Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 13/06/2025, n. 4470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4470 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 04470/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01351/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2022, proposto da
LUDOIL RE S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Tretola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI PORTICI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Irene Coppola e Rosanna Russo dell’Avvocatura Comunale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della nota dirigenziale del Comune di Portici prot. n. 92920 del 30 dicembre 2021, con cui si è intimato alla società ricorrente di presentare una richiesta di autorizzazione edilizia per procedere alla rimozione e allo smaltimento dell’impianto di distribuzione carburanti sito nel territorio comunale alla Via Libertà n. 175, unitamente alla relativa pec di trasmissione di pari data;
b) della nota dirigenziale del Comune di Portici prot. n. 2 del 5 gennaio 2015, recante il rigetto dell’istanza della società ricorrente intesa ad ottenere parere preventivo in merito al progetto di adeguamento del suddetto impianto di distribuzione carburanti, e dell’art. 14 del regolamento regionale n. 1/2012, entrambi richiamati nella nota dirigenziale di cui al punto a);
c) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, se e per quanto lesivo degli interessi della società ricorrente, ivi inclusi eventuali atti procedimentali e/o autorizzazioni e/o disposizioni del Comune di Portici, anche successivi e di esecuzione della nota dirigenziale di cui al punto a), nonché l’eventuale regolamento comunale, con relativa delibera, recante l’allocazione degli impianti di distribuzione carburanti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- la società ricorrente impugna, insieme agli altri atti meglio in epigrafe individuati, la nota dirigenziale del Comune di Portici prot. n. 92920 del 30 dicembre 2021, con cui le si è intimato di presentare una richiesta di autorizzazione edilizia per procedere alla rimozione e allo smaltimento dell’impianto di distribuzione carburanti di cui è titolare, sito nel territorio comunale alla Via Libertà n. 175, preannunciando che, in mancanza, le relative operazioni sarebbero state eseguite in danno della proprietà;
- giova premettere un breve ricostruzione dei punti salienti della vicenda contenziosa. Con ordinanza dirigenziale n. 230 del 22 aprile 2013 il Comune di Portici disponeva a carico della società ricorrente la dismissione, lo smantellamento e la rimozione del suddetto impianto di distribuzione carburanti, con ripristino dello stato dei luoghi: tale ordinanza veniva annullata da questo Tribunale con sentenza n. 663 del 28 gennaio 2014, con cui si è statuito che l’amministrazione comunale si rideterminasse previa adeguata istruttoria, adottando un atto espresso e motivato sul progetto di adeguamento presentato dalla stessa società il 14 dicembre 2012. L’impianto continuava ad essere in esercizio, ma il Comune di Portici, con nota dirigenziale prot. n. 2 del 5 gennaio 2015, rigettava l’istanza finalizzata ad ottenere parere preventivo in merito al progetto di adeguamento dell’impianto di distribuzione carburanti, avendo riscontrato un’incompatibilità dello stesso. Tale diniego è stato impugnato dalla ricorrente dinanzi a questo Tribunale, il quale, con sentenza n. 4386 del 22 agosto 2019, respingeva il ricorso avendo osservato che, in sede di conferenza dei servizi, era stata offerta agli interessati la più ampia partecipazione, nel rispetto delle regole del giusto procedimento di cui alla legge n. 241/1990 e senza che potesse dirsi conculcato il diritto di difesa. Inoltre, tale sentenza faceva notare come, a fronte dell’incompatibilità dell’impianto addotta nel provvedimento impugnato, la parte ricorrente non avesse offerto alcuna prova circa l’insistenza integrale dell’impianto su sede propria anziché, come rilevato dal Comune di Portici, in parte su sede stradale. In ritenuta esecuzione della sentenza n. 4386/2019, avendo ormai l’impianto perso ogni titolo di legittimazione alla sua permanenza in loco, l’amministrazione comunale emanava la nota dirigenziale prot. n. 92920 del 30 dicembre 2021 gravata in questa sede. Per completezza di esposizione, si rimarca che, successivamente alla proposizione dell’odierno ricorso, la sentenza da ultimo menzionata è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3688 del 23 aprile 2024;
Rilevato, in via preliminare, che:
- vale precisare che l’ambito dell’odierna cognizione va ristretto al solo scrutinio della nota dirigenziale prot. n. 92920 del 30 dicembre 2021, giacché sui rimanenti atti gravati – in disparte eventuali profili di tardività inerenti alla contestazione della nota dirigenziale prot. n. 2 del 5 gennaio 2015 – non può intervenire alcuna pronuncia di merito, essendo la relativa impugnativa inammissibile per genericità, in quanto non sono state dedotte specifiche censure volte ad infirmare dette evidenze;
Considerato, quanto alla nota dirigenziale prot. n. 92920/2021, che:
- si palesa fondata la censura, articolata nel primo motivo di gravame, con cui la ricorrente lamenta che la richiesta di autorizzazione edilizia per la rimozione e lo smaltimento dell’impianto avrebbe dovuto essere preceduta da apposita ordinanza di rimozione e di ripristino dello stato dei luoghi, come già verificatosi in occasione dell’emissione della precedente ordinanza dirigenziale n. 230 del 22 aprile 2013, poi annullata in sede giurisdizionale;
- infatti, l’amministrazione comunale avrebbe potuto intimare alla società ricorrente la presentazione dell’autorizzazione edilizia in questione – prevista dall’art. 14 del regolamento regionale n. 1/2012 – solo all’esito di un appropriato ordine di rimozione dell’impianto, come peraltro avvenuto nell’aprile 2013 sebbene inutilmente. La necessità di un’apposita ordinanza di rimozione, nello specifico non intervenuta, si ricava non solo da imprescindibili esigenze di logico svolgimento della sequenza procedimentale, non potendosi evidentemente imporre al privato la presentazione di un’istanza autorizzativa alla rimozione di un’opera abusiva senza che al medesimo sia preventivamente ingiunto di provvedere a tale rimozione, ma anche dalla stessa disciplina normativa comunale, ed in particolare dall’art. 50, comma 4, del regolamento di polizia urbana, il quale prescrive che la “rimozione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi” devono essere disposti con ordinanza del “dirigente competente”, il che, si ribadisce, nella specie non è avvenuto;
- deriva dalla superiore esposizione che il provvedimento in questione deve essere dichiarato illegittimo per eccesso di potere da illogicità manifesta e per violazione dell’art. 50, comma 4, del regolamento di polizia urbana, con la conseguenza che merita di essere rimosso dal mondo giuridico, restando assorbite le rimanenti censure meno invasive qui non esaminate;
Ritenuto, in conclusione, che:
- il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra precisati, mediante l’annullamento della gravata nota dirigenziale prot. n. 92920 del 30 dicembre 2021, rimanendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità comunale;
- sussistono giusti e particolari motivi, atteso il complessivo assetto dei contrapposti interessi, per disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali, ad eccezione del contributo unificato, il cui importo deve essere rifuso a cura del Comune di Portici in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla la gravata nota dirigenziale prot. n. 92920 del 30 dicembre 2021.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, il cui importo deve essere rifuso a cura del Comune di Portici in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dell'Olio | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO