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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/09/2025, n. 4268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4268 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 4657/2021/CC, avverso la sentenza n. 834/2021 del
Tribunale di Benevento, pubblicata il 29 aprile 2021;
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...]del Monte Taburno (Bn) alla Contrada Liberia snc, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lombardo (C.F.: PEC: CodiceFiscale_2
, del foro di Benevento, come da procura speciale ad litem apposta Email_1 su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente il ricorso d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato il giorno 01.07.1950 a Campoli Controparte_1 CodiceFiscale_3 del Monte Taburno (Bn), ove risiede in Via Nino Bixio, rappresentato e difeso dall'avv. Franco De
Duonni (C.F.: PEC: , del foro di CodiceFiscale_4 Email_2
Benevento, come da procura speciale ad litem a margine della memoria difensiva d'appello.
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 7 febbraio 2018, Controparte_1 riassumeva, innanzi al Tribunale di Benevento, il procedimento già definito con l'ordinanza, dichiarativa dell'incompetenza per materia, resa dal Giudice di Pace di Benevento il 6 dicembre 2017,
1 chiedendo la condanna del convenuto, , al pagamento, in suo favore, della Parte_1 complessiva somma di € 1.020,00, oltre agli interessi legali, a titolo di sei canoni locativi, dell'importo di € 170,00 cadauno, che non sarebbero stati versati da quest'ultimo nel semestre compreso tra il mese di luglio e quello di dicembre dell'anno 2014, in riferimento all'unità immobiliare concessagli in locazione dall'attore-proprietario, ad uso abitativo, ubicata nel Comune di Campoli del Monte Taburno (Bn) in Via Nino Bixio, distinta nel N.C.E.U. di tale Comune al foglio
3, particella 384, subalterno 7.
A sostegno di tale domanda, la parte istante allegava che: a) era stato stipulato tra le parti in causa il contratto di locazione inerente all'immobile de quo, per la durata di quattro anni, producendone la copia, dalla quale risulta che il negozio giuridico locativo in questione era stato sottoscritto il giorno 1° luglio 2014 e registrato il giorno 8 luglio 2014; b) il convenuto non aveva pagato alcuna mensilità ed aveva rilasciato spontaneamente l'unità immobiliare locatagli nel mese di dicembre dell'anno 2014; c) l'attore, al fine di conseguire il quantum dovutogli a titolo di canoni locativi, aveva vanamente costituito in mora il conduttore, che non era neppure comparso innanzi all'Organismo di mediazione ritualmente compulsato con la relativa istanza, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziaria.
1.2. - Alla prima udienza di comparizione delle parti il giudice di prime cure disponeva il mutamento del rito, trattandosi di controversia in materia locatizia, e fissava per la discussione l'udienza del 22 ottobre 2018, stabilendo il termine perentorio sino al 31 luglio 2018 per l'integrazione degli atti introduttivi.
1.3. - Con la comparsa di risposta depositata 31 luglio 2018 si costituiva in giudizio Parte_1
, eccependo l'estinzione del procedimento, in quanto, a suo dire, il rapporto processuale non
[...] sarebbe stato riassunto nel termine di tre mesi stabilito nell'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza per materia del Giudice di Pace in precedenza adito;
allegando, nel merito: a) di avere rilevato in locazione tale immobile già nel gennaio dell'anno 2014 sulla base del concordato canone mensile di
€ 270,00; b) che il contratto di locazione era stato registrato soltanto a luglio dell'anno 2014 con la previsione del canone mensile di € 170,00; c) di avere versato la somma mensile di € 270,00, a titolo di pagamento del canone, dal mese di gennaio sino a quello di agosto dell'anno 2014, senza che gli fosse mai stata rilasciata alcuna ricevuta attestante l'avvenuto pagamento;
d) che l'unità immobiliare locatagli a decorrere dal settembre dell'anno 2014 presentava gravi problemi di umidità di natura strutturale, per cui si era determinato a rilasciarla nel dicembre successivo, essendo risultata inabitabile;
spiegando ritualmente la domanda riconvenzionale, mirata a conseguire, previa declaratoria del preteso inadempimento, in capo al locatore, rispetto alle obbligazioni a suo carico di
2 cui all'art. 1575 c.c., la condanna di quest'ultimo al pagamento, in suo favore, della somma di €
2.000,00 - 2.500,00, ovvero di quella maggiore o minore da accertare in corso di causa, pretesa a titolo di risarcimento dei danni asseritamente patiti, oltre che alla restituzione, ex art. 2033 c.c., del complessivo importo di € 1.820,00, per essere stato indebitamente versato al locatore, in ragione di €
1.620,00, pari ad € 270,00 x 6, nel periodo compreso tra il mese di gennaio e quello di giugno dell'anno 2014, in difetto di formale contratto di locazione, oltre che nella misura di € 200,00, pari ad € 100,00 x 2, per il maggiore canone versato in occasione delle mensilità di luglio e di agosto dell'anno 2014.
1.4. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti;
escussi i testimoni addotti ed ammessi;
a seguito del deposito delle rispettive memorie conclusive autorizzate e della discussione orale della causa, la stessa veniva decisa all'udienza del 19 aprile 2021 mediante la sentenza n. 834/2021, resa in tale udienza e pubblicata il 29 aprile 2021, con la quale il Tribunale di Benevento, così testualmente stabiliva: “accoglie la domanda del ricorrente e condanna al pagamento in Parte_1 favore di dell'importo di € 1.020,00 oltre gli interessi legali dalla scadenza di Controparte_1 ciascun canone sino al soddisfo;
respinge le domande riconvenzionali del resistente;
condanna il resistente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 75,00 per spese ed € 560,00 per competenze di avvocato di cui € 125,00 per la fase di studio, € 125,00 per la fase introduttiva, €
120,00 per la fase istruttoria ed € 190,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dell'avv. Franco de Duonni.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti istruttori documentali e testimoniali, decideva, come da sopra ritrascritto dispositivo, avendo ritenuto: a) tempestiva la riassunzione del giudizio formalizzata in esecuzione dell'ordinanza d'incompetenza per materia resa dal Giudice di
Pace di Benevento, come già motivato nella sua precedente ordinanza del 17 aprile 2019; b) documentalmente provato che il contratto di locazione intercorso inter partes fu sottoscritto il giorno
1° luglio 2014 e registrato il successivo 8 luglio 2014; c) incontestato che il conduttore non versò il canone mensile di locazione concordato nella misura di € 170,00, perlomeno a decorrere dal mese di settembre al mese di dicembre dell'anno 2014; d) incontestato che il conduttore rilasciò spontaneamente l'immobile nel mese di dicembre dell'anno 2014; e) sfornito di prova il preteso inadempimento imputato dal conduttore al locatore per la pretesa presenza, all'interno dell'unità immobiliare locata, d'infiltrazioni d'acqua e d'umidità che l'avrebbero resa del tutto inabitabile, impedendone il godimento, in considerazione delle ritenute compiacenti propalazioni testimoniali rese dall'unico testimone escusso sul punto, , cognato del convenuto, in difetto di Testimone_1 ulteriori, convincenti riscontri oggettivi;
f) sfornito di prova il preteso intervenuto pagamento di
3 somme che sarebbero state versate in contanti a titolo di canone locativo;
g) tenuto il conduttore- convenuto a versare all'attore-locatore la complessiva somma di € 1.020,00, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascun canone al saldo effettivo, pari all'importo complessivo corrispondente al valore economico dei canoni di locazione dovuti per il semestre compreso tra il mese di luglio e quello di dicembre dell'anno 2014, in ragione di € 170,00 mensili ciascuno.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza con il ricorso depositato il 15 novembre 2021, ritualmente notificato unitamente al consequenziale decreto di comparizione delle parti pubblicato il 24 novembre
2021, proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma - sulla Parte_1 base di tre motivi di gravame - concludendo per l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
“1) DICHIARI non integralmente provata la domanda proposta da per tutte Controparte_1 le motivazioni sopra addotte;
2) ACCOLGA LA DOMANDA RICONVENZIONALE spiegata dal
e per l'effetto condanni : a) a risarcire a la Pt_1 Controparte_1 Parte_1 somma di euro 2.000/2.500 o quella maggiore e/o minore che è risultata in Sua giustizia a seguito dell'istruttoria espletata, oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
b) a restituire a Parte_1
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 CC, della somma complessiva di euro 1.820
[...]
(milleottocentoventi/00), ritenendo accertata la inesistenza del contratto di locazione dal mese di gennaio 2014 al mese di giugno 2014 e provato il pagamento di 6 mensilità di euro 270 ognuna, versate in contanti e in nero (da gennaio 2014 a giugno 2014) e di 2 mensilità di euro 270 (luglio
2014 e agosto 2014) di cui solo euro 170 euro previsti dal contratto di locazione;
c) al pagamento di spese tutte e compenso di avvocato, relativamente al giudizio di primo grado, anche in funzione del provvedimento emesso dal Giudice di Pace di Benevento, con il quale si era dichiarato incompetente
e aveva demandato al Tribunale di Benevento la quantificazione e la determinazione della soccombenza dell' , da corrispondersi al sottoscritto difensore antistatario;
3) condanni CP_1
l'appellato alla integrale rifusione delle spese e dei compensi di avvocato per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi anticipatario.”
2.2. - Con la memoria difensiva depositata il 26 febbraio 2022 si costituiva in giudizio
[...]
, contestando la fondatezza dei motivi d'impugnazione, di cui richiedeva il rigetto, CP_1 formulando l'istanza di condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di lite della presente fase, da distrarre in favore dell'avv. Franco De Duonni, dichiaratosi antistatario.
2.3. - Acquisito il fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado, mediante il decreto del
Presidente della sezione, pubblicato e comunicato il 16 luglio 2025, in riferimento alla fissata udienza di discussione, ex art. 437 c.p.c., del 16 settembre 2025 veniva disposta, a norma degli artt. 127,
4 comma 3, e 127-ter c.p.c., introdotti con il d.lgs. n. 149/2022, in vigore dal giorno 1° gennaio 2023, la trattazione scritta della presente causa, cui seguiva il deposito delle note di trattazione scritta, a cura di entrambe le parti in causa, che reiteravano le conclusioni, così come rassegnate in maniera identica ai rispettivi atti introduttivi della presente fase, nonché la camera di consiglio e la pronuncia della decisione, così come da dispositivo depositato nel fascicolo elettronico del procedimento.
3. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
3.1. - Con il primo motivo d'impugnazione la parte appellante criticava la decisione gravata, per avere, a suo dire, il primo giudice erroneamente escluso che le lamentate infiltrazioni avessero reso del tutto inagibile l'intero appartamento condotto in locazione, a seguito della pretesa errata interpretazione e valutazione da parte del Tribunale degli esiti istruttori, fotografici e testimoniali, acquisiti, i quali, valutati correttamente, corroborerebbero l'assunto difensivo di parte convenuta- attrice in via riconvenzionale.
Più precisamente la parte impugnante censurava la sentenza appellata, per avere il giudice di primo grado escluso l'inadempimento del locatore per la pretesa sua violazione degli artt. 1575 e
1578 c.c., oltre che il preteso risarcimento dei danni asseritamente subiti dal convenuto-appellante, nonostante le evidenti infiltrazioni d'acqua e l'umidità, costituenti i vizi della res locata, caratterizzanti le pareti ed i soffitti degli ambienti dell'unità immobiliare concessa in locazione, ricavabili dall'esame delle riproduzioni fotografiche in atti, confermate dalle genuine dichiarazioni, che sarebbero state rese dal teste , ritenute, a torto compiacenti e prive di riscontro Testimone_1 oggettivo.
3.2. - Con il secondo motivo d'appello la parte impugnante si doleva dell'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, per avere erroneamente interpretato e valuto gli acquisiti esiti istruttori, documentali e testimoniali, che lo inducevano ad escludere il preteso diritto dell'attore a conseguire la restituzione delle somme versate, in ragione di € 270,00 mensili, a titolo di canoni locativi, nel periodo compreso tra il mese di gennaio e quello di giugno dell'anno 2014, antecedente alla data, risalente al giorno 1° luglio 2014, di sottoscrizione del contratto di locazione, poi, registrato il giorno 8 luglio 2014, oltre che delle ulteriori somme, pari ad € 200,00 per i due canoni versati in eccesso a fronte delle mensilità di luglio e di agosto dell'anno 2014, avendo corrisposto per tali mensilità € 270,00 per ognuna, piuttosto che € 170,00, di cui al contratto sottoscritto e registrato.
3.3. - Con il terzo motivo di gravame censurava la sentenza impugnata in Parte_1 parte qua il primo giudice non disponeva la condanna del convenuto alla rifusone, Controparte_1 in suo favore, delle spese legali del giudizio celebrato davanti al Giudice di Pace di Benevento, conclusosi con la declaratoria d'incompetenza per materia di tale giudice, che sul punto aveva
5 testualmente stabilito: “… per il governo delle spese di questo giudizio provvederà il Giudice ad quem.”
3.4. - I tre motivi di gravame possono essere trattati unitariamente, in considerazione della loro connessione.
Gli stessi sono destituiti di fondamento logico-giuridico, per cui vanno respinti con la consequenziale conferma della decisione impugnata, la cui motivazione va corretta nei termini qui di seguito precisati.
3.5. - In materia di locazioni, il legislatore, in ragione del fatto che si tratta di rapporti di durata, ha stabilito una disciplina finalizzata a preservare la corrispettività delle prestazioni ed a rimediare ad eventuali alterazioni del sinallagma contrattuale nel corso del rapporto, prevedendo dei rimedi appositi in favore del conduttore, in caso di sopravvenuta e temporanea limitazione nel godimento del bene.
Pertanto, in caso di vizi imputabili al locatore, originari (art. 1578 c.c.) o sopravvenuti nel corso della locazione (art. 1581 c.c.), che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, secondo la vigente normativa: “il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.”
Del resto sul punto la giurisprudenza di legittimità ha testualmente stabilito: “In relazione ai contratti di locazione di immobili urbani, qualora l'immobile locato venga a versare, anche se non per colpa del locatore, in condizioni tali da non consentire il normale godimento del bene in relazione alla sua destinazione contrattuale, (nel caso di specie, le infiltrazioni di umidità derivanti dalle fatiscenti tubature condominiali avevano reso l'immobile almeno in parte inagibile), il conduttore convenuto in giudizio per il pagamento dell'intero canone, se non può validamente opporre
l'eccezione di inadempimento, ha comunque diritto ad ottenere una riduzione del canone, proporzionale alla riduzione dell'utilità che il conduttore consegue, a causa del limiti esistenti al pieno godimento del bene come contrattualmente previsto.” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
27/02/2004, n. 3991); “Il riconoscimento del diritto del conduttore ad una riduzione del canone, proporzionata alla sopravvenuta diminuzione del godimento, costituisce specifica applicazione di un principio generale che presiede la disciplina delle locazioni, quello "della sinallagmaticità fra godimento e corrispettivo", per cui, ove quel godimento non è attuabile secondo le previsioni contrattuali, il conduttore è abilitato a pretendere una riduzione del relativo corrispettivo e financo legittimato alla risoluzione del rapporto, quando quella diminuzione è tale da comportare il venir meno dello stesso interesse del conduttore alla persistenza della locazione.” (Cass. civ., Sez. III,
Sentenza., 23/03/1992, n. 3590).
6 Orbene, a proposito di quanto censurato nel primo motivo, non v'è dubbio che nella fattispecie in esame, sebbene per i vizi sopravvenuti nel corso della locazione si applichi il disposto di cui all'art. 1576 c.c., dovendosi correttamente ritenere che tale norma si riferisca proprio all'ipotesi nella quale il guasto sia sopravvenuto rispetto al momento della stipulazione del contratto di locazione, in quanto in caso di vizi preesistenti opera la garanzia prevista dall'art. 1578 c.c., in ogni caso, la Corte è dell'avviso che la condotta del locatore, consistita nel non avere fatto tempestivamente eseguire gli interventi di eliminazione della cause del lamentato fenomeno infiltrativo, così come confermato dal teste escusso, , documentato dalle due riproduzioni fotografiche in atti, inerenti alle Testimone_1 pareti ed al soffitto della sola camera da letto, configuri un inadempimento di scarsa importanza, che non legittima la risoluzione del contratto di locazione per responsabilità di quest'ultimo, peraltro neppure richiesta dal conduttore-convenuto, avuto riguardo all'interesse di quest'ultimo, che non subiva alcuna effettiva privazione di godimento di parte dell'appartamento locatogli, avendo continuato ad usufruire di tutte le stanze dello stesso sino al giorno del suo incontestato, spontaneo rilascio, risalente al mese di dicembre dell'anno 2014.
Pertanto, non essendo stata fornita alcuna prova di segno contrario sul punto, va respinta l'originaria domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti e, comunque, non provati dal conduttore, che, avendo continuato nel godimento dell'intera unità immobiliare locata, consegnatagli dal locatore, era tenuto, ai sensi dell'art. 1587 c.c., a dare al medesimo il pattuito corrispettivo nei termini convenuti.
3.6. - Anche la doglianza di cui al secondo motivo è priva di pregio, essendo rimasta del tutto sfornita di prova la domanda di restituzione delle somme, che sarebbero state versate, a titolo di canone locativo, nel periodo compreso tra il mese di gennaio e quello di giugno dell'anno 2014, in epoca antecedente alla sottoscrizione ed alla registrazione del contratto di locazione, rispettivamente risalenti al giorno 1° luglio 2014 ed al giorno 8 luglio 2014, oltre che di quelle corrisposte in eccesso, rispetto al pattuito canone locatizio, inerenti al successivo periodo sino all'agosto 2014.
Del resto, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte impugnante, le due missive in atti, contenenti le richieste di documentazione integrativa, rispettivamente del 21 novembre 2013 e del 15 gennaio 2014, con le quali il responsabile della Compagnia Napoletana di Illuminazione e
Scaldamento col Gas S.p.A. richiedeva al convenuto-appellante ulteriori documenti per l'attivazione della fornitura del gas, da somministrare a servizio dell'unità immobiliare ubicata nel Comune di
Campoli del Monte Taburno (Bn) in Via Provinciale Vitulanese snc 10, non rappresentano affatto la prova che l'unità immobiliare, oggetto del contratto di locazione, di cui al fabbricato in Via Nino
7 Bixio snc, fosse la medesima di cui alla richiamata istanza di fornitura del gas, né che la stessa fosse senz'altro già abitata da sin dal gennaio dell'anno 2014. Parte_1
Ad ogni buon conto, quand'anche il contratto di locazione fosse stato registrato tardivamente rispetto alla decorrenza (1° gennaio 2014) pretesa dal convenuto-appellante, la Corte, sull'incontestato presupposto della registrazione di tale contratto intervenuta il giorno 8 luglio 2014, evidenzia che costituisce ius receptum il principio per il quale alla registrazione tardiva del contratto di locazione deve riconoscersi efficacia sanante “ex tunc”, coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il contratto di locazione di immobili, sia ad uso abitativo che ad uso diverso, contenente "ab origine" l'indicazione del canone realmente pattuito (e, dunque, in assenza di qualsivoglia fenomeno simulatorio), ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, da ritenersi consentita in base alle norme tributarie, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza "ex tunc", atteso che il riconoscimento di una sanatoria "per adempimento" è coerente con l'introduzione nell'ordinamento di una nullità (funzionale) "per inadempimento" all'obbligo di registrazione.” (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 09/10/2017, n. 23601; Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
08/09/2022, n. 26493).
Invero, l'art. 1, comma 346, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, applicabile - in forza del criterio generale di cui all'art. 11 delle preleggi e considerata l'assenza nella norma di una previsione che imponga la registrazione dei contratti in corso soltanto ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 28/12/2016, n. 27169) - collega la nullità del contratto esclusivamente alla sua omessa registrazione, tacendo con riguardo all'ipotesi in cui il contratto sia registrato tardivamente.
Pertanto, in difetto di una specifica sanzione di nullità per tale ultima ipotesi, deve ritenersi che il contratto di locazione de quo, anche se fosse stato tardivamente sottoscritto il giorno 1° luglio
2014 e registrato il giorno 8 luglio 2014, rispetto al preteso accordo negoziale formatosi oralmente il
1° gennaio 2014 ed alla sua pretesa decorrenza a partire da tale data, sia da ritenere valido ed efficace, configurandosi la registrazione tardiva come mera violazione di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario e non quale causa di nullità del contratto, come peraltro previsto nello
Statuto dei diritti del contribuente, nel cui comma 3 dell'art. 10 della L. 27 luglio 2000, n. 212, è testualmente stabilito che: “Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.”
Quindi, in considerazione dell'efficacia sanante ex tunc della tardiva registrazione del contratto di locazione in questione, consegue che la parte convenuta-intimata fosse tenuta, comunque,
8 al pagamento del concordato canone di locazione nella misura di € 170,00 mensili, ai sensi dell'art. 1587 c.c.
A proposito, poi, del canone locatizio che sarebbe stato versato nella misura di € 270,00 cadauno nel periodo compreso tra il mese di gennaio e quello di agosto dell'anno 2014, la Corte ritiene che le dichiarazioni rese dal teste , cognato della parte convenuta-appellante, Testimone_1 escusso all'udienza del 10 giugno 2019, non corroborino affatto l'assunto difensivo di quest'ultimo, che rimaneva sfornito di prova, risultando del tutto: a) inattendibili, in quanto intrise di circostanze non verosimili, per avere dichiarato di essersi trovato in casa del conduttore allorquando il locatore si sarebbe ivi recato, al fine di riscuotere le somme dovutegli a titolo di canoni locativi, essendo notorio che l'obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta normalmente presso il domicilio del creditore al tempo della scadenza;
b) oltre che generiche, avendo riferito di avere assistito nei soli mesi di gennaio e di marzo dell'anno 2014 alla dazione di somme di denaro da parte del convenuto-conduttore, in favore del locatore-attore, senza specificarne l'importo.
In ogni caso, il Collegio non può esimersi dal rilevare che il contratto di locazione versato in atti, sottoscritto il giorno 1° luglio 2014, registrato il giorno 8 luglio 2014, ritualmente prodotto in giudizio dall'attore, non solo non veniva disconosciuto dal convenuto nei modi e nei termini di rito, per cui si ha per riconosciuto ai sensi dell'art. 215 c.p.c., ma non veniva neppure impugnato mediante la querela di falso, costituendo, pertanto, unica e valida prova documentale a proposito della sua decorrenza (1° luglio 2014), oltre che del concordato canone locativo, fissato nella misura di € 170,00 mensili.
3.7. - Pure il terzo motivo di critica risulta essere infondato, dovendosi rilevare che, nonostante a questa Corte sia noto il principio giurisprudenziale del giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale: “Allorquando il giudice dichiara la propria incompetenza, chiudendo il processo davanti a sé, è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente, atteso che tale dichiarazione chiude il processo avanti a detto giudice.” (Cass. civ., Sez. III, 20/10/2006, n. 22541; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 27/01/2012, n. 1191), l'omissione del primo giudice, che si asteneva dal disporre la condanna dell'attore alla rifusone, Controparte_1 in favore del convenuto, delle spese legali del giudizio celebrato davanti al Giudice di Pace di
Benevento, conclusosi con la declaratoria d'incompetenza per materia di tale giudice, che sul punto aveva testualmente stabilito: “… per il governo delle spese di questo giudizio provvederà il Giudice ad quem”, è giustificata dal fatto che il convenuto, entro i termini di cristallizzazione del thema decidendum, di cui all'art. 417 c.p.c., vigente ratione temporis, si era limitato a richiedere testualmente la condanna dell'attore: “al pagamento di spese tutte e compenso di avvocato, da
9 corrispondersi al sottoscritto difensore antistatario”, introducendo tardivamente ed in modo inammissibile, soltanto nelle note di trattazione scritta depositate il 12 aprile 2021, la testuale richiesta finalizzata: “a condannare, ancora, al pagamento di spese tutte e compenso Controparte_1 di avvocato - ivi compresi e non esclusi quelli per il procedimento erroneamente instaurato innanzi al Giudice di Pace di Benevento, dr. M. Amato R.G. 61/2017 - da corrispondersi al sottoscritto difensore antistatario”, la cui reiterazione, formulata in questa sede, incorre nell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in quanto domanda rinunciata nel corso del giudizio di prime cure, proposta come nuova nella presente fase.
4. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che la sentenza gravata resiste alle critiche della parte impugnante.
5. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
Tenuto conto dell'esito complessivo della presente fase, le spese di questo grado del giudizio vengono poste a carico di , in favore di , in applicazione del Parte_1 Controparte_1 principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del disputatum (da € 1.100,01 ad € 5.200,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n.
147, con la distrazione in favore dell'avv. Franco De Duonni, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 834/2021 del Tribunale di Benevento, Parte_1 pubblicata il 19 aprile 2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente grado del giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 2.915,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Franco De Duonni, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
10 Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 16 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 4657/2021/CC, avverso la sentenza n. 834/2021 del
Tribunale di Benevento, pubblicata il 29 aprile 2021;
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...]del Monte Taburno (Bn) alla Contrada Liberia snc, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lombardo (C.F.: PEC: CodiceFiscale_2
, del foro di Benevento, come da procura speciale ad litem apposta Email_1 su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente il ricorso d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato il giorno 01.07.1950 a Campoli Controparte_1 CodiceFiscale_3 del Monte Taburno (Bn), ove risiede in Via Nino Bixio, rappresentato e difeso dall'avv. Franco De
Duonni (C.F.: PEC: , del foro di CodiceFiscale_4 Email_2
Benevento, come da procura speciale ad litem a margine della memoria difensiva d'appello.
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 7 febbraio 2018, Controparte_1 riassumeva, innanzi al Tribunale di Benevento, il procedimento già definito con l'ordinanza, dichiarativa dell'incompetenza per materia, resa dal Giudice di Pace di Benevento il 6 dicembre 2017,
1 chiedendo la condanna del convenuto, , al pagamento, in suo favore, della Parte_1 complessiva somma di € 1.020,00, oltre agli interessi legali, a titolo di sei canoni locativi, dell'importo di € 170,00 cadauno, che non sarebbero stati versati da quest'ultimo nel semestre compreso tra il mese di luglio e quello di dicembre dell'anno 2014, in riferimento all'unità immobiliare concessagli in locazione dall'attore-proprietario, ad uso abitativo, ubicata nel Comune di Campoli del Monte Taburno (Bn) in Via Nino Bixio, distinta nel N.C.E.U. di tale Comune al foglio
3, particella 384, subalterno 7.
A sostegno di tale domanda, la parte istante allegava che: a) era stato stipulato tra le parti in causa il contratto di locazione inerente all'immobile de quo, per la durata di quattro anni, producendone la copia, dalla quale risulta che il negozio giuridico locativo in questione era stato sottoscritto il giorno 1° luglio 2014 e registrato il giorno 8 luglio 2014; b) il convenuto non aveva pagato alcuna mensilità ed aveva rilasciato spontaneamente l'unità immobiliare locatagli nel mese di dicembre dell'anno 2014; c) l'attore, al fine di conseguire il quantum dovutogli a titolo di canoni locativi, aveva vanamente costituito in mora il conduttore, che non era neppure comparso innanzi all'Organismo di mediazione ritualmente compulsato con la relativa istanza, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziaria.
1.2. - Alla prima udienza di comparizione delle parti il giudice di prime cure disponeva il mutamento del rito, trattandosi di controversia in materia locatizia, e fissava per la discussione l'udienza del 22 ottobre 2018, stabilendo il termine perentorio sino al 31 luglio 2018 per l'integrazione degli atti introduttivi.
1.3. - Con la comparsa di risposta depositata 31 luglio 2018 si costituiva in giudizio Parte_1
, eccependo l'estinzione del procedimento, in quanto, a suo dire, il rapporto processuale non
[...] sarebbe stato riassunto nel termine di tre mesi stabilito nell'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza per materia del Giudice di Pace in precedenza adito;
allegando, nel merito: a) di avere rilevato in locazione tale immobile già nel gennaio dell'anno 2014 sulla base del concordato canone mensile di
€ 270,00; b) che il contratto di locazione era stato registrato soltanto a luglio dell'anno 2014 con la previsione del canone mensile di € 170,00; c) di avere versato la somma mensile di € 270,00, a titolo di pagamento del canone, dal mese di gennaio sino a quello di agosto dell'anno 2014, senza che gli fosse mai stata rilasciata alcuna ricevuta attestante l'avvenuto pagamento;
d) che l'unità immobiliare locatagli a decorrere dal settembre dell'anno 2014 presentava gravi problemi di umidità di natura strutturale, per cui si era determinato a rilasciarla nel dicembre successivo, essendo risultata inabitabile;
spiegando ritualmente la domanda riconvenzionale, mirata a conseguire, previa declaratoria del preteso inadempimento, in capo al locatore, rispetto alle obbligazioni a suo carico di
2 cui all'art. 1575 c.c., la condanna di quest'ultimo al pagamento, in suo favore, della somma di €
2.000,00 - 2.500,00, ovvero di quella maggiore o minore da accertare in corso di causa, pretesa a titolo di risarcimento dei danni asseritamente patiti, oltre che alla restituzione, ex art. 2033 c.c., del complessivo importo di € 1.820,00, per essere stato indebitamente versato al locatore, in ragione di €
1.620,00, pari ad € 270,00 x 6, nel periodo compreso tra il mese di gennaio e quello di giugno dell'anno 2014, in difetto di formale contratto di locazione, oltre che nella misura di € 200,00, pari ad € 100,00 x 2, per il maggiore canone versato in occasione delle mensilità di luglio e di agosto dell'anno 2014.
1.4. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti;
escussi i testimoni addotti ed ammessi;
a seguito del deposito delle rispettive memorie conclusive autorizzate e della discussione orale della causa, la stessa veniva decisa all'udienza del 19 aprile 2021 mediante la sentenza n. 834/2021, resa in tale udienza e pubblicata il 29 aprile 2021, con la quale il Tribunale di Benevento, così testualmente stabiliva: “accoglie la domanda del ricorrente e condanna al pagamento in Parte_1 favore di dell'importo di € 1.020,00 oltre gli interessi legali dalla scadenza di Controparte_1 ciascun canone sino al soddisfo;
respinge le domande riconvenzionali del resistente;
condanna il resistente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 75,00 per spese ed € 560,00 per competenze di avvocato di cui € 125,00 per la fase di studio, € 125,00 per la fase introduttiva, €
120,00 per la fase istruttoria ed € 190,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dell'avv. Franco de Duonni.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti istruttori documentali e testimoniali, decideva, come da sopra ritrascritto dispositivo, avendo ritenuto: a) tempestiva la riassunzione del giudizio formalizzata in esecuzione dell'ordinanza d'incompetenza per materia resa dal Giudice di
Pace di Benevento, come già motivato nella sua precedente ordinanza del 17 aprile 2019; b) documentalmente provato che il contratto di locazione intercorso inter partes fu sottoscritto il giorno
1° luglio 2014 e registrato il successivo 8 luglio 2014; c) incontestato che il conduttore non versò il canone mensile di locazione concordato nella misura di € 170,00, perlomeno a decorrere dal mese di settembre al mese di dicembre dell'anno 2014; d) incontestato che il conduttore rilasciò spontaneamente l'immobile nel mese di dicembre dell'anno 2014; e) sfornito di prova il preteso inadempimento imputato dal conduttore al locatore per la pretesa presenza, all'interno dell'unità immobiliare locata, d'infiltrazioni d'acqua e d'umidità che l'avrebbero resa del tutto inabitabile, impedendone il godimento, in considerazione delle ritenute compiacenti propalazioni testimoniali rese dall'unico testimone escusso sul punto, , cognato del convenuto, in difetto di Testimone_1 ulteriori, convincenti riscontri oggettivi;
f) sfornito di prova il preteso intervenuto pagamento di
3 somme che sarebbero state versate in contanti a titolo di canone locativo;
g) tenuto il conduttore- convenuto a versare all'attore-locatore la complessiva somma di € 1.020,00, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascun canone al saldo effettivo, pari all'importo complessivo corrispondente al valore economico dei canoni di locazione dovuti per il semestre compreso tra il mese di luglio e quello di dicembre dell'anno 2014, in ragione di € 170,00 mensili ciascuno.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza con il ricorso depositato il 15 novembre 2021, ritualmente notificato unitamente al consequenziale decreto di comparizione delle parti pubblicato il 24 novembre
2021, proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma - sulla Parte_1 base di tre motivi di gravame - concludendo per l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
“1) DICHIARI non integralmente provata la domanda proposta da per tutte Controparte_1 le motivazioni sopra addotte;
2) ACCOLGA LA DOMANDA RICONVENZIONALE spiegata dal
e per l'effetto condanni : a) a risarcire a la Pt_1 Controparte_1 Parte_1 somma di euro 2.000/2.500 o quella maggiore e/o minore che è risultata in Sua giustizia a seguito dell'istruttoria espletata, oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
b) a restituire a Parte_1
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 CC, della somma complessiva di euro 1.820
[...]
(milleottocentoventi/00), ritenendo accertata la inesistenza del contratto di locazione dal mese di gennaio 2014 al mese di giugno 2014 e provato il pagamento di 6 mensilità di euro 270 ognuna, versate in contanti e in nero (da gennaio 2014 a giugno 2014) e di 2 mensilità di euro 270 (luglio
2014 e agosto 2014) di cui solo euro 170 euro previsti dal contratto di locazione;
c) al pagamento di spese tutte e compenso di avvocato, relativamente al giudizio di primo grado, anche in funzione del provvedimento emesso dal Giudice di Pace di Benevento, con il quale si era dichiarato incompetente
e aveva demandato al Tribunale di Benevento la quantificazione e la determinazione della soccombenza dell' , da corrispondersi al sottoscritto difensore antistatario;
3) condanni CP_1
l'appellato alla integrale rifusione delle spese e dei compensi di avvocato per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi anticipatario.”
2.2. - Con la memoria difensiva depositata il 26 febbraio 2022 si costituiva in giudizio
[...]
, contestando la fondatezza dei motivi d'impugnazione, di cui richiedeva il rigetto, CP_1 formulando l'istanza di condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di lite della presente fase, da distrarre in favore dell'avv. Franco De Duonni, dichiaratosi antistatario.
2.3. - Acquisito il fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado, mediante il decreto del
Presidente della sezione, pubblicato e comunicato il 16 luglio 2025, in riferimento alla fissata udienza di discussione, ex art. 437 c.p.c., del 16 settembre 2025 veniva disposta, a norma degli artt. 127,
4 comma 3, e 127-ter c.p.c., introdotti con il d.lgs. n. 149/2022, in vigore dal giorno 1° gennaio 2023, la trattazione scritta della presente causa, cui seguiva il deposito delle note di trattazione scritta, a cura di entrambe le parti in causa, che reiteravano le conclusioni, così come rassegnate in maniera identica ai rispettivi atti introduttivi della presente fase, nonché la camera di consiglio e la pronuncia della decisione, così come da dispositivo depositato nel fascicolo elettronico del procedimento.
3. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
3.1. - Con il primo motivo d'impugnazione la parte appellante criticava la decisione gravata, per avere, a suo dire, il primo giudice erroneamente escluso che le lamentate infiltrazioni avessero reso del tutto inagibile l'intero appartamento condotto in locazione, a seguito della pretesa errata interpretazione e valutazione da parte del Tribunale degli esiti istruttori, fotografici e testimoniali, acquisiti, i quali, valutati correttamente, corroborerebbero l'assunto difensivo di parte convenuta- attrice in via riconvenzionale.
Più precisamente la parte impugnante censurava la sentenza appellata, per avere il giudice di primo grado escluso l'inadempimento del locatore per la pretesa sua violazione degli artt. 1575 e
1578 c.c., oltre che il preteso risarcimento dei danni asseritamente subiti dal convenuto-appellante, nonostante le evidenti infiltrazioni d'acqua e l'umidità, costituenti i vizi della res locata, caratterizzanti le pareti ed i soffitti degli ambienti dell'unità immobiliare concessa in locazione, ricavabili dall'esame delle riproduzioni fotografiche in atti, confermate dalle genuine dichiarazioni, che sarebbero state rese dal teste , ritenute, a torto compiacenti e prive di riscontro Testimone_1 oggettivo.
3.2. - Con il secondo motivo d'appello la parte impugnante si doleva dell'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, per avere erroneamente interpretato e valuto gli acquisiti esiti istruttori, documentali e testimoniali, che lo inducevano ad escludere il preteso diritto dell'attore a conseguire la restituzione delle somme versate, in ragione di € 270,00 mensili, a titolo di canoni locativi, nel periodo compreso tra il mese di gennaio e quello di giugno dell'anno 2014, antecedente alla data, risalente al giorno 1° luglio 2014, di sottoscrizione del contratto di locazione, poi, registrato il giorno 8 luglio 2014, oltre che delle ulteriori somme, pari ad € 200,00 per i due canoni versati in eccesso a fronte delle mensilità di luglio e di agosto dell'anno 2014, avendo corrisposto per tali mensilità € 270,00 per ognuna, piuttosto che € 170,00, di cui al contratto sottoscritto e registrato.
3.3. - Con il terzo motivo di gravame censurava la sentenza impugnata in Parte_1 parte qua il primo giudice non disponeva la condanna del convenuto alla rifusone, Controparte_1 in suo favore, delle spese legali del giudizio celebrato davanti al Giudice di Pace di Benevento, conclusosi con la declaratoria d'incompetenza per materia di tale giudice, che sul punto aveva
5 testualmente stabilito: “… per il governo delle spese di questo giudizio provvederà il Giudice ad quem.”
3.4. - I tre motivi di gravame possono essere trattati unitariamente, in considerazione della loro connessione.
Gli stessi sono destituiti di fondamento logico-giuridico, per cui vanno respinti con la consequenziale conferma della decisione impugnata, la cui motivazione va corretta nei termini qui di seguito precisati.
3.5. - In materia di locazioni, il legislatore, in ragione del fatto che si tratta di rapporti di durata, ha stabilito una disciplina finalizzata a preservare la corrispettività delle prestazioni ed a rimediare ad eventuali alterazioni del sinallagma contrattuale nel corso del rapporto, prevedendo dei rimedi appositi in favore del conduttore, in caso di sopravvenuta e temporanea limitazione nel godimento del bene.
Pertanto, in caso di vizi imputabili al locatore, originari (art. 1578 c.c.) o sopravvenuti nel corso della locazione (art. 1581 c.c.), che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, secondo la vigente normativa: “il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.”
Del resto sul punto la giurisprudenza di legittimità ha testualmente stabilito: “In relazione ai contratti di locazione di immobili urbani, qualora l'immobile locato venga a versare, anche se non per colpa del locatore, in condizioni tali da non consentire il normale godimento del bene in relazione alla sua destinazione contrattuale, (nel caso di specie, le infiltrazioni di umidità derivanti dalle fatiscenti tubature condominiali avevano reso l'immobile almeno in parte inagibile), il conduttore convenuto in giudizio per il pagamento dell'intero canone, se non può validamente opporre
l'eccezione di inadempimento, ha comunque diritto ad ottenere una riduzione del canone, proporzionale alla riduzione dell'utilità che il conduttore consegue, a causa del limiti esistenti al pieno godimento del bene come contrattualmente previsto.” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
27/02/2004, n. 3991); “Il riconoscimento del diritto del conduttore ad una riduzione del canone, proporzionata alla sopravvenuta diminuzione del godimento, costituisce specifica applicazione di un principio generale che presiede la disciplina delle locazioni, quello "della sinallagmaticità fra godimento e corrispettivo", per cui, ove quel godimento non è attuabile secondo le previsioni contrattuali, il conduttore è abilitato a pretendere una riduzione del relativo corrispettivo e financo legittimato alla risoluzione del rapporto, quando quella diminuzione è tale da comportare il venir meno dello stesso interesse del conduttore alla persistenza della locazione.” (Cass. civ., Sez. III,
Sentenza., 23/03/1992, n. 3590).
6 Orbene, a proposito di quanto censurato nel primo motivo, non v'è dubbio che nella fattispecie in esame, sebbene per i vizi sopravvenuti nel corso della locazione si applichi il disposto di cui all'art. 1576 c.c., dovendosi correttamente ritenere che tale norma si riferisca proprio all'ipotesi nella quale il guasto sia sopravvenuto rispetto al momento della stipulazione del contratto di locazione, in quanto in caso di vizi preesistenti opera la garanzia prevista dall'art. 1578 c.c., in ogni caso, la Corte è dell'avviso che la condotta del locatore, consistita nel non avere fatto tempestivamente eseguire gli interventi di eliminazione della cause del lamentato fenomeno infiltrativo, così come confermato dal teste escusso, , documentato dalle due riproduzioni fotografiche in atti, inerenti alle Testimone_1 pareti ed al soffitto della sola camera da letto, configuri un inadempimento di scarsa importanza, che non legittima la risoluzione del contratto di locazione per responsabilità di quest'ultimo, peraltro neppure richiesta dal conduttore-convenuto, avuto riguardo all'interesse di quest'ultimo, che non subiva alcuna effettiva privazione di godimento di parte dell'appartamento locatogli, avendo continuato ad usufruire di tutte le stanze dello stesso sino al giorno del suo incontestato, spontaneo rilascio, risalente al mese di dicembre dell'anno 2014.
Pertanto, non essendo stata fornita alcuna prova di segno contrario sul punto, va respinta l'originaria domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti e, comunque, non provati dal conduttore, che, avendo continuato nel godimento dell'intera unità immobiliare locata, consegnatagli dal locatore, era tenuto, ai sensi dell'art. 1587 c.c., a dare al medesimo il pattuito corrispettivo nei termini convenuti.
3.6. - Anche la doglianza di cui al secondo motivo è priva di pregio, essendo rimasta del tutto sfornita di prova la domanda di restituzione delle somme, che sarebbero state versate, a titolo di canone locativo, nel periodo compreso tra il mese di gennaio e quello di giugno dell'anno 2014, in epoca antecedente alla sottoscrizione ed alla registrazione del contratto di locazione, rispettivamente risalenti al giorno 1° luglio 2014 ed al giorno 8 luglio 2014, oltre che di quelle corrisposte in eccesso, rispetto al pattuito canone locatizio, inerenti al successivo periodo sino all'agosto 2014.
Del resto, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte impugnante, le due missive in atti, contenenti le richieste di documentazione integrativa, rispettivamente del 21 novembre 2013 e del 15 gennaio 2014, con le quali il responsabile della Compagnia Napoletana di Illuminazione e
Scaldamento col Gas S.p.A. richiedeva al convenuto-appellante ulteriori documenti per l'attivazione della fornitura del gas, da somministrare a servizio dell'unità immobiliare ubicata nel Comune di
Campoli del Monte Taburno (Bn) in Via Provinciale Vitulanese snc 10, non rappresentano affatto la prova che l'unità immobiliare, oggetto del contratto di locazione, di cui al fabbricato in Via Nino
7 Bixio snc, fosse la medesima di cui alla richiamata istanza di fornitura del gas, né che la stessa fosse senz'altro già abitata da sin dal gennaio dell'anno 2014. Parte_1
Ad ogni buon conto, quand'anche il contratto di locazione fosse stato registrato tardivamente rispetto alla decorrenza (1° gennaio 2014) pretesa dal convenuto-appellante, la Corte, sull'incontestato presupposto della registrazione di tale contratto intervenuta il giorno 8 luglio 2014, evidenzia che costituisce ius receptum il principio per il quale alla registrazione tardiva del contratto di locazione deve riconoscersi efficacia sanante “ex tunc”, coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il contratto di locazione di immobili, sia ad uso abitativo che ad uso diverso, contenente "ab origine" l'indicazione del canone realmente pattuito (e, dunque, in assenza di qualsivoglia fenomeno simulatorio), ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, da ritenersi consentita in base alle norme tributarie, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza "ex tunc", atteso che il riconoscimento di una sanatoria "per adempimento" è coerente con l'introduzione nell'ordinamento di una nullità (funzionale) "per inadempimento" all'obbligo di registrazione.” (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 09/10/2017, n. 23601; Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
08/09/2022, n. 26493).
Invero, l'art. 1, comma 346, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, applicabile - in forza del criterio generale di cui all'art. 11 delle preleggi e considerata l'assenza nella norma di una previsione che imponga la registrazione dei contratti in corso soltanto ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 28/12/2016, n. 27169) - collega la nullità del contratto esclusivamente alla sua omessa registrazione, tacendo con riguardo all'ipotesi in cui il contratto sia registrato tardivamente.
Pertanto, in difetto di una specifica sanzione di nullità per tale ultima ipotesi, deve ritenersi che il contratto di locazione de quo, anche se fosse stato tardivamente sottoscritto il giorno 1° luglio
2014 e registrato il giorno 8 luglio 2014, rispetto al preteso accordo negoziale formatosi oralmente il
1° gennaio 2014 ed alla sua pretesa decorrenza a partire da tale data, sia da ritenere valido ed efficace, configurandosi la registrazione tardiva come mera violazione di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario e non quale causa di nullità del contratto, come peraltro previsto nello
Statuto dei diritti del contribuente, nel cui comma 3 dell'art. 10 della L. 27 luglio 2000, n. 212, è testualmente stabilito che: “Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.”
Quindi, in considerazione dell'efficacia sanante ex tunc della tardiva registrazione del contratto di locazione in questione, consegue che la parte convenuta-intimata fosse tenuta, comunque,
8 al pagamento del concordato canone di locazione nella misura di € 170,00 mensili, ai sensi dell'art. 1587 c.c.
A proposito, poi, del canone locatizio che sarebbe stato versato nella misura di € 270,00 cadauno nel periodo compreso tra il mese di gennaio e quello di agosto dell'anno 2014, la Corte ritiene che le dichiarazioni rese dal teste , cognato della parte convenuta-appellante, Testimone_1 escusso all'udienza del 10 giugno 2019, non corroborino affatto l'assunto difensivo di quest'ultimo, che rimaneva sfornito di prova, risultando del tutto: a) inattendibili, in quanto intrise di circostanze non verosimili, per avere dichiarato di essersi trovato in casa del conduttore allorquando il locatore si sarebbe ivi recato, al fine di riscuotere le somme dovutegli a titolo di canoni locativi, essendo notorio che l'obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta normalmente presso il domicilio del creditore al tempo della scadenza;
b) oltre che generiche, avendo riferito di avere assistito nei soli mesi di gennaio e di marzo dell'anno 2014 alla dazione di somme di denaro da parte del convenuto-conduttore, in favore del locatore-attore, senza specificarne l'importo.
In ogni caso, il Collegio non può esimersi dal rilevare che il contratto di locazione versato in atti, sottoscritto il giorno 1° luglio 2014, registrato il giorno 8 luglio 2014, ritualmente prodotto in giudizio dall'attore, non solo non veniva disconosciuto dal convenuto nei modi e nei termini di rito, per cui si ha per riconosciuto ai sensi dell'art. 215 c.p.c., ma non veniva neppure impugnato mediante la querela di falso, costituendo, pertanto, unica e valida prova documentale a proposito della sua decorrenza (1° luglio 2014), oltre che del concordato canone locativo, fissato nella misura di € 170,00 mensili.
3.7. - Pure il terzo motivo di critica risulta essere infondato, dovendosi rilevare che, nonostante a questa Corte sia noto il principio giurisprudenziale del giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale: “Allorquando il giudice dichiara la propria incompetenza, chiudendo il processo davanti a sé, è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente, atteso che tale dichiarazione chiude il processo avanti a detto giudice.” (Cass. civ., Sez. III, 20/10/2006, n. 22541; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 27/01/2012, n. 1191), l'omissione del primo giudice, che si asteneva dal disporre la condanna dell'attore alla rifusone, Controparte_1 in favore del convenuto, delle spese legali del giudizio celebrato davanti al Giudice di Pace di
Benevento, conclusosi con la declaratoria d'incompetenza per materia di tale giudice, che sul punto aveva testualmente stabilito: “… per il governo delle spese di questo giudizio provvederà il Giudice ad quem”, è giustificata dal fatto che il convenuto, entro i termini di cristallizzazione del thema decidendum, di cui all'art. 417 c.p.c., vigente ratione temporis, si era limitato a richiedere testualmente la condanna dell'attore: “al pagamento di spese tutte e compenso di avvocato, da
9 corrispondersi al sottoscritto difensore antistatario”, introducendo tardivamente ed in modo inammissibile, soltanto nelle note di trattazione scritta depositate il 12 aprile 2021, la testuale richiesta finalizzata: “a condannare, ancora, al pagamento di spese tutte e compenso Controparte_1 di avvocato - ivi compresi e non esclusi quelli per il procedimento erroneamente instaurato innanzi al Giudice di Pace di Benevento, dr. M. Amato R.G. 61/2017 - da corrispondersi al sottoscritto difensore antistatario”, la cui reiterazione, formulata in questa sede, incorre nell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in quanto domanda rinunciata nel corso del giudizio di prime cure, proposta come nuova nella presente fase.
4. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che la sentenza gravata resiste alle critiche della parte impugnante.
5. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
Tenuto conto dell'esito complessivo della presente fase, le spese di questo grado del giudizio vengono poste a carico di , in favore di , in applicazione del Parte_1 Controparte_1 principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del disputatum (da € 1.100,01 ad € 5.200,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n.
147, con la distrazione in favore dell'avv. Franco De Duonni, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 834/2021 del Tribunale di Benevento, Parte_1 pubblicata il 19 aprile 2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente grado del giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 2.915,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Franco De Duonni, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
10 Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 16 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
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