Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01237/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02400/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2400 del 2025, proposto da
AR ZA LM, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Panatteri, Pacetto LM, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana, Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Sicilia Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare:
a) del provvedimento del 26 agosto 2025, prot. n. 20250068138, con il quale la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, ha negato l’autorizzazione di compatibilità paesaggistica, sulla istanza di progetto per la realizzazione di impianto serricolo; b) di ogni altro atto presupposto e connesso, ivi compreso il preavviso di parere contrario, della medesima Soprintendenza, in data 17 luglio 2025, prot. n. 20250056147.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana, Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e di Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa ST ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in data 26 agosto 2025, prot. n. 20250068138, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa ha negato l’autorizzazione paesaggistica in relazione ad un progetto per la realizzazione di impianto serricolo, nonché il preavviso di parere contrario in data 17 luglio 2025, prot. n. 20250056147.
Nel ricorso si espone in fatto quanto segue: a) il progetto in questione prevede la realizzazione di un impianto serricolo per la coltivazione di ortofrutta biologica nei terreni siti in “C.da Fossa Stabile”, nel Comune di Scicli, in area soggetta a vincolo paesaggistico; b) il provvedimento di diniego impugnato ha ritenuto che il progetto alteri il luogo recando notevole danno al paesaggio e che si ponga in contrasto con gli obiettivi specifici per la tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico previsti per l’area con livello di tutela 2 del Piano Paesaggistico; c) il provvedimento richiama anche il preavviso di parere contrario del 17 luglio 2025, pure impugnato, e la circostanza che avverso tale parere non sarebbero state presentate osservazioni da parte del ricorrente.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) il provvedimento gravato viola l’art. 3, in combinato disposto con l’art. 10-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, essendo stata omessa la considerazione delle specifiche osservazioni presentate dal ricorrente in data 12 agosto 2025 ed assunte al protocollo della Soprintendenza al numero 4683 (ancorché oltre il termine di dieci giorni indicati nel preavviso di parere contrario), con le quali è stato specificato, in modo puntuale, non solo che la disciplina urbanistica e vincolistica di zona non vieta interventi del tipo di quelli oggetto del progetto presentato, ma anche che le mitigazioni assunte in progetto sono tali da renderlo pienamente compatibile con i vincoli paesaggistici di zona; b) risulta violato l’art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione – contesto “9c” del Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa, che non pone un divieto alla realizzazione delle serre, anche tenuto conto che le opere previste sono state progettate e localizzate al fine di minimizzare gli aspetti di alterazione morfologica e frammentazione del territorio, ed, inoltre, il diniego gravato si pone in contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Scicli, che, invece, ammettono tali impianti, sia pure con le prescrizioni e gli adattamenti necessari per la tutela del vincolo paesaggistico; c) il provvedimento, poi, oltre che affetto da vizio di istruttoria e di motivazione, è da ritenere illegittimo perché in contrasto con precedente parere favorevole della Soprintendenza di Ragusa in ordine alla istanza presentata, in data 12 dicembre 2018, prot. comunale n. 38098, dalla stessa ditta ricorrente, con il quale è stata autorizzata la realizzazione di “serre multitunnel in ferro zincato”, oltre a stradelle interpoderali e scasso e livellamento di terreno, di proprietà del ricorrente, sito in C.da Timperosse del Comune di Scicli, sottoposto al regime normativo del sopracitato Piano Paesaggistico, per gli ambiti 15, 16, e 17, disciplinati dal richiamato art. 29 delle Norme di Attuazione – Paesaggio locale 9 “IN” e sotto paesaggio denominato 9c “Paesaggio naturale ed agrario a campi chiusi del basso corso del fiume IN e Pizzillo. Aree di interesse archeologico comprese livello di tutela 2”; d) va anche considerato che negli anni passati sui terreni oggetto d’intervento è esistito un impianto serricolo di circa 10.200 mq.
L’Amministrazione intimata ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) i provvedimenti impugnati contengono una articolata ed esaustiva motivazione che giustifica compiutamente il diniego espresso sulla scorta della discrezionalità tecnica dell’Ufficio in applicazione dei criteri di tutela dell’area interessata dall’intervento progettato; b) le norme di attuazione del Piano Paesaggistico dispongono “obbiettivi di qualità paesaggistica” e specifici “indirizzi del paesaggio locale” molto stringenti, che, seppure non vietano espressamente l’installazione di impianti serricoli, pongono dei limiti in ordine alla conservazione dei caratteri morfologici, alla conservazione del patrimonio naturale esistente, alla rinaturalizzazione e potenziamento della biodiversità, alla riqualificazione ambientale e della rete ecologica, alla conservazione e valorizzazione dell’identità paesaggistica e culturale, che contrastano con l’istallazione di un impianto serricolo, il quale prevede un uso esteso di materiali plastici, la realizzazione di infrastrutture per il passaggio di mezzi agricoli e di trasporto, la realizzazione di infrastrutture per la fertirrigazione, per l’accumulo e lo smaltimento dei rifiuti, ecc.; c) le autorizzazioni precedenti rilasciate alla ditta ricorrente riguardano terreni siti nella diversa Contrada Timpa Rossa e sono relative ad una pratica SUAP del 2018, della quale, peraltro, la Soprintendenza riferisce di non rinvenire traccia agli atti d’ufficio; d) in disparte la tardività delle stesse, si ritiene che le osservazioni espresse nel procedimento amministrativo rimangano del tutto assorbite dalle corpose motivazioni del parere finale; e) la giurisprudenza ha sancito come la valenza paesaggistica e la vigenza delle tutele ad essa connesse non vengano meno per la presenza di impianti serricoli preesistenti, in quanto suscettibili di rimozione con conseguente rinaturalizzazione dei luoghi, che così possono riacquistare le caratteristiche di pregio naturalistico e ambientale che ne hanno giustificato la sottoposizione a vincolo.
Con memoria in data 12 dicembre 2025 il ricorrente ha ribadito ed ulteriormente argomentato le proprie difese.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
In riferimento al dedotto vizio di motivazione sulle osservazioni dell’interessato va premesso che il preavviso di rigetto è stato adottato in data 17 luglio 2025, le osservazioni del privato sono state presentate in data 12 agosto 2025 e il provvedimento definitivo è stato reso in data 26 agosto 2025.
Al riguardo, si osserva che: - per i provvedimenti a carattere discrezionale la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, inclusa la mancata motivazione sulle osservazioni del privato, costituisce un vizio invalidante e in virtù dell’espressa previsione normativa contenuta nell’art. 21-octies, comma 2, ultimo periodo, non è applicabile la sanatoria di cui al medesimo articolo; - la natura ordinatoria del termine per le osservazioni di cui all’art. 10-bis legge n. 241/1990 implica che l’Amministrazione ha l’obbligo di prendere in considerazione e valutare le osservazioni presentate dal privato anche se pervenute tardivamente, ovvero oltre la scadenza dei dieci giorni, a condizione che il provvedimento finale non sia stato ancora adottato; - l’obbligo di valutare le osservazioni tardive viene meno quando queste pervengano in un momento in cui l’istruttoria procedimentale è di fatto già conclusa e il provvedimento finale è in fase di formalizzazione (ad esempio, è già “alla firma”); - nel caso di specie il provvedimento impugnato non reca alcuna considerazione delle osservazioni del privato, le quali risultano – salva prova contraria, che non è stata fornita – pervenute all’Amministrazione in un congruo tempo precedente all’adozione del provvedimento finale.
Il provvedimento gravato, quindi, deve ritenersi illegittimo, essendo stato omesso il contraddittorio prescritto dal menzionato art. 10-bis, a norma del quale, “ Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni ”.
Va, altresì, osservato che la motivazione del provvedimento gravato appare carente anche sotto ulteriori profili, evidenziati in ricorso.
Sul piano generale, va rimarcato che l’autorizzazione paesaggistica è finalizzata alla verifica della compatibilità tra l’intervento progettato e i valori paesaggistici, tutelati da uno specifico vincolo, espressi dal territorio di riferimento (cfr. Corte Cost., 5 aprile 2018, n. 68).
Come puntualmente evidenziato dalla giurisprudenza in materia di determinazioni paesaggistiche, “ l’amministrazione è tenuta ad esternare adeguatamente l’avvenuto apprezzamento comparativo, da un lato, del contenuto del vincolo e, dall’altro, di tutte le rilevanti circostanze di fatto relative al manufatto ed al suo inserimento nel contesto protetto ”, per cui “ al fine di confermare o escludere la concreta compatibilità dello stesso con i valori tutelati nello specifico contesto di riferimento, non può ritenersi sufficiente il generico richiamo all’esistenza del vincolo, essendo al contrario necessario un apprezzamento di compatibilità da condurre sulla base di rilevazioni e di giudizi puntuali ” (Cons. Stato, Sez. II, 12 agosto 2019, n. 5655; cfr., in senso conforme, Sez. VI, 4 febbraio 2019, n. 853).
Si è, altresì, precisato che, “ Del resto, la maggiore intensità dell’onere motivazionale è insita nei limiti di cui soffre il sindacato del giudice amministrativo in caso di giudizi di compatibilità di opere edilizie con i valori tutelati. Si osserva, infatti, in giurisprudenza che “Poiché il parere è espressione di un potere ampiamente discrezionale, per evitare che il giudizio di compatibilità paesaggistica si traduca nell’esercizio di una valutazione insindacabile, è necessario che il provvedimento dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo sia sorretto da un’ampia e circostanziata motivazione, dalla quale sia possibile ricostruire sia le premesse che l’iter logico seguito nel percorso valutativo che si conclude con il giudizio finale ” (Cons. Stato, Sez. II, 12 agosto 2019, n. 5655, cit.; cfr., inoltre, Sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 5909; T.A.R. Trieste Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 3 marzo 2021, n. 70).
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha affermato che “ l’impianto di insediamenti serricoli oltre ad alterare notevolmente il paesaggio, con strutture altamente impattanti che richiedono anche opere infrastrutturali di notevole impatto quali percorsi, impianti irrigui ecc. non sembra affatto in linea con quanto prescritto dalle su richiamate norme in ordine al favore espresso dalla norma per la riconversione di eventuali impianti esistenti verso l’agricoltura tradizionale, per la riqualificazione ambientale, per la rinaturalizzazione ed il potenziamento della biodiversità ecc. Per di più, lo stesso, destabilizza le esigenze di tutela di quell’area in rapporto alle peculiari valenze paesaggistiche, naturalistiche e scenografiche della stessa ”.
Il provvedimento in questa sede gravato, sindacabile sotto il profilo della adeguatezza della motivazione alla luce dei canoni interpretativi sopra indicati, appare censurabile in ragione dell’omesso dettagliato riferimento alle caratteristiche concrete dell’intervento progettato, anche alla luce delle opere di mitigazione proposte, e della omessa valutazione delle stesse in relazione al contesto paesaggistico (cfr., tra le numerose, T.A.R. Catania, Sez. V. 16 febbraio 2026, n. 495).
Tale lacuna si rende ancor più evidente in considerazione della circostanza, documentata dal ricorrente, che con provvedimento prot. n. 1005, adottato nell’anno 2019, la Soprintendenza ha autorizzato la realizzazione di “serre multitunnel in ferro zincato”, oltre a stradelle interpoderali e scasso e livellamento di terreno, in area di proprietà del ricorrente, sita in C.da Timperosse del Comune di Scicli, parimenti disciplinata dal Piano Paesaggistico per gli ambiti 15, 16, e 17 e dell’art. 29 delle Norme di Attuazione e ricadente nel medesimo paesaggio locale 9 “ IN ” e sotto paesaggio 9c “ Paesaggio naturale ed agrario a campi chiusi del basso corso del fiume IN e Pizzillo. Aree di interesse archeologico comprese livello di tutela 2 ”, richiamati nel provvedimento autorizzatorio.
Invero, la diversa determinazione adottata dall’Amministrazione in fattispecie analoga alla presente, circa la compatibilità dell’impianto di insediamenti serricoli con i valori tutelati nell’area paesaggistica di cui si tratta - in contrasto con quanto, invece, sostenuto nel provvedimento in questa sede gravato - rende evidenza della necessità che l’Amministrazione riesamini l’istanza dell’odierno ricorrente, in considerazione delle osservazioni presentate nel corso del procedimento e tenendo in adeguato conto le determinazioni già assunte con riferimento al medesimo paesaggio locale 9c.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo in considerazione della non complessità delle questioni esaminate, sono poste a carico dell’Amministrazione resistente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato; 2) condanna l’Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi 3.600,00 euro, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IE EL, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
ST ON, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| ST ON | IE EL |
IL SEGRETARIO