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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/04/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1269/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(P.IVA: , con sede legale in Genova, Piazza Corvetto 2/5, Parte_1 P.IVA_1 assistita e difesa dall'Avv. Saverio Vaccari, dall'Avv. Maurizio Orione, e dall'Avv.
Lidia Leucci appellante contro
(C.F. e P.IVA. ), con sede legale in Genova, Salita CP_1 P.IVA_2
Salvatore Viale 14/C, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. Giovanni Cristoffanini e dall'Avv. Monica Filippi appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, per i motivi esposti in via di gradato subordine, in via principale, in accoglimento dell'appello proposto e in riforma della Sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'insussistenza della fattispecie
Con dello storno di clientela ai danni di e l'assenza di qualsivoglia condotta CP_3
anticoncorrenziale da parte di nei confronti della società appellata;
Controparte_4
1 sempre in via principale, rigettare integralmente l'appello incidentale condizionato
ConCont proposto da perché infondato in fatto e in diritto;
in subordine, nella non creduta e contestata ipotesi in cui dovesse ravvisarsi una condotta anticoncorrenziale da parte di dichiarare infondata la quantificazione del danno operata dal Controparte_4
Tribunale e, in riforma della Sentenza di primo grado, accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia danno patrimoniale in capo alla , non sussistendo alcun CP_1
mancato utile di GI. come accertato dal C.T.U. nella risposta al quesito n. 3 - CP_3
ipotesi n. 2) di cui alla Relazione del 3/06/2021; ovvero, in ulteriore subordine, quantificare il mancato utile dell'attrice come risultante dalla risposta al quesito n.
3 - ipotesi n. 3) della predetta Relazione di C.T.U. Per effetto dell'integrale riforma della
Sentenza impugnata, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova condannare la
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. CP_1 [...]
, a rimborsare a la somma di € 191.395,84 già pagata a Pt_2 Controparte_4 controparte a titolo di capitale e spese legali e di CTU, nonché € 5.066,00 per liquidazione di imposta di registro, o quell'eventuale somma maggiore o minore risultante all'esito della presente causa, oltre agli interessi maturati. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, previa riunione del presente giudizio alla causa R.G. n. 893/2022 pendente innanzi a questo medesimo Ufficio, in via principale: rigettare per intero l'appello proposto dalla società avverso la Sentenza Tribunale di Controparte_4
Genova n. 1927/2022 emessa dal Dott. Paolo Gibelli in data 1 agosto 2022 a definizione del giudizio R.G. n. 2671/2020, perché inammissibile, infondato, in fatto e in diritto, e del tutto sfornito di prova;
in via incidentale condizionata: in riforma della Sentenza, e previa ogni opportuna declaratoria del caso: - in forza della condotta illecita imputata a carico di condannare la predetta Società, in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Euro 706.324,91 o altra meglio vista somma in favore di a titolo di risarcimento per tutti i danni CP_1 provocati alla stessa, ai sensi dell'art. 2598, comma 3, cod. civ., e/o comunque ex art.
pag. 2/9 2043 cod. civ., oltre interessi e rivalutazione, salva ogni meglio vista ulteriore quantificazione anche occorrendo in via di equità (con la precisazione, al riguardo, che ha già incamerato, in forza della Sentenza, l'importo di Euro 150.000,00); in CP_1 ogni caso: con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n.1927/2022 il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento delle domande svolte da (già , condannava CP_1 Controparte_5
a versare all'attrice la somma di € 150.000,00, oltre rivalutazione Controparte_4
monetaria e interessi legali dal 1° gennaio 2018, a titolo di danno patrimoniale per atti di sviamento di clientela. Con la sentenza di primo grado, all'esito della CTU svolta in causa, veniva ritenuto accertato che il 94% del fatturato di era generato Controparte_4
dai rapporti con clienti che avevano in precedenza intrattenuto rapporti con CP_1
Veniva inoltre dato atto che erano rimaste ignote le modalità con le quali la clientela era stata indotta a cessare i rapporti con e ad instaurarne di nuovi con , e CP_1 CP_4 che, in assenza di prova dell'offerta di una migliore qualità di prestazioni, le condizioni economiche praticate da ai clienti erano più favorevoli. In ordine all'entità del CP_4
danno veniva effettuata una quantificazione in via equitativa, sulla base della valutazione del presumibile mancato utile di per effetto della perdita di CP_1
clientela.
2- Con l'atto di appello è stata chiesta la riforma della sentenza di primo grado, svolgendo i seguenti motivi d'appello:
i. erroneità della sentenza di primo grado nel ritenere accertato uno storno di clientela da parte di in danno di in contraddizione con la ritenuta CP_4 CP_1
assenza di conoscenza delle modalità con le quali sarebbe stato attuato lo sviamento, ove, in senso contrario a quanto ritenuto in sentenza, il passaggio di alcuni clienti di quest'ultima a era riconducibile alla normale e libera CP_4
concorrenza tra imprese, osservando che solo tre ( Controparte_6
degli undici clienti di
[...] Controparte_7 Controparte_8
pag. 3/9 cui era lamentato lo storno avevano commissionato a nell'ultimo CP_4
semestre 2017 più di dieci spedizioni, mentre le altre aziende avevano avuto solo rapporti sporadici, per non più di sette o otto spedizioni, o, ancora avevano iniziato a rivolgersi a nel 2018, continuando comunque a collaborare CP_4 con sul punto l'appellante ha richiamato le risultanze della CTU nella CP_1 parte in cui era stato accertato un rilevante calo generale, già nel corso dell'anno
2016, su tutta la clientela diversa da quella in relazione alla quale era lamentato lo storno, e la presa d'atto del risultato negativo già nel corso dell'assemblea dei soci del 28 luglio 2016 di e nuovamente evidenziato, nel suo CP_1 aggravarsi, nell'assemblea dei soci del 25 novembre 2016 di ha CP_1 dedotto inoltre l'appellante che nessuna attività anticoncorrenziale era stata posta in essere, in favore di e in danno di tramite CP_4 CP_1 [...]
, già dipendente di il quale non era vincolato da alcun Per_1 CP_1
accordo di non concorrenza;
ii. erroneità della sentenza di primo grado nel ritenere sussistente un danno in capo a ove la CTU svolta nel primo grado di giudizio, aveva concluso CP_1
evidenziando che, nel caso in cui vesse mantenuto tutta la clientela di CP_1 cui era lamentato lo sviamento, avrebbe subito nell'anno 2017 una perdita per €
12.658,00, o nell'ipotesi più favorevole, avrebbe prodotto utili per € 18.731,00, in tali termini dovendosi riconoscere la reale marginalità del fatturato riferito alla clientela di cui era lamentato lo storno;
ha inoltre dedotto che il margine lordo inerente al fatturato prodotto dai clienti che sarebbero stati oggetto dello sviamento era stato quantificato dal CTU, al lordo dei costi indiretti, in €
334.544,00, e che tale importo, erroneamente considerato quale parametro in sentenza, costituiva il mero margine lordo, in relazione al quale sarebbe stato necessario operare la valutazione di tutti i costi diversi da quelli per servizi portuali e trasporti.
L'appellante ha inoltre dedotto che, in conseguenza dell'esecutorietà della sentenza di primo grado, aveva dovuto eseguire il pagamento dell'importo portato dalla pronuncia di condanna per un importo complessivo di € 196.461,84, di cui € 5.066,00 versati all'erario per imposta di registro.
pag. 4/9 3- L'appellata GI. si è costituita nel giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, CP_3
per infondatezza dello stesso, e svolgendo appello incidentale condizionato.
Richiamava, in fatto, quanto allegato nel primo grado di giudizio in ordine: ai rapporti tra e , all'epoca liquidatore di Overseas Transport srl in Parte_3 Per_1
liquidazione; alla costituzione di (ora , Controparte_5 CP_1 cui veniva affittata l'azienda della prima;
al fallimento di Overseas Transport srl in liquidazione;
alla cessazione del contratto di affitto d'azienda, comunicata da CP_1
[... al curatore del fallimento in data 24/11/2015; alla stipula di nuovo contratto di affitto d'azienda con il Fallimento;
all'assunzione, quale responsabile commerciale addetto al portafoglio clienti, di , anche socio dell'affittuaria; alla sopravvenienza di Per_1
sequestro conservativo nei confronti di , quale ex amministratore della società Per_1 fallita;
alla risoluzione del rapporto di lavoro di , nell'aprile 2017; alla Per_1
Con successiva improvvisa perdita integrale di clienti da parte di AG tra l'agosto e il dicembre 2017, con perdita del fatturato che, per il 90%, veniva acquisito da
[...]
costituita nel luglio 2017; alla conseguente conclusione del contratto di affitto CP_4
d'azienda. Richiamava quanto offerto documentalmente in prova nel primo grado di giudizio circa l'entità del fatturato nel periodo gennaio 2016 – luglio 2017, pari all'importo di € 15.839.188,00, e l'entità di quello nei cinque mesi successivi, pari a soli
€ 296.596,00, nonché circa la corrispondenza tra i clienti di e quelli che erano CP_4
Con stati di AG.. L'appellata ha quindi svolto il seguente motivo di appello incidentale condizionato relativamente all'entità del risarcimento:
i. erroneità della sentenza di primo grado nella quantificazione del danno subito da
, ove non era stato considerato il margine inerente il fatturato prodotto CP_9
dai clienti di cui era lamentato lo sviamento, quantificato in € 334.544,00, e non era stato considerato l'ammontare del danno per il primo mese dell'anno 2018, essendo la scadenza del contratto di affitto al 31/01/2018, da quantificarsi in una perdita di fatturato per € 98.563,53 con un margine operativo di € 29.017,10; ha dedotto che i costi inerenti l'attività di impresa costituivano essi stessi un ulteriore danno, non riconosciuto in sentenza, ed erano quantificabili in €
342.763,97.
pag. 5/9 4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti la causa con note scritte in sostituzione d'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, veniva trattenuta in decisione con ordinanza 13 novembre 2024 e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc nella misura di giorni sessanta per comparse conclusionali e giorni venti per memorie di replica.
5- Ritiene questa Corte che il primo motivo d'appello principale sia fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo d'appello principale, e infondatezza del motivo d'appello incidentale condizionato. Il passaggio di clienti da un'impresa ad altra concorrente, in un mercato libero, è di per sé non solo lecito, ma rispondente allo sviluppo di corrette dinamiche concorrenziali, in quanto idoneo a consentire ai clienti di beneficiare di offerte commerciali per gli stessi più convenienti. La scelta dei clienti di passare da un'impresa ad un'altra, nel mercato libero, non è coercibile. Le deduzioni di sono limitate all'indicazione dei clienti passasti a (The Continuity CP_1 CP_4
Cont Company S.r.l., , Diva S.r.l., Nuova Idea S.r.l., Controparte_6
IMC Toy Italy S.r.l., Resindion S.r.l., Controparte_5 Controparte_10 CP_11
Marco Archimede Energia S.r.l.,
[...] Controparte_12 Controparte_13
Smarty S.r.l.), alla deduzione della conseguente perdita di fatturato, e alla circostanza che la perdita di clienti è seguita alla cessazione del rapporto di lavoro con
[...]
. Al riguardo questa Corte non può che osservare quanto segue: Per_1
i. la perdita di fatturato non costituisce prova di uno sviamento di clientela, ma è esclusivamente la conseguenza della perdita della clientela (come già considerato con la sentenza appellata), restando circostanza neutra ove non si offra la prova che la perdita di clientela è conseguenza di un illecito sviamento posto in essere da altra impresa;
ii. la cessazione del rapporto di lavoro con non si è accompagnata ad Persona_1 un obbligo, a carico di quest'ultimo, di non operare in concorrenza con non essendo mai stato pattuito un patto di non concorrenza;
CP_1
iii. la sola circostanza che i clienti possano, per propria scelta e iniziativa, aver lasciato seguito , dopo la cessazione del rapporto di lavoro di CP_1 Persona_1 quest'ultimo con non costituisce attività di sviamento di clientela;
CP_1
pag. 6/9 iv. l'appellata e l'appellante operano in concorrenza sullo stesso CP_1 CP_4
mercato e non sono vincolate da patto di non concorrenza;
v. il passaggio di clienti a , in assenza della prova – e anche della specifica CP_4
allegazione – di un utilizzo illecito di informazioni relative ai clienti appartenenti al know how di (secondo le deduzioni di per il CP_1 CP_1
tramite di , in possesso di informazioni appartenenti a Persona_1 CP_1
relative ai clienti), rende irrilevante, in relazione alle domande svolte in causa, ogni circostanza relativa ai rapporti tra e;
Persona_1 CP_4
vi. gli elementi del procedimento penale in cui è stato imputato , in Persona_1
relazione al fallimento di altra società, non offrono elementi in ordine a quali, e quante, informazioni appartenenti a siano eventualmente state poste da CP_1
nella disponibilità di al fine di attuare la lamentata condotta Per_1 CP_4
di sviamento di clientela.
Erroneamente, con la sentenza appellata, viene fatta applicazione di principi propri della differente fattispecie di storno di dipendenti, estranea alle domande per cui è causa. Inoltre, la mera circostanza dell'assenza di prova di migliori condizioni economiche praticate alla clientela, diversamente da quanto ritenuto con la sentenza di primo grado, è circostanza idonea ad escludere l'utilizzo da parte di di CP_4
informazioni appartenenti a Al contrario, nel caso in cui fosse stata offerta la CP_1
prova della sistematica applicazione agli ex clienti di da parte di , di CP_1 CP_4
condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle praticate da gli stessi CP_1 clienti, si sarebbe configurato un elemento indiziario in ordine all'esistenza di una condotta di sviamento di clientela. Tale prova non è stata offerta in giudizio, e le relative specifiche circostanze neppure sono state oggetto di puntuale allegazione.
6- Stante l'accoglimento del primo motivo d'appello principale l'appellata deve essere condannata alla restituzione all'appellante degli importi pagati in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento.
pag. 7/9 7- L'accoglimento del primo motivo d'appello principale comporta l'assorbimento del secondo motivo d'appello principale, e il rigetto dell'appello incidentale, per l'assenza di danno, stante la ritenuta insussistenza di condotte di sviamento di clientela.
8- Le spese di lite del presente e del primo grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa (€ 706.324,91 con riguardo all'entità del risarcimento oggetto della domanda di parte appellata di cui all'appello incidentale), e pertanto con riferimento all'aumento di cui all'art.6 DM 10 marzo 2014 n.55 e successive modifiche, con riguardo alle controversie con valore da € 520.001,00 sino ad € 1.000.000,00
(aumento 30% rispetto allo scaglione precedente), come di seguito indicato:
i. per il presente grado di giudizio: fase di studio della controversia € 5.705,70, fase introduttiva del giudizio € 3.317,60, fase di trattazione € 7.644,00, fase decisionale € 9.487,40, e così complessivamente € 26.154,70, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
ii. per il primo grado di giudizio: fase di studio della controversia € 4.607,20, fase introduttiva del giudizio € 3.039,40, fase di trattazione € 13.534,30, fase decisionale € 8.013,20, e così complessivamente € 29.194,10, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, oltre spese di
CTU come liquidate nel primo grado di giudizio, per la parte anticipata dall'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento del primo motivo d'appello principale ed in riforma della sentenza di primo grado così provvede:
1. rigetta le domande della parte attrice in primo grado;
2. condanna l'appellata alla restituzione all'appellante degli importi pagati in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento;
3. rigetta l'appello incidentale dell'appellata;
pag. 8/9 4. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 26.154,70, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, e delle spese del primo grado di giudizio che liquida in € 29.194,10, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, oltre spese di CTU come liquidate nel primo grado di giudizio, per la parte anticipata dall'appellante.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 12 marzo 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1269/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(P.IVA: , con sede legale in Genova, Piazza Corvetto 2/5, Parte_1 P.IVA_1 assistita e difesa dall'Avv. Saverio Vaccari, dall'Avv. Maurizio Orione, e dall'Avv.
Lidia Leucci appellante contro
(C.F. e P.IVA. ), con sede legale in Genova, Salita CP_1 P.IVA_2
Salvatore Viale 14/C, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. Giovanni Cristoffanini e dall'Avv. Monica Filippi appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, per i motivi esposti in via di gradato subordine, in via principale, in accoglimento dell'appello proposto e in riforma della Sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'insussistenza della fattispecie
Con dello storno di clientela ai danni di e l'assenza di qualsivoglia condotta CP_3
anticoncorrenziale da parte di nei confronti della società appellata;
Controparte_4
1 sempre in via principale, rigettare integralmente l'appello incidentale condizionato
ConCont proposto da perché infondato in fatto e in diritto;
in subordine, nella non creduta e contestata ipotesi in cui dovesse ravvisarsi una condotta anticoncorrenziale da parte di dichiarare infondata la quantificazione del danno operata dal Controparte_4
Tribunale e, in riforma della Sentenza di primo grado, accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia danno patrimoniale in capo alla , non sussistendo alcun CP_1
mancato utile di GI. come accertato dal C.T.U. nella risposta al quesito n. 3 - CP_3
ipotesi n. 2) di cui alla Relazione del 3/06/2021; ovvero, in ulteriore subordine, quantificare il mancato utile dell'attrice come risultante dalla risposta al quesito n.
3 - ipotesi n. 3) della predetta Relazione di C.T.U. Per effetto dell'integrale riforma della
Sentenza impugnata, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova condannare la
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. CP_1 [...]
, a rimborsare a la somma di € 191.395,84 già pagata a Pt_2 Controparte_4 controparte a titolo di capitale e spese legali e di CTU, nonché € 5.066,00 per liquidazione di imposta di registro, o quell'eventuale somma maggiore o minore risultante all'esito della presente causa, oltre agli interessi maturati. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, previa riunione del presente giudizio alla causa R.G. n. 893/2022 pendente innanzi a questo medesimo Ufficio, in via principale: rigettare per intero l'appello proposto dalla società avverso la Sentenza Tribunale di Controparte_4
Genova n. 1927/2022 emessa dal Dott. Paolo Gibelli in data 1 agosto 2022 a definizione del giudizio R.G. n. 2671/2020, perché inammissibile, infondato, in fatto e in diritto, e del tutto sfornito di prova;
in via incidentale condizionata: in riforma della Sentenza, e previa ogni opportuna declaratoria del caso: - in forza della condotta illecita imputata a carico di condannare la predetta Società, in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Euro 706.324,91 o altra meglio vista somma in favore di a titolo di risarcimento per tutti i danni CP_1 provocati alla stessa, ai sensi dell'art. 2598, comma 3, cod. civ., e/o comunque ex art.
pag. 2/9 2043 cod. civ., oltre interessi e rivalutazione, salva ogni meglio vista ulteriore quantificazione anche occorrendo in via di equità (con la precisazione, al riguardo, che ha già incamerato, in forza della Sentenza, l'importo di Euro 150.000,00); in CP_1 ogni caso: con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n.1927/2022 il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento delle domande svolte da (già , condannava CP_1 Controparte_5
a versare all'attrice la somma di € 150.000,00, oltre rivalutazione Controparte_4
monetaria e interessi legali dal 1° gennaio 2018, a titolo di danno patrimoniale per atti di sviamento di clientela. Con la sentenza di primo grado, all'esito della CTU svolta in causa, veniva ritenuto accertato che il 94% del fatturato di era generato Controparte_4
dai rapporti con clienti che avevano in precedenza intrattenuto rapporti con CP_1
Veniva inoltre dato atto che erano rimaste ignote le modalità con le quali la clientela era stata indotta a cessare i rapporti con e ad instaurarne di nuovi con , e CP_1 CP_4 che, in assenza di prova dell'offerta di una migliore qualità di prestazioni, le condizioni economiche praticate da ai clienti erano più favorevoli. In ordine all'entità del CP_4
danno veniva effettuata una quantificazione in via equitativa, sulla base della valutazione del presumibile mancato utile di per effetto della perdita di CP_1
clientela.
2- Con l'atto di appello è stata chiesta la riforma della sentenza di primo grado, svolgendo i seguenti motivi d'appello:
i. erroneità della sentenza di primo grado nel ritenere accertato uno storno di clientela da parte di in danno di in contraddizione con la ritenuta CP_4 CP_1
assenza di conoscenza delle modalità con le quali sarebbe stato attuato lo sviamento, ove, in senso contrario a quanto ritenuto in sentenza, il passaggio di alcuni clienti di quest'ultima a era riconducibile alla normale e libera CP_4
concorrenza tra imprese, osservando che solo tre ( Controparte_6
degli undici clienti di
[...] Controparte_7 Controparte_8
pag. 3/9 cui era lamentato lo storno avevano commissionato a nell'ultimo CP_4
semestre 2017 più di dieci spedizioni, mentre le altre aziende avevano avuto solo rapporti sporadici, per non più di sette o otto spedizioni, o, ancora avevano iniziato a rivolgersi a nel 2018, continuando comunque a collaborare CP_4 con sul punto l'appellante ha richiamato le risultanze della CTU nella CP_1 parte in cui era stato accertato un rilevante calo generale, già nel corso dell'anno
2016, su tutta la clientela diversa da quella in relazione alla quale era lamentato lo storno, e la presa d'atto del risultato negativo già nel corso dell'assemblea dei soci del 28 luglio 2016 di e nuovamente evidenziato, nel suo CP_1 aggravarsi, nell'assemblea dei soci del 25 novembre 2016 di ha CP_1 dedotto inoltre l'appellante che nessuna attività anticoncorrenziale era stata posta in essere, in favore di e in danno di tramite CP_4 CP_1 [...]
, già dipendente di il quale non era vincolato da alcun Per_1 CP_1
accordo di non concorrenza;
ii. erroneità della sentenza di primo grado nel ritenere sussistente un danno in capo a ove la CTU svolta nel primo grado di giudizio, aveva concluso CP_1
evidenziando che, nel caso in cui vesse mantenuto tutta la clientela di CP_1 cui era lamentato lo sviamento, avrebbe subito nell'anno 2017 una perdita per €
12.658,00, o nell'ipotesi più favorevole, avrebbe prodotto utili per € 18.731,00, in tali termini dovendosi riconoscere la reale marginalità del fatturato riferito alla clientela di cui era lamentato lo storno;
ha inoltre dedotto che il margine lordo inerente al fatturato prodotto dai clienti che sarebbero stati oggetto dello sviamento era stato quantificato dal CTU, al lordo dei costi indiretti, in €
334.544,00, e che tale importo, erroneamente considerato quale parametro in sentenza, costituiva il mero margine lordo, in relazione al quale sarebbe stato necessario operare la valutazione di tutti i costi diversi da quelli per servizi portuali e trasporti.
L'appellante ha inoltre dedotto che, in conseguenza dell'esecutorietà della sentenza di primo grado, aveva dovuto eseguire il pagamento dell'importo portato dalla pronuncia di condanna per un importo complessivo di € 196.461,84, di cui € 5.066,00 versati all'erario per imposta di registro.
pag. 4/9 3- L'appellata GI. si è costituita nel giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, CP_3
per infondatezza dello stesso, e svolgendo appello incidentale condizionato.
Richiamava, in fatto, quanto allegato nel primo grado di giudizio in ordine: ai rapporti tra e , all'epoca liquidatore di Overseas Transport srl in Parte_3 Per_1
liquidazione; alla costituzione di (ora , Controparte_5 CP_1 cui veniva affittata l'azienda della prima;
al fallimento di Overseas Transport srl in liquidazione;
alla cessazione del contratto di affitto d'azienda, comunicata da CP_1
[... al curatore del fallimento in data 24/11/2015; alla stipula di nuovo contratto di affitto d'azienda con il Fallimento;
all'assunzione, quale responsabile commerciale addetto al portafoglio clienti, di , anche socio dell'affittuaria; alla sopravvenienza di Per_1
sequestro conservativo nei confronti di , quale ex amministratore della società Per_1 fallita;
alla risoluzione del rapporto di lavoro di , nell'aprile 2017; alla Per_1
Con successiva improvvisa perdita integrale di clienti da parte di AG tra l'agosto e il dicembre 2017, con perdita del fatturato che, per il 90%, veniva acquisito da
[...]
costituita nel luglio 2017; alla conseguente conclusione del contratto di affitto CP_4
d'azienda. Richiamava quanto offerto documentalmente in prova nel primo grado di giudizio circa l'entità del fatturato nel periodo gennaio 2016 – luglio 2017, pari all'importo di € 15.839.188,00, e l'entità di quello nei cinque mesi successivi, pari a soli
€ 296.596,00, nonché circa la corrispondenza tra i clienti di e quelli che erano CP_4
Con stati di AG.. L'appellata ha quindi svolto il seguente motivo di appello incidentale condizionato relativamente all'entità del risarcimento:
i. erroneità della sentenza di primo grado nella quantificazione del danno subito da
, ove non era stato considerato il margine inerente il fatturato prodotto CP_9
dai clienti di cui era lamentato lo sviamento, quantificato in € 334.544,00, e non era stato considerato l'ammontare del danno per il primo mese dell'anno 2018, essendo la scadenza del contratto di affitto al 31/01/2018, da quantificarsi in una perdita di fatturato per € 98.563,53 con un margine operativo di € 29.017,10; ha dedotto che i costi inerenti l'attività di impresa costituivano essi stessi un ulteriore danno, non riconosciuto in sentenza, ed erano quantificabili in €
342.763,97.
pag. 5/9 4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti la causa con note scritte in sostituzione d'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, veniva trattenuta in decisione con ordinanza 13 novembre 2024 e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc nella misura di giorni sessanta per comparse conclusionali e giorni venti per memorie di replica.
5- Ritiene questa Corte che il primo motivo d'appello principale sia fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo d'appello principale, e infondatezza del motivo d'appello incidentale condizionato. Il passaggio di clienti da un'impresa ad altra concorrente, in un mercato libero, è di per sé non solo lecito, ma rispondente allo sviluppo di corrette dinamiche concorrenziali, in quanto idoneo a consentire ai clienti di beneficiare di offerte commerciali per gli stessi più convenienti. La scelta dei clienti di passare da un'impresa ad un'altra, nel mercato libero, non è coercibile. Le deduzioni di sono limitate all'indicazione dei clienti passasti a (The Continuity CP_1 CP_4
Cont Company S.r.l., , Diva S.r.l., Nuova Idea S.r.l., Controparte_6
IMC Toy Italy S.r.l., Resindion S.r.l., Controparte_5 Controparte_10 CP_11
Marco Archimede Energia S.r.l.,
[...] Controparte_12 Controparte_13
Smarty S.r.l.), alla deduzione della conseguente perdita di fatturato, e alla circostanza che la perdita di clienti è seguita alla cessazione del rapporto di lavoro con
[...]
. Al riguardo questa Corte non può che osservare quanto segue: Per_1
i. la perdita di fatturato non costituisce prova di uno sviamento di clientela, ma è esclusivamente la conseguenza della perdita della clientela (come già considerato con la sentenza appellata), restando circostanza neutra ove non si offra la prova che la perdita di clientela è conseguenza di un illecito sviamento posto in essere da altra impresa;
ii. la cessazione del rapporto di lavoro con non si è accompagnata ad Persona_1 un obbligo, a carico di quest'ultimo, di non operare in concorrenza con non essendo mai stato pattuito un patto di non concorrenza;
CP_1
iii. la sola circostanza che i clienti possano, per propria scelta e iniziativa, aver lasciato seguito , dopo la cessazione del rapporto di lavoro di CP_1 Persona_1 quest'ultimo con non costituisce attività di sviamento di clientela;
CP_1
pag. 6/9 iv. l'appellata e l'appellante operano in concorrenza sullo stesso CP_1 CP_4
mercato e non sono vincolate da patto di non concorrenza;
v. il passaggio di clienti a , in assenza della prova – e anche della specifica CP_4
allegazione – di un utilizzo illecito di informazioni relative ai clienti appartenenti al know how di (secondo le deduzioni di per il CP_1 CP_1
tramite di , in possesso di informazioni appartenenti a Persona_1 CP_1
relative ai clienti), rende irrilevante, in relazione alle domande svolte in causa, ogni circostanza relativa ai rapporti tra e;
Persona_1 CP_4
vi. gli elementi del procedimento penale in cui è stato imputato , in Persona_1
relazione al fallimento di altra società, non offrono elementi in ordine a quali, e quante, informazioni appartenenti a siano eventualmente state poste da CP_1
nella disponibilità di al fine di attuare la lamentata condotta Per_1 CP_4
di sviamento di clientela.
Erroneamente, con la sentenza appellata, viene fatta applicazione di principi propri della differente fattispecie di storno di dipendenti, estranea alle domande per cui è causa. Inoltre, la mera circostanza dell'assenza di prova di migliori condizioni economiche praticate alla clientela, diversamente da quanto ritenuto con la sentenza di primo grado, è circostanza idonea ad escludere l'utilizzo da parte di di CP_4
informazioni appartenenti a Al contrario, nel caso in cui fosse stata offerta la CP_1
prova della sistematica applicazione agli ex clienti di da parte di , di CP_1 CP_4
condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle praticate da gli stessi CP_1 clienti, si sarebbe configurato un elemento indiziario in ordine all'esistenza di una condotta di sviamento di clientela. Tale prova non è stata offerta in giudizio, e le relative specifiche circostanze neppure sono state oggetto di puntuale allegazione.
6- Stante l'accoglimento del primo motivo d'appello principale l'appellata deve essere condannata alla restituzione all'appellante degli importi pagati in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento.
pag. 7/9 7- L'accoglimento del primo motivo d'appello principale comporta l'assorbimento del secondo motivo d'appello principale, e il rigetto dell'appello incidentale, per l'assenza di danno, stante la ritenuta insussistenza di condotte di sviamento di clientela.
8- Le spese di lite del presente e del primo grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa (€ 706.324,91 con riguardo all'entità del risarcimento oggetto della domanda di parte appellata di cui all'appello incidentale), e pertanto con riferimento all'aumento di cui all'art.6 DM 10 marzo 2014 n.55 e successive modifiche, con riguardo alle controversie con valore da € 520.001,00 sino ad € 1.000.000,00
(aumento 30% rispetto allo scaglione precedente), come di seguito indicato:
i. per il presente grado di giudizio: fase di studio della controversia € 5.705,70, fase introduttiva del giudizio € 3.317,60, fase di trattazione € 7.644,00, fase decisionale € 9.487,40, e così complessivamente € 26.154,70, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
ii. per il primo grado di giudizio: fase di studio della controversia € 4.607,20, fase introduttiva del giudizio € 3.039,40, fase di trattazione € 13.534,30, fase decisionale € 8.013,20, e così complessivamente € 29.194,10, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, oltre spese di
CTU come liquidate nel primo grado di giudizio, per la parte anticipata dall'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento del primo motivo d'appello principale ed in riforma della sentenza di primo grado così provvede:
1. rigetta le domande della parte attrice in primo grado;
2. condanna l'appellata alla restituzione all'appellante degli importi pagati in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento;
3. rigetta l'appello incidentale dell'appellata;
pag. 8/9 4. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 26.154,70, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, e delle spese del primo grado di giudizio che liquida in € 29.194,10, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, oltre spese di CTU come liquidate nel primo grado di giudizio, per la parte anticipata dall'appellante.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 12 marzo 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
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