Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Sez. Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. ssa Rosa Bonanzinga, in esito a udienza all'udienza del 26 marzo 2025,
a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, letti gli atti del procedimento n. 1912/2024, ha pronunciato la seguente
Ordinanza nella controversia promossa
Da
, C.F. , rappresenta e difende dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Gioffrè, giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
, rappresentato e difeso dai funzionari Giuseppe D'Angelo, Consolato Neri, Ruggero Caldarera CP_1
e Rosanna Albano
RESISTENTE oggetto: indennità di accompagnamento;
art. 3, comma 3, l. 104/1992
OSSERVA
1.- Con ricorso ex art 445 bis c.p.c., depositato in data 8 aprile 2024, esponeva: Parte_1
- con domanda presentata in data 11 marzo 2020 aveva chiesto l'accertamento del proprio grado di invalidità e, dunque, il riconoscimento in suo favore dei benefici economici previsti dalla legge;
- in esito alla visita medica effettuata presso la Commissione Medica per l'accertamento dei gradi di
Invalidità Civile di Messina era stata riconosciuta invalida nella misura del 100% ed erano state riconosciute le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, l.104/1992
-aveva depositato ricorso dinanzi a questo Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del diritto al riconoscimento del beneficio economico dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, Legge 104/1992;
- era stata chiamata a visita di revisione con missiva del 7 aprile 2023;
- tale ultimo accertamento era stato effettuato su documenti e senza procedere a visita obiettiva;
- con raccomandata a.r. n. 66484160009-4, ricevuta il 19 giugno 2023 l' le aveva recapitato il verbale sanitario relativo alla “visita” di revisione e dal quale si evinceva che la Commissione Medica
l'aveva riconosciuta “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 124/98) grave 100%” e decorrenza 6 giugno 2023
e infermità non più revisionabile ed inoltre con raccomandata n. 66484160011-7, ricevuta il
19.6.2023, le aveva recapitato il verbale relativo alla l. 104/1992 da cui emergeva che era stata ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, l. 104/1992.
Rilevava che le sue condizioni di salute erano tali da non consentirle di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di una persona che la possa assistere.
Rilevava che il provvedimento relativo alla invalidità civile, emesso a seguito della visita del 6 giugno
2023, appariva inaccettabile e non condividendolo aveva adito l'autorità giudiziaria e la causa era stata iscritta a ruolo n.3889/2023 ed il GL designato aveva fissato l'udienza per la comparizione parti disponendo la notifica del ricorso e del decreto entro trenta giorni prima.
Osservava che tale adempimento non era stato effettuato e quindi in esito all'udienza del 16 febbraio
2024, il Giudice aveva emesso ordinanza con cui aveva dichiarato l'improcedibilità del ricorso.
Rilevava che l'istanza per accertamento tecnico preventivo costituiva manifestazione di volontà di esercitare in via giudiziale il diritto controverso, con la conseguenza che il deposito del ricorso valeva ad impedire il maturare del termine decadenziale.
Chiedeva, pertanto, che venisse disposto accertamento tecnico al fine di verificare il grado di invalidità civile con impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza, risultando evidente la necessità di un accompagnatore e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma
3, l. 104/1992; chiedeva che venisse disposto il riconoscimento dei benefici economici di legge
(indennità di accompagnamento), oltre interessi legali e che venisse dichiarata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992; instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L , costituendosi in giudizio, eccepiva, l'eventuale decadenza ex art. 42 D.L. 269/03 conv. CP_1
con legge 326/03 nonché l'improponibilità del ricorso rilevando che il verbale sanitario era stato
CP_ notificato alla parte a seguito di revisione sanitaria disposta d'ufficio dall' ed aveva riguardato la verifica di una invalidità civile del 100% ed aveva avuto esito di conferma e osservava che parte ricorrente, per chiedere i benefici dell'indennità di accompagnamento, avrebbe dovuto presentare una domanda amministrativa di aggravamento, ma tale domanda non risultava essere stata presentata.
3.- L'udienza del 26 marzo 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa. 4.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione di decadenza, formulata da parte resistente e, in ogni caso, rilevabile d'ufficio.
Va, innanzitutto, rilevato che ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.l. 269/2003, conv, con l. 326/2003, sono state abrogate le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici assistenziali ed è stato fissato, per la proposizione della domanda giudiziale, a pena di decadenza, il termine di sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.
Nel caso in esame, i verbali della Commissione medica contestati nel presente giudizio sono stati comunicati a parte ricorrente in data 19 giugno 2023 – come dichiarato da parte ricorrente in ricorso e non contestato da controparte - mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 8 aprile 2024, decorso il termine semestrale previsto dalla legge.
Va evidenziato che il suddetto termine non è stato interrotto, a giudizio di questo decidente, dalla presentazione del ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (r.g. 3889/2023) che non è stato definito nel merito.
Nel caso di specie, risulta dagli atti che nel procedimento iscritto al n. 3889/2023 R.G. è stata pronunciata ordinanza con cui è stata ritenuta l'improcedibilità del ricorso per mancata notifica del ricorso nel termine assegnato.
Al riguardo, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “La domanda giudiziale è un evento idoneo ad impedire la decadenza di un diritto, non in quanto costituisca la manifestazione di una volontà sostanziale, ma perché instaura un rapporto processuale diretto ad ottenere l'effettivo intervento del giudice, sicché l'esercizio dell'azione giudiziaria non vale
a sottrarre il diritto alla decadenza, qualora il giudizio si estingua, facendo venire meno il rapporto processuale..” (Cass. Civ. sez. lav., 7 novembre 2017, n. 26309 ord.); la Corte di Cassazione, ha, inoltre, ritenuto che “La non estensione alla decadenza dell'effetto interruttivo della domanda giudiziale previsto dalle norme sulla prescrizione, secondo quanto stabilito dall'art. 2964 c.c., è giustificata dalla non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti..” (Cass. Civ. sez. lav.,
7 novembre 2017, n. 26309 ord.).
A giudizio di questo decidente, anche nel caso di specie l'azione giudiziaria non sottrae il diritto alla decadenza, considerato che nel procedimento per atp iscritto al n. r.g. 3889/2023 non può ritenersi instaurato regolarmente il contraddittorio tra le parti, in quanto il giudizio è stato definito con ordinanza di improcedibilità del ricorso per mancato rispetto del termine perentorio di notificazione fissato (v. ordinanza Trib. di Messina, Se. Lav., 19 febbraio 2024 R.G. 3889/2023).
5.- Il presente ricorso va, dunque, dichiarato improcedibile per intervenuta decadenza.
6.- Tenuto conto della peculiarità della controversia, le spese giudiziali vengono compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara l'improcedibilità del ricorso;
b) compensa le spese giudiziali tra le parti.
Messina, 27 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga