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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/04/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 1921/2023 r.g., promossa con atto di citazione da
(c.f. ), difeso dall'avv. Rizzardo del Parte_1 C.F._1
Giudice del Foro di Treviso e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in
Treviso, Corso del Popolo n. 34
(appellante)
nei confronti di con sede in Belluno (c.f. e p.iva n. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti P.IVA_1
Philipp Fabbio del Foro di Roma e Johannes Fabbio del Foro di Padova, con domicilio telematico eletto presso gli stessi
(appellata)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in riforma della Sentenza n. 537/2023 emessa dal
Tribunale di Venezia, Sez. Spec. in materia di impresa, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda reietta:
- in via preliminare: rigettare, poiché infondata in fatto e/o in diritto, l'eccezione pregiudiziale formulata dalla Società avente ad oggetto l'asserita improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello;
- nel merito: per tutte le ragioni esposte in atti, accertare e dichiarare siccome inesistente, o
accertare la mancata approvazione o dichiarare nulla o annullare e/o comunque dichiarare invalida e/o inefficace la Deliberazione dell'assemblea ordinaria di Controparte_1
del 25.05.2020 di approvazione del Bilancio al 31.12.2019 e per l'effetto dichiarare nullo e
[...]
comunque annullare il Bilancio stesso;
- in ogni caso: rigettare, poiché infondata in fatto e/o in diritto, la domanda avversa-ria avente ad oggetto la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con condanna della convenuta-appellata, per entrambi i gradi di giudizio, al paga-mento in favore dell'attore-appellante delle spese di lite, anticipazioni, spese imponibili e compenso
professionale commisurato ai parametri ex D.M. n. 55/2014 s.m.i. per le controversie di valore indeterminabile di particolare importanza;
- in subordine, quanto alle spese di lite: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere confermato il capo n. 2) della Sentenza impugnata (che dispone il rigetto delle domande attoree
relative alla Deliberazione 25.05.2020 di approvazione del bilancio di esercizio 31.12.2019), accertare e dichiarare – in riforma del capo di Sentenza n. 3) che condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite – la compensazione integrale delle spese di lite di primo grado, sussistendone “gravi ed eccezionali ragioni” per i motivi esposti in atti.
Con vittoria di spese e competenze di lite del secondo grado di giudizio in ragione dell'accoglimento del III^ motivo d'impugnazione.
- in via istruttoria: si insiste affinché vengano ammesse e assunte le istanze istruttorie formulate in primo grado che quivi si trascrivono.
“prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) vero che il 26.05.2020, nell'occasione di un accesso effettuato da unitamente al figlio presso lo studio di per Parte_1 CP_2 Parte_2
estrarre copia dei verbali (ivi custoditi) delle assemblee dei soci nonché del C.d.A. della CP_3
, pur avendo ottenuto l'autorizzazione a fotocopiare i predetti documenti
[...] Parte_1
consegnatigli da – pure commercialista, figlio dell'A.U. e Parte_3 Parte_2
2 collaboratore di quest'ultimo – veniva verbalmente aggredito e minacciato da , Parte_2
che nel frattempo era sopraggiunto, il quale a gran voce e con tono alterato intimava perentoriamente al fratello di andarsene dal suo studio. 2) vero che nell'occasione di cui Pt_1
al capitolo che precede utilizzava nei confronti del fratello , e Parte_2 Parte_1
alla presenza dei propri collaboratori di studio, espressioni quali “ti spacco la testa” nonché “è un fallito”, accusando altresì il fratello di avere “l'esaurimento nervoso”. 3) vero che Pt_1
ha consegnato ad , solamente in data 19.05.2020 ed a seguito di Parte_2 Parte_1
numerosi solleciti, i documenti da quest'ultimo richiesti in data 07.05.2020 a mezzo della comunicazione PEC a firma del Dott. sub doc. 13 che si rammostra (e quindi Persona_1
bilancio di trasformazione, partitari sociali del 2019 e libro verbali C.d.A., assemblee dei soci e determine dell'A.U.); 4) vero che nel corso dell'ispezione ex art. 2476 c.c. effettuata nelle date del
4 e del 12 agosto 2020, ha omesso di esibire e consegnare ai Professioni-sti che Parte_2 nell'occasione rappresentavano i seguenti documenti, poi dall'A.U. depositati nel Parte_1
presente giudizio: a) conferimento d'incarico all'Avv. Fabris (doc. 38 prodotto da Parte_2
che si rammostra); b) preavviso dell'Avv. Fabris (doc. 39 prodotto da che
[...] Parte_2
si rammostra); nonché c) gli ulteriori documenti riferiti all'attività eseguita dallo CP_4
e dallo prodotti da sub documenti da 28 a 45
[...] Parte_4 Parte_2
(che tutti si rammostrano al testimone);
Si indicano a testimoni su tutti i capitoli che precedono:
- sig. , residente in [...], P.zza S. Giovanni Bosco n. 16/A; - il Dott. Testimone_1 [...]
, con Studio in Treviso, Via Erler n. 2; - la sig.ra residente Testimone_2 Controparte_5
a Longarone (BL), Via Igne n. 237/A; - l'Agente in prova sig.ra , in forza presso Persona_2
l'U.P.G.S.P. Belluno.
ordine di esibizione.
In relazione alle fatture di AM dimesse dalla Società (docc. da 46 a 52 avv.), si chiede che venga ordinato alla Società e/o ad di produrre in giudizio le fatture emesse da Parte_2
– in qualità di dottore commercialista – nei confronti di AM poi oggetto di Parte_2
riaddebito, da parte di AM, alla (come da richiami sub docc. da 46 a 50 avv.). In CP_3
relazione alle fatture di SECAM dimesse dalla convenuta con la seconda memo-ria istruttoria
(docc. da 74 a 78 avv.), si chiede altresì che venga ordinato ad e/o a SECAM di Parte_2
produrre in giudizio le fatture emesse da nei confronti di SECAM poi oggetto di Parte_2
riaddebito, da parte di SECAM, alla (come da richiami contenuti nelle fatture Controparte_3
medesime).
3 consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito:
sulla base della documentazione agli atti di causa, verifichi ed accerti il CTU:
(a) l'ammontare dei costi sostenuti da per l'attività prestata dallo Controparte_6
Studio Legale Avv. nel biennio 2018-2019, dallo Studio Legale Avv. Fabris nel 2019 CP_4
e dalla società AM S.r.l. riferita alle fattu-re n. 454 del 2018, n. 01/01/03 del 2019, n. 01/01/57 del 2019, n. 01/01/132 del 2019, n. 01/01/165 del 2019 e n. 01/01/305 del 2019 (tutte prodotte dall'attore);
(b) la corrispondenza e congruità dei costi di cui al punto (a) che precede in relazione alle prestazioni effettivamente eseguite dai professionisti-creditori ed acquisite dalla Società, quali risultano documentate in causa;
(c) con riferimento alle fatture di AM S.r.l., se l'attività sottesa alle fatture mede-sime inerisca
compiti e/o attività già eseguiti e remunerati all'A.U. in osservanza a quanto stabilito dalle norme
e/o dallo Statuto sociale o comunque per i quali abbia conseguito pagamenti in Parte_2
qualità di dottore commercialista;
(d) il rispetto dei principi e delle norme di contabilità inerenti l'appostazione a bi-lancio dei costi
e degli ammortamenti, in particolare con riferimento ai seguenti aspetti: accertamento del rispetto
o meno del principio di “competenza economica” (con indicazione delle relative conseguenze, in particolare sotto il profilo finanziario, in ipotesi di mancato rispetto del principio anzidetto) con riferimento all'iscrizione a bilancio delle spese sostenute dalla Società per l'attività prestata dallo
Legale dal Notaio Dott. e dall'Avv. Martina Bruscagnin;
CP_4 CP_4 Persona_3
accertamento della presenza, nelle fatture emesse dall'Avv. Fabris, degli elementi essenziali per consentire alla Società la detrazione dell'IVA esposta nelle fatture medesime e per la deducibilità del relativo costo in sede di dichiarazione annuale. Sempre sulla base della documentazione agli atti di causa, ed in parti-colare dei docc. 49, 50 e 73 di produzione attorea, nonché –
eventualmente – acquisita ulteriore documentazione presso Controparte_1
verifichi ed accerti altresì il CTU se, con riferimento all'asserito finanziamento di € 20.000,00 che
l'A.U. assume sia stato erogato dalla Società ai soci , ed Pt_2 Pt_3 Parte_1
mediante accredito sul c/c n. 1000/3450 (poi rinumerato 1000/7728), sussiste documentazione
sottoscritta da tutti i predetti soci e/o agli stessi riferibile, comprovante il contratto / rapporto di finanziamento appo-stato nel bilancio oggetto di impugnazione”.
4 per l'appellata:
Voglia l'ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
in via pregiudiziale
- accertare e dichiarare le domande avversarie improcedibili e/o inammissibili per i motivi dedotti;
in via principale nel merito
- respingere integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- condannare l'appellante ai danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_1
per Euro 20mila o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia.
Con riserva di ulteriormente precisare, dedurre e controdedurre.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come
per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22 settembre 2020, conveniva in Parte_1
giudizio, davanti al Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, impugnando la deliberazione Controparte_1
dell'assemblea ordinaria del 25 maggio 2020, con cui era stato approvato il bilancio al 31 dicembre 2019, e la deliberazione dell'assemblea dei soci dell'11 maggio
2020, lamentando che l'avviso di convocazione e le modalità con cui la convocazione era stata disposta fossero contrarie alla legge e ai precetti statutari e che le relative verbalizzazioni, con particolare riferimento a quella del 25 maggio
2020, fossero carenti di requisiti essenziali non diversamente acquisibili o dimostrabili.
L'attore deduceva, inoltre, che l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 fosse viziata dal fatto che la documentazione, dallo stesso richiesta per valutare il progetto, gli era stata fornita incompleta solo il 19 maggio 2019; in ogni caso, il bilancio era nullo o annullabile a causa di una serie di appostazioni non corrette.
5 In particolare, eccepiva che i rispettivi avvisi di convocazione non avevano Pt_2
precisato le modalità per esprimere il voto elettronico da remoto, previsto dalla disciplina emergenziale pandemica all'art. 106 del d.l. n. 18/2020 (convertito in l. n.
27/2020), e avevano invece indicato una prima e una seconda convocazione, pur mancando tale previsione sia nella generale disciplina delle s.r.l. che nello statuto sociale.
Quanto alle verbalizzazioni, l'attore ne eccepiva la nullità poiché, da un lato, il verbale del 25 maggio 2020 aveva dato atto, contraddittoriamente, dello svolgimento dell'assemblea unicamente in videoconferenza e della presenza fisica dei soci e e, dall'altro, non precisava le modalità di Pt_2 Parte_3
espressione del voto, con conseguente incertezza sul punto.
In riferimento al bilancio, lo riteneva viziato in ragione del ritardo con cui Pt_2
gli era stata fornita la documentazione richiesta per valutare il relativo progetto e, comunque, nullo o annullabile in relazione a una serie di appostazioni di cui contestava la correttezza.
Si costituiva in giudizio pregiudizialmente Controparte_1
eccependo l'improcedibilità o inammissibilità delle domande avversarie per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto perché infondate in fatto e in diritto.
La società convenuta affermava che la prima delibera impugnata, quella dell'11 maggio 2020, fosse stata assunta all'unanimità dei presenti e in assenza dell'attore unicamente per consentire a quest'ultimo – che aveva comunicato che non vi avrebbe partecipato – di avere accesso agli atti della società in vista dell'approvazione del bilancio, di fatto rinviata alla successiva assemblea del 25 maggio 2020, che solo in senso atecnico veniva indicata quale seconda convocazione. Pertanto, eccepiva la carenza di interesse ad agire CP_1
dell'attore ai sensi dell'art. 100 c.p.c., poiché nessun concreto vantaggio sarebbe mai potuto derivare dall'eventuale annullamento di tale delibera visto il suo
6 carattere interlocutorio, finalizzato a consentire al socio una maggiore informazione in vista dell'approvazione del bilancio.
La convenuta eccepiva la carenza d'interesse ad agire dell'attore anche in relazione all'impugnazione della delibera del 25 maggio 2020, poiché egli aveva regolarmente ricevuto la convocazione, comunicando che non avrebbe partecipato, perdendo ogni rilievo l'asserita mancata indicazione delle modalità di svolgimento dell'assemblea e di manifestazione del voto.
Quanto agli asseriti vizi delle verbalizzazioni, la società convenuta ne contestava l'esistenza, evidenziando che dai verbali si poteva desumere il voto favorevole dei due soci partecipanti.
La convenuta eccepiva, infine, l'infondatezza delle censure mosse dall'attore al bilancio e comunque la loro irrilevanza, in ragione dell'esiguo ammontare delle voci contestate e dell'insufficienza, a causare la nullità, di mere violazioni formali dei principi contabili.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., non erano ammesse prove orali.
Scambiate le parti le comparse conclusionali e le memorie di replica,
la causa era decisa con sentenza n. 537/2023 del 23 marzo 2023. Il Tribunale di
Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, dichiarava il difetto di interesse dell'attore all'impugnazione della delibera dell'11 maggio 2020, rigettava le domande attoree relative alla delibera del 25 maggio 2020 di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 e condannava a rifondere alla società Parte_1
convenuta le spese di lite, che liquidava in euro 10.860,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Il Tribunale dichiarava che l'attore non avesse interesse all'impugnazione della delibera dell'11 maggio 2020, prettamente interlocutoria poiché con essa era stato all'unanimità disposto il rinvio dell'assemblea ad altra data, onde consentire all'attore di compiere consultazioni ex artt. 2476 n. 2 c.c., così mancando un
7 interesse effettivo, concreto ed attuale all'azione, ossia la possibilità di conseguire una qualche utilità o vantaggio con l'impugnativa.
Quanto all'assemblea del 25 maggio 2020, il giudice escludeva la sussistenza dei lamentati vizi: l'avviso di convocazione era stato ricevuto dall'attore e non vi era stata compressione dei diritti di voto e di proposta durante l'assemblea, posto che l'attore non vi aveva volontariamente partecipato;
in ottemperanza alle previsioni dettate dall'art. 106 d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 per l'emergenza pandemica, nell'avviso di convocazione non era stata prevista l'espressione del voto in forma elettronica, ma soltanto lo svolgimento dell'assemblea in videoconferenza e, quindi, in modo da consentire al socio di partecipare esercitando i suoi diritti, compreso quello di votare in tempo reale.
Il giudice non riteneva, poi, che la dicitura “seconda convocazione” potesse rappresentare un vizio invalidante, dovendosi piuttosto ritenere che l'espressione fosse stata usata in senso atecnico, per indicare che l'ordine del giorno sarebbe stato il medesimo della precedente e non invece per ottenere un differente quorum di validità della votazione.
Quanto alle lamentate incongruenze nelle verbalizzazioni, il Tribunale riteneva che non avessero comportato un impedimento all'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione, e ciò poiché dai verbali risultava che all'assemblea avessero partecipato esclusivamente i soci e Pt_2 Parte_3
, i quali, con la sottoscrizione del verbale (il primo in qualità di presidente e il
[...]
secondo in qualità di segretario), davano atto dell'intervenuta adozione della delibera con il voto positivo di entrambi.
Il Tribunale giudicava del pari irrilevante, ai fini dell'impugnazione del bilancio, il fatto che l'attore avesse ricevuto la documentazione, richiesta ex art. 2476 c.c., pochi giorni prima dell'assemblea, ciò non integrando vizio procedimentale.
Infine, il Tribunale rigettava le contestazioni alle voci di bilancio: i) il credito di euro 4.000 nei confronti dell'attore, che ne aveva eccepito l'inesistenza, doveva
8 ritenersi correttamente indicato in bilancio, in quanto credito di interessi non oggetto di specifica cessione in deroga all'art. 1263 c.c. unitamente al credito da cui era sorto (ceduto il 26 ottobre 2014 dalla società convenuta all'allora socio
[...]
); ii) il pagamento delle fatture dello studio legale giustificava CP_1 CP_4
di per sé l'apposizione a bilancio dei costi, a prescindere dall'adeguatezza del compenso all'attività prestata;
le fatture dovevano ritenersi sufficientemente descrittive dell'attività alla quale erano riferite, così come il conferimento dell'incarico presupposto era provato e noto anche all'attore; iii) le fatture dello studio legale Fabris erano anch'esse sufficientemente dettagliate, richiamando l'attività effettivamente prestata, nota all'attore, ed erano state correttamente appostate a bilancio, a prescindere dalla contestata proporzionalità del corrispettivo, che era già stato pagato;
iv) le fatture di SECAM – accettate dalla società e dalla stessa pagate e, quindi, necessariamente da iscrivere a bilancio – avrebbero potuto essere oggetto di diversa azione per la responsabilità degli amministratori limitatamente a quelle afferenti a prestazioni non erogate in favore della società; v) il credito di euro 20.000 a titolo di “finanziamento infr. eredi , Parte_5
contestato dall'attore secondo cui non era stato erogato alcun finanziamento, era provato e correttamente posto a bilancio, a prescindere da eventuale responsabilità gestoria degli amministratori per l'erogazione del prestito ai soci;
vi) il “fondo svalutazione crediti – contestato per la collocazione tra i “crediti Pt_6
diversi” – doveva ricondursi alla contabilità interna e non al bilancio, trattandosi dell'azzeramento di un credito senza appostazione di alcun fondo;
vii) la contestazione relativa a spese (fatture e notaio , che Controparte_4 Per_3
secondo l'attore avrebbero dovuto essere oggetto di ammortamento pluriennale, veniva respinta poiché la loro iscrizione all'attivo di bilancio doveva ritenersi una facoltà e non un obbligo;
viii) le fatture Bruscagnin, pure relative ad attività prestata nel 2013, erano state ricevute e pagate nel 2019 e, quindi, correttamente esposte nel bilancio in questione;
ix) quanto alla detraibilità/deducibilità delle spese
9 (fatture Fabris e SECAM), la possibilità di un accertamento tributario rilevava solo nell'ambito di un'ipotetica responsabilità gestoria.
Avverso la sentenza proponeva tempestivo appello lamentando: i) Parte_1
l'errata interpretazione e/o applicazione del disposto di cui agli artt. 2479 ter e/o
2377 c.c., non avendo il giudice riconosciuto che i vizi della verbalizzazione erano tali da impedire l'accertamento della validità della delibera assunta;
ii) l'errata interpretazione e/o applicazione del disposto di cui agli artt. 2423-2423 bis c.c., nonché dei criteri OIC, non avendo il Tribunale ritenuto che il bilancio di CP_1
al 31.12.2019 non rispettasse i requisiti di chiarezza, trasparenza, correttezza e/o veridicità imposti da tali norme;
iii) l'errata interpretazione e/o applicazione del disposto di cui all'art. 92 c.p.c., per non avere il Tribunale ritenuto sussistenti gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via Controparte_1
pregiudiziale, che le domande attoree venissero dichiarate inammissibili o improcedibili e, nel merito, il rigetto dell'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, con la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. per temerarietà della lite.
In particolare, l'appellata eccepiva l'improcedibilità dell'appello per mancanza di interesse ad agire dell'attore ai sensi dell'art 2434-bis c.c., avendo la società approvato i bilanci degli esercizi successivi (2020, 2021 e 2022), con ciò determinando l'esaurimento della funzione informativa e dell'eventuale potenzialità decettiva del bilancio precedente.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 17 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
***
0. Si rileva, preliminarmente, che la sentenza n. 537/2023 pronunciata dal Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, è divenuta definitiva relativamente alla statuizione di difetto d'interesse dell'attore ad impugnare la
10 delibera dell'11 maggio 2020, con cui era stata solamente disposto il rinvio dell'assemblea ad altra adunanza per l'approvazione del bilancio “onde consentire al socio di eseguire consultazioni ex artt. 2476 n. 2 cc”. Parte_1
Rispetto a tale decisione non si rinviene alcun motivo d'impugnazione.
Occorre, poi, esaminare l'eccezione d'improcedibilità sollevata dalla società appellata, secondo cui, in forza dell'art. 2434-bis, comma 1°, c.c., l'approvazione dei bilanci successivi impedisce l'impugnazione di quello precedente.
L'eccezione è infondata.
L'art. 2434-bis, comma 1°, c.c. prevede che “le azioni previste dagli articoli 2377 e
2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo”, e ciò sul presupposto che con l'approvazione del bilancio successivo viene meno l'interesse all'accertamento della scorrettezza di quello precedente. La norma non dispone per l'improcedibilità delle impugnazioni già proposte, ma esclusivamente di quelle successive all'approvazione del bilancio del successivo esercizio.
Nel caso di specie, il bilancio dell'anno 2019, approvato con delibera assembleare del 25 maggio 2020, è stato tempestivamente impugnato con atto di citazione notificato in data 22 settembre 2020, prima dell'approvazione del bilancio 2020, che è avvenuta con delibera del 2 luglio 2021. Pertanto, l'azione è procedibile e l'eventuale annullamento del bilancio non rimarrebbe privo di effetti, posto che lo stesso art. 2434-bis dispone espressamente che “il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa”. Rimane perciò irrilevante il fatto che, in pendenza del giudizio, siano stati approvati i bilanci degli anni successivi, non potendosi ripercuotere la durata del processo in danno di chi abbia agito tempestivamente. L'eventuale accertamento della nullità della delibera di approvazione del bilancio precedente estende necessariamente i suoi effetti agli esercizi successivi, con obbligo per gli
11 amministratori “di correggere non solo il bilancio per il quale era stata dichiarata
l'invalidità della delibera, ma anche di quelli seguenti, nella misura in cui le rettifiche operate sul primo bilancio impugnato manifestano i loro effetti sul contenuto dei bilanci degli esercizi successivi” (Cass. civ. n. 14338/2023).
Permane, pertanto, l'interesse dell'appellante al giudizio.
1. L'appellante, con il primo motivo di impugnazione, censura la sentenza per avere rigettato le domande volte a ottenere l'annullamento della delibera del 25 maggio
2020, ritenendo irrilevanti le circostanze evidenziate dall'attore.
Quanto alle modalità di partecipazione all'assemblea, la convocazione prevedeva lo svolgimento “esclusivamente in videoconferenza”. Secondo l'appellante, era preclusa qualsiasi diversa modalità di partecipazione. Risultando a verbale la presenza fisica dei soci e , il Tribunale avrebbe dovuto Pt_2 Parte_3
dichiarare nulla o annullare la relativa delibera per contrarietà all'avviso di convocazione.
Quanto invece all'espressione del voto, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la sottoscrizione del verbale dell'assemblea da parte dei soci e Pt_2 Parte_3
come equivalente all'espressione, da parte loro, di voto positivo e quindi
[...]
con approvazione all'unanimità. La sottoscrizione del verbale non poteva valere quale espressione di voto positivo, ma tutt'al più quale conferma dell'esito della deliberazione, senza permettere di determinare se a maggioranza o all'unanimità.
L'appellante, inoltre, eccepisce che, a fronte della presenza di tre soci ( e Pt_2
, le sottoscrizioni siano state solamente Parte_7 Controparte_1
due, mancando quella di in quanto aveva Controparte_1 Parte_2
sottoscritto la delibera solamente come persona fisica e non anche in veste di delegato della società. In definitiva, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare nulla o annullare la delibera per incompletezza o inesattezza del verbale, tale da impedire l'accertamento del voto espresso da ciascun socio.
Il motivo è infondato.
12 Quanto alle modalità di svolgimento dell'assemblea, l'incongruenza della verbalizzazione è solo apparente: l'attestazione dello svolgimento “esclusivamente in videoconferenza” non si deve intendere in contraddizione con la presenza fisica dei soci e (il primo anche quale delegato della Pt_2 Parte_3 [...]
detentrice dell'1% delle quote sociali), che è confermata dalla CP_1
sottoscrizione autografa del verbale stesso, giacché i due avevano assunto i rispettivi ruoli di presidente e segretario dell'assemblea e, come tali, pur nella vigenza della normativa emergenziale Covid, potevano essere presenti fisicamente in loco.
La convocazione dell'assemblea in videoconferenza faceva venire meno la necessità della convocazione in un luogo fisico e della presenza, in tale luogo, dei soggetti convocati, senza tuttavia porre alcun divieto in tal senso, come risulta dall'art. 106 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, cd. Cura-Italia, recante “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti” (in cui si legge che le società a responsabilità limitata “possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma,
2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, c.c., senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio”, laddove l'inciso “senza la necessità” non esclude la facoltà che detti soggetti si riuniscano fisicamente in un luogo fisico qualora lo ritengano opportuno).
Ad ogni modo, l'irrilevanza della circostanza, ai fini della validità della delibera, risulta dal combinato disposto dell'art. 2479 ter, comma IV, c.c. e dell'art. 2377, comma V, n. 3, c.c., secondo cui “la deliberazione non può essere annullata per
l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione”: deve escludersi che
13 le modalità di svolgimento dell'assemblea, con la partecipazione di tre soci su quattro – avendo l'appellante anticipatamente manifestato l'intenzione di non partecipare – e la presenza fisica dei soci e Pt_2 Parte_3
rispettivamente quale presidente e segretario, abbiano in qualche modo interferito con il regolare funzionamento dell'assemblea e quindi con la validità della deliberazione.
Quanto invece all'espressione del voto, l'art. 2375 c.c., secondo il quale “il verbale deve indicare […] le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti”, è da considerare unitamente all'art. 2377, comma 5°, c.c., secondo cui “la deliberazione non può essere annullata: […] 3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione” (ciò conformemente all'orientamento della giurisprudenza, la quale ha puntualizzato che “le disposizioni dell'art. 2377, comma 5°, n. 3, c.c. devono essere interpretate, alla luce dell'art. 2375 c.c., nel senso che le carenze della verbalizzazione prive di influenza ai fini della validità della deliberazione sono solo quelle che non pregiudicano la verifica circa il contenuto, gli effetti e la validità della deliberazione (ciò vale, ad esempio, per l'indicazione delle modalità di voto, quando esse non siano imposte dalla legge o dallo statuto)”: Cass. civ. n.
603/2017). Ne consegue che la deliberazione non può essere annullata per la mera inesattezza del verbale o per sua incompletezza, ove da tali mancanze non derivi l'impossibilità di accertare il contenuto, gli effetti e la validità della delibera stessa.
Nella specie, il Tribunale ha correttamente ritenuto che le irregolarità della verbalizzazione non fossero tali da inficiare la validità della delibera. Dal verbale dell'assemblea, infatti, risulta inequivocabilmente: i) che vi hanno partecipato tre soci su quattro ( e , quest'ultimo anche in rappresentanza Pt_3 Parte_2
della rappresentanti il 67% del capitale sociale;
ii) che Controparte_1
ha svolto le funzioni di presidente ai sensi dello statuto e che Parte_2
14 è stato nominato segretario, e in tali ruoli hanno sottoscritto il Parte_3
verbale; iii) che il punto all'ordine del giorno “approvazione del bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31.12.2019” è stato messo ai voti;
iv) che non vi sono state dichiarazioni di dissenso o richieste di chiarimenti da parte di alcuno dei partecipanti;
v) che l'assemblea ha deliberato di approvare il bilancio.
Da tali circostanze indicate in verbale – non contestate e rispetto alle quali l'appellante non ha comunque offerto prova della non corrispondenza alla realtà – si deve necessariamente desumere che la deliberazione sia stata assunta con il voto positivo di tutti i partecipanti (ricordando che lo statuto prevede, al paragrafo 4.5., che l'assemblea delibera “con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale) oltre che nel rispetto della previsione statutaria per cui “le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori al termine dell'assemblea” (par. 4.4).
Risultando a verbale l'esplicita indicazione dei partecipanti e la conseguente – seppur implicita – indicazione dei votanti (giacché, in presenza di due soli soggetti, soci e delegati, la formula “l'assemblea delibera” non può che riferirsi a tutti), necessarie per comprendere il processo deliberativo e accertarne la validità, è irrilevante la mancata indicazione della modalità di espressione del voto che, non essendo imposta dalla legge o dallo statuto, non pregiudica la verifica circa il contenuto, gli effetti e la validità della delibera (la quale, in assenza di diversa espressa previsione, si deve ritenere abbia seguito la procedura disposta dallo statuto sociale [par. 4.5], secondo cui “le deliberazioni sono prese per alzata di mano”: disposizione non derogata dalla normativa emergenziale citata).
Circa la mancanza di sottoscrizione del socio di cui Controparte_1
l'appellante si lamenta, si osserva che dal verbale non si ricava che Parte_2
abbia apposto la sottoscrizione limitatamente alla sua persona, e non anche per
[...]
conto della società che legalmente rappresentava. La circostanza è comunque priva
15 di rilievo, atteso che dalla già menzionata previsione statutaria, per cui “le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori al termine dell'assemblea” (par.
4.4), si desume che non era necessaria la sottoscrizione di tutti i votanti, ma solo del presidente e del segretario (senza peraltro considerare che la quota detenuta da
[...]
era minimale [1% del capitale] e perciò ininfluente sull'esito della Controparte_1
votazione).
2. Con il secondo motivo di appello, si duole che il Tribunale abbia Parte_1
escluso la violazione dei precetti di chiarezza, trasparenza, correttezza e veridicità del bilancio al 31 dicembre 2019, approvato con la delibera impugnata, nonostante l'attore avesse allegato: 1) che il credito di euro 4.000,00 nei confronti di Pt_1
fosse inesistente;
2) che i costi sostenuti in favore dello studio legale
[...]
dello studio legale Fabris e di AM s.r.l. fossero ingiustificati CP_4
(mancando un preventivo incarico e la prova delle attività prestate), sproporzionati e generici;
3) che il credito di euro 20.000,00, a titolo di “finanziamento eredi”, fosse inesistente.
Il Tribunale ha così motivato la decisione:
“1) Credito di € 4000 nei confronti di Parte_1
Contrariamente a quanto affermato dall'attore, che assume trattarsi di credito inesistente, la posta è
veritiera. Lo stesso attore ha precisato che si tratterebbe di un credito da interessi relativo a credito
nei suoi confronti che seppur all'origine era intestato alla società, il 26 ottobre del 2014 era stato
ceduto “in chirografo” a (v doc 25 attoreo;
v. anche riconoscimento cessione doc 26 ) CP_1
con cessione che era stata notificata all'attore mediante racc. a.r. Secondo l'attore poiché la cessione
del credito aveva riguardato anche gli “oneri accessori” la Società non era più titolare di alcun
credito nei confronti di , né per capitale, né per interessi. Va rilevato che l'atto di Parte_1
cessione che prevede la cessione del credito oltre gli accessori è da intendersi - in conformità all'art
1263 ultimo comma c.c. - nel senso che nell'oggetto della cessione sono ricomprese le utilità che il
creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con
il diritto stesso ivi compresi in primis gli interessi che il credito ceduto è in grado di generare, ma non
certo che nel credito ceduto sia ricompreso anche il credito per interessi già maturati
16 antecedentemente alla cessione necessitando all'uopo una inequivoca deroga all'art 1263 ultimo
comma cc che nel caso di specie manca. Il credito per interessi già maturati e rimasto in capo alla
società è stato dunque correttamente esposto nel bilancio de quo (così come nei bilanci precedenti).
2a) Fatture studio legale CP_4
Trattasi di due fatture la prima n. 5/2019/EL (doc.27attoreo) e la seconda n346/2019 /EL (doc. 28
attoreo); ritiene il Collegio che esse difformemente da quanto affermato da parte attrice contengano
descrizione sufficiente a dar conto dell'attività svolta avendo la prima n. 5/2019/EL causale 'acconto
per la pratica BELLUNO COMUNE DI – Ricognizione centro commerciale (ns rif. 12506)”
(doc.27attoreo) e la seconda n346/2019 /EL causale 'acconto per la pratica PITTARELLO /
COMUNE DI BELLUNO: Proroga e rinnovo contratto locazione – Assistenza su pratica urbanistico-
commerciale (ns rif 13000) (doc. 28 attoreo) indicazioni che consentono di comprendere l'attività
oggetto di fatturazione da parte dello studio legale Dalla documentazione dimessa CP_4
dalla convenuta tra cui il doc 83 (conferimento di incarico ) nonché la corrispondenza intercorsa tra
società e studio legale (v doc da 28 a 33 e doc 84,) si evince che lo studio professionale ha
effettivamente svolto l'attività professionale per la società; il pagamento è intervenuto e quindi la
posta di bilancio è veritiera. Il tutto non senza rilevare, ad colorandum, che parte della attività dello
studio Legale de quo è stata svolta quando lo stesso era amministratore e dalla Parte_1
Per_ corrispondenza intercorsa tra lo stesso attore e e inoltrata cc a Parte_3
(presumibilmente l'altro fratello ) di cui al doc 36 (che reca peraltro proprio la indicazione Pt_2
che si tratta della pratica “ rif 12506”) risulta che era ben nota ad la pratica di cui Parte_1
trattasi e gli era noto che di essa si stesse occupando l' avv.to Zago (dello studio . CP_4
Del tutto inconferente sono poi le doglianze in ordine alla mancata prova della “ non proporzionalità” di detto compenso rispetto alla attività prestata (v. memoria attorea ex art 183 VI comma n.1 cpc pag 6 ) posto che il bilancio deve dare contezza “contabile” dell'intervenuto
pagamento indipendentemente da valutazioni circa congruità o meno dei compensi erogati.
2b)Fatture studio legale Fabris
In realtà, non si tratta di quattro fatture bensì di sole due fatture la n. 115/19 (doc 37 attoreo) e la n.
116/19 ( doc 38 attoreo) fatture per complessivi euro 4.800,00 di compensi nel mentre il doc 36 ( n
114/19) attoreo non è una fattura, come erroneamente indicato dall'attore, ma una nota di credito che
ha annullato la precedente fattura 113/19 (doc. 35 attoreo). Risulta dalla documentazione dimessa
dalla società che le fatture riguardano attività professionale afferente il contratto di locazione con
UNICOMM e la revisione del contratto di locazione con EUROBRICO e dunque per attività
effettivamente svolta per la società e non per affari “personali” dell'amministratore. Rilevano a tal
riguardo quanto alla pratica UNICOMM il preventivo doc 38 di Euro 3.800,00 che a prescindere
17 dalla firma di che l'ha disconosciuta, reca comunque la firma degli altri due Parte_1
componenti del CDA aventi potere di firma disgiunta;
vi è poi il doc 39 - preavviso di parcella - che
indica in dettaglio l' attività svolta dal professionista (preavvviso pervenuto alla società quando
l'attore era ancora consigliere) ; è infine indubbio che il professionista abbia provveduto ad effettuare la attività per cui è stato pagato circostanza peraltro nota l'attore ha formulato via e-mail
delle osservazioni alla bozza predisposta da FA (v. doc 62). Per la pratica EUROBRICO
relativa alla revisione di un contratto d'affitto, il compenso professionale riportato in fattura è stato
di € 1000,00: è stato prodotto dalla società (doc 43 ) il preavviso di fattura dell'avv. Fabris con
descrizione analitica delle attività; è indubbio che l'attività sia stata fatta e peraltro vi è stata sul
punto pure l'interlocuzione di che ha svolto con e mail osservazioni alla bozza di Parte_1
contratto predisposta dall'avv.Fabris (v doc . 40- 41- 42) . Le fatture si riferiscono dunque ad attività
effettivamente svolte per la società. Circa la inconferenza del rilievo attoreo sulla non
“proporzionalità “ del compenso, svolto in prima memoria ex art 183 VI comma c.p.c si richiama quanto già esposto sul punto con riferimento alle fatture . In prima memoria ex art CP_4
183 VI comma cpc l'attore ha altresì asserito che la documentazione dimessa in giudizio da
controparte relativamente alle posizioni e FA poiché ad egli non esibita nel CP_4
corso dell'ispezione svolta ex art 2476 comma 2 c.c sarebbe inutilizzabile in giudizio;
va rilevato che
detta inutilizzabilità non è desumibile da nessuna norma o principio dell'ordinamento in campo
societario e men che mai è applicabile il principio di cui alla sentenza di Cassazione n. 22743 del
9.11.2016 (citata dall'attore) posto che detta sentenza riguarda un contenzioso tra Agenzia Entrate e
contribuente e il principio di inutilizzabilità colà affermato è fondato “sulle disposizioni del D.P.R. n.
600 del 1973, art. 32, commi 3 e 4 (nel testo vigente ratione temporis, corrispondenti agli attuali
commi 4 e 5), e segnatamente sull'art 3 cit in forza del quale “le notizie ed i dati non addotti e gli atti,
i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio non
possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede
amministrativa e contenziosa”: normativa del tutto estranea alla fattispecie che qui occupa.
2c) fatture SECAM
Va rilevato che le fatture de quibus emesse da SECAM sono state accettate dalla società il CP_3
che fa presumere nei rapporti tra SECAM e la società convenuta l' accordo per la prestazione dei
servizi indicati nelle stesse, essendo del resto ciò congruente con il fatto che risulta che SECAM da
anni fornisce i suoi servizi a (v. fatture di parte convenuta docc 46 -50) e con la CP_1
circostanza che ciò ha continuato a fare anche quando il Cda era composto anche dall'odierno
attore; in ogni caso le fatture sono state ricevute dalla società e pagate (la circostanza non è
contestata ed è pacifica) di tal che i relativi pagamenti debbono necessariamente risultare in bilancio,
18 inconferente essendo con riferimento alla impugnativa di bilancio ogni contestazione circa la
congruità degli importi erogati o circa la pretesa inutilità (per asserita duplicazione con il compenso
di amministratore) di alcune prestazioni o circa il fatto che si tratti di fatture emesse nei confronti
della società e da essa pagate ma per prestazioni erogate sia pure solo in piccola parte non alla
società ma a socio (v ad es. fattura n. 165/19 ), censure che possono eventualmente esser valorizzate
in azione per mala gestio, nel mentre in bilancio va fatto constare l' effettivo intervenuto pagamento
dei compensi in esse esposti. Quanto alla fattura n. 57/2019 emessa da SECAM S.r.l. per attività e
prestazioni , per larga parte a detta dell' attore non di pertinenza di bensì di società CP_1
diversa, la e riferita comunque a credito prescritto, non può che Parte_8
osservarsi che la è confluita nella e il fatto che si tratterebbe di Parte_8 CP_3
credito prescritto ancora un volta può esser se del caso vicenda sintomatica di mala gestio ma
essendo intervenuto il pagamento ciò va rappresentato in bilancio;
sin d'ora di rileva che la fattura è
stata emessa, ricevuta e pagata solo nel 2019 di tal che sotto tale profilo non è scorretta la
appostazione nel bilancio di esercizio 2019.
3) Credito € 20.000,00 per” finanziamento infr. eredi Da Pt_5
Parte attrice ha affermato trattarsi di posta inveritiera non esistendo il relativo finanziamento
infruttifero: in causa al contrario è stato provato che la erogazione del relativo importo venne
effettuata nel conto corrente 1000/7728 cointestato ai tre eredi ( e acceso Persona_5 Pt_3
presso San Paolo con versamento della somma de qua in due tranches di € 10.000,00 ciascuna (v doc
55 di parte convenuta) e che la società lo abbia erogato come “finanziamento “risulta sia dalle
indicazioni delle movimentazioni bancarie sia dai mastrini (v doc 55,81,82 .e 56) . Non viene
ovviamente qui in rilievo la questione della correttezza gestoria o meno dell'utilizzo di somme della
società per erogare finanziamenti senza interessi ai soci, dovendosi in questa sede unicamente
rilevare che la operazione de qua è stata fatta con detta causale e che il bilancio ne dà dunque
evidenza contabile.
4) Posizione Pt_6
La contestazione in ordine alla tecnica con la quale è stata contabilizzata la posizione in Pt_6
realtà attiene alla contabilità interna e non al bilancio qui impugnato: essendo la una Pt_6
società fallita, il credito verso la stessa è stato in bilancio tout court completamente azzerato senza
che sia stato appostato o alcun fondo.
5) Altre violazioni / appostazione costi e ammortamenti
a) Fatture studio non è condivisibile l'assunto attoreo secondo cui i costi delle due CP_4
fatture di cui si è già detto anziché interamente “spesati” nell'esercizio 2019 avrebbero dovuto essere
necessariamente appostati come “oneri pluriennali” o “ammortamenti” da distribuire in più esercizi.
19 L 'art. 2426, n. 5), c.c. stabilisce che "i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi
utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale”… ; il principio OIC 24 precisa a sua volta che , gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale solo se: è dimostrata la loro utilità futura;
esiste una
correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società; è stimabile con
ragionevole certezza la loro recuperabilità. Lo stesso principio contabile evidenzia poi che essendo la
recuperabilità caratterizzata da alta aleatorietà essa vada stimata con principio di prudenza;
proprio
in ragione della peculiarità di detti oneri del resto l'art 2426 n. 5 cc usa il termine “possono” non
”debbono” e ritiene questo Tribunale di aderire all'orientamento secondo cui l'iscrizione di dette poste nell'attivo di bilancio costituisca una facoltà e non un obbligo, di tal che la censura attorea non
é condivisibile
b) Con riferimento alle fatture n.81 del 17 settembre 2019 e n. 87 del 2.10.2029 dell'avv.to Martina
Bruscagnin va rilevato che le fatture pur riferite ad attività del 2013 sono state emesse e ricevute nel
2019 e le stesse proforma sono state comunicate alla società nel 2019 (v doc 58 e 59): non essendovi
evidenza in causa che detti costi siano stati in precedenza già reclamati o comunque risultassero già
da elementi certi e precisi la loro esposizione in bilancio esercizio 2019 è corretta.
c) Quanto alla fattura del notaio n. 11 del 9.1.2019 relativa alla consulenza Persona_3
prestata in merito alla stipula di contratto di affitto d'azienda con la società Eurobrico valgono
argomentazioni analoghe a quanto già esposto al punto a).
d) Con riferimento alle fatture dello Studio legale Fabris si è già sopra detto che la tipologia della
attività prestata è ben desumibile anche nel dettaglio dai documenti dimessi di cui si è già detto (v. ad
es proforme dello studio legale) e il diritto alla detrazione non viene meno quanto comunque
sussistano elementi che consentono all'Ufficio impositore di accertare comunque l'attività prestata e
dunque i requisiti sostanziali che fondono l'esercizio del diritto alla detrazione (v ordinanza Corte di
Cassazione n 37209 del 29 novembre 2021).
e) È inconferente in relazione alla impugnativa di bilancio che nelle fatture SECAM siano stati
esposti e addebitati oneri per spese di studio e il 4% per cassa dottori commercialisti che secondo
l'attore non sarebbero dovuti posto che detti oneri e spese sono stati esposti nelle fatture e riaddebitati e il bilancio dà di ciò rappresentazione;
le fatture sono state effettivamente pagate dalla
società convenuta e il fatto che in alcune di esse ( invero piccolissima parte) siano stati esposte anche
prestazioni quali redazione modello dichiarazione redditi in favore di socio che la società ha inteso
sostenere, non esclude la detraibilità e deducibilità , rilevando ancora una volta detta circostanza al più sotto altro profilo ovvero quello della correttezza gestoria ma non ai fini che qui occupano”.
20 L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente giudicato irrilevanti le sue allegazioni, ritenendo provati gli esborsi e discorrendo di un'eventuale mala gestio degli amministratori sociali.
L'appellante ripete che non vi è prova della pattuizione della misura del compenso, intervenuta tra la società e l'avv. Demenichelli, e che comunque la somma richiesta era sproporzionata. Lo stesso doveva dirsi per il compenso dell'avv. Fabris, non preventivato e la cui fattura era generica.
Le censure mosse in punto di congruità e non pertinenza dei costi addebitati da
AM erano suffragate dalla relazione del dott. , il quale aveva Persona_6
accertato che AM, società riferibile al dott. , aveva ricevuto Parte_2
Euro 8.400,50 ed Euro 1.158,61 per prestazioni prive di riscontri documentali e non inerenti.
L'appellante non aveva mai autorizzato il finanziamento di Euro 20.000 a favore dei tre fratelli, eredi del padre.
Tutto ciò premesso, il motivo d'impugnazione è infondato.
L'appellante confonde la funzione del bilancio, che consiste nell'offrire un'attendibile rappresentazione dei risultati dell'esercizio e della situazione patrimoniale dell'impresa, con la giustificazione economica delle operazioni compiute dalla società, che attiene al giudizio sulla gestione degli amministratori.
2.1. Quanto al credito di euro 4.000, esposto in bilancio a titolo di interessi sul prestito di euro 200.000 concesso dalla società allo stesso appellante, l'appellante sostiene che sarebbe inesistente poiché gli interessi dovevano ritenersi compresi nella cessione del credito per il capitale, compiuta il 26 ottobre 2014 dalla società con (la società cedente aveva notificato al debitore ceduto la CP_1
cessione del “credito che vantiamo nei Vs. confronti per complessivi euro 200.000 oltre a oneri accessori”: poiché nell'atto di riconoscimento del debito datato 17 ottobre 2016 si dava atto che “il sig. si obbliga a restituire al Parte_1
creditore detta somma di euro 200.000 entro la data del 31 dicembre 2020”, era da
21 escludere la maturazione di interessi prima della scadenza del termine restitutorio, successivo alla redazione del bilancio de quo). Aggiunge l'appellante che la conferma del fatto che anche gli interessi erano ricompresi nella cessione del credito si trae dal fatto che i due fratelli e quali eredi del padre e Pt_2 Pt_3
cessionario , nel giudizio di divisione ereditaria (pendente avanti al CP_1
Tribunale di Belluno, r.g. n. 1163/2020), avevano chiesto al fratello Pt_1
odierno appellante, il conferimento alla massa ereditaria dell'importo corrispondente a tutti gli interessi legali maturati sul credito restitutorio dal 2013
(quando il credito era sorto) e non solo di quelli maturati successivamente alla cessione del credito al de cuius.
Si osserva che è certo che la società vantasse un credito di euro 200.000 nei confronti dell'appellante per un prestito concessogli nel 2013, ceduto nel 2014 al padre di lui, . CP_1
L'importo di euro 4.000 a titolo di interessi maturati su tale finanziamento è stato correttamente iscritto nel bilancio impugnato, senza necessità di stabilire se fosse ricompreso nell'oggetto della cessione, comunicata al debitore in data 26 ottobre
2014 con riferimento a “complessivi euro 200.000 (duecentomila) oltre a oneri accessori”, che lascia incerta la sorte degli interessi maturati dal 4 gennaio 2013 fino alla data della cessione (per l'appellante compresi nella cessione del capitale, mentre per l'appellata rimasti in capo alla società cedente, prevedendo l'art. 1263, ult. co., c.c. che “la cessione non comprende i frutti scaduti”).
Infatti, prima che insorgesse la controversia, il credito della società non era contestato. Esso, infatti, compariva nei bilanci degli anni successivi all'erogazione del prestito (dal 2014 al 2018), approvati dall'assemblea e predisposti dagli amministratori (tra cui lo stesso appellante, amministratore fino al 31 ottobre 2019).
In particolare, il credito è presente nel bilancio del 2018, approvato con il voto favorevole dallo stesso appellante (docc. 3 e 27 primo grado società).
22 Dunque, a parte il fatto che “il bilancio regolarmente approvato dall'assemblea di una società ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci (anche se assenti o dissenzienti), la delibera di approvazione, in deroga all'art. 2709 c.c., fa piena prova, nei confronti dei soci, dell'esistenza dei crediti della società, purché chiaramente indicati nel bilancio medesimo” (Cass. civ. n. 1943/2023), il bilancio al 31 dicembre 2019 non poteva dismettere un credito proveniente dagli esercizi precedenti, senza che fosse sopraggiunto un qualche fatto che inducesse gli amministratori a considerarlo perduto.
Del pari non rileva, ai fini della correttezza del bilancio impugnato, la vicenda del giudizio di divisione ereditaria (nel quale i fratelli e soci e Pt_2 Parte_3
avrebbero chiesto all'appellante di conferire alla massa ereditaria anche i
[...]
crediti maturati prima della ricordata cessione del credito;
e l'appellante avrebbe
“effettuato, in favore dei fratelli, il pagamento da loro richiesto a titolo di interessi legali sul credito ceduto”, mentre questi ultimi “nella loro qualità di eredi del de cuius, hanno accettato ed incassato il pagamento anzidetto senza alcuna riserva”), che è successiva all'esercizio 2019 cui il bilancio fa riferimento.
Dunque, il bilancio al 31 dicembre 2019 correttamente riportava il credito per interessi, già risultante dai bilanci degli anni precedenti, che non poteva essere espunto se non a seguito dell'accertamento dell'insussistenza del diritto: accertamento che, una volta intervenuto, non avrebbe reso falso il bilancio passato, ma avrebbe imposto l'eliminazione del credito dai bilanci futuri.
E' superfluo aggiungere che l'importo della voce controversa (euro 4.000) si caratterizza per irrisorietà rispetto all'attivo di bilancio della società nel medesimo esercizio (pari ad euro 2.269.358), sicché la questione è assolutamente inidonea a mutare la percezione dei terzi sulla situazione patrimoniale della società. A norma dell'art. 2423 c.c., il bilancio sociale deve rappresentare “in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società”, senza che siano previsti obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa ulteriori
23 rispetto alla regolare tenuta delle scritture contabili “quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”.
2.2. Quanto alle fatture emesse dallo studio legale dallo studio legale CP_4
Fabris e da AM s.r.l., l'appellante sostiene che l'appostazione a bilancio dei relativi costi sarebbe illegittima in mancanza della prova di un preventivo incarico e dell'effettiva prestazione delle attività e, comunque, in quanto sproporzionati e generici.
Per quanto concerne, in particolare, le fatture dei due studi legali, l'appellante lamenta che il giudice non abbia valorizzato l'eccezione attorea per cui mancherebbe la prova del presupposto rapporto negoziale tra le parti, il che farebbe venire meno il carattere di certezza che i principi contabili nn. 11-19 dettati dall'Organismo italiano di contabilità richiedono ai fini dell'iscrizione a bilancio, che prevedono rispettivamente che “la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali” e che le passività possano essere iscritte a bilancio solo se di “natura determinata ed esistenza certa”.
Secondo l'appellante: i) in relazione alla fattura n. 346/2019 dello studio di euro 15.000,00 mancherebbe il titolo giudico giustificativo della CP_4
spesa non essendoci un contratto d'opera professionale, né un preventivo scritto
(obbligatorio ai sensi dell'art. 13, co. 5, L. n. 247/2012) ed essendo indicato genericamente, quale oggetto, “acconto per la pratica Parte_9
: proroga e rinnovo contratto di locazione – assistenza su pratica
[...]
urbanistico commerciale, senza indicazione specifica dell'attività prestata e della data dell'esecuzione; ii) in relazione alla fattura dello n. Controparte_4
5/2019 di euro 15.000,00 – avente il generico oggetto “acconto per la pratica
BELLUNO COMUNE DI ricognizione centro commerciale” e priva di indicazione specifica dell'attività prestata e della data dell'esecuzione – mancherebbe la prova della sua effettiva riconducibilità all'attività professionale indicata dalla società
24 convenuta poiché la relativa lettera di incarico sarebbe dell'ottobre 2017, rendendo così inverosimile la corresponsione di un acconto solo nel settembre 2019; iii) le fatture dello studio Fabris n. 115/2019 per euro 1.000 e n. 116/2019 per euro 3.800 sarebbero generiche, tanto da non potere essere ricondotte alle pratiche “revisione del contratto di locazione con EUROBRICO” e “contratto di locazione con
UNICOMM” indicate dalla società appellata;
; iv) anche per queste mancherebbe il titolo giuridico giustificativo della spesa, non essendoci un contratto d'opera professionale né un preventivo scritto;
v) i costi delle fatture di entrambi gli studi professionali sarebbero, poi, sproporzionati e, pertanto, fiscalmente indeducibili
(essendo la sproporzione indice di mancanza di inerenza della spesa all'esercizio di impresa) e non iscrivibili a bilancio.
Al riguardo, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che ciò non rileverebbe ai fini dell'impugnazione del bilancio, ma solo per valutare l'eventuale ipotesi di mala gestio degli amministratori.
Quanto alle fatture di AM (n. 454/2018 di euro 2.112,90; n. 3/2019 di euro
4.668,26; n. 57/2019 di euro 10.248,61; n. 132/2019 di euro 1.775,85; n. 165/2019 di euro 6.389,73; n. 305/2019 di euro 1.880,25; n. 361/2019 di euro 2.001,62), si riferivano a prestazioni inesistenti e comunque non inerenti all'attività d'impresa di e quindi mancava il requisito della certezza previsto dai principi contabili CP_1
nn. 11-19 dettati dall'Organismo italiano di contabilità. L'apposizione a bilancio di tali costi, non deducibili poiché riferiti a prestazioni non inerenti, avrebbe arrecato un gravissimo pregiudizio alla società.
Riguardo a tali fatture, l'appellante evidenzia che nella diversa causa avente ad oggetto l'azione di responsabilità, dallo stesso promossa nei confronti Parte_2
quale amministratore unico della società [carica assunta il 31 ottobre 2019], il
[...]
c.t.u., con perizia depositata il 27.01.2023 (prodotta come all. E), avrebbe accertato che la complessiva somma di euro 8.400,50 sarebbe riferita a “prestazioni senza
25 riscontro documentale” e quella di euro 1.158,61 a “prestazioni senza riscontro documentale e non inerenti”.
Le censure mosse alla sentenza non sono condivisibili.
Si rileva, innanzitutto, che il pagamento di tali fatture da parte della società era avvenuto e risultava dalle scritture contabili. L'eventuale sproporzione dei compensi richiesti dai professionisti rispetto all'attività da loro prestata non escludeva la necessità, una volta intervenuti i pagamenti, di esporre l'uscita monetaria tra i costi di esercizio.
La non deducibilità di spese sproporzionate o non inerenti può avere rilievo fiscale, ma non esclude la necessità d'indicare il costo sostenuto nella formazione del bilancio civilistico di esercizio, ferma restando – come già evidenziato dal
Tribunale – la responsabilità gestoria degli amministratori, qualora le allegazioni dell'appellante fossero comprovate.
Dunque, il bilancio deve necessariamente dare contezza di tutti i pagamenti compiuti, a prescindere da ogni valutazione sulla congruità degli esborsi.
E' opportuno aggiungere che è onere di chi impugna il bilancio provare i fatti dedotti a sostegno dell'invalidità e non degli amministratori fornire la prova che le allegazioni dell'attore non corrispondono al vero.
L'appellante nulla ha dimostrato con riferimento alle fatture emesse alla società dai professionisti suddetti.
Comunque, con riferimento alle fatture dello studio si rileva che – CP_4
come già indicato dal Tribunale – esse forniscano adeguati riferimenti all'attività oggetto della prestazione, il cui effettivo svolgimento è provato dalla lettera di conferimento dell'incarico (doc. 83 primo grado convenuta) e dalla corrispondenza intercorsa tra la società e lo studio legale (docc. da 28 a 33 e 84, fasc. primo grado convenuta) e tra lo stesso appellante e gli altri soci (doc. 36 primo grado convenuta).
26 Per quanto riguarda le fatture dello studio Fabris, valgono le medesime considerazioni: dalla documentazione esibita dalla società convenuta emergono adeguati riferimenti all'attività svolta e alla pattuizione del relativo compenso
(docc. 38,39, 43 primo grado convenuta), nonché alla conoscenza che di ciò aveva anche il socio (docc. 40, 41, 42, 62 primo grado convenuta). Parte_1
Anche le fatture emesse da AM, ricevute e contabilizzate, furono pagate dalla società, il che imponeva l'appostazione a bilancio dell'uscita patrimoniale. E' perciò irrilevante, nella presente controversia, che la consulenza tecnica disposta in altro giudizio (ove per l'appunto si discute della responsabilità dell'amministratore) abbia appurato che alcune prestazioni non avrebbero riscontro documentale e non sarebbero state inerenti (trattasi peraltro di importi modesti, complessivamente inferiori a euro 10.000, rispetto ad un attivo di bilancio che nel medesimo esercizio ammontava euro 2.269.358, assolutamente inidonei a mutare la percezione dei terzi in merito alla situazione patrimoniale della società).
Tutte le contestazioni riferite alle succitate fatture, infine, sono contraddette da quanto lo stesso appellante scrive nel terzo motivo di impugnazione, affermando che, ove avesse avuto tempestiva conoscenza della documentazione esibita da controparte, “avrebbe potuto effettuare valutazioni diverse, o comunque maggiormente consapevoli”, con ciò riconoscendo che la documentazione esibita dalla società smentisce le sue allegazioni.
2.3. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provata l'erogazione di euro 20.000,00 a titolo di “finanziamento eredi” (credito riportato in bilancio). non avrebbe mai autorizzato tale operazione, né avrebbe Parte_1
prelevato la somma accreditata sul conto corrente, dovendosi considerare l'operazione solo quale mero deposito, tanto più che l'attività di finanziamento in favore di terzi non sarebbe contemplata nell'oggetto sociale della convenuta,
l'entità della somma non era trascurabile e la dazione non era menzionata menzionata nella nota integrativa quale “operazione tra parti correlate”.
27 La dazione di denaro è certa, poiché l'accredito della somma complessiva di euro
20.000 sul conto corrente n. 1000/7728, cointestato ai coeredi (ossia a tutti Pt_2
e tre i fratelli), risulta dall'elenco movimenti del conto (ove figurano due bonifici di euro 10.000, provenienti dalla società: doc. 55 primo grado convenuta), così come dai mastrini di contabilità e dai movimenti di conto corrente della società (docc. 56,
81, 82 primo grado convenuta).
Ai fini della correttezza dell'appostazione del credito restitutorio a bilancio è del tutto irrilevante che abbia o meno autorizzato l'operazione e non Parte_1
abbia approfittato della somma accreditata. Il credito restitutorio della società è comunque esistente e non poteva non essere indicato in bilancio.
A fronte all'oggettività dell'esborso, la società era in ogni caso tenuta ad esporre il credito in bilancio, e ciò a prescindere da chi fosse tenuto alla restituzione (nel bilancio non sono ovviamente indicati i nomi dei debitori).
Non può perciò dirsi che il bilancio non fosse vero e che la deliberazione che l'ha approvato sia invalida.
3. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza per avere riconosciuto alla convenuta il diritto alla rifusione delle spese di lite, anziché compensarle in applicazione all'art. 92 c.p.c., che lo consente nel caso in cui sussistano gravi ed eccezionali ragioni. L'attore aveva eccepito, sin dalla memoria ex art. 183, comma
6°, n. 1, l'inutilizzabilità della documentazione relativa alle fatture degli studi professionali e Fabris e di AM, dimessa dalla convenuta in sede di CP_4
costituzione in giudizio, in quanto non precedentemente esibita al socio in sede di controllo ex art. 2476, comma 2°, c.c.: se egli avesse potuto prenderne visione prima dell'instaurazione del giudizio, avrebbe potuto valutare i fatti di causa diversamente o comunque in maniera più consapevole.
Anche quest'ultimo motivo d'impugnazione è infondato.
Il Tribunale di Venezia ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
28 Non ricorrevano le gravi ed eccezionali ragioni, invocate dall'appellante per ottenere la compensazione delle spese processuali. Infatti, anche dopo la produzione documentale della convenuta, l'attore ha continuato a sostenere le proprie tesi, coltivate pure nel presente giudizio di appello. In ogni caso, l'art. 92
c.p.c. va inteso nel senso che “le gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese non sono ravvisabili nel solo fatto che la domanda attorea, prima dell'instaurazione del giudizio, avesse una parvenza di fondatezza, nel caso in cui la stessa ad esito del giudizio non venga accolta, atteso che, diversamente opinando, si finirebbe con attribuire rilevanza non all'esito del giudizio stesso, ma a una mera prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento proprio di quest'ultimo” (Cass. civ. n.
16130/2024).
11. In conclusione, l'appello dev'essere respinto con integrale conferma della sentenza n. 537/2023 pronunciata dal Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi di cui al d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia (scaglione di valore indeterminato) e delle fasi effettivamente svolte.
12. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n. 1921/2023 r.g. promossa da (appellante) nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(appellata), così ha deciso:
[...]
29 1) rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 537/2023 pronunciata dal Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali del grado, che liquida in euro 8.470,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 18 aprile 2025
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon
Il Consigliere estensore dott. Alessandro Rizzieri
30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 1921/2023 r.g., promossa con atto di citazione da
(c.f. ), difeso dall'avv. Rizzardo del Parte_1 C.F._1
Giudice del Foro di Treviso e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in
Treviso, Corso del Popolo n. 34
(appellante)
nei confronti di con sede in Belluno (c.f. e p.iva n. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti P.IVA_1
Philipp Fabbio del Foro di Roma e Johannes Fabbio del Foro di Padova, con domicilio telematico eletto presso gli stessi
(appellata)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in riforma della Sentenza n. 537/2023 emessa dal
Tribunale di Venezia, Sez. Spec. in materia di impresa, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda reietta:
- in via preliminare: rigettare, poiché infondata in fatto e/o in diritto, l'eccezione pregiudiziale formulata dalla Società avente ad oggetto l'asserita improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello;
- nel merito: per tutte le ragioni esposte in atti, accertare e dichiarare siccome inesistente, o
accertare la mancata approvazione o dichiarare nulla o annullare e/o comunque dichiarare invalida e/o inefficace la Deliberazione dell'assemblea ordinaria di Controparte_1
del 25.05.2020 di approvazione del Bilancio al 31.12.2019 e per l'effetto dichiarare nullo e
[...]
comunque annullare il Bilancio stesso;
- in ogni caso: rigettare, poiché infondata in fatto e/o in diritto, la domanda avversa-ria avente ad oggetto la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con condanna della convenuta-appellata, per entrambi i gradi di giudizio, al paga-mento in favore dell'attore-appellante delle spese di lite, anticipazioni, spese imponibili e compenso
professionale commisurato ai parametri ex D.M. n. 55/2014 s.m.i. per le controversie di valore indeterminabile di particolare importanza;
- in subordine, quanto alle spese di lite: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere confermato il capo n. 2) della Sentenza impugnata (che dispone il rigetto delle domande attoree
relative alla Deliberazione 25.05.2020 di approvazione del bilancio di esercizio 31.12.2019), accertare e dichiarare – in riforma del capo di Sentenza n. 3) che condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite – la compensazione integrale delle spese di lite di primo grado, sussistendone “gravi ed eccezionali ragioni” per i motivi esposti in atti.
Con vittoria di spese e competenze di lite del secondo grado di giudizio in ragione dell'accoglimento del III^ motivo d'impugnazione.
- in via istruttoria: si insiste affinché vengano ammesse e assunte le istanze istruttorie formulate in primo grado che quivi si trascrivono.
“prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) vero che il 26.05.2020, nell'occasione di un accesso effettuato da unitamente al figlio presso lo studio di per Parte_1 CP_2 Parte_2
estrarre copia dei verbali (ivi custoditi) delle assemblee dei soci nonché del C.d.A. della CP_3
, pur avendo ottenuto l'autorizzazione a fotocopiare i predetti documenti
[...] Parte_1
consegnatigli da – pure commercialista, figlio dell'A.U. e Parte_3 Parte_2
2 collaboratore di quest'ultimo – veniva verbalmente aggredito e minacciato da , Parte_2
che nel frattempo era sopraggiunto, il quale a gran voce e con tono alterato intimava perentoriamente al fratello di andarsene dal suo studio. 2) vero che nell'occasione di cui Pt_1
al capitolo che precede utilizzava nei confronti del fratello , e Parte_2 Parte_1
alla presenza dei propri collaboratori di studio, espressioni quali “ti spacco la testa” nonché “è un fallito”, accusando altresì il fratello di avere “l'esaurimento nervoso”. 3) vero che Pt_1
ha consegnato ad , solamente in data 19.05.2020 ed a seguito di Parte_2 Parte_1
numerosi solleciti, i documenti da quest'ultimo richiesti in data 07.05.2020 a mezzo della comunicazione PEC a firma del Dott. sub doc. 13 che si rammostra (e quindi Persona_1
bilancio di trasformazione, partitari sociali del 2019 e libro verbali C.d.A., assemblee dei soci e determine dell'A.U.); 4) vero che nel corso dell'ispezione ex art. 2476 c.c. effettuata nelle date del
4 e del 12 agosto 2020, ha omesso di esibire e consegnare ai Professioni-sti che Parte_2 nell'occasione rappresentavano i seguenti documenti, poi dall'A.U. depositati nel Parte_1
presente giudizio: a) conferimento d'incarico all'Avv. Fabris (doc. 38 prodotto da Parte_2
che si rammostra); b) preavviso dell'Avv. Fabris (doc. 39 prodotto da che
[...] Parte_2
si rammostra); nonché c) gli ulteriori documenti riferiti all'attività eseguita dallo CP_4
e dallo prodotti da sub documenti da 28 a 45
[...] Parte_4 Parte_2
(che tutti si rammostrano al testimone);
Si indicano a testimoni su tutti i capitoli che precedono:
- sig. , residente in [...], P.zza S. Giovanni Bosco n. 16/A; - il Dott. Testimone_1 [...]
, con Studio in Treviso, Via Erler n. 2; - la sig.ra residente Testimone_2 Controparte_5
a Longarone (BL), Via Igne n. 237/A; - l'Agente in prova sig.ra , in forza presso Persona_2
l'U.P.G.S.P. Belluno.
ordine di esibizione.
In relazione alle fatture di AM dimesse dalla Società (docc. da 46 a 52 avv.), si chiede che venga ordinato alla Società e/o ad di produrre in giudizio le fatture emesse da Parte_2
– in qualità di dottore commercialista – nei confronti di AM poi oggetto di Parte_2
riaddebito, da parte di AM, alla (come da richiami sub docc. da 46 a 50 avv.). In CP_3
relazione alle fatture di SECAM dimesse dalla convenuta con la seconda memo-ria istruttoria
(docc. da 74 a 78 avv.), si chiede altresì che venga ordinato ad e/o a SECAM di Parte_2
produrre in giudizio le fatture emesse da nei confronti di SECAM poi oggetto di Parte_2
riaddebito, da parte di SECAM, alla (come da richiami contenuti nelle fatture Controparte_3
medesime).
3 consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito:
sulla base della documentazione agli atti di causa, verifichi ed accerti il CTU:
(a) l'ammontare dei costi sostenuti da per l'attività prestata dallo Controparte_6
Studio Legale Avv. nel biennio 2018-2019, dallo Studio Legale Avv. Fabris nel 2019 CP_4
e dalla società AM S.r.l. riferita alle fattu-re n. 454 del 2018, n. 01/01/03 del 2019, n. 01/01/57 del 2019, n. 01/01/132 del 2019, n. 01/01/165 del 2019 e n. 01/01/305 del 2019 (tutte prodotte dall'attore);
(b) la corrispondenza e congruità dei costi di cui al punto (a) che precede in relazione alle prestazioni effettivamente eseguite dai professionisti-creditori ed acquisite dalla Società, quali risultano documentate in causa;
(c) con riferimento alle fatture di AM S.r.l., se l'attività sottesa alle fatture mede-sime inerisca
compiti e/o attività già eseguiti e remunerati all'A.U. in osservanza a quanto stabilito dalle norme
e/o dallo Statuto sociale o comunque per i quali abbia conseguito pagamenti in Parte_2
qualità di dottore commercialista;
(d) il rispetto dei principi e delle norme di contabilità inerenti l'appostazione a bi-lancio dei costi
e degli ammortamenti, in particolare con riferimento ai seguenti aspetti: accertamento del rispetto
o meno del principio di “competenza economica” (con indicazione delle relative conseguenze, in particolare sotto il profilo finanziario, in ipotesi di mancato rispetto del principio anzidetto) con riferimento all'iscrizione a bilancio delle spese sostenute dalla Società per l'attività prestata dallo
Legale dal Notaio Dott. e dall'Avv. Martina Bruscagnin;
CP_4 CP_4 Persona_3
accertamento della presenza, nelle fatture emesse dall'Avv. Fabris, degli elementi essenziali per consentire alla Società la detrazione dell'IVA esposta nelle fatture medesime e per la deducibilità del relativo costo in sede di dichiarazione annuale. Sempre sulla base della documentazione agli atti di causa, ed in parti-colare dei docc. 49, 50 e 73 di produzione attorea, nonché –
eventualmente – acquisita ulteriore documentazione presso Controparte_1
verifichi ed accerti altresì il CTU se, con riferimento all'asserito finanziamento di € 20.000,00 che
l'A.U. assume sia stato erogato dalla Società ai soci , ed Pt_2 Pt_3 Parte_1
mediante accredito sul c/c n. 1000/3450 (poi rinumerato 1000/7728), sussiste documentazione
sottoscritta da tutti i predetti soci e/o agli stessi riferibile, comprovante il contratto / rapporto di finanziamento appo-stato nel bilancio oggetto di impugnazione”.
4 per l'appellata:
Voglia l'ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
in via pregiudiziale
- accertare e dichiarare le domande avversarie improcedibili e/o inammissibili per i motivi dedotti;
in via principale nel merito
- respingere integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- condannare l'appellante ai danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_1
per Euro 20mila o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia.
Con riserva di ulteriormente precisare, dedurre e controdedurre.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come
per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22 settembre 2020, conveniva in Parte_1
giudizio, davanti al Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, impugnando la deliberazione Controparte_1
dell'assemblea ordinaria del 25 maggio 2020, con cui era stato approvato il bilancio al 31 dicembre 2019, e la deliberazione dell'assemblea dei soci dell'11 maggio
2020, lamentando che l'avviso di convocazione e le modalità con cui la convocazione era stata disposta fossero contrarie alla legge e ai precetti statutari e che le relative verbalizzazioni, con particolare riferimento a quella del 25 maggio
2020, fossero carenti di requisiti essenziali non diversamente acquisibili o dimostrabili.
L'attore deduceva, inoltre, che l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 fosse viziata dal fatto che la documentazione, dallo stesso richiesta per valutare il progetto, gli era stata fornita incompleta solo il 19 maggio 2019; in ogni caso, il bilancio era nullo o annullabile a causa di una serie di appostazioni non corrette.
5 In particolare, eccepiva che i rispettivi avvisi di convocazione non avevano Pt_2
precisato le modalità per esprimere il voto elettronico da remoto, previsto dalla disciplina emergenziale pandemica all'art. 106 del d.l. n. 18/2020 (convertito in l. n.
27/2020), e avevano invece indicato una prima e una seconda convocazione, pur mancando tale previsione sia nella generale disciplina delle s.r.l. che nello statuto sociale.
Quanto alle verbalizzazioni, l'attore ne eccepiva la nullità poiché, da un lato, il verbale del 25 maggio 2020 aveva dato atto, contraddittoriamente, dello svolgimento dell'assemblea unicamente in videoconferenza e della presenza fisica dei soci e e, dall'altro, non precisava le modalità di Pt_2 Parte_3
espressione del voto, con conseguente incertezza sul punto.
In riferimento al bilancio, lo riteneva viziato in ragione del ritardo con cui Pt_2
gli era stata fornita la documentazione richiesta per valutare il relativo progetto e, comunque, nullo o annullabile in relazione a una serie di appostazioni di cui contestava la correttezza.
Si costituiva in giudizio pregiudizialmente Controparte_1
eccependo l'improcedibilità o inammissibilità delle domande avversarie per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto perché infondate in fatto e in diritto.
La società convenuta affermava che la prima delibera impugnata, quella dell'11 maggio 2020, fosse stata assunta all'unanimità dei presenti e in assenza dell'attore unicamente per consentire a quest'ultimo – che aveva comunicato che non vi avrebbe partecipato – di avere accesso agli atti della società in vista dell'approvazione del bilancio, di fatto rinviata alla successiva assemblea del 25 maggio 2020, che solo in senso atecnico veniva indicata quale seconda convocazione. Pertanto, eccepiva la carenza di interesse ad agire CP_1
dell'attore ai sensi dell'art. 100 c.p.c., poiché nessun concreto vantaggio sarebbe mai potuto derivare dall'eventuale annullamento di tale delibera visto il suo
6 carattere interlocutorio, finalizzato a consentire al socio una maggiore informazione in vista dell'approvazione del bilancio.
La convenuta eccepiva la carenza d'interesse ad agire dell'attore anche in relazione all'impugnazione della delibera del 25 maggio 2020, poiché egli aveva regolarmente ricevuto la convocazione, comunicando che non avrebbe partecipato, perdendo ogni rilievo l'asserita mancata indicazione delle modalità di svolgimento dell'assemblea e di manifestazione del voto.
Quanto agli asseriti vizi delle verbalizzazioni, la società convenuta ne contestava l'esistenza, evidenziando che dai verbali si poteva desumere il voto favorevole dei due soci partecipanti.
La convenuta eccepiva, infine, l'infondatezza delle censure mosse dall'attore al bilancio e comunque la loro irrilevanza, in ragione dell'esiguo ammontare delle voci contestate e dell'insufficienza, a causare la nullità, di mere violazioni formali dei principi contabili.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., non erano ammesse prove orali.
Scambiate le parti le comparse conclusionali e le memorie di replica,
la causa era decisa con sentenza n. 537/2023 del 23 marzo 2023. Il Tribunale di
Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, dichiarava il difetto di interesse dell'attore all'impugnazione della delibera dell'11 maggio 2020, rigettava le domande attoree relative alla delibera del 25 maggio 2020 di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 e condannava a rifondere alla società Parte_1
convenuta le spese di lite, che liquidava in euro 10.860,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Il Tribunale dichiarava che l'attore non avesse interesse all'impugnazione della delibera dell'11 maggio 2020, prettamente interlocutoria poiché con essa era stato all'unanimità disposto il rinvio dell'assemblea ad altra data, onde consentire all'attore di compiere consultazioni ex artt. 2476 n. 2 c.c., così mancando un
7 interesse effettivo, concreto ed attuale all'azione, ossia la possibilità di conseguire una qualche utilità o vantaggio con l'impugnativa.
Quanto all'assemblea del 25 maggio 2020, il giudice escludeva la sussistenza dei lamentati vizi: l'avviso di convocazione era stato ricevuto dall'attore e non vi era stata compressione dei diritti di voto e di proposta durante l'assemblea, posto che l'attore non vi aveva volontariamente partecipato;
in ottemperanza alle previsioni dettate dall'art. 106 d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 per l'emergenza pandemica, nell'avviso di convocazione non era stata prevista l'espressione del voto in forma elettronica, ma soltanto lo svolgimento dell'assemblea in videoconferenza e, quindi, in modo da consentire al socio di partecipare esercitando i suoi diritti, compreso quello di votare in tempo reale.
Il giudice non riteneva, poi, che la dicitura “seconda convocazione” potesse rappresentare un vizio invalidante, dovendosi piuttosto ritenere che l'espressione fosse stata usata in senso atecnico, per indicare che l'ordine del giorno sarebbe stato il medesimo della precedente e non invece per ottenere un differente quorum di validità della votazione.
Quanto alle lamentate incongruenze nelle verbalizzazioni, il Tribunale riteneva che non avessero comportato un impedimento all'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione, e ciò poiché dai verbali risultava che all'assemblea avessero partecipato esclusivamente i soci e Pt_2 Parte_3
, i quali, con la sottoscrizione del verbale (il primo in qualità di presidente e il
[...]
secondo in qualità di segretario), davano atto dell'intervenuta adozione della delibera con il voto positivo di entrambi.
Il Tribunale giudicava del pari irrilevante, ai fini dell'impugnazione del bilancio, il fatto che l'attore avesse ricevuto la documentazione, richiesta ex art. 2476 c.c., pochi giorni prima dell'assemblea, ciò non integrando vizio procedimentale.
Infine, il Tribunale rigettava le contestazioni alle voci di bilancio: i) il credito di euro 4.000 nei confronti dell'attore, che ne aveva eccepito l'inesistenza, doveva
8 ritenersi correttamente indicato in bilancio, in quanto credito di interessi non oggetto di specifica cessione in deroga all'art. 1263 c.c. unitamente al credito da cui era sorto (ceduto il 26 ottobre 2014 dalla società convenuta all'allora socio
[...]
); ii) il pagamento delle fatture dello studio legale giustificava CP_1 CP_4
di per sé l'apposizione a bilancio dei costi, a prescindere dall'adeguatezza del compenso all'attività prestata;
le fatture dovevano ritenersi sufficientemente descrittive dell'attività alla quale erano riferite, così come il conferimento dell'incarico presupposto era provato e noto anche all'attore; iii) le fatture dello studio legale Fabris erano anch'esse sufficientemente dettagliate, richiamando l'attività effettivamente prestata, nota all'attore, ed erano state correttamente appostate a bilancio, a prescindere dalla contestata proporzionalità del corrispettivo, che era già stato pagato;
iv) le fatture di SECAM – accettate dalla società e dalla stessa pagate e, quindi, necessariamente da iscrivere a bilancio – avrebbero potuto essere oggetto di diversa azione per la responsabilità degli amministratori limitatamente a quelle afferenti a prestazioni non erogate in favore della società; v) il credito di euro 20.000 a titolo di “finanziamento infr. eredi , Parte_5
contestato dall'attore secondo cui non era stato erogato alcun finanziamento, era provato e correttamente posto a bilancio, a prescindere da eventuale responsabilità gestoria degli amministratori per l'erogazione del prestito ai soci;
vi) il “fondo svalutazione crediti – contestato per la collocazione tra i “crediti Pt_6
diversi” – doveva ricondursi alla contabilità interna e non al bilancio, trattandosi dell'azzeramento di un credito senza appostazione di alcun fondo;
vii) la contestazione relativa a spese (fatture e notaio , che Controparte_4 Per_3
secondo l'attore avrebbero dovuto essere oggetto di ammortamento pluriennale, veniva respinta poiché la loro iscrizione all'attivo di bilancio doveva ritenersi una facoltà e non un obbligo;
viii) le fatture Bruscagnin, pure relative ad attività prestata nel 2013, erano state ricevute e pagate nel 2019 e, quindi, correttamente esposte nel bilancio in questione;
ix) quanto alla detraibilità/deducibilità delle spese
9 (fatture Fabris e SECAM), la possibilità di un accertamento tributario rilevava solo nell'ambito di un'ipotetica responsabilità gestoria.
Avverso la sentenza proponeva tempestivo appello lamentando: i) Parte_1
l'errata interpretazione e/o applicazione del disposto di cui agli artt. 2479 ter e/o
2377 c.c., non avendo il giudice riconosciuto che i vizi della verbalizzazione erano tali da impedire l'accertamento della validità della delibera assunta;
ii) l'errata interpretazione e/o applicazione del disposto di cui agli artt. 2423-2423 bis c.c., nonché dei criteri OIC, non avendo il Tribunale ritenuto che il bilancio di CP_1
al 31.12.2019 non rispettasse i requisiti di chiarezza, trasparenza, correttezza e/o veridicità imposti da tali norme;
iii) l'errata interpretazione e/o applicazione del disposto di cui all'art. 92 c.p.c., per non avere il Tribunale ritenuto sussistenti gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via Controparte_1
pregiudiziale, che le domande attoree venissero dichiarate inammissibili o improcedibili e, nel merito, il rigetto dell'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, con la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. per temerarietà della lite.
In particolare, l'appellata eccepiva l'improcedibilità dell'appello per mancanza di interesse ad agire dell'attore ai sensi dell'art 2434-bis c.c., avendo la società approvato i bilanci degli esercizi successivi (2020, 2021 e 2022), con ciò determinando l'esaurimento della funzione informativa e dell'eventuale potenzialità decettiva del bilancio precedente.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 17 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
***
0. Si rileva, preliminarmente, che la sentenza n. 537/2023 pronunciata dal Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, è divenuta definitiva relativamente alla statuizione di difetto d'interesse dell'attore ad impugnare la
10 delibera dell'11 maggio 2020, con cui era stata solamente disposto il rinvio dell'assemblea ad altra adunanza per l'approvazione del bilancio “onde consentire al socio di eseguire consultazioni ex artt. 2476 n. 2 cc”. Parte_1
Rispetto a tale decisione non si rinviene alcun motivo d'impugnazione.
Occorre, poi, esaminare l'eccezione d'improcedibilità sollevata dalla società appellata, secondo cui, in forza dell'art. 2434-bis, comma 1°, c.c., l'approvazione dei bilanci successivi impedisce l'impugnazione di quello precedente.
L'eccezione è infondata.
L'art. 2434-bis, comma 1°, c.c. prevede che “le azioni previste dagli articoli 2377 e
2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo”, e ciò sul presupposto che con l'approvazione del bilancio successivo viene meno l'interesse all'accertamento della scorrettezza di quello precedente. La norma non dispone per l'improcedibilità delle impugnazioni già proposte, ma esclusivamente di quelle successive all'approvazione del bilancio del successivo esercizio.
Nel caso di specie, il bilancio dell'anno 2019, approvato con delibera assembleare del 25 maggio 2020, è stato tempestivamente impugnato con atto di citazione notificato in data 22 settembre 2020, prima dell'approvazione del bilancio 2020, che è avvenuta con delibera del 2 luglio 2021. Pertanto, l'azione è procedibile e l'eventuale annullamento del bilancio non rimarrebbe privo di effetti, posto che lo stesso art. 2434-bis dispone espressamente che “il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa”. Rimane perciò irrilevante il fatto che, in pendenza del giudizio, siano stati approvati i bilanci degli anni successivi, non potendosi ripercuotere la durata del processo in danno di chi abbia agito tempestivamente. L'eventuale accertamento della nullità della delibera di approvazione del bilancio precedente estende necessariamente i suoi effetti agli esercizi successivi, con obbligo per gli
11 amministratori “di correggere non solo il bilancio per il quale era stata dichiarata
l'invalidità della delibera, ma anche di quelli seguenti, nella misura in cui le rettifiche operate sul primo bilancio impugnato manifestano i loro effetti sul contenuto dei bilanci degli esercizi successivi” (Cass. civ. n. 14338/2023).
Permane, pertanto, l'interesse dell'appellante al giudizio.
1. L'appellante, con il primo motivo di impugnazione, censura la sentenza per avere rigettato le domande volte a ottenere l'annullamento della delibera del 25 maggio
2020, ritenendo irrilevanti le circostanze evidenziate dall'attore.
Quanto alle modalità di partecipazione all'assemblea, la convocazione prevedeva lo svolgimento “esclusivamente in videoconferenza”. Secondo l'appellante, era preclusa qualsiasi diversa modalità di partecipazione. Risultando a verbale la presenza fisica dei soci e , il Tribunale avrebbe dovuto Pt_2 Parte_3
dichiarare nulla o annullare la relativa delibera per contrarietà all'avviso di convocazione.
Quanto invece all'espressione del voto, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la sottoscrizione del verbale dell'assemblea da parte dei soci e Pt_2 Parte_3
come equivalente all'espressione, da parte loro, di voto positivo e quindi
[...]
con approvazione all'unanimità. La sottoscrizione del verbale non poteva valere quale espressione di voto positivo, ma tutt'al più quale conferma dell'esito della deliberazione, senza permettere di determinare se a maggioranza o all'unanimità.
L'appellante, inoltre, eccepisce che, a fronte della presenza di tre soci ( e Pt_2
, le sottoscrizioni siano state solamente Parte_7 Controparte_1
due, mancando quella di in quanto aveva Controparte_1 Parte_2
sottoscritto la delibera solamente come persona fisica e non anche in veste di delegato della società. In definitiva, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare nulla o annullare la delibera per incompletezza o inesattezza del verbale, tale da impedire l'accertamento del voto espresso da ciascun socio.
Il motivo è infondato.
12 Quanto alle modalità di svolgimento dell'assemblea, l'incongruenza della verbalizzazione è solo apparente: l'attestazione dello svolgimento “esclusivamente in videoconferenza” non si deve intendere in contraddizione con la presenza fisica dei soci e (il primo anche quale delegato della Pt_2 Parte_3 [...]
detentrice dell'1% delle quote sociali), che è confermata dalla CP_1
sottoscrizione autografa del verbale stesso, giacché i due avevano assunto i rispettivi ruoli di presidente e segretario dell'assemblea e, come tali, pur nella vigenza della normativa emergenziale Covid, potevano essere presenti fisicamente in loco.
La convocazione dell'assemblea in videoconferenza faceva venire meno la necessità della convocazione in un luogo fisico e della presenza, in tale luogo, dei soggetti convocati, senza tuttavia porre alcun divieto in tal senso, come risulta dall'art. 106 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, cd. Cura-Italia, recante “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti” (in cui si legge che le società a responsabilità limitata “possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma,
2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, c.c., senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio”, laddove l'inciso “senza la necessità” non esclude la facoltà che detti soggetti si riuniscano fisicamente in un luogo fisico qualora lo ritengano opportuno).
Ad ogni modo, l'irrilevanza della circostanza, ai fini della validità della delibera, risulta dal combinato disposto dell'art. 2479 ter, comma IV, c.c. e dell'art. 2377, comma V, n. 3, c.c., secondo cui “la deliberazione non può essere annullata per
l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione”: deve escludersi che
13 le modalità di svolgimento dell'assemblea, con la partecipazione di tre soci su quattro – avendo l'appellante anticipatamente manifestato l'intenzione di non partecipare – e la presenza fisica dei soci e Pt_2 Parte_3
rispettivamente quale presidente e segretario, abbiano in qualche modo interferito con il regolare funzionamento dell'assemblea e quindi con la validità della deliberazione.
Quanto invece all'espressione del voto, l'art. 2375 c.c., secondo il quale “il verbale deve indicare […] le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti”, è da considerare unitamente all'art. 2377, comma 5°, c.c., secondo cui “la deliberazione non può essere annullata: […] 3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione” (ciò conformemente all'orientamento della giurisprudenza, la quale ha puntualizzato che “le disposizioni dell'art. 2377, comma 5°, n. 3, c.c. devono essere interpretate, alla luce dell'art. 2375 c.c., nel senso che le carenze della verbalizzazione prive di influenza ai fini della validità della deliberazione sono solo quelle che non pregiudicano la verifica circa il contenuto, gli effetti e la validità della deliberazione (ciò vale, ad esempio, per l'indicazione delle modalità di voto, quando esse non siano imposte dalla legge o dallo statuto)”: Cass. civ. n.
603/2017). Ne consegue che la deliberazione non può essere annullata per la mera inesattezza del verbale o per sua incompletezza, ove da tali mancanze non derivi l'impossibilità di accertare il contenuto, gli effetti e la validità della delibera stessa.
Nella specie, il Tribunale ha correttamente ritenuto che le irregolarità della verbalizzazione non fossero tali da inficiare la validità della delibera. Dal verbale dell'assemblea, infatti, risulta inequivocabilmente: i) che vi hanno partecipato tre soci su quattro ( e , quest'ultimo anche in rappresentanza Pt_3 Parte_2
della rappresentanti il 67% del capitale sociale;
ii) che Controparte_1
ha svolto le funzioni di presidente ai sensi dello statuto e che Parte_2
14 è stato nominato segretario, e in tali ruoli hanno sottoscritto il Parte_3
verbale; iii) che il punto all'ordine del giorno “approvazione del bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31.12.2019” è stato messo ai voti;
iv) che non vi sono state dichiarazioni di dissenso o richieste di chiarimenti da parte di alcuno dei partecipanti;
v) che l'assemblea ha deliberato di approvare il bilancio.
Da tali circostanze indicate in verbale – non contestate e rispetto alle quali l'appellante non ha comunque offerto prova della non corrispondenza alla realtà – si deve necessariamente desumere che la deliberazione sia stata assunta con il voto positivo di tutti i partecipanti (ricordando che lo statuto prevede, al paragrafo 4.5., che l'assemblea delibera “con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale) oltre che nel rispetto della previsione statutaria per cui “le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori al termine dell'assemblea” (par. 4.4).
Risultando a verbale l'esplicita indicazione dei partecipanti e la conseguente – seppur implicita – indicazione dei votanti (giacché, in presenza di due soli soggetti, soci e delegati, la formula “l'assemblea delibera” non può che riferirsi a tutti), necessarie per comprendere il processo deliberativo e accertarne la validità, è irrilevante la mancata indicazione della modalità di espressione del voto che, non essendo imposta dalla legge o dallo statuto, non pregiudica la verifica circa il contenuto, gli effetti e la validità della delibera (la quale, in assenza di diversa espressa previsione, si deve ritenere abbia seguito la procedura disposta dallo statuto sociale [par. 4.5], secondo cui “le deliberazioni sono prese per alzata di mano”: disposizione non derogata dalla normativa emergenziale citata).
Circa la mancanza di sottoscrizione del socio di cui Controparte_1
l'appellante si lamenta, si osserva che dal verbale non si ricava che Parte_2
abbia apposto la sottoscrizione limitatamente alla sua persona, e non anche per
[...]
conto della società che legalmente rappresentava. La circostanza è comunque priva
15 di rilievo, atteso che dalla già menzionata previsione statutaria, per cui “le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori al termine dell'assemblea” (par.
4.4), si desume che non era necessaria la sottoscrizione di tutti i votanti, ma solo del presidente e del segretario (senza peraltro considerare che la quota detenuta da
[...]
era minimale [1% del capitale] e perciò ininfluente sull'esito della Controparte_1
votazione).
2. Con il secondo motivo di appello, si duole che il Tribunale abbia Parte_1
escluso la violazione dei precetti di chiarezza, trasparenza, correttezza e veridicità del bilancio al 31 dicembre 2019, approvato con la delibera impugnata, nonostante l'attore avesse allegato: 1) che il credito di euro 4.000,00 nei confronti di Pt_1
fosse inesistente;
2) che i costi sostenuti in favore dello studio legale
[...]
dello studio legale Fabris e di AM s.r.l. fossero ingiustificati CP_4
(mancando un preventivo incarico e la prova delle attività prestate), sproporzionati e generici;
3) che il credito di euro 20.000,00, a titolo di “finanziamento eredi”, fosse inesistente.
Il Tribunale ha così motivato la decisione:
“1) Credito di € 4000 nei confronti di Parte_1
Contrariamente a quanto affermato dall'attore, che assume trattarsi di credito inesistente, la posta è
veritiera. Lo stesso attore ha precisato che si tratterebbe di un credito da interessi relativo a credito
nei suoi confronti che seppur all'origine era intestato alla società, il 26 ottobre del 2014 era stato
ceduto “in chirografo” a (v doc 25 attoreo;
v. anche riconoscimento cessione doc 26 ) CP_1
con cessione che era stata notificata all'attore mediante racc. a.r. Secondo l'attore poiché la cessione
del credito aveva riguardato anche gli “oneri accessori” la Società non era più titolare di alcun
credito nei confronti di , né per capitale, né per interessi. Va rilevato che l'atto di Parte_1
cessione che prevede la cessione del credito oltre gli accessori è da intendersi - in conformità all'art
1263 ultimo comma c.c. - nel senso che nell'oggetto della cessione sono ricomprese le utilità che il
creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con
il diritto stesso ivi compresi in primis gli interessi che il credito ceduto è in grado di generare, ma non
certo che nel credito ceduto sia ricompreso anche il credito per interessi già maturati
16 antecedentemente alla cessione necessitando all'uopo una inequivoca deroga all'art 1263 ultimo
comma cc che nel caso di specie manca. Il credito per interessi già maturati e rimasto in capo alla
società è stato dunque correttamente esposto nel bilancio de quo (così come nei bilanci precedenti).
2a) Fatture studio legale CP_4
Trattasi di due fatture la prima n. 5/2019/EL (doc.27attoreo) e la seconda n346/2019 /EL (doc. 28
attoreo); ritiene il Collegio che esse difformemente da quanto affermato da parte attrice contengano
descrizione sufficiente a dar conto dell'attività svolta avendo la prima n. 5/2019/EL causale 'acconto
per la pratica BELLUNO COMUNE DI – Ricognizione centro commerciale (ns rif. 12506)”
(doc.27attoreo) e la seconda n346/2019 /EL causale 'acconto per la pratica PITTARELLO /
COMUNE DI BELLUNO: Proroga e rinnovo contratto locazione – Assistenza su pratica urbanistico-
commerciale (ns rif 13000) (doc. 28 attoreo) indicazioni che consentono di comprendere l'attività
oggetto di fatturazione da parte dello studio legale Dalla documentazione dimessa CP_4
dalla convenuta tra cui il doc 83 (conferimento di incarico ) nonché la corrispondenza intercorsa tra
società e studio legale (v doc da 28 a 33 e doc 84,) si evince che lo studio professionale ha
effettivamente svolto l'attività professionale per la società; il pagamento è intervenuto e quindi la
posta di bilancio è veritiera. Il tutto non senza rilevare, ad colorandum, che parte della attività dello
studio Legale de quo è stata svolta quando lo stesso era amministratore e dalla Parte_1
Per_ corrispondenza intercorsa tra lo stesso attore e e inoltrata cc a Parte_3
(presumibilmente l'altro fratello ) di cui al doc 36 (che reca peraltro proprio la indicazione Pt_2
che si tratta della pratica “ rif 12506”) risulta che era ben nota ad la pratica di cui Parte_1
trattasi e gli era noto che di essa si stesse occupando l' avv.to Zago (dello studio . CP_4
Del tutto inconferente sono poi le doglianze in ordine alla mancata prova della “ non proporzionalità” di detto compenso rispetto alla attività prestata (v. memoria attorea ex art 183 VI comma n.1 cpc pag 6 ) posto che il bilancio deve dare contezza “contabile” dell'intervenuto
pagamento indipendentemente da valutazioni circa congruità o meno dei compensi erogati.
2b)Fatture studio legale Fabris
In realtà, non si tratta di quattro fatture bensì di sole due fatture la n. 115/19 (doc 37 attoreo) e la n.
116/19 ( doc 38 attoreo) fatture per complessivi euro 4.800,00 di compensi nel mentre il doc 36 ( n
114/19) attoreo non è una fattura, come erroneamente indicato dall'attore, ma una nota di credito che
ha annullato la precedente fattura 113/19 (doc. 35 attoreo). Risulta dalla documentazione dimessa
dalla società che le fatture riguardano attività professionale afferente il contratto di locazione con
UNICOMM e la revisione del contratto di locazione con EUROBRICO e dunque per attività
effettivamente svolta per la società e non per affari “personali” dell'amministratore. Rilevano a tal
riguardo quanto alla pratica UNICOMM il preventivo doc 38 di Euro 3.800,00 che a prescindere
17 dalla firma di che l'ha disconosciuta, reca comunque la firma degli altri due Parte_1
componenti del CDA aventi potere di firma disgiunta;
vi è poi il doc 39 - preavviso di parcella - che
indica in dettaglio l' attività svolta dal professionista (preavvviso pervenuto alla società quando
l'attore era ancora consigliere) ; è infine indubbio che il professionista abbia provveduto ad effettuare la attività per cui è stato pagato circostanza peraltro nota l'attore ha formulato via e-mail
delle osservazioni alla bozza predisposta da FA (v. doc 62). Per la pratica EUROBRICO
relativa alla revisione di un contratto d'affitto, il compenso professionale riportato in fattura è stato
di € 1000,00: è stato prodotto dalla società (doc 43 ) il preavviso di fattura dell'avv. Fabris con
descrizione analitica delle attività; è indubbio che l'attività sia stata fatta e peraltro vi è stata sul
punto pure l'interlocuzione di che ha svolto con e mail osservazioni alla bozza di Parte_1
contratto predisposta dall'avv.Fabris (v doc . 40- 41- 42) . Le fatture si riferiscono dunque ad attività
effettivamente svolte per la società. Circa la inconferenza del rilievo attoreo sulla non
“proporzionalità “ del compenso, svolto in prima memoria ex art 183 VI comma c.p.c si richiama quanto già esposto sul punto con riferimento alle fatture . In prima memoria ex art CP_4
183 VI comma cpc l'attore ha altresì asserito che la documentazione dimessa in giudizio da
controparte relativamente alle posizioni e FA poiché ad egli non esibita nel CP_4
corso dell'ispezione svolta ex art 2476 comma 2 c.c sarebbe inutilizzabile in giudizio;
va rilevato che
detta inutilizzabilità non è desumibile da nessuna norma o principio dell'ordinamento in campo
societario e men che mai è applicabile il principio di cui alla sentenza di Cassazione n. 22743 del
9.11.2016 (citata dall'attore) posto che detta sentenza riguarda un contenzioso tra Agenzia Entrate e
contribuente e il principio di inutilizzabilità colà affermato è fondato “sulle disposizioni del D.P.R. n.
600 del 1973, art. 32, commi 3 e 4 (nel testo vigente ratione temporis, corrispondenti agli attuali
commi 4 e 5), e segnatamente sull'art 3 cit in forza del quale “le notizie ed i dati non addotti e gli atti,
i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio non
possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede
amministrativa e contenziosa”: normativa del tutto estranea alla fattispecie che qui occupa.
2c) fatture SECAM
Va rilevato che le fatture de quibus emesse da SECAM sono state accettate dalla società il CP_3
che fa presumere nei rapporti tra SECAM e la società convenuta l' accordo per la prestazione dei
servizi indicati nelle stesse, essendo del resto ciò congruente con il fatto che risulta che SECAM da
anni fornisce i suoi servizi a (v. fatture di parte convenuta docc 46 -50) e con la CP_1
circostanza che ciò ha continuato a fare anche quando il Cda era composto anche dall'odierno
attore; in ogni caso le fatture sono state ricevute dalla società e pagate (la circostanza non è
contestata ed è pacifica) di tal che i relativi pagamenti debbono necessariamente risultare in bilancio,
18 inconferente essendo con riferimento alla impugnativa di bilancio ogni contestazione circa la
congruità degli importi erogati o circa la pretesa inutilità (per asserita duplicazione con il compenso
di amministratore) di alcune prestazioni o circa il fatto che si tratti di fatture emesse nei confronti
della società e da essa pagate ma per prestazioni erogate sia pure solo in piccola parte non alla
società ma a socio (v ad es. fattura n. 165/19 ), censure che possono eventualmente esser valorizzate
in azione per mala gestio, nel mentre in bilancio va fatto constare l' effettivo intervenuto pagamento
dei compensi in esse esposti. Quanto alla fattura n. 57/2019 emessa da SECAM S.r.l. per attività e
prestazioni , per larga parte a detta dell' attore non di pertinenza di bensì di società CP_1
diversa, la e riferita comunque a credito prescritto, non può che Parte_8
osservarsi che la è confluita nella e il fatto che si tratterebbe di Parte_8 CP_3
credito prescritto ancora un volta può esser se del caso vicenda sintomatica di mala gestio ma
essendo intervenuto il pagamento ciò va rappresentato in bilancio;
sin d'ora di rileva che la fattura è
stata emessa, ricevuta e pagata solo nel 2019 di tal che sotto tale profilo non è scorretta la
appostazione nel bilancio di esercizio 2019.
3) Credito € 20.000,00 per” finanziamento infr. eredi Da Pt_5
Parte attrice ha affermato trattarsi di posta inveritiera non esistendo il relativo finanziamento
infruttifero: in causa al contrario è stato provato che la erogazione del relativo importo venne
effettuata nel conto corrente 1000/7728 cointestato ai tre eredi ( e acceso Persona_5 Pt_3
presso San Paolo con versamento della somma de qua in due tranches di € 10.000,00 ciascuna (v doc
55 di parte convenuta) e che la società lo abbia erogato come “finanziamento “risulta sia dalle
indicazioni delle movimentazioni bancarie sia dai mastrini (v doc 55,81,82 .e 56) . Non viene
ovviamente qui in rilievo la questione della correttezza gestoria o meno dell'utilizzo di somme della
società per erogare finanziamenti senza interessi ai soci, dovendosi in questa sede unicamente
rilevare che la operazione de qua è stata fatta con detta causale e che il bilancio ne dà dunque
evidenza contabile.
4) Posizione Pt_6
La contestazione in ordine alla tecnica con la quale è stata contabilizzata la posizione in Pt_6
realtà attiene alla contabilità interna e non al bilancio qui impugnato: essendo la una Pt_6
società fallita, il credito verso la stessa è stato in bilancio tout court completamente azzerato senza
che sia stato appostato o alcun fondo.
5) Altre violazioni / appostazione costi e ammortamenti
a) Fatture studio non è condivisibile l'assunto attoreo secondo cui i costi delle due CP_4
fatture di cui si è già detto anziché interamente “spesati” nell'esercizio 2019 avrebbero dovuto essere
necessariamente appostati come “oneri pluriennali” o “ammortamenti” da distribuire in più esercizi.
19 L 'art. 2426, n. 5), c.c. stabilisce che "i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi
utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale”… ; il principio OIC 24 precisa a sua volta che , gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale solo se: è dimostrata la loro utilità futura;
esiste una
correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società; è stimabile con
ragionevole certezza la loro recuperabilità. Lo stesso principio contabile evidenzia poi che essendo la
recuperabilità caratterizzata da alta aleatorietà essa vada stimata con principio di prudenza;
proprio
in ragione della peculiarità di detti oneri del resto l'art 2426 n. 5 cc usa il termine “possono” non
”debbono” e ritiene questo Tribunale di aderire all'orientamento secondo cui l'iscrizione di dette poste nell'attivo di bilancio costituisca una facoltà e non un obbligo, di tal che la censura attorea non
é condivisibile
b) Con riferimento alle fatture n.81 del 17 settembre 2019 e n. 87 del 2.10.2029 dell'avv.to Martina
Bruscagnin va rilevato che le fatture pur riferite ad attività del 2013 sono state emesse e ricevute nel
2019 e le stesse proforma sono state comunicate alla società nel 2019 (v doc 58 e 59): non essendovi
evidenza in causa che detti costi siano stati in precedenza già reclamati o comunque risultassero già
da elementi certi e precisi la loro esposizione in bilancio esercizio 2019 è corretta.
c) Quanto alla fattura del notaio n. 11 del 9.1.2019 relativa alla consulenza Persona_3
prestata in merito alla stipula di contratto di affitto d'azienda con la società Eurobrico valgono
argomentazioni analoghe a quanto già esposto al punto a).
d) Con riferimento alle fatture dello Studio legale Fabris si è già sopra detto che la tipologia della
attività prestata è ben desumibile anche nel dettaglio dai documenti dimessi di cui si è già detto (v. ad
es proforme dello studio legale) e il diritto alla detrazione non viene meno quanto comunque
sussistano elementi che consentono all'Ufficio impositore di accertare comunque l'attività prestata e
dunque i requisiti sostanziali che fondono l'esercizio del diritto alla detrazione (v ordinanza Corte di
Cassazione n 37209 del 29 novembre 2021).
e) È inconferente in relazione alla impugnativa di bilancio che nelle fatture SECAM siano stati
esposti e addebitati oneri per spese di studio e il 4% per cassa dottori commercialisti che secondo
l'attore non sarebbero dovuti posto che detti oneri e spese sono stati esposti nelle fatture e riaddebitati e il bilancio dà di ciò rappresentazione;
le fatture sono state effettivamente pagate dalla
società convenuta e il fatto che in alcune di esse ( invero piccolissima parte) siano stati esposte anche
prestazioni quali redazione modello dichiarazione redditi in favore di socio che la società ha inteso
sostenere, non esclude la detraibilità e deducibilità , rilevando ancora una volta detta circostanza al più sotto altro profilo ovvero quello della correttezza gestoria ma non ai fini che qui occupano”.
20 L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente giudicato irrilevanti le sue allegazioni, ritenendo provati gli esborsi e discorrendo di un'eventuale mala gestio degli amministratori sociali.
L'appellante ripete che non vi è prova della pattuizione della misura del compenso, intervenuta tra la società e l'avv. Demenichelli, e che comunque la somma richiesta era sproporzionata. Lo stesso doveva dirsi per il compenso dell'avv. Fabris, non preventivato e la cui fattura era generica.
Le censure mosse in punto di congruità e non pertinenza dei costi addebitati da
AM erano suffragate dalla relazione del dott. , il quale aveva Persona_6
accertato che AM, società riferibile al dott. , aveva ricevuto Parte_2
Euro 8.400,50 ed Euro 1.158,61 per prestazioni prive di riscontri documentali e non inerenti.
L'appellante non aveva mai autorizzato il finanziamento di Euro 20.000 a favore dei tre fratelli, eredi del padre.
Tutto ciò premesso, il motivo d'impugnazione è infondato.
L'appellante confonde la funzione del bilancio, che consiste nell'offrire un'attendibile rappresentazione dei risultati dell'esercizio e della situazione patrimoniale dell'impresa, con la giustificazione economica delle operazioni compiute dalla società, che attiene al giudizio sulla gestione degli amministratori.
2.1. Quanto al credito di euro 4.000, esposto in bilancio a titolo di interessi sul prestito di euro 200.000 concesso dalla società allo stesso appellante, l'appellante sostiene che sarebbe inesistente poiché gli interessi dovevano ritenersi compresi nella cessione del credito per il capitale, compiuta il 26 ottobre 2014 dalla società con (la società cedente aveva notificato al debitore ceduto la CP_1
cessione del “credito che vantiamo nei Vs. confronti per complessivi euro 200.000 oltre a oneri accessori”: poiché nell'atto di riconoscimento del debito datato 17 ottobre 2016 si dava atto che “il sig. si obbliga a restituire al Parte_1
creditore detta somma di euro 200.000 entro la data del 31 dicembre 2020”, era da
21 escludere la maturazione di interessi prima della scadenza del termine restitutorio, successivo alla redazione del bilancio de quo). Aggiunge l'appellante che la conferma del fatto che anche gli interessi erano ricompresi nella cessione del credito si trae dal fatto che i due fratelli e quali eredi del padre e Pt_2 Pt_3
cessionario , nel giudizio di divisione ereditaria (pendente avanti al CP_1
Tribunale di Belluno, r.g. n. 1163/2020), avevano chiesto al fratello Pt_1
odierno appellante, il conferimento alla massa ereditaria dell'importo corrispondente a tutti gli interessi legali maturati sul credito restitutorio dal 2013
(quando il credito era sorto) e non solo di quelli maturati successivamente alla cessione del credito al de cuius.
Si osserva che è certo che la società vantasse un credito di euro 200.000 nei confronti dell'appellante per un prestito concessogli nel 2013, ceduto nel 2014 al padre di lui, . CP_1
L'importo di euro 4.000 a titolo di interessi maturati su tale finanziamento è stato correttamente iscritto nel bilancio impugnato, senza necessità di stabilire se fosse ricompreso nell'oggetto della cessione, comunicata al debitore in data 26 ottobre
2014 con riferimento a “complessivi euro 200.000 (duecentomila) oltre a oneri accessori”, che lascia incerta la sorte degli interessi maturati dal 4 gennaio 2013 fino alla data della cessione (per l'appellante compresi nella cessione del capitale, mentre per l'appellata rimasti in capo alla società cedente, prevedendo l'art. 1263, ult. co., c.c. che “la cessione non comprende i frutti scaduti”).
Infatti, prima che insorgesse la controversia, il credito della società non era contestato. Esso, infatti, compariva nei bilanci degli anni successivi all'erogazione del prestito (dal 2014 al 2018), approvati dall'assemblea e predisposti dagli amministratori (tra cui lo stesso appellante, amministratore fino al 31 ottobre 2019).
In particolare, il credito è presente nel bilancio del 2018, approvato con il voto favorevole dallo stesso appellante (docc. 3 e 27 primo grado società).
22 Dunque, a parte il fatto che “il bilancio regolarmente approvato dall'assemblea di una società ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci (anche se assenti o dissenzienti), la delibera di approvazione, in deroga all'art. 2709 c.c., fa piena prova, nei confronti dei soci, dell'esistenza dei crediti della società, purché chiaramente indicati nel bilancio medesimo” (Cass. civ. n. 1943/2023), il bilancio al 31 dicembre 2019 non poteva dismettere un credito proveniente dagli esercizi precedenti, senza che fosse sopraggiunto un qualche fatto che inducesse gli amministratori a considerarlo perduto.
Del pari non rileva, ai fini della correttezza del bilancio impugnato, la vicenda del giudizio di divisione ereditaria (nel quale i fratelli e soci e Pt_2 Parte_3
avrebbero chiesto all'appellante di conferire alla massa ereditaria anche i
[...]
crediti maturati prima della ricordata cessione del credito;
e l'appellante avrebbe
“effettuato, in favore dei fratelli, il pagamento da loro richiesto a titolo di interessi legali sul credito ceduto”, mentre questi ultimi “nella loro qualità di eredi del de cuius, hanno accettato ed incassato il pagamento anzidetto senza alcuna riserva”), che è successiva all'esercizio 2019 cui il bilancio fa riferimento.
Dunque, il bilancio al 31 dicembre 2019 correttamente riportava il credito per interessi, già risultante dai bilanci degli anni precedenti, che non poteva essere espunto se non a seguito dell'accertamento dell'insussistenza del diritto: accertamento che, una volta intervenuto, non avrebbe reso falso il bilancio passato, ma avrebbe imposto l'eliminazione del credito dai bilanci futuri.
E' superfluo aggiungere che l'importo della voce controversa (euro 4.000) si caratterizza per irrisorietà rispetto all'attivo di bilancio della società nel medesimo esercizio (pari ad euro 2.269.358), sicché la questione è assolutamente inidonea a mutare la percezione dei terzi sulla situazione patrimoniale della società. A norma dell'art. 2423 c.c., il bilancio sociale deve rappresentare “in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società”, senza che siano previsti obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa ulteriori
23 rispetto alla regolare tenuta delle scritture contabili “quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”.
2.2. Quanto alle fatture emesse dallo studio legale dallo studio legale CP_4
Fabris e da AM s.r.l., l'appellante sostiene che l'appostazione a bilancio dei relativi costi sarebbe illegittima in mancanza della prova di un preventivo incarico e dell'effettiva prestazione delle attività e, comunque, in quanto sproporzionati e generici.
Per quanto concerne, in particolare, le fatture dei due studi legali, l'appellante lamenta che il giudice non abbia valorizzato l'eccezione attorea per cui mancherebbe la prova del presupposto rapporto negoziale tra le parti, il che farebbe venire meno il carattere di certezza che i principi contabili nn. 11-19 dettati dall'Organismo italiano di contabilità richiedono ai fini dell'iscrizione a bilancio, che prevedono rispettivamente che “la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali” e che le passività possano essere iscritte a bilancio solo se di “natura determinata ed esistenza certa”.
Secondo l'appellante: i) in relazione alla fattura n. 346/2019 dello studio di euro 15.000,00 mancherebbe il titolo giudico giustificativo della CP_4
spesa non essendoci un contratto d'opera professionale, né un preventivo scritto
(obbligatorio ai sensi dell'art. 13, co. 5, L. n. 247/2012) ed essendo indicato genericamente, quale oggetto, “acconto per la pratica Parte_9
: proroga e rinnovo contratto di locazione – assistenza su pratica
[...]
urbanistico commerciale, senza indicazione specifica dell'attività prestata e della data dell'esecuzione; ii) in relazione alla fattura dello n. Controparte_4
5/2019 di euro 15.000,00 – avente il generico oggetto “acconto per la pratica
BELLUNO COMUNE DI ricognizione centro commerciale” e priva di indicazione specifica dell'attività prestata e della data dell'esecuzione – mancherebbe la prova della sua effettiva riconducibilità all'attività professionale indicata dalla società
24 convenuta poiché la relativa lettera di incarico sarebbe dell'ottobre 2017, rendendo così inverosimile la corresponsione di un acconto solo nel settembre 2019; iii) le fatture dello studio Fabris n. 115/2019 per euro 1.000 e n. 116/2019 per euro 3.800 sarebbero generiche, tanto da non potere essere ricondotte alle pratiche “revisione del contratto di locazione con EUROBRICO” e “contratto di locazione con
UNICOMM” indicate dalla società appellata;
; iv) anche per queste mancherebbe il titolo giuridico giustificativo della spesa, non essendoci un contratto d'opera professionale né un preventivo scritto;
v) i costi delle fatture di entrambi gli studi professionali sarebbero, poi, sproporzionati e, pertanto, fiscalmente indeducibili
(essendo la sproporzione indice di mancanza di inerenza della spesa all'esercizio di impresa) e non iscrivibili a bilancio.
Al riguardo, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che ciò non rileverebbe ai fini dell'impugnazione del bilancio, ma solo per valutare l'eventuale ipotesi di mala gestio degli amministratori.
Quanto alle fatture di AM (n. 454/2018 di euro 2.112,90; n. 3/2019 di euro
4.668,26; n. 57/2019 di euro 10.248,61; n. 132/2019 di euro 1.775,85; n. 165/2019 di euro 6.389,73; n. 305/2019 di euro 1.880,25; n. 361/2019 di euro 2.001,62), si riferivano a prestazioni inesistenti e comunque non inerenti all'attività d'impresa di e quindi mancava il requisito della certezza previsto dai principi contabili CP_1
nn. 11-19 dettati dall'Organismo italiano di contabilità. L'apposizione a bilancio di tali costi, non deducibili poiché riferiti a prestazioni non inerenti, avrebbe arrecato un gravissimo pregiudizio alla società.
Riguardo a tali fatture, l'appellante evidenzia che nella diversa causa avente ad oggetto l'azione di responsabilità, dallo stesso promossa nei confronti Parte_2
quale amministratore unico della società [carica assunta il 31 ottobre 2019], il
[...]
c.t.u., con perizia depositata il 27.01.2023 (prodotta come all. E), avrebbe accertato che la complessiva somma di euro 8.400,50 sarebbe riferita a “prestazioni senza
25 riscontro documentale” e quella di euro 1.158,61 a “prestazioni senza riscontro documentale e non inerenti”.
Le censure mosse alla sentenza non sono condivisibili.
Si rileva, innanzitutto, che il pagamento di tali fatture da parte della società era avvenuto e risultava dalle scritture contabili. L'eventuale sproporzione dei compensi richiesti dai professionisti rispetto all'attività da loro prestata non escludeva la necessità, una volta intervenuti i pagamenti, di esporre l'uscita monetaria tra i costi di esercizio.
La non deducibilità di spese sproporzionate o non inerenti può avere rilievo fiscale, ma non esclude la necessità d'indicare il costo sostenuto nella formazione del bilancio civilistico di esercizio, ferma restando – come già evidenziato dal
Tribunale – la responsabilità gestoria degli amministratori, qualora le allegazioni dell'appellante fossero comprovate.
Dunque, il bilancio deve necessariamente dare contezza di tutti i pagamenti compiuti, a prescindere da ogni valutazione sulla congruità degli esborsi.
E' opportuno aggiungere che è onere di chi impugna il bilancio provare i fatti dedotti a sostegno dell'invalidità e non degli amministratori fornire la prova che le allegazioni dell'attore non corrispondono al vero.
L'appellante nulla ha dimostrato con riferimento alle fatture emesse alla società dai professionisti suddetti.
Comunque, con riferimento alle fatture dello studio si rileva che – CP_4
come già indicato dal Tribunale – esse forniscano adeguati riferimenti all'attività oggetto della prestazione, il cui effettivo svolgimento è provato dalla lettera di conferimento dell'incarico (doc. 83 primo grado convenuta) e dalla corrispondenza intercorsa tra la società e lo studio legale (docc. da 28 a 33 e 84, fasc. primo grado convenuta) e tra lo stesso appellante e gli altri soci (doc. 36 primo grado convenuta).
26 Per quanto riguarda le fatture dello studio Fabris, valgono le medesime considerazioni: dalla documentazione esibita dalla società convenuta emergono adeguati riferimenti all'attività svolta e alla pattuizione del relativo compenso
(docc. 38,39, 43 primo grado convenuta), nonché alla conoscenza che di ciò aveva anche il socio (docc. 40, 41, 42, 62 primo grado convenuta). Parte_1
Anche le fatture emesse da AM, ricevute e contabilizzate, furono pagate dalla società, il che imponeva l'appostazione a bilancio dell'uscita patrimoniale. E' perciò irrilevante, nella presente controversia, che la consulenza tecnica disposta in altro giudizio (ove per l'appunto si discute della responsabilità dell'amministratore) abbia appurato che alcune prestazioni non avrebbero riscontro documentale e non sarebbero state inerenti (trattasi peraltro di importi modesti, complessivamente inferiori a euro 10.000, rispetto ad un attivo di bilancio che nel medesimo esercizio ammontava euro 2.269.358, assolutamente inidonei a mutare la percezione dei terzi in merito alla situazione patrimoniale della società).
Tutte le contestazioni riferite alle succitate fatture, infine, sono contraddette da quanto lo stesso appellante scrive nel terzo motivo di impugnazione, affermando che, ove avesse avuto tempestiva conoscenza della documentazione esibita da controparte, “avrebbe potuto effettuare valutazioni diverse, o comunque maggiormente consapevoli”, con ciò riconoscendo che la documentazione esibita dalla società smentisce le sue allegazioni.
2.3. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provata l'erogazione di euro 20.000,00 a titolo di “finanziamento eredi” (credito riportato in bilancio). non avrebbe mai autorizzato tale operazione, né avrebbe Parte_1
prelevato la somma accreditata sul conto corrente, dovendosi considerare l'operazione solo quale mero deposito, tanto più che l'attività di finanziamento in favore di terzi non sarebbe contemplata nell'oggetto sociale della convenuta,
l'entità della somma non era trascurabile e la dazione non era menzionata menzionata nella nota integrativa quale “operazione tra parti correlate”.
27 La dazione di denaro è certa, poiché l'accredito della somma complessiva di euro
20.000 sul conto corrente n. 1000/7728, cointestato ai coeredi (ossia a tutti Pt_2
e tre i fratelli), risulta dall'elenco movimenti del conto (ove figurano due bonifici di euro 10.000, provenienti dalla società: doc. 55 primo grado convenuta), così come dai mastrini di contabilità e dai movimenti di conto corrente della società (docc. 56,
81, 82 primo grado convenuta).
Ai fini della correttezza dell'appostazione del credito restitutorio a bilancio è del tutto irrilevante che abbia o meno autorizzato l'operazione e non Parte_1
abbia approfittato della somma accreditata. Il credito restitutorio della società è comunque esistente e non poteva non essere indicato in bilancio.
A fronte all'oggettività dell'esborso, la società era in ogni caso tenuta ad esporre il credito in bilancio, e ciò a prescindere da chi fosse tenuto alla restituzione (nel bilancio non sono ovviamente indicati i nomi dei debitori).
Non può perciò dirsi che il bilancio non fosse vero e che la deliberazione che l'ha approvato sia invalida.
3. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza per avere riconosciuto alla convenuta il diritto alla rifusione delle spese di lite, anziché compensarle in applicazione all'art. 92 c.p.c., che lo consente nel caso in cui sussistano gravi ed eccezionali ragioni. L'attore aveva eccepito, sin dalla memoria ex art. 183, comma
6°, n. 1, l'inutilizzabilità della documentazione relativa alle fatture degli studi professionali e Fabris e di AM, dimessa dalla convenuta in sede di CP_4
costituzione in giudizio, in quanto non precedentemente esibita al socio in sede di controllo ex art. 2476, comma 2°, c.c.: se egli avesse potuto prenderne visione prima dell'instaurazione del giudizio, avrebbe potuto valutare i fatti di causa diversamente o comunque in maniera più consapevole.
Anche quest'ultimo motivo d'impugnazione è infondato.
Il Tribunale di Venezia ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
28 Non ricorrevano le gravi ed eccezionali ragioni, invocate dall'appellante per ottenere la compensazione delle spese processuali. Infatti, anche dopo la produzione documentale della convenuta, l'attore ha continuato a sostenere le proprie tesi, coltivate pure nel presente giudizio di appello. In ogni caso, l'art. 92
c.p.c. va inteso nel senso che “le gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese non sono ravvisabili nel solo fatto che la domanda attorea, prima dell'instaurazione del giudizio, avesse una parvenza di fondatezza, nel caso in cui la stessa ad esito del giudizio non venga accolta, atteso che, diversamente opinando, si finirebbe con attribuire rilevanza non all'esito del giudizio stesso, ma a una mera prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento proprio di quest'ultimo” (Cass. civ. n.
16130/2024).
11. In conclusione, l'appello dev'essere respinto con integrale conferma della sentenza n. 537/2023 pronunciata dal Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi di cui al d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia (scaglione di valore indeterminato) e delle fasi effettivamente svolte.
12. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n. 1921/2023 r.g. promossa da (appellante) nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(appellata), così ha deciso:
[...]
29 1) rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 537/2023 pronunciata dal Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali del grado, che liquida in euro 8.470,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 18 aprile 2025
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon
Il Consigliere estensore dott. Alessandro Rizzieri
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