Ordinanza cautelare 20 novembre 2024
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 23/05/2025, n. 9958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9958 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2025
N. 09958/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10590/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10590 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Ippolito D'Avino, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, via Ulloa n. 3 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
del provvedimento di diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato, emesso dal Consolato Generale d’Italia a Canton n. Prot. 2147/2024 in data 27/08/2024 e notificato in data 29/07/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Il ricorrente – cittadino cinese – ha impugnato il provvedimento del 27 agosto 2024, con cui il Consolato Generale d’Italia a Canton ha respinto la sua richiesta di visto di ingresso per lavoro subordinato.
Il ricorrente ha esposto e documentato, in punto di fatto: (i) di aver ricevuto la proposta di svolgere funzioni di lavoratore domestico alle dipendenze della connazionale Li Xiaomei, residente in Italia, che aveva a tal fine ottenuto il necessario nulla osta dallo Sportello unico per l’immigrazione di Venezia; (ii) di aver perciò presentato domanda di visto di ingresso alla predetta Sede diplomatica, la quale tuttavia, in data 15 maggio 2024, emetteva il preavviso di rigetto; (iii) che, nonostante le osservazioni conseguentemente presentate, l’Ambasciata emetteva il provvedimento impugnato, basato sulla seguente motivazione: «la finalità del soggiorno è da attribuirsi ad uno scopo diverso da quello dichiarato».
Avvero tale provvedimento, il ricorrente ha articolato un unico motivo di ricorso, rubricato «illegittimità dell’atto per sviamento di potere sotto il profilo dell’eccesso di potere e motivazione apparente e illogica».
2. L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendone l’infondatezza.
3. In seguito all’udienza camerale del 19 novembre 2024, il Collegio ha emesso ordinanza di rigetto della domanda cautelare avanzata dal ricorrente. Tale ordinanza è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 535 del 7 febbraio 2025, ha accolto l’appello cautelare in base alla seguente motivazione: «Ritenuto che ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il ricorso in appello risulta assistito da apprezzabili elementi di fondatezza in quanto: - la valutazione del c.d. “rischio migratorio” ha natura discrezionale, eventualmente connessa anche a fattori decisori di tipo tecnico, e come tale soggiace alle regole concernenti la legittimità dell’esercizio del potere amministrativo, il cui rispetto è sindacabile in sede giurisdizionale; - la sussistenza di un simile fattore ostativo al rilascio del visto d’ingresso deve essere desunta da elementi obiettivi, indicativi – sul piano inferenziale - di una ragionevole possibilità di un abuso del titolo, e non da una ricostruzione meramente ipotetica (e soggettiva) delle intenzioni del richiedente; Ritenuto che nel caso di specie il provvedimento impugnato in primo grado non risulta conforme al descritto paradigma, essendo plausibile la prospettazione del ricorrente secondo la quale la mancata conoscenza di alcuni particolari delle condizioni contrattuali non è in assoluto indicativa dell’esistenza di una diversa causale attribuibile alla reale intenzione del richiedente, trattandosi di elementi che secondo l’ id quod plerumque accidit possono ragionevolmente non essere conosciuti prima della sottoscrizione del contratto (peraltro anche da lavoratori di nazionalità italiana)».
Il Consiglio di Stato ha dunque trasmesso gli atti a questo Tribunale al fine di una sollecita fissazione dell’udienza di merito.
4. In seguito allo scambio di ulteriori memorie tra le parti, all’udienza del 20 maggio 2025, fissata in esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Tutto ciò premesso – in esito ad una più approfondita valutazione della vicenda, anche alla luce delle indicazioni fornite nella menzionata ordinanza del Consiglio di Stato – ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento.
6. Ed invero, come correttamente rilevato dal giudice d’appello nella sopra riportata ordinanza e per le motivazioni ivi esplicitate, da intendersi qui integralmente richiamate, il provvedimento impugnato non risulta aver fatto corretta applicazione dei principi in materia di valutazione del c.d. “rischio migratorio”, sicché lo stesso deve essere annullato.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, da liquidare in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Petroni | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.