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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
in esito all'udienza del 15 aprile 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 716/2017 R.G. e vertente
TRA
, C.F. nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in Santa Lucia (ME) Cpl. Case Basse n. 4 pal. 51 via Nazionale, rappresentato e difeso dall'avv. Vincent Molina, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
P.I. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Faro Superiore n. 6 – C.da Due Vie. CONTUMACE
E NEI CONFRONTI DI
, C. F. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma in P.IVA_2
Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Michele Bellomo, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto del Notaio repertorio n. 37875, raccolta n. Persona_1
7313 del 22 marzo 2024. RESISTENTE
1 OGGETTO: subordinazione, differenze retributive e contributive.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 7.2.2017 premetteva di aver lavorato, Parte_1
senza regolare contratto, dal lunedì al sabato dalle ore 6.30 alle ore 18.30, alle dipendenze della società nel periodo compreso tra il 18.11.2015 ed il 16.6.2016 con la qualifica CP_1
di operaio comune 6 senior, secondo le previsioni di inquadramento del C.C.N.L. vigente per i lavoratori dipendenti delle Cooperative di facchinaggio e trasporto merci.
Deduceva di essere stato costretto a risolvere il suddetto rapporto di lavoro, dimettendosi a causa della mancata corresponsione delle retribuzioni.
Lamentava di non aver mai ricevuto tredicesima e quattordicesima mensilità, interessi di mora ex art. 60 del CCNL, spettanze per festività e per ferie non godute ed altresì il trattamento di fine rapporto.
Deduceva che il rapporto di lavoro era caratterizzato dalla subordinazione, in quanto egli aveva dovuto rispettare un preciso orario di lavoro e aveva espletato l'attività lavorativa sotto le direttive del datore.
Assumeva di avere diritto al risarcimento del danno subito perché dalla cessazione del rapporto di lavoro, causata dall'insolvenza della ditta, erano conseguiti, a suo danno, pesanti effetti economici, in quanto era stato impossibilitato non soltanto a far fronte alle proprie esigenze, ma anche ad onorare le obbligazioni sussistenti a suo carico.
Chiedeva di accertare che egli avesse prestato attività lavorativa con la qualifica e per i periodi
CP_ summenzionati, presso e sotto la direzione della convenuta e, per l'effetto, di condannare quest'ultima al pagamento in suo favore della somma di euro 10.585,97, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
chiedeva altresì di condannarla al risarcimento del danno da egli subito e quantificato in euro 5.000,00, nonché al pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali omessi, con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- In data 19.6.2024 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' he si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 18.9.2024, rimettendosi CP_2
agli esiti del giudizio, stante il carattere accessorio della richiesta di regolarizzazione contributiva rispetto alla domanda principale, formulata dal ricorrente, di accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società convenuta.
2 Previa valutazione giudiziale della prescrizione quinquennale dei contributi, insisteva per una decisione secondo diritto e giustizia. Spese vinte.
3.- La benché ritualmente citata, non si costituiva in Controparte_4
giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale. Veniva quindi disposta c.t.u. contabile.
Riassegnato il procedimento a questo decidente e depositata la relazione di consulenza tecnica,
l'udienza del 15.4.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa.
4.- Al fine di valutare la fondatezza delle domande attoree, occorre dare conto dell'attività istruttoria svolta in corso di causa.
I testi escussi hanno entrambi confermato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della dal 18.11.2015 al 16.6.2016. CP_1
In merito alle mansioni espletate dal il teste , ex dipendente della Parte_1 Testimone_1
società dal mese di agosto 2015 fino a giugno 2017 con la qualifica di fattorino, ha dichiarato:
“Preciso che ho conosciuto il sul lavoro in quanto quando lui ha iniziato a lavorare Parte_1
io già ero assunto dalla ditta. Ricordo che il si occupava sia di consegnare ed Parte_1
installare elettrodomestici quali frigoriferi, lavatrici e simili e sia di raccogliere cartoni nei supermercati quale operatore ecologico”.
Sul punto, il teste ha precisato: “il usciva con un furgone per Testimone_2 Parte_1
ritirare il cartone lasciato fuori dai negozi e sia facchinaggio vero e proprio ritirando ad esempio elettrodomestici dai negozi”.
I testi hanno altresì confermato che il ricorrente lavorava tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 6.30 alle ore 18.30.
In particolare, il teste , in merito, ha precisato: “io iniziavo a lavorare per le 6.30 e Tes_1 smettevo per le ore 20. All'ingresso lo vedevo perché iniziava insieme a me. Sull'uscita non posso dire perché io tornavo più tardi, sebbene qualche volta posso dire di averlo visto di pomeriggio”.
Sul punto, il teste ha dichiarato: “confermo gli orari … perché erano i miei stessi Tes_2 orari. A volte lavoravamo insieme condividendo il turno”.
3 Quanto all'asserita mancata corresponsione della retribuzione, dall'esame delle deposizioni dei testi si evince che la società convenuta era solita non pagare regolarmente i propri dipendenti.
Ed invero, il teste ha dichiarato: “posso dire che il si lamentava di non Tes_2 Parte_1 essere pagato e la stessa cosa avveniva a me. Preciso che io venivo pagato in ritardo… il TFR non mi è mai stato corrisposto e il si lamentava della stessa cosa”. Parte_1
Sul punto, il teste ha precisato che il ricorrente “si lamentava come tutti in ordine alla Tes_1 non puntualità della retribuzione… a me hanno corrisposto il dovuto dopo che ho fatto intervenire il mio legale”.
Le deposizioni testimoniali comprovano, dunque, la fondatezza degli assunti attorei in ordine sia al carattere “subordinato” del rapporto de quo (deducibile dalla presenza di indici di subordinazione, quali la continuità della prestazione lavorativa nonché il rispetto di un orario di lavoro predeterminato), sia alla durata e all'orario dell'attività lavorativa (espletata dal lunedì al sabato, dalle ore 6.30 alle ore 18.30 nel periodo compreso dal 18.11.2015 al 16.6.2016).
E sull'attendibilità dei testimoni non vi è ragione di dubitare, avendo essi dimostrato di avere conoscenza piena e diretta dei fatti di causa ed avendo reso dichiarazioni precise, puntuali e concordanti tra loro.
5.- Giova evidenziare che i testi hanno deposto in senso conforme anche in relazione alle mansioni effettivamente espletate dal ricorrente. Alla luce delle loro deposizioni, si rileva l'inapplicabilità nella fattispecie del CCNL prodotto in giudizio dall'odierno deducente, in quanto trattasi di contratto applicabile ai settori “Commercio, Terziario, Servizi” e “Pubblici
Esercizi – Turismo” e, dunque, a settori estranei e ben diversi da quello in cui è stato impiegato il ricorrente per lo svolgimento della prestazione lavorativa oggetto di causa.
Tra l'altro, nel documento allegato dal contenente i conteggi delle spettanze Parte_1
retributive rivendicate è indicato, quale contratto applicabile alla fattispecie, non il CCNL
“Commercio, Terziario, Servizi” e “Pubblici Esercizi – Turismo di fatto prodotto, bensì il
CCNL settore “Trasporti” relativo alle cooperative di facchinaggio e trasporto merci.
La suddetta incongruenza va risolta nel senso di ritenere applicabile, in virtù della natura della società convenuta (cooperativa) ed altresì delle mansioni espletate dal ricorrente, il CCNL per i soci e i dipendenti delle cooperative esercenti attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio. Dall'analisi dello stesso si evince che il ricorrente, essendosi occupato prevalentemente di mansioni inerenti all'attività di facchinaggio, debba
4 essere inquadrato nel III livello del suddetto contratto, al quale appartengono “i lavoratori che ricoprono mansioni per le quali occorre una conoscenza professionale di tipo elementare nell'ambito del trasporto marci” tra cui, appunto, gli operai comuni, i facchini e gli addetti al ricevimento merci.
6.- Non può ritenersi provato il mancato godimento delle ferie e dei permessi.
Secondo il più recente indirizzo della Suprema Corte, espresso nella sentenza n. 16603 del 14 giugno 2024, al quale si conviene di uniformarsi in quanto appare ragionevole e condivisibile, il lavoratore che, una volta cessato il rapporto agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (v. Cass. n. 10956 del 1999; n. 22751 del 2004; n. 26985 del 2009; n. 8521 del 2015;
n. 7696 del 2020; n. 9791 del 2020). E' stato in particolare precisato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cass. nn. 8521/2015, 26985/2009, 12311/2003).
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, non può non rilevarsi che le allegazioni del ricorrente sono generiche in relazione al denunciato mancato godimento delle ferie e dei permessi. E la necessaria prova rigorosa non è stata fornita, sicché non è possibile ritenere provato il mancato godimento delle ferie e dei permessi né quanto rivendicato per festività.
7.- Da ultimo, non può riconoscersi il diritto del ricorrente al conseguimento della quattordicesima mensilità, trattandosi non soltanto di emolumento di natura contrattuale non previsto dal CCNL applicabile nella fattispecie, ma altresì non menzionato nei conteggi riepilogativi allegati dal Parte_1
8.- In ordine al quantum debeautur, la quantificazione delle spettanze retributive e del TFR dovuti al ricorrente è stata demandata ad apposita c.t.u. tecnico contabile
5 In particolare, al c.t.u. è stato affidato il mandato di quantificare le somme spettanti al ricorrente a titolo di differenze retributive e di TFR maturate dal 18.11.2015 al 16.6.2016, inclusa la tredicesima mensilità ed esclusa ogni altra voce, detratto il percepito come da conteggi allegati in atti, considerando un orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 6.30 alle ore 18.30 e le mansioni di facchino riconducibili al livello 6S (par. 109) CCNL Logistica, Trasporto Merci e
Spedizione (Cooperative di facchinaggio e Trasporto merci).
Il c.t.u. ha calcolato come dovuta la complessiva somma di euro 4.666,98, di cui euro 3.938,08 per differenze retributive ed euro 728,90 a titolo di t.f.r.
Le conclusioni cui è giunto il predetto consulente, con procedimenti immuni da vizi logico- giuridici e adeguatamente illustrati da tabelle riepilogative facilmente verificabili, sono rimaste prive di censure specifiche e sono sostanzialmente condivise da questo decidente, che ritiene conseguentemente di utilizzare la relazione dallo stesso redatta quale fondamento della presente sentenza.
8.- Quanto alle differenze contributive, secondo un principio costantemente affermato in materia previdenziale, il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché la prescrizione opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, mentre l'ente previdenziale non può rinunciare alla "irricevibilità" dei contributi prescritti (cfr. Cass. civ. n. 23116/2004, richiamato anche da
Cass. civ., SS.UU., n. 7514/2022).
Tenuto conto che il ricorso è stato notificato al datore di lavoro nel 2018 non possono ritenersi prescritti i contributi maturati in relazione al rapporto lavorativo oggetto del presente giudizio, in quanto intercorso dal 18.11.2015 al 16.6.2016. Ne consegue che la società convenuta va condannata al versamento all' della contribuzione previdenziale in relazione al periodo CP_2
compreso dal 18.11.2015 al 16.6.2016.
9.- La domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente va respinta per mancanza di allegazione e prova circa il danno asseritamente subito (e non ristorato dalle riconosciute differenze retributive e contributive).
10.- Sulla base delle considerazioni che precedono, compete a la Parte_1
complessiva somma di euro 4.666,98. a titolo di spettanze retributive e TFR, sicché la ditta
[...]
va condannata al pagamento in suo favore del suindicato importo, da Controparte_1 maggiorarsi con rivalutazione monetaria ed interessi legali ai sensi dell'art. 429 comma III
6 c.p.c. dalle singole scadenze e fino al soddisfo, nonché al versamento all' della relativa CP_2
contribuzione previdenziale a decorrere dal 18.11.2015 e sino al 16.6.2016.
11.- Nei rapporti tra il ricorrente e la società convenuta, il limitato accoglimento delle domande giustifica la compensazione di un terzo delle spese di lite. La restante quota si pone a carico di e si liquida in favore del ricorrente, come da dispositivo ex D.M. Controparte_1
55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari medi in considerazione dell'attività istruttoria svolta. Di essa va concessa la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Vincent Molina, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Nei rapporti con l' , l'esito complessivo della lite giustifica la compensazione di un terzo CP_2
delle spese giudiziali. La restante quota si pone a carico della società convenuta e si liquida in favore dell' come da dispositivo ex D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto CP_2
conto della natura previdenziale (in parte qua) e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari medi in considerazione dell'attività processuale svolta.
Le spese di c.t.u., separatamente liquidate, si pongono definitivamente a carico di CP_1
[...]
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 7.2.2017 contro e nei confronti dell' in Controparte_1 CP_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- in parziale accoglimento delle domande, condanna a corrispondere Controparte_1
a la somma di euro 4.666,98 a titolo di differenze retributive e TFR, oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, oltre al versamento all' CP_2
della relativa contribuzione previdenziale;
- condanna alla rifusione di due terzi delle spese di lite in favore del Controparte_1
ricorrente, che liquida – già ridotte - in euro 1.750,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e spese generali e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv.
Vincent Molina, compensando la restante quota;
7 - condanna altresì alla rifusione di due terzi delle spese di lite in Controparte_1 favore dell' che liquida – già ridotte - in euro 452,00 per compensi professionali, oltre CP_2
spese generali, compensando la restante quota;
- pone gli esborsi relativi alla c.t.u. definitivamente a carico di Controparte_1
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 16 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
8
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
in esito all'udienza del 15 aprile 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 716/2017 R.G. e vertente
TRA
, C.F. nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in Santa Lucia (ME) Cpl. Case Basse n. 4 pal. 51 via Nazionale, rappresentato e difeso dall'avv. Vincent Molina, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
P.I. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Faro Superiore n. 6 – C.da Due Vie. CONTUMACE
E NEI CONFRONTI DI
, C. F. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma in P.IVA_2
Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Michele Bellomo, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto del Notaio repertorio n. 37875, raccolta n. Persona_1
7313 del 22 marzo 2024. RESISTENTE
1 OGGETTO: subordinazione, differenze retributive e contributive.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 7.2.2017 premetteva di aver lavorato, Parte_1
senza regolare contratto, dal lunedì al sabato dalle ore 6.30 alle ore 18.30, alle dipendenze della società nel periodo compreso tra il 18.11.2015 ed il 16.6.2016 con la qualifica CP_1
di operaio comune 6 senior, secondo le previsioni di inquadramento del C.C.N.L. vigente per i lavoratori dipendenti delle Cooperative di facchinaggio e trasporto merci.
Deduceva di essere stato costretto a risolvere il suddetto rapporto di lavoro, dimettendosi a causa della mancata corresponsione delle retribuzioni.
Lamentava di non aver mai ricevuto tredicesima e quattordicesima mensilità, interessi di mora ex art. 60 del CCNL, spettanze per festività e per ferie non godute ed altresì il trattamento di fine rapporto.
Deduceva che il rapporto di lavoro era caratterizzato dalla subordinazione, in quanto egli aveva dovuto rispettare un preciso orario di lavoro e aveva espletato l'attività lavorativa sotto le direttive del datore.
Assumeva di avere diritto al risarcimento del danno subito perché dalla cessazione del rapporto di lavoro, causata dall'insolvenza della ditta, erano conseguiti, a suo danno, pesanti effetti economici, in quanto era stato impossibilitato non soltanto a far fronte alle proprie esigenze, ma anche ad onorare le obbligazioni sussistenti a suo carico.
Chiedeva di accertare che egli avesse prestato attività lavorativa con la qualifica e per i periodi
CP_ summenzionati, presso e sotto la direzione della convenuta e, per l'effetto, di condannare quest'ultima al pagamento in suo favore della somma di euro 10.585,97, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
chiedeva altresì di condannarla al risarcimento del danno da egli subito e quantificato in euro 5.000,00, nonché al pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali omessi, con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- In data 19.6.2024 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' he si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 18.9.2024, rimettendosi CP_2
agli esiti del giudizio, stante il carattere accessorio della richiesta di regolarizzazione contributiva rispetto alla domanda principale, formulata dal ricorrente, di accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società convenuta.
2 Previa valutazione giudiziale della prescrizione quinquennale dei contributi, insisteva per una decisione secondo diritto e giustizia. Spese vinte.
3.- La benché ritualmente citata, non si costituiva in Controparte_4
giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale. Veniva quindi disposta c.t.u. contabile.
Riassegnato il procedimento a questo decidente e depositata la relazione di consulenza tecnica,
l'udienza del 15.4.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa.
4.- Al fine di valutare la fondatezza delle domande attoree, occorre dare conto dell'attività istruttoria svolta in corso di causa.
I testi escussi hanno entrambi confermato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della dal 18.11.2015 al 16.6.2016. CP_1
In merito alle mansioni espletate dal il teste , ex dipendente della Parte_1 Testimone_1
società dal mese di agosto 2015 fino a giugno 2017 con la qualifica di fattorino, ha dichiarato:
“Preciso che ho conosciuto il sul lavoro in quanto quando lui ha iniziato a lavorare Parte_1
io già ero assunto dalla ditta. Ricordo che il si occupava sia di consegnare ed Parte_1
installare elettrodomestici quali frigoriferi, lavatrici e simili e sia di raccogliere cartoni nei supermercati quale operatore ecologico”.
Sul punto, il teste ha precisato: “il usciva con un furgone per Testimone_2 Parte_1
ritirare il cartone lasciato fuori dai negozi e sia facchinaggio vero e proprio ritirando ad esempio elettrodomestici dai negozi”.
I testi hanno altresì confermato che il ricorrente lavorava tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 6.30 alle ore 18.30.
In particolare, il teste , in merito, ha precisato: “io iniziavo a lavorare per le 6.30 e Tes_1 smettevo per le ore 20. All'ingresso lo vedevo perché iniziava insieme a me. Sull'uscita non posso dire perché io tornavo più tardi, sebbene qualche volta posso dire di averlo visto di pomeriggio”.
Sul punto, il teste ha dichiarato: “confermo gli orari … perché erano i miei stessi Tes_2 orari. A volte lavoravamo insieme condividendo il turno”.
3 Quanto all'asserita mancata corresponsione della retribuzione, dall'esame delle deposizioni dei testi si evince che la società convenuta era solita non pagare regolarmente i propri dipendenti.
Ed invero, il teste ha dichiarato: “posso dire che il si lamentava di non Tes_2 Parte_1 essere pagato e la stessa cosa avveniva a me. Preciso che io venivo pagato in ritardo… il TFR non mi è mai stato corrisposto e il si lamentava della stessa cosa”. Parte_1
Sul punto, il teste ha precisato che il ricorrente “si lamentava come tutti in ordine alla Tes_1 non puntualità della retribuzione… a me hanno corrisposto il dovuto dopo che ho fatto intervenire il mio legale”.
Le deposizioni testimoniali comprovano, dunque, la fondatezza degli assunti attorei in ordine sia al carattere “subordinato” del rapporto de quo (deducibile dalla presenza di indici di subordinazione, quali la continuità della prestazione lavorativa nonché il rispetto di un orario di lavoro predeterminato), sia alla durata e all'orario dell'attività lavorativa (espletata dal lunedì al sabato, dalle ore 6.30 alle ore 18.30 nel periodo compreso dal 18.11.2015 al 16.6.2016).
E sull'attendibilità dei testimoni non vi è ragione di dubitare, avendo essi dimostrato di avere conoscenza piena e diretta dei fatti di causa ed avendo reso dichiarazioni precise, puntuali e concordanti tra loro.
5.- Giova evidenziare che i testi hanno deposto in senso conforme anche in relazione alle mansioni effettivamente espletate dal ricorrente. Alla luce delle loro deposizioni, si rileva l'inapplicabilità nella fattispecie del CCNL prodotto in giudizio dall'odierno deducente, in quanto trattasi di contratto applicabile ai settori “Commercio, Terziario, Servizi” e “Pubblici
Esercizi – Turismo” e, dunque, a settori estranei e ben diversi da quello in cui è stato impiegato il ricorrente per lo svolgimento della prestazione lavorativa oggetto di causa.
Tra l'altro, nel documento allegato dal contenente i conteggi delle spettanze Parte_1
retributive rivendicate è indicato, quale contratto applicabile alla fattispecie, non il CCNL
“Commercio, Terziario, Servizi” e “Pubblici Esercizi – Turismo di fatto prodotto, bensì il
CCNL settore “Trasporti” relativo alle cooperative di facchinaggio e trasporto merci.
La suddetta incongruenza va risolta nel senso di ritenere applicabile, in virtù della natura della società convenuta (cooperativa) ed altresì delle mansioni espletate dal ricorrente, il CCNL per i soci e i dipendenti delle cooperative esercenti attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio. Dall'analisi dello stesso si evince che il ricorrente, essendosi occupato prevalentemente di mansioni inerenti all'attività di facchinaggio, debba
4 essere inquadrato nel III livello del suddetto contratto, al quale appartengono “i lavoratori che ricoprono mansioni per le quali occorre una conoscenza professionale di tipo elementare nell'ambito del trasporto marci” tra cui, appunto, gli operai comuni, i facchini e gli addetti al ricevimento merci.
6.- Non può ritenersi provato il mancato godimento delle ferie e dei permessi.
Secondo il più recente indirizzo della Suprema Corte, espresso nella sentenza n. 16603 del 14 giugno 2024, al quale si conviene di uniformarsi in quanto appare ragionevole e condivisibile, il lavoratore che, una volta cessato il rapporto agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (v. Cass. n. 10956 del 1999; n. 22751 del 2004; n. 26985 del 2009; n. 8521 del 2015;
n. 7696 del 2020; n. 9791 del 2020). E' stato in particolare precisato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cass. nn. 8521/2015, 26985/2009, 12311/2003).
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, non può non rilevarsi che le allegazioni del ricorrente sono generiche in relazione al denunciato mancato godimento delle ferie e dei permessi. E la necessaria prova rigorosa non è stata fornita, sicché non è possibile ritenere provato il mancato godimento delle ferie e dei permessi né quanto rivendicato per festività.
7.- Da ultimo, non può riconoscersi il diritto del ricorrente al conseguimento della quattordicesima mensilità, trattandosi non soltanto di emolumento di natura contrattuale non previsto dal CCNL applicabile nella fattispecie, ma altresì non menzionato nei conteggi riepilogativi allegati dal Parte_1
8.- In ordine al quantum debeautur, la quantificazione delle spettanze retributive e del TFR dovuti al ricorrente è stata demandata ad apposita c.t.u. tecnico contabile
5 In particolare, al c.t.u. è stato affidato il mandato di quantificare le somme spettanti al ricorrente a titolo di differenze retributive e di TFR maturate dal 18.11.2015 al 16.6.2016, inclusa la tredicesima mensilità ed esclusa ogni altra voce, detratto il percepito come da conteggi allegati in atti, considerando un orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 6.30 alle ore 18.30 e le mansioni di facchino riconducibili al livello 6S (par. 109) CCNL Logistica, Trasporto Merci e
Spedizione (Cooperative di facchinaggio e Trasporto merci).
Il c.t.u. ha calcolato come dovuta la complessiva somma di euro 4.666,98, di cui euro 3.938,08 per differenze retributive ed euro 728,90 a titolo di t.f.r.
Le conclusioni cui è giunto il predetto consulente, con procedimenti immuni da vizi logico- giuridici e adeguatamente illustrati da tabelle riepilogative facilmente verificabili, sono rimaste prive di censure specifiche e sono sostanzialmente condivise da questo decidente, che ritiene conseguentemente di utilizzare la relazione dallo stesso redatta quale fondamento della presente sentenza.
8.- Quanto alle differenze contributive, secondo un principio costantemente affermato in materia previdenziale, il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché la prescrizione opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, mentre l'ente previdenziale non può rinunciare alla "irricevibilità" dei contributi prescritti (cfr. Cass. civ. n. 23116/2004, richiamato anche da
Cass. civ., SS.UU., n. 7514/2022).
Tenuto conto che il ricorso è stato notificato al datore di lavoro nel 2018 non possono ritenersi prescritti i contributi maturati in relazione al rapporto lavorativo oggetto del presente giudizio, in quanto intercorso dal 18.11.2015 al 16.6.2016. Ne consegue che la società convenuta va condannata al versamento all' della contribuzione previdenziale in relazione al periodo CP_2
compreso dal 18.11.2015 al 16.6.2016.
9.- La domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente va respinta per mancanza di allegazione e prova circa il danno asseritamente subito (e non ristorato dalle riconosciute differenze retributive e contributive).
10.- Sulla base delle considerazioni che precedono, compete a la Parte_1
complessiva somma di euro 4.666,98. a titolo di spettanze retributive e TFR, sicché la ditta
[...]
va condannata al pagamento in suo favore del suindicato importo, da Controparte_1 maggiorarsi con rivalutazione monetaria ed interessi legali ai sensi dell'art. 429 comma III
6 c.p.c. dalle singole scadenze e fino al soddisfo, nonché al versamento all' della relativa CP_2
contribuzione previdenziale a decorrere dal 18.11.2015 e sino al 16.6.2016.
11.- Nei rapporti tra il ricorrente e la società convenuta, il limitato accoglimento delle domande giustifica la compensazione di un terzo delle spese di lite. La restante quota si pone a carico di e si liquida in favore del ricorrente, come da dispositivo ex D.M. Controparte_1
55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari medi in considerazione dell'attività istruttoria svolta. Di essa va concessa la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Vincent Molina, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Nei rapporti con l' , l'esito complessivo della lite giustifica la compensazione di un terzo CP_2
delle spese giudiziali. La restante quota si pone a carico della società convenuta e si liquida in favore dell' come da dispositivo ex D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto CP_2
conto della natura previdenziale (in parte qua) e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari medi in considerazione dell'attività processuale svolta.
Le spese di c.t.u., separatamente liquidate, si pongono definitivamente a carico di CP_1
[...]
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 7.2.2017 contro e nei confronti dell' in Controparte_1 CP_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- in parziale accoglimento delle domande, condanna a corrispondere Controparte_1
a la somma di euro 4.666,98 a titolo di differenze retributive e TFR, oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, oltre al versamento all' CP_2
della relativa contribuzione previdenziale;
- condanna alla rifusione di due terzi delle spese di lite in favore del Controparte_1
ricorrente, che liquida – già ridotte - in euro 1.750,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e spese generali e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv.
Vincent Molina, compensando la restante quota;
7 - condanna altresì alla rifusione di due terzi delle spese di lite in Controparte_1 favore dell' che liquida – già ridotte - in euro 452,00 per compensi professionali, oltre CP_2
spese generali, compensando la restante quota;
- pone gli esborsi relativi alla c.t.u. definitivamente a carico di Controparte_1
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 16 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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