere:
I) Illegittimità della determinazione impugnata - per violazione e falsa applicazione dell’art. 196, comma 3, della L.R.T. n. 65/2014 e dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, e per eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria e carenza della motivazione - nella parte in cui il Comune di San Giuliano Terme ha ritenuto di acquisire un’area pari a circa sei volte quella abusivamente costruita, senza esplicitare le ragioni poste a fondamento di tale scelta, ma trincerandosi dietro una tautologica (ed illegittima) motivazione per cui l’area acquisita risulterebbe quella “necessaria alla realizzazione e utilizzo di opere analoghe a quelle abusive”.
II) Omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di adozione della determinazione di presa d’atto dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, nonostante il provvedimento conclusivo risultasse tutt’altro che vincolato con riguardo all’individuazione dell’esatta superficie oggetto di acquisizione, non contenuta nell’ordine di demolizione.
III) Illegittimità della determinazione anche nella parte in cui ha irrogato una sanzione pecuniaria ex L. 689/81 di € 4.000, in ragione della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, pur avendo contestualmente ritenuto di non applicare alcuna sanzione per l’inottemperanza all’ordine di demolizione, in applicazione dell’art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/2001.
IV) Incompetenza dell’organo consiliare con riguardo alla fissazione dei criteri per l’applicazione dell’art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/2001 (e dell’art. 196, comma 4 bis, della L.R.T. n. 65/2014), essendo gli stessi, già contenuti nella fonte primaria.
V) Illegittimità della determinazione dirigenziale n. 855 del 19.11.2020, con la quale l’Amministrazione odierna resistente ha determinato la sanzione pecuniaria, sotto il profilo dell’illegittimità derivata dall’illegittimità degli atti ad essa presupposti.
3) Con atto depositato il 17 novembre 2022 si è costituito in giudizio il Comune di San Giuliano Terme il quale, con successiva memoria ha rappresentato che a seguito della proposizione del ricorso ha ritenuto opportuno rivalutare il provvedimento impugnato e a seguito di rinnovata istruttoria lo ha rettificato, ritenendo fondate le censure concernenti la sanzione pecuniaria, ferma restando l’acquisizione delle opere abusive.
Inoltre ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione di tale atto di rettifica in quanto recante conferma della statuizione di acquisizione dell’area.
4) Alla udienza smaltimento del 24 marzo 2026, la causa è stata riservata per la decisione.
5) In via preliminare, va preso atto della improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse delle censure avverso l’irrogazione della sanzione pecuniaria.
Va respinta, invece, l’eccezione del Comune di improcedibilità delle censure avverso l’acquisizione, posto che l’atto di rettifica su tale aspetto si pone come atto meramente confermativo della statuizione precedente.
6) Nel merito il ricorso, con riguardo alla parte che dispone l’acquisizione di una superficie ulteriore rispetto all’area di sedime, è fondato.
7) Colgono nel segno, infatti, le censure con cui il ricorrente contesta il difetto di motivazione e di contraddittorio in ordine alla scelta dell’amministrazione di acquisire una area ulteriore rispetto a quella di sedime.
Sul punto, va detto che la giurisprudenza è costante nello spiegare che L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall'articolo 31 d.P.R. n. 380/2001 opera di diritto allo scadere del termine stabilito nell'ordinanza di demolizione. L'effetto acquisitivo di diritto è automatico per le opere abusive e la loro area di sedime, mentre richiede una specificazione, sulla base di adeguata motivazione, riguardo alle aree ulteriori. In particolare, mentre per l'area di sedime l'automatismo dell'effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione sul punto, l'individuazione di un'area ulteriore da acquisire - oltre a dover essere precisata con apposite indicazioni relative all'estensione - deve essere giustificata dall'esplicitazione delle opere necessarie ai fini urbanistico - edilizi che siano destinate ad occupare l'intera zona di terreno che il Comune intende apprendere. Ne consegue che la mancata indicazione dell'area ulteriore non è motivo di illegittimità dell'ordinanza di acquisizione ma ne circoscrive solo la sua portata, dovendo a questo punto l'amministrazione comunale limitarsi ad apprendere l'immobile abusivo e la relativa area di sedime, senza potersi estendere oltremodo (ex multis T.A.R. Bari Puglia sez. II, 26/05/2025, n. 732).
Ciò detto come lamentato dalle ricorrenti il provvedimento impugnato difetta di una specifica giustificazione in ordine alle opere necessarie ai fini urbanistico - edilizi che siano destinate ad occupare l'intera zona di terreno che il Comune intende apprendere.
8) In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse con riguardo alla irrogazione della sanzione pecuniaria e deve essere accolto con riguardo alla acquisizione della superficie ulteriore rispetto all’area di sedime del manufatto abusivo, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato.
9) Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 96/21 lo dichiara in parte improcedibile e in parte lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune resistente alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi e 2.000 (duemila), oltre spese generali, ex art. 14 tariffario forense, cpa e iva.
Ordina la restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IA, Presidente
BE AR BU, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE AR BU | RI IA |
IL SEGRETARIO