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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/06/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1489/2024
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1489/2024
Oggi 4 giugno 2025, il Giudice, rilevato trattarsi di udienza di discussione della causa ex art. 429 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte, come da ordinanza del 6.02.2025; viste le note depositate in via telematica e le conclusioni come precisate;
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa, ha emesso la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Abiuso ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1489/2024 promossa da:
(C.F. e P.I.V.A.: , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Annarosa Pattaro, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE contro
(C.F.: Controparte_1
- P.I.V.A.: ), parte contumace;
C.F._1 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità per finita locazione regolarmente notificato, la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha chiesto di “sentire accertare e Parte_1
dichiarare la risoluzione del contratto di locazione commerciale stipulato il 01.08.2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rovigo il 02.08.2022, convalidare il presente sfratto, emettere ordinanza di rilascio e fissare la data del rilascio. Con l'espresso avvertimento che se non comparirà
o, comparendo, non si opporrà, il Giudice convaliderà lo sfratto ai sensi dell'art. 663 c.p.c.. In caso di opposizione, si chiede sin da ora che il Giudice voglia emettere ordinanza non impugnabile di rilascio, provvisoriamente esecutiva ex art. 665 c.p.c., fissando contestualmente e a breve la data di esecuzione del rilascio, con mutamento di rito ai sensi degli articoli 667 e 426 c.p.c., concedendo, altresì, termine per depositare memorie integrative. Il tutto con riserva di agire separatamente per gli eventuali danni
pagina 2 di 7 riscontrati al momento del rilascio dell'immobile e di quelli eventualmente derivanti dalla ritardata restituzione dell'immobile Spese, compensi ed accessori di legge tutti rifusi”.
Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si è costituito in giudizio per la parte intimata.
La società intimante ha allegato che:
-con contratto di locazione commerciale stipulato il 01.08.2022, registrato presso l'Agenzia delle
Entrate di Rovigo il 02.08.2022, concedeva in locazione alla ditta individuale
[...]
(C.F.: - P.I.V.A.: ), Controparte_1 C.F._2 P.IVA_2
con sede in Limbiate (MB) - Via G. Marconi n. 15, l'immobile ad uso magazzino, sito in GU
ET (Ro) – Via XXV Aprile n. 660, così catastalmente censito al N.C.E.U. del Comune di GU
ET: fg. 9 – mapp. 534 – sub 3 – cat. D/7, (docc. nn. 1 – 2);
-sin dall'inizio del rapporto contrattuale, si Controparte_1 Controparte_1 rendeva morosa, così che, con PEC del sottoscritto legale del 18.01.2023, veniva, tra l'altro, dichiarata la risoluzione di diritto del contratto di locazione commerciale de quo, stante il grave inadempimento della conduttrice (docc. nn. 3 - 4);
-a nulla era valso l'invito al rilascio formulato dal sottoscritto patrocinio con PEC del 23.11.2023 (doc.
n. 5).
Con ordinanza del 24.09.2024, il Giudice rilevava che “rilevato che la parte intimante Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto intimazione di sfratto per finita locazione con contestuale citazione per la convalida;
rilevato che, come noto, l'art. 657 c.p.c. in tema di intimazione di sfratto per finita locazione, fa riferimento, come comprensibile dal dettato letterale della norma, alle ipotesi di scadenza del contratto, in termini di durata dello stesso;
rilevato che, per contro, nel caso di specie, risulta che lo strumento dell'intimazione di sfratto per finita locazione sia stato utilizzato in assenza dei presupposti previsti dalla legge, considerato che la parte ricorrente ha chiesto di procedere alla dichiarazione di risoluzione del contratto a far data dal 18.01.2023, data in cui è stata intimata la risoluzione del contratto via Pec;
rilevato che, nella predetta intimazione, di cui al doc. 3, la parte ricorrente fa riferimento ad un'ipotesi di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, considerato il mancato pagamento dei canoni indicati, anche considerato che il contratto prevede una durata del rapporto dal 1.08.2022 fino al 31.07.2028, ossia di sei anni dalla stipula;
rilevato quindi che non è consentito fare applicazione dell'art. 657 c.p.c., considerato che il contratto non è scaduto, e non è presente alcuna valida e tempestiva disdetta, nelle forme previste dal contratto;
ritenuti quindi neppure sussistenti i presupposti per l'emissione di ordinanza di rilascio, visto l'utilizzo dello strumento ex art. 657 c.p.c. in assenza dei presupposti di
pagina 3 di 7 legge; verificato che il giudizio deve proseguire per la fase di merito nelle forme del rito speciale predisposto per la materia delle locazioni”.
Con la medesima ordinanza, veniva quindi disposto il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c.
Con memoria integrativa del 31.12.2024, la parte ricorrente chiedeva quindi “voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare risolto il contratto di locazione del 01.08.2022 intercorso tra le parti, avente ad oggetto l'immobile ad uso magazzino sito in GU ET (Ro) - Via XXV Aprile n. 660, censito al N.C.E.U. del Comune di GU ET: fg. 9 – mapp. 534 – sub 3 – cat. D/7, a causa della perdurante morosità della conduttrice di , e per Controparte_1 Controparte_1
l'effetto: 1) dichiarare tenuta e condannare , in Controparte_1 persona della titolare , al rilascio dell'immobile ut supra identificato libero e Controparte_1 sgombero da persone e/o cose anche interposte, fissando all'uopo il termine più breve possibile;
2) dichiarare tenuta e condannare , in persona della Controparte_1
titolare , al pagamento, a titolo di indennità di occupazione arretrata, della Controparte_1 somma di € 25.200,00= (oltre I.V.A. di legge, se dovuta), oltre interessi moratori ex art. 5 d. lgs.
231/2002 o ex art. 1284, 4° comma, c.c., dalle singole scadenze al saldo”.
La società attrice ha quindi allegato che:
-il procedimento di mediazione era già stato esperito;
-la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di risoluzione del contratto per la morosità dell'intimato fino alla data del 18.01.2023, e per il successivo non pagamento delle indennità di occupazione;
-sulla morosità ha allegato che sin dalla PEC del 18.01.2023, parte intimante ha Parte_1 costantemente eccepito la perdurante morosità della conduttrice ” (cfr. Controparte_1
doc. n. 3 e doc. n. 6);
- aveva ottenuto già un primo titolo (Decreto Ingiuntivo n. 536/2023 del 12.06.2023, Parte_1
dichiarato definitivamente esecutivo con sentenza n. 323/2024, pubblicata il 10.04.2024, corretta con decreto di accoglimento n. cronol. 4109/2024 del 23.05.2024 passata in giudicato – docc. nn. 7 - 8), per la somma capitale di € 13.697,50=, oltre accessori e spese;
-la società, ha quindi ritenuto di essere abilitata a richiedere nella propria memoria integrativa depositata nel presente procedimento, la condanna della conduttrice al pagamento dell'indennità di occupazione con decorrenza dalla richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, sino alla data di deposito della memoria integrativa (31.12.2024), credito quantificato in euro 25.200,00.
La causa giungeva quindi alla data odierna per la discussione ex art. 429 c.p.c., non essendosi la parte resistente costituita neppure nella fase di merito.
pagina 4 di 7 Tutto ciò premesso si osserva quanto segue.
La domanda di accertamento e dichiarazione della risoluzione del contratto di locazione del 01.08.2022 intercorso tra le parti, avente ad oggetto l'immobile ad uso magazzino sito in GU ET (Ro) - Via
XXV Aprile n. 660, censito al N.C.E.U. del Comune di GU ET: fg. 9 – mapp. 534 – sub 3 – cat.
D/7, a causa della perdurante morosità della conduttrice Controparte_1
e di dichiarare tenuta e condannare in
[...] Controparte_1 persona della titolare al rilascio dell'immobile ut supra identificato libero e Controparte_1 sgombero da persone e/o cose anche interposte, fissando all'uopo il termine per il rilascio, risulta meritevole di accoglimento.
Risulta infatti dimostrato il grave inadempimento della parte conduttrice relativamente al mancato pagamento dei canoni di locazione, come da atto di intimazione della risoluzione contrattuale del
18.01.2023, in cui la parte aveva fatto riferimento ad un'ipotesi di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, considerato il mancato pagamento dei canoni indicati, morosità rilevata anche nella successiva missiva del 23.11.2023. L'inadempimento deve considerarsi senza dubbio grave, atteso il rilevante numero di canoni di locazione non pagati.
La parte resistente, neppure costituendosi in giudizio, non ha dato dimostrazione dell'avvenuto assolvimento da parte sua dell'obbligo di pagamento dei canoni contrattuali.
Occorre quindi dichiarare risolto il contratto, con ordine di rilascio dell'immobile da parte della conduttrice, nei tempi di legge.
Inoltre, anche la domanda della società attrice, di condanna della resistente al pagamento dei canoni non corrisposti/somme a titolo di indennità di occupazione, risulta meritevole di accoglimento.
Come visto, la società ha domandato nella propria memoria integrativa la condanna al pagamento delle somme non corrisposte e titolo di indennità di occupazione dell'immobile, con decorrenza dal mese di giugno 2023 (data di emissione del primo decreto ingiuntivo già ottenuto dalla società per euro
13.697,50, per i canoni non pagati fino a quel momento), e “fino ad oggi”, avanzando quindi richiesta per la somma totale di euro 25.200,00= (oltre ad I.V.A. di legge, se dovuta).
Come noto, la Suprema Corte ha chiarito che “Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto,
l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447 bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art.
426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo
pagina 5 di 7 emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle difese svolte da controparte” (Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 4771 del 19 febbraio 2019).
Inoltre, come noto, con l'introduzione del procedimento di cognizione, è pacifico che la parte attrice/intimante possa porre a fondamento della propria domanda una causa petendi diversa da quella originaria, “…se comunque connessa o collegata alla vicenda sostanziale dedotta in origine …” (così ex multis Cass. SS.UU. 15.06.2021 n. 12310, Cass. sez. III, ord. n. 17955/2021 e Cass. Civ. sez. III, ord. 28.02.2023 n. 5955 già citata). L'avvio del procedimento di cognizione, invero, riporta alle parti la pienezza dei propri poteri, quindi, la possibilità di espandere, modificare, integrare la propria domanda o proporre domande ed eccezioni riconvenzionali.
La domanda di condanna al pagamento delle somme indicate, a titolo di indennità di occupazione, a partire dalla mensilità di giugno 2023, merita quindi accoglimento, trattandosi di domanda pienamente ammissibile, e la quale, peraltro, era stata anche indicata nell'oggetto del procedimento di mediazione avviato dalla società intimante.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo come da D.M. 55/2014. Le stesse si riducono stante l'assente attività istruttoria e la forma decisionale semplificata, senza previo deposito di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in persona del Giudice dott.ssa Federica Abiuso, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda od istanza disattesa, respinta od assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda dell'attore società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e dichiara risolto il contratto di locazione del 01.08.2022 intercorso tra le parti, avente ad oggetto l'immobile ad uso magazzino sito in GU ET (Ro) - Via
XXV Aprile n. 660, censito al N.C.E.U. del Comune di GU ET: fg. 9 – mapp. 534 – sub
3 – cat. D/7, a causa della perdurante morosità della conduttrice Controparte_1
di Controparte_1
2) ORDINA il rilascio dell'immobile nei tempi di legge;
3) NA la parte convenuta al pagamento dei canoni non pagati dal mese di giugno 2023, come da specifica domanda della parte attrice, per un totale di euro 25.200,00 (oltre I.V.A. di legge, se dovuta), oltre interessi moratori ex art. 5 d. lgs. 231/2002 o ex art. 1284, 4° comma,
c.c., dalle singole scadenze al saldo;
pagina 6 di 7 4) NA parte convenuta al pagamento delle spese di lite pari ad euro 2.800,00 per compensi, ed euro 150,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Rovigo, in data 4.06.2025
Sentenza resa nelle forme dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1489/2024
Oggi 4 giugno 2025, il Giudice, rilevato trattarsi di udienza di discussione della causa ex art. 429 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte, come da ordinanza del 6.02.2025; viste le note depositate in via telematica e le conclusioni come precisate;
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa, ha emesso la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Abiuso ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1489/2024 promossa da:
(C.F. e P.I.V.A.: , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Annarosa Pattaro, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE contro
(C.F.: Controparte_1
- P.I.V.A.: ), parte contumace;
C.F._1 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note depositate in via telematica;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità per finita locazione regolarmente notificato, la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha chiesto di “sentire accertare e Parte_1
dichiarare la risoluzione del contratto di locazione commerciale stipulato il 01.08.2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rovigo il 02.08.2022, convalidare il presente sfratto, emettere ordinanza di rilascio e fissare la data del rilascio. Con l'espresso avvertimento che se non comparirà
o, comparendo, non si opporrà, il Giudice convaliderà lo sfratto ai sensi dell'art. 663 c.p.c.. In caso di opposizione, si chiede sin da ora che il Giudice voglia emettere ordinanza non impugnabile di rilascio, provvisoriamente esecutiva ex art. 665 c.p.c., fissando contestualmente e a breve la data di esecuzione del rilascio, con mutamento di rito ai sensi degli articoli 667 e 426 c.p.c., concedendo, altresì, termine per depositare memorie integrative. Il tutto con riserva di agire separatamente per gli eventuali danni
pagina 2 di 7 riscontrati al momento del rilascio dell'immobile e di quelli eventualmente derivanti dalla ritardata restituzione dell'immobile Spese, compensi ed accessori di legge tutti rifusi”.
Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si è costituito in giudizio per la parte intimata.
La società intimante ha allegato che:
-con contratto di locazione commerciale stipulato il 01.08.2022, registrato presso l'Agenzia delle
Entrate di Rovigo il 02.08.2022, concedeva in locazione alla ditta individuale
[...]
(C.F.: - P.I.V.A.: ), Controparte_1 C.F._2 P.IVA_2
con sede in Limbiate (MB) - Via G. Marconi n. 15, l'immobile ad uso magazzino, sito in GU
ET (Ro) – Via XXV Aprile n. 660, così catastalmente censito al N.C.E.U. del Comune di GU
ET: fg. 9 – mapp. 534 – sub 3 – cat. D/7, (docc. nn. 1 – 2);
-sin dall'inizio del rapporto contrattuale, si Controparte_1 Controparte_1 rendeva morosa, così che, con PEC del sottoscritto legale del 18.01.2023, veniva, tra l'altro, dichiarata la risoluzione di diritto del contratto di locazione commerciale de quo, stante il grave inadempimento della conduttrice (docc. nn. 3 - 4);
-a nulla era valso l'invito al rilascio formulato dal sottoscritto patrocinio con PEC del 23.11.2023 (doc.
n. 5).
Con ordinanza del 24.09.2024, il Giudice rilevava che “rilevato che la parte intimante Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto intimazione di sfratto per finita locazione con contestuale citazione per la convalida;
rilevato che, come noto, l'art. 657 c.p.c. in tema di intimazione di sfratto per finita locazione, fa riferimento, come comprensibile dal dettato letterale della norma, alle ipotesi di scadenza del contratto, in termini di durata dello stesso;
rilevato che, per contro, nel caso di specie, risulta che lo strumento dell'intimazione di sfratto per finita locazione sia stato utilizzato in assenza dei presupposti previsti dalla legge, considerato che la parte ricorrente ha chiesto di procedere alla dichiarazione di risoluzione del contratto a far data dal 18.01.2023, data in cui è stata intimata la risoluzione del contratto via Pec;
rilevato che, nella predetta intimazione, di cui al doc. 3, la parte ricorrente fa riferimento ad un'ipotesi di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, considerato il mancato pagamento dei canoni indicati, anche considerato che il contratto prevede una durata del rapporto dal 1.08.2022 fino al 31.07.2028, ossia di sei anni dalla stipula;
rilevato quindi che non è consentito fare applicazione dell'art. 657 c.p.c., considerato che il contratto non è scaduto, e non è presente alcuna valida e tempestiva disdetta, nelle forme previste dal contratto;
ritenuti quindi neppure sussistenti i presupposti per l'emissione di ordinanza di rilascio, visto l'utilizzo dello strumento ex art. 657 c.p.c. in assenza dei presupposti di
pagina 3 di 7 legge; verificato che il giudizio deve proseguire per la fase di merito nelle forme del rito speciale predisposto per la materia delle locazioni”.
Con la medesima ordinanza, veniva quindi disposto il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c.
Con memoria integrativa del 31.12.2024, la parte ricorrente chiedeva quindi “voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare risolto il contratto di locazione del 01.08.2022 intercorso tra le parti, avente ad oggetto l'immobile ad uso magazzino sito in GU ET (Ro) - Via XXV Aprile n. 660, censito al N.C.E.U. del Comune di GU ET: fg. 9 – mapp. 534 – sub 3 – cat. D/7, a causa della perdurante morosità della conduttrice di , e per Controparte_1 Controparte_1
l'effetto: 1) dichiarare tenuta e condannare , in Controparte_1 persona della titolare , al rilascio dell'immobile ut supra identificato libero e Controparte_1 sgombero da persone e/o cose anche interposte, fissando all'uopo il termine più breve possibile;
2) dichiarare tenuta e condannare , in persona della Controparte_1
titolare , al pagamento, a titolo di indennità di occupazione arretrata, della Controparte_1 somma di € 25.200,00= (oltre I.V.A. di legge, se dovuta), oltre interessi moratori ex art. 5 d. lgs.
231/2002 o ex art. 1284, 4° comma, c.c., dalle singole scadenze al saldo”.
La società attrice ha quindi allegato che:
-il procedimento di mediazione era già stato esperito;
-la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di risoluzione del contratto per la morosità dell'intimato fino alla data del 18.01.2023, e per il successivo non pagamento delle indennità di occupazione;
-sulla morosità ha allegato che sin dalla PEC del 18.01.2023, parte intimante ha Parte_1 costantemente eccepito la perdurante morosità della conduttrice ” (cfr. Controparte_1
doc. n. 3 e doc. n. 6);
- aveva ottenuto già un primo titolo (Decreto Ingiuntivo n. 536/2023 del 12.06.2023, Parte_1
dichiarato definitivamente esecutivo con sentenza n. 323/2024, pubblicata il 10.04.2024, corretta con decreto di accoglimento n. cronol. 4109/2024 del 23.05.2024 passata in giudicato – docc. nn. 7 - 8), per la somma capitale di € 13.697,50=, oltre accessori e spese;
-la società, ha quindi ritenuto di essere abilitata a richiedere nella propria memoria integrativa depositata nel presente procedimento, la condanna della conduttrice al pagamento dell'indennità di occupazione con decorrenza dalla richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, sino alla data di deposito della memoria integrativa (31.12.2024), credito quantificato in euro 25.200,00.
La causa giungeva quindi alla data odierna per la discussione ex art. 429 c.p.c., non essendosi la parte resistente costituita neppure nella fase di merito.
pagina 4 di 7 Tutto ciò premesso si osserva quanto segue.
La domanda di accertamento e dichiarazione della risoluzione del contratto di locazione del 01.08.2022 intercorso tra le parti, avente ad oggetto l'immobile ad uso magazzino sito in GU ET (Ro) - Via
XXV Aprile n. 660, censito al N.C.E.U. del Comune di GU ET: fg. 9 – mapp. 534 – sub 3 – cat.
D/7, a causa della perdurante morosità della conduttrice Controparte_1
e di dichiarare tenuta e condannare in
[...] Controparte_1 persona della titolare al rilascio dell'immobile ut supra identificato libero e Controparte_1 sgombero da persone e/o cose anche interposte, fissando all'uopo il termine per il rilascio, risulta meritevole di accoglimento.
Risulta infatti dimostrato il grave inadempimento della parte conduttrice relativamente al mancato pagamento dei canoni di locazione, come da atto di intimazione della risoluzione contrattuale del
18.01.2023, in cui la parte aveva fatto riferimento ad un'ipotesi di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, considerato il mancato pagamento dei canoni indicati, morosità rilevata anche nella successiva missiva del 23.11.2023. L'inadempimento deve considerarsi senza dubbio grave, atteso il rilevante numero di canoni di locazione non pagati.
La parte resistente, neppure costituendosi in giudizio, non ha dato dimostrazione dell'avvenuto assolvimento da parte sua dell'obbligo di pagamento dei canoni contrattuali.
Occorre quindi dichiarare risolto il contratto, con ordine di rilascio dell'immobile da parte della conduttrice, nei tempi di legge.
Inoltre, anche la domanda della società attrice, di condanna della resistente al pagamento dei canoni non corrisposti/somme a titolo di indennità di occupazione, risulta meritevole di accoglimento.
Come visto, la società ha domandato nella propria memoria integrativa la condanna al pagamento delle somme non corrisposte e titolo di indennità di occupazione dell'immobile, con decorrenza dal mese di giugno 2023 (data di emissione del primo decreto ingiuntivo già ottenuto dalla società per euro
13.697,50, per i canoni non pagati fino a quel momento), e “fino ad oggi”, avanzando quindi richiesta per la somma totale di euro 25.200,00= (oltre ad I.V.A. di legge, se dovuta).
Come noto, la Suprema Corte ha chiarito che “Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto,
l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447 bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art.
426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo
pagina 5 di 7 emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle difese svolte da controparte” (Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 4771 del 19 febbraio 2019).
Inoltre, come noto, con l'introduzione del procedimento di cognizione, è pacifico che la parte attrice/intimante possa porre a fondamento della propria domanda una causa petendi diversa da quella originaria, “…se comunque connessa o collegata alla vicenda sostanziale dedotta in origine …” (così ex multis Cass. SS.UU. 15.06.2021 n. 12310, Cass. sez. III, ord. n. 17955/2021 e Cass. Civ. sez. III, ord. 28.02.2023 n. 5955 già citata). L'avvio del procedimento di cognizione, invero, riporta alle parti la pienezza dei propri poteri, quindi, la possibilità di espandere, modificare, integrare la propria domanda o proporre domande ed eccezioni riconvenzionali.
La domanda di condanna al pagamento delle somme indicate, a titolo di indennità di occupazione, a partire dalla mensilità di giugno 2023, merita quindi accoglimento, trattandosi di domanda pienamente ammissibile, e la quale, peraltro, era stata anche indicata nell'oggetto del procedimento di mediazione avviato dalla società intimante.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo come da D.M. 55/2014. Le stesse si riducono stante l'assente attività istruttoria e la forma decisionale semplificata, senza previo deposito di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in persona del Giudice dott.ssa Federica Abiuso, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda od istanza disattesa, respinta od assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda dell'attore società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e dichiara risolto il contratto di locazione del 01.08.2022 intercorso tra le parti, avente ad oggetto l'immobile ad uso magazzino sito in GU ET (Ro) - Via
XXV Aprile n. 660, censito al N.C.E.U. del Comune di GU ET: fg. 9 – mapp. 534 – sub
3 – cat. D/7, a causa della perdurante morosità della conduttrice Controparte_1
di Controparte_1
2) ORDINA il rilascio dell'immobile nei tempi di legge;
3) NA la parte convenuta al pagamento dei canoni non pagati dal mese di giugno 2023, come da specifica domanda della parte attrice, per un totale di euro 25.200,00 (oltre I.V.A. di legge, se dovuta), oltre interessi moratori ex art. 5 d. lgs. 231/2002 o ex art. 1284, 4° comma,
c.c., dalle singole scadenze al saldo;
pagina 6 di 7 4) NA parte convenuta al pagamento delle spese di lite pari ad euro 2.800,00 per compensi, ed euro 150,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Rovigo, in data 4.06.2025
Sentenza resa nelle forme dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
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