Versione
5 aprile 2000
5 aprile 2000
Art. 3. Delega al Governo concernente il Corpo forestale dello Stato 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive specificita', omogeneita' di disciplina con i pari qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie:
a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con determinazione della relativa consistenza organica, in sostituzione delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale, nonche' delle modalita' di progressione di carriera e del corso di formazione; b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali per l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera a), e prevedendo altresi' la ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi periferiche; c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle relative consistenze organiche, delle modalita' di accesso, di formazione e di progressione.
2. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del Corpo forestale dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni.
3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del Corpo forestale dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 700 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.
a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con determinazione della relativa consistenza organica, in sostituzione delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale, nonche' delle modalita' di progressione di carriera e del corso di formazione; b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali per l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera a), e prevedendo altresi' la ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi periferiche; c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle relative consistenze organiche, delle modalita' di accesso, di formazione e di progressione.
2. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del Corpo forestale dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni.
3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del Corpo forestale dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 700 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.
Commentario • 1
- 1. Polizia di Stato: nuovi limiti d'età per l'accesso al concorsoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 settembre 2018 · 0.8892845
Giurisprudenza • 43
- 1. TAR Cagliari, sez. II, sentenza 25/10/2025, n. 934Provvedimento: Pubblicato il 25/10/2025 N. 00934/2025 REG.PROV.COLL. N. 00853/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 853 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da LA EL TE RB, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cocco Ortu e Muro Tronci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Cagliari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei …Leggi di più...
- incarichi esterni·
- discriminazione indiretta·
- giurisdizione amministrativa·
- procedura selettiva·
- art. 7 d.lgs. 165/2001·
- eccesso di potere·
- ricognizione professionalità interne·
- falsità dei presupposti·
- PNRR·
- annullamento atti amministrativi