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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 9090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9090 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. II CIVILE, nella persona del Giudice Unico dott.
OV SC ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9751 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello solo danni a cose
TRA
(p.i. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Bisogni
APPELLANTE
E
[...]
Controparte_1
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avv. Federico Giusto
APPELLATA
NONCHE'
, presso in persona del Controparte_2 Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, e CP_4
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI: le parti costituite si riportavano alle difese in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 5861/2023 del Giudice di Pace di Barra con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria da essa proposta con compensazione delle spese tra le parti.
L'appellata resisteva al gravame mentre le altre parti appellate restavano CP_1
contumaci.
L'appellante a sostegno del gravame, come articolati motivi, ha dedotto la erronea valutazione delle prove documentali da parte del primo giudice nel non avere ritenuta dimostrata la titolarità del veicolo danneggiato in capo ad essa originaria parte istante.
In conseguenza l'appellante chiedeva che in accoglimento del gravame ed in riforma Contr dell'impugnata sentenza il Tribunale condannasse l' l risarcimento di tutti i danni subiti come quantificati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
L'appello è in massima parte fondato e va accolto nei limiti per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
In via generale deve ritenersi che nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni da sinistro stradale la proprietà dei veicoli coinvolti non si pone come oggetto immediato della domanda ma come semplice presupposto della stessa cosicchè il suddetto requisito può essere provato con ogni mezzo (anche con prova per testimoni o con presunzioni e anche in conseguenza della non contestazione delle altri parti).
Il primo giudice – al di là di una astratta enunciazione dei principi relativi alla legittimazione attiva ed alla titolarità del diritto nonché di quelli relativi alla distinzione tra eccezioni in senso stretto e mere difese - non ha fatto corretta applicazione di tale principio atteso che dal complesso della documentazione esibita (missive inviate alla compagnia, constatazione amichevole dell'incidente, carta di circolazione, certificato di proprietà) nonchè dalla deposizione dell'unico testimone escusso emergono elementi univoci idonei a rappresentare che il veicolo Nissan fosse effettivamente, al momento del sinistro, di proprietà della originaria parte attrice.
Il quadro “indiziario” univoco onerava la convenuta (cfr. Cass. n. 8415/2016; Cass. CP_1
n. 7771/2016) – a fronte di una presunzione semplice – di fornire la prova contraria costituita dalla circostanza che il veicolo, al momento del sinistro, non era di proprietà della parte attrice.
Con riferimento alla proponibilità della domanda ed alla sussistenza della legittimazione passiva già il primo giudice ha ritenuto implicitamente presenti i predetti requisiti (per altro mai specificamente contestati dall'appellata costituitasi).
Anche con riferimento alla responsabilità per il sinistro di cui si discute deve rilevarsi come la concreta dinamica dello stesso quale prospettata nella citazione introduttiva del primo grado di giudizio risulta suffragata da sufficienti elementi probatori. Di ciò va tenuto conto riconoscendosi la piena ed esclusiva responsabilità in capo al conducente dell'autoveicolo di proprietà della originaria parte convenuta nel verificarsi CP_4
del sinistro.
L'urto, come riferito al teste escusso in modo univoco, si è verificato a seguito di una imprudente manovra di retromarcia del conducente del veicolo di parte convenuta che con la sua parte posteriore, nel tentativo di parcheggiare, andava ad impattare la parte anteriore del veicolo attoreo regolarmente parcheggiato. Sul punto, per altro, nessuna specifica contestazione ha sollevato l'appellata nella CP_1
presente fase di gravame.
Può in conseguenza procedersi alla quantificazione del danno subito dalla attuale parte appellante quale proprietaria del veicolo incidentato. Sul punto occorre sottolineare come nel corso del primo grado di giudizio è stata esibita documentazione fotografica del veicolo incidentato e preventivo (che non ha valore probatorio assoluto) delle riparazioni.
I danni stessi risultano, poi, seppure genericamente, confermati dal testimone escusso.
A tale fine può procedersi ad una valutazione equitativa che – anche sulla base della documentazione fotografica esibita – tenga conto dell'anno di immatricolazione e del tipo di veicolo incidentato.
Sulla base di tali elementi, appare congruo liquidare – già ai valori monetari attuali e come già comprensivo degli interessi compensativi nella misura media dell'1,5% dal fatto ad oggi – l'importo omnicomprensivo di Euro 2.500,oo.
In definitiva le originarie parti convenute vanno condannate in solido al pagamento in favore dell'attuale parte appellante della somma di Euro 2.500,oo oltre interessi nella misura legale dalla data della presente decisione al soddisfo.
La sentenza di primo grado va riformata anche in ordine alle spese processuali che, in ragione del principio di soccombenza, vanno poste a carico delle originarie parti convenute.
Anche le spese del secondo grado di giudizio seguono la sostanziale soccombenza delle parti appellate.
Le spese dei due gradi si liquidano in dispositivo, con attribuzione, tenuto conto della lieve difficoltà della attività difensiva prestata e del valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 5861/2023 del Giudice di Pace di Barra così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza: a) condanna le originarie parti convenute ed attuali parti appellate, in solido, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 2.500,oo in favore di oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
Parte_1
c) condanna le predette originarie parti convenute ed attuali parte appellate in solido solido al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di Parte_1
, spese che liquida in complessive 1.000,oo (di cui Euro 800,oo per compensi già
[...] comprese spese generali nella misura del 15% ed Euro 200,oo per spese vive), con attribuzione all'avv. Ferdinando Bisogni;
2) condanna le parti appellate, in solido, al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore dell'appellante, spese che liquida in complessive Euro 1.060,oo (di cui
Euro 880,oo per compensi, già comprese spese generali nella misura del 15% ed Euro
180,oo per spese vive) oltre iva e cpa con attribuzione all'avv. Ferdinando Bisogni.
Così deciso in Napoli lì 13 ottobre 2025
Il G.U.
dott. OV SC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. II CIVILE, nella persona del Giudice Unico dott.
OV SC ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9751 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello solo danni a cose
TRA
(p.i. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Bisogni
APPELLANTE
E
[...]
Controparte_1
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avv. Federico Giusto
APPELLATA
NONCHE'
, presso in persona del Controparte_2 Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, e CP_4
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI: le parti costituite si riportavano alle difese in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 5861/2023 del Giudice di Pace di Barra con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria da essa proposta con compensazione delle spese tra le parti.
L'appellata resisteva al gravame mentre le altre parti appellate restavano CP_1
contumaci.
L'appellante a sostegno del gravame, come articolati motivi, ha dedotto la erronea valutazione delle prove documentali da parte del primo giudice nel non avere ritenuta dimostrata la titolarità del veicolo danneggiato in capo ad essa originaria parte istante.
In conseguenza l'appellante chiedeva che in accoglimento del gravame ed in riforma Contr dell'impugnata sentenza il Tribunale condannasse l' l risarcimento di tutti i danni subiti come quantificati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
L'appello è in massima parte fondato e va accolto nei limiti per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
In via generale deve ritenersi che nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni da sinistro stradale la proprietà dei veicoli coinvolti non si pone come oggetto immediato della domanda ma come semplice presupposto della stessa cosicchè il suddetto requisito può essere provato con ogni mezzo (anche con prova per testimoni o con presunzioni e anche in conseguenza della non contestazione delle altri parti).
Il primo giudice – al di là di una astratta enunciazione dei principi relativi alla legittimazione attiva ed alla titolarità del diritto nonché di quelli relativi alla distinzione tra eccezioni in senso stretto e mere difese - non ha fatto corretta applicazione di tale principio atteso che dal complesso della documentazione esibita (missive inviate alla compagnia, constatazione amichevole dell'incidente, carta di circolazione, certificato di proprietà) nonchè dalla deposizione dell'unico testimone escusso emergono elementi univoci idonei a rappresentare che il veicolo Nissan fosse effettivamente, al momento del sinistro, di proprietà della originaria parte attrice.
Il quadro “indiziario” univoco onerava la convenuta (cfr. Cass. n. 8415/2016; Cass. CP_1
n. 7771/2016) – a fronte di una presunzione semplice – di fornire la prova contraria costituita dalla circostanza che il veicolo, al momento del sinistro, non era di proprietà della parte attrice.
Con riferimento alla proponibilità della domanda ed alla sussistenza della legittimazione passiva già il primo giudice ha ritenuto implicitamente presenti i predetti requisiti (per altro mai specificamente contestati dall'appellata costituitasi).
Anche con riferimento alla responsabilità per il sinistro di cui si discute deve rilevarsi come la concreta dinamica dello stesso quale prospettata nella citazione introduttiva del primo grado di giudizio risulta suffragata da sufficienti elementi probatori. Di ciò va tenuto conto riconoscendosi la piena ed esclusiva responsabilità in capo al conducente dell'autoveicolo di proprietà della originaria parte convenuta nel verificarsi CP_4
del sinistro.
L'urto, come riferito al teste escusso in modo univoco, si è verificato a seguito di una imprudente manovra di retromarcia del conducente del veicolo di parte convenuta che con la sua parte posteriore, nel tentativo di parcheggiare, andava ad impattare la parte anteriore del veicolo attoreo regolarmente parcheggiato. Sul punto, per altro, nessuna specifica contestazione ha sollevato l'appellata nella CP_1
presente fase di gravame.
Può in conseguenza procedersi alla quantificazione del danno subito dalla attuale parte appellante quale proprietaria del veicolo incidentato. Sul punto occorre sottolineare come nel corso del primo grado di giudizio è stata esibita documentazione fotografica del veicolo incidentato e preventivo (che non ha valore probatorio assoluto) delle riparazioni.
I danni stessi risultano, poi, seppure genericamente, confermati dal testimone escusso.
A tale fine può procedersi ad una valutazione equitativa che – anche sulla base della documentazione fotografica esibita – tenga conto dell'anno di immatricolazione e del tipo di veicolo incidentato.
Sulla base di tali elementi, appare congruo liquidare – già ai valori monetari attuali e come già comprensivo degli interessi compensativi nella misura media dell'1,5% dal fatto ad oggi – l'importo omnicomprensivo di Euro 2.500,oo.
In definitiva le originarie parti convenute vanno condannate in solido al pagamento in favore dell'attuale parte appellante della somma di Euro 2.500,oo oltre interessi nella misura legale dalla data della presente decisione al soddisfo.
La sentenza di primo grado va riformata anche in ordine alle spese processuali che, in ragione del principio di soccombenza, vanno poste a carico delle originarie parti convenute.
Anche le spese del secondo grado di giudizio seguono la sostanziale soccombenza delle parti appellate.
Le spese dei due gradi si liquidano in dispositivo, con attribuzione, tenuto conto della lieve difficoltà della attività difensiva prestata e del valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 5861/2023 del Giudice di Pace di Barra così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza: a) condanna le originarie parti convenute ed attuali parti appellate, in solido, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 2.500,oo in favore di oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
Parte_1
c) condanna le predette originarie parti convenute ed attuali parte appellate in solido solido al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di Parte_1
, spese che liquida in complessive 1.000,oo (di cui Euro 800,oo per compensi già
[...] comprese spese generali nella misura del 15% ed Euro 200,oo per spese vive), con attribuzione all'avv. Ferdinando Bisogni;
2) condanna le parti appellate, in solido, al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore dell'appellante, spese che liquida in complessive Euro 1.060,oo (di cui
Euro 880,oo per compensi, già comprese spese generali nella misura del 15% ed Euro
180,oo per spese vive) oltre iva e cpa con attribuzione all'avv. Ferdinando Bisogni.
Così deciso in Napoli lì 13 ottobre 2025
Il G.U.
dott. OV SC