Ordinanza cautelare 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 31/05/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2025
N. 00408/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00195/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 195 del 2024, proposto da
Atena S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Graziosi e Camilla Mancuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Simoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura regionale in Ancona, piazza Cavour, 23;
nei confronti
Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa concessione di idonea misura cautelare
del provvedimento del Dirigente del Settore Spesa Sanitaria e Socio Sanitaria della Regione Marche prot. 246811, notificato il 29.02.2024, portante riscontro/rigetto dell'istanza del 4.07.2022, con cui parte ricorrente ha chiesto l'aggiornamento delle rette giornaliere delle prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria residenziale per l'Area “Salute Mentale”, anche di tipologia REMS;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La società Atena S.r.l., ente privato accreditato che opera nel settore delle cure sanitarie e socio-sanitarie per l’erogazione di servizi residenziali a pazienti affetti da disturbi mentali nell’ambito della c.d. “Area Salute Mentale” e del settore c.d. “REMS”, ha in essere quattro convenzioni con l’Azienda Sanitaria Unica Regionale, approvate con determinazioni del Direttore Generale nn. 606/2020, 679/2020, 680/2020 e 3/2022, per l’erogazione di prestazioni rientranti nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA).
Assume la ricorrente che, con le anzidette convenzioni stipulate nell’anno 2020, le rette giornaliere sono state stabilite con rinvio alla quantificazione delle tariffe effettuata nel 2014. Per quanto riguarda invece la quarta convenzione, ossia quella stipulata nel 2022 e relativa alle prestazioni REMS, la retta giornaliera è stata stabilita in via contrattuale e il relativo importo è il medesimo di quello concesso da ASUR con le convenzioni del precedente quadriennio 2018-2020. Tutte le citate convenzioni sono state prorogate alle medesime condizioni per gli anni 2023 e 2024. La ricorrente assume, altresì, che quegli stessi importi che potevano considerarsi ancora congrui all’epoca della stipula degli accordi, ora non lo sarebbero più a causa di diversi fattori di inflazione che metterebbero a rischio l’equilibrio economico dei servizi resi.
Per tali ragioni, dapprima con un’istanza del 26 febbraio 2022 inoltrata alla sola Regione Marche, successivamente con una più articolata domanda del 4 luglio 2022 inoltrata anche all’ASUR Marche, la ricorrente chiedeva l’adeguamento ISTAT delle rette giornaliere a decorrere dal 2022, allegando una serie di documenti finalizzati a comprovare il notevole incremento dei costi di gestione delle strutture de quibus ; si è chiesto, in particolare, “… che alla richiesta di integrazione delle condizioni economiche delle convenzioni provveda direttamente ASUR in virtù dei poteri ad essa spettanti in materia di contratti con le strutture private accreditate per i Settori REMS e Salute Mentale. In alternativa, qualora ritenuto più congruo o coerente con il vigente quadro normativo, si chiede che l’integrazione richiesta sia disposta dalla Regione Marche nell’esercizio del proprio potere/dovere di fissazione della Tariffe applicabili ai LEA convenzionati con le strutture private accreditate ”.
Non avendo ricevuto alcun riscontro a tali istanze, l’odierna ricorrente adiva questo TAR ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio tenuto dalle Amministrazioni intimate. Con sentenza n. 59 del 3 febbraio 2023 il TAR respingeva il ricorso; avverso la predetta sentenza veniva proposto appello, che veniva accolto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1040 del 1° febbraio 2024, con cui la Regione Marche veniva condannata a provvedere sull’istanza della ricorrente, essendone stato accertato l’obbligo.
1.1. L’Amministrazione ha dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale anzidetto con l’adozione del provvedimento gravato in questa sede, con il quale le istanze della ricorrente sono state riscontrate in senso negativo, sulla base delle seguenti motivazioni:
a) per far fronte ai maggiori costi determinati dalla pandemia e dalla crisi energetica del 2022, la Regione ha già elargito vari “aiuti” economici nel settore di operatività della Società ricorrente (si pensi, in particolare, al bando approvato con DGR n. 888/2023, per la copertura dei maggiori costi derivanti dalla crisi energetica del 2022, oltre a vari bandi approvati nel periodo Covid – documenti nn. 25 e seguenti della ricorrente);
b) l’inflazione verificatasi nel periodo post-pandemico ha avuto breve durata e oggi è sostanzialmente rientrata nei normali parametri;
c) la Società ha continuato ad erogare le sue prestazioni in modo invariato, evitando rischi di impresa.
La ricorrente ritiene che tale ultimo provvedimento sia errato e ingiusto per i seguenti motivi:
- in merito alla prima ragione di diniego (quella di cui al punto a), la ricorrente ne lamenta l’inidoneità a giustificare il mancato adeguamento tariffario, sia riguardo all’annualità 2023, sia riguardo all’annualità 2022. Le risorse aggiuntive erogate nel periodo Covid sarebbero state destinate a coprire i maggiori costi sostenuti per approntare tutte le misure necessarie ad evitare il rischio di contagio e le ingenti perdite subite a causa della pandemia: non si tratterebbe di costi ordinari bensì straordinari e finalizzati a fronteggiare una situazione contingente. Non ci sarebbe quindi alcuna attinenza con l’aumento oggi richiesto e di cui qui si discute, che invece riguarda l’adeguamento ordinario di tariffe ormai risalenti nel tempo, nelle quali i maggiori costi causati dalla pandemia non sono compresi. Analoghe considerazioni varrebbero per i fondi stanziati con il cosiddetto “bando energia” di cui alla DGR n. 888/2023, approvato per una finalità specifica, ossia per fronteggiare i maggiori costi determinati dalla crisi energetica dell'anno 2022. Peraltro, non si comprenderebbe perché lo stesso bando non abbia impedito, con riferimento al periodo dal 2023 in avanti, di rivedere le tariffe per un servizio del tutto analogo, qual è quello reso dai soggetti gestori di residenze protette per anziani non autosufficienti (categoria R3 secondo la classificazione della D.G.R. n. 1331/2014) e per persone affette da demenza (categoria R3D secondo la classificazione della D.G.R. n. 1331/2014). Con delibera n. 1950 del 12.12.2023 (doc. n. 24 della ricorrente) la Giunta regionale, invero, avrebbe rivisto al rialzo le tariffe di tali strutture (e solo di queste), proprio in considerazione dell’aumento dell’inflazione. Quanto detto varrebbe altresì a sostenere l’irragionevolezza della scelta di non accordare il chiesto aumento tariffario anche per l’anno 2022. Al riguardo la Regione non avrebbe tenuto in considerazione che non tutti i gestori delle strutture hanno beneficiato dei fondi regionali per far fronte all’aumento del costo dell’energia e la ricorrente è tra questi, avendo essa dovuto confrontarsi con il divieto di accedere a tali finanziamenti, a causa dei limiti imposti ai beneficiari di sovvenzioni pubbliche dal c.d. Regolamento “De Minimis” (Regolamento Commissione UE n. 1407/2013). Assume la ricorrente che, anche ammettendo che il settore delle strutture residenziali abbia in passato beneficiato di talune sovvenzioni legate a circostanze specifiche, ciò non basterebbe per sbarrare la strada alla revisione di tariffe divenute ormai obsolete e antieconomiche, atteso che il regime delle sovvenzioni rappresenta qualcosa di ontologicamente diverso dalla revisione delle tariffe contrattuali. Inoltre, come pure messo in evidenza nell’istanza del 4 luglio 2022, la sopravvenuta antieconomicità delle tariffe deriverebbe non soltanto dai rincari del costo dell’energia, ma anche da altri fattori, quali, ad esempio, l’aumento dei prezzi dei beni alimentari, dei servizi di lavanderia, dei costi dei detergenti e dei prodotti per la cura della persona (cfr. relazione di parte sub documento n. 35 della ricorrente);
- quanto al secondo argomento di diniego su cui poggia l’atto impugnato, ossia quello secondo cui la richiesta di aggiornamento delle tariffe non sarebbe più giustificata dato il ritorno dell’inflazione ai normali parametri, la ricorrente ne lamenta la strumentalità e l’erroneità, dato che sarebbe basato su dati parziali. Oltre a ribadire le argomentazioni spese nel primo motivo, la ricorrente sostiene che la Regione, nel prendere a riferimento il valore del PUN (prezzo unico nazionale) medio giornaliero degli ultimi anni, avrebbe dovuto confrontare quello degli anni 2023 e 2024 con quello degli anni dal 2014 al 2019, senza tener conto dei dati relativi agli anni dal 2020 al 2022, che sono quelli toccati dalla Pandemia, in cui l’aumento dei costi è “schizzato alle stelle”. Se avesse operato il corretto raffronto, l’Amministrazione avrebbe agevolmente ricavato che un aumento significativo dei costi rispetto al passato c’è stato e che l’aumento dei prezzi non è stato affatto assorbito;
- la ricorrente si duole, infine, del fatto che, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1040/2024, la Regione, anziché rideterminarsi nell’ambito di un procedimento accompagnato da un’istruttoria formale e che vedesse coinvolte anche le rappresentanze delle strutture accreditate, così come avvenuto per l’adozione della DGR n. 1331/2014 (artt. 3, lettera e, e 20 della legge regionale Marche n. 21/2016), si sarebbe totalmente discostata da questo schema procedimentale, essendo stata rimessa, la decisione di diniego, alle valutazioni del solo Dirigente del Settore.
In conclusione, la pretesa azionata è volta ad ottenere:
“ a) un adeguamento delle Rette mediante adeguamento delle relative Tariffe della D.G.R. n. 1331/2014, con decorrenza dall’anno 2022 o in subordine dal 2023;
b) il riconoscimento del criterio dell’incremento inflattivo espresso dall’Indice FOI nel periodo 2014/2022, in quanto già ritenuto congruo dalla Giunta per adeguare le Tariffe della DGR n. 131/2014 relative alle Strutture residenziali “R3” e “R3D” che assistono anziani non autosufficienti e persone affette da demenza;
c) l’espletamento da parte della Regione di una istruttoria che valuti gli aumenti dei prezzi 2014/2022 con riferimento a tutte le componenti di costo per i servizi residenziali convenzionati come indicati in atti (energia, prodotti alimentari, detergenti, ecc.);
d) l’espletamento di una istruttoria che tenga conto dell’esigenza di garantire la remuneratività del servizio prestato dalle strutture convenzionate e la qualità del servizio, in quanto corollari imprescindibili dei LEA delle persone ospitate;
e) l’espletamento di una istruttoria rispettosa del procedimento delineato dalla L.R. n. 21/2016 per l’adeguamento del sistema tariffario ” (pag. 53 del ricorso).
A tal fine chiede che il T.A.R., oltre all’annullamento del provvedimento impugnato, emetta una pronuncia ex art. 34, comma 1, lett. c) - e), c.p.a.
Si è costituita in giudizio la Regione Marche, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, previa confutazione degli avversi assunti.
Con ordinanza n. 77 del 2024 il Tribunale ha ritenuto di dover rinviare alla sede di merito la trattazione di tutte le questioni; a tal fine, ha fissato la pubblica udienza del 6 febbraio 2025, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato nei limiti e nei sensi che si vanno a precisare.
2.1. Occorre premettere che, con la sentenza di questo TAR n. 59/2023, è stato respinto il ricorso proposto dalla ricorrente ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza del 4 luglio 2022 sopra citata, avendo il giudice ritenuto, per tutte le argomentazioni contenute nella motivazione, che non sussistesse un obbligo di provvedere all’aggiornamento tariffario in capo alla Regione, non essendo tale obbligo imposto da alcuna fonte normativa.
Il Consiglio di Stato, nell’accogliere l’appello presentato avverso tale ultima sentenza (C.d.S., sez. III, n. 1040 del 1 febbraio 2024), ha innanzitutto effettuato l’esatta “ delimitazione e quantificazione della materia del contendere ”, precisando che “ il ricorso giurisdizionale è rivolto all’accertamento del silenzio-inadempimento regionale rispetto all’attività provvedimentale propedeutica alla successiva determinazione della AST Marche: posto che, secondo la stessa prospettazione della parte appellante, quest’ultima potrà esprimersi solo a seguito di una “eventuale” modifica delle tariffe regionali che condiziona a monte ogni successiva determinazione in materia ” e sottolineando che si verte in ambito di attività pubblicistica e non privatistica. Sulla base di tali premesse e sul presupposto che sussiste un generale obbligo dell’Amministrazione di agire in via provvedimentale sancito dall’art. 2 della legge n. 241/1990, il giudice di appello ha ritenuto che detto obbligo gravasse sulla Regione Marche anche rispetto all’anzidetta istanza della ricorrente e che “ gli argomenti spesi dalla difesa regionale nel presente giudizio per escludere, nel merito, la spettanza del bene della vita oggetto dell’istanza, avrebbero potuto essere trasfusi nella motivazione di un eventuale provvedimento – esplicito – di diniego, soggetto a sindacato giurisdizionale e alla relativa responsabilità, piuttosto che concretizzarsi in una condotta meramente inerte che non lascia al privato che il rimedio di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. ”. In altri termini, il Consiglio di Stato non si è espresso sulla fondatezza della pretesa sostanziale, ma ha accertato l’obbligo di provvedere sull’istanza con un provvedimento esplicito, anche eventualmente a contenuto negativo, purché motivato.
2.2. La Regione ha dato esecuzione alla suddetta sentenza, riscontrando negativamente le istanze della parte ricorrente con nota prot. n. 246811 del 29 febbraio 2024 a firma del Direttore del Dipartimento Salute della Giunta regionale e dei Dirigenti competenti per materia (atto impugnato).
2.3. Tanto premesso, il Collegio concorda con quanto affermato dalla difesa regionale circa il fatto che l’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992, nel dettare i criteri per la determinazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie - così sottraendo il predetto elemento dall’ambito negoziale - non prevede alcuna periodicità nell’aggiornamento; in altri termini, non vi sono norme, in materia, che dettano una tempistica cui le Regioni debbono attenersi per procedere ad aggiornare i tariffari delle prestazioni sanitarie con periodicità, né esiste alcuna norma che imponga la revisione mediante applicazione della variazione degli indici Istat. Ciò è stato ben evidenziato nell’anzidetta sentenza di questo TAR n. 59/2023 (sul punto non incisa dagli esiti dell’appello, dal momento che il Consiglio di Stato ha accertato l’obbligo di provvedere in maniera espressa, ma non si è pronunciato sulla pretesa sostanziale e cioè sull’obbligo di procedere all’aggiornamento tariffario richiesto), nella quale, anche attraverso il richiamo ad altri precedenti giurisprudenziali (tra cui, Consiglio di Stato, sentenza n. 301/2020), è stato ribadito che le norme vigenti non impongono alcuna tempistica né alcun automatismo per la revisione delle tariffe, ma la Regione, unica titolare della competenza in materia di tutela della salute a livello regionale, procede a modificarle quando ve ne siano le condizioni e in maniera generalizzata, ossia nei confronti di tutte le strutture sanitarie che operano sul territorio.
Per fare ciò, come pure chiarito nella sentenza di questo Tribunale n. 59/2023, dato che la revisione delle tariffe presuppone una situazione ordinaria e verosimilmente stabile nel tempo, occorre procedere attraverso un’attività istruttoria e lo svolgimento di una contrattazione fra la parte pubblica e le organizzazioni di categoria degli operatori privati.
Inoltre, nella medesima pronuncia si è affermato che la Regione non si è impegnata al rispetto di un termine prefissato per l’aggiornamento tariffario neppure con atti o provvedimenti dalla stessa assunti precedentemente, e dunque neppure con la deliberazione di Giunta regionale n. 1588/2017. Con quest’ultima, piuttosto, si è stabilito di prorogare gli accordi di cui agli allegati A, B e C della DGR n. 1331/2014 nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento di cui all'art. 3, comma 1, letto b) della legge regionale n. 21/2016, relativi alle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree Sanitaria extra ospedaliera e Socio-Sanitaria. È stato deliberato altresì di avviare un percorso concertato di rivisitazione degli accordi “ solo a seguito della ridefinizione e pubblicazione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali, tecnologici e impiantistici presenti nei manuali di cui al punto 1 ”. Detti requisiti minimi sono stati aggiornati nel 2020 (DGR n. 937 e DGR n. 938) rapportandoli al sistema tariffario vigente, ossia quello definito con la DGR n. 1331/2014, poi prorogato con la DGR n. 1588/2017. Quest’ultima DGR, pertanto, prevede solamente l’avvio di un procedimento concordato di rivisitazione degli accordi a seguito della ridefinizione e pubblicazione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali, tecnologici e impiantistici presenti nei manuali di autorizzazione e accreditamento, ma non può valere quale autovincolo ad aggiornare le tariffe nel senso reclamato dalla ricorrente, dovendo tale aggiornamento passare per un’attività valutativa e istruttoria articolata e complessa volta a verificare la sussistenza dei presupposti perché si possa procedere a detto adeguamento.
Risulta, ad ogni modo, perché documentato in atti (oltre al fatto che la circostanza è rappresentata nello stesso provvedimento gravato), che la Regione, anche per l’area della Salute Mentale, abbia dato avvio ad una fase di consultazione per valutare l’eventualità di una revisione tariffaria, sebbene tale procedimento si trovi ancora in uno stato iniziale (si vedano, in particolare, DGR n. 436 del 25 marzo 2024 con allegati, documenti allegati alla memoria della Regione depositata in data 27 maggio 2024 e documenti depositati sempre dalla Regione in data 23 dicembre 2024).
2.4. Tanto chiarito in termini generali, venendo all’atto impugnato esso non sfugge alle censure di difetto di motivazione sollevate dalla ricorrente nei primi due motivi di ricorso (che il Collegio reputa di poter trattare congiuntamente).
Proprio sulla base delle premesse di cui sopra, le ragioni poste a supporto dell’impugnato diniego si rivelano inidonee a giustificarlo. Il riferimento alle risorse aggiuntive erogate nel periodo Covid per la copertura dei maggiori costi sostenuti per fronteggiare la pandemia nonché ai fondi stanziati con il bando energia non è pertinente alla specifica richiesta dell’istante, la quale riguarda, invece, l’adeguamento ordinario di tariffe ritenute ormai risalenti nel tempo e non più compatibili con l’aumento generalizzato dei costi dovuto all’inflazione. Come chiarito in giurisprudenza e come riconosciuto dalla stessa Regione Marche, l’adeguamento tariffario va valutato in una situazione ordinaria, mentre i fondi elargiti sono serviti ad affrontare situazioni emergenziali e straordinarie. L’aumento delle tariffe, non a caso, presuppone un’attività istruttoria volta a verificare gli eventuali aumenti dei costi nei diversi settori e nel lungo periodo, e tale fase richiede necessariamente il coinvolgimento delle organizzazioni di categoria degli operatori privati, trattandosi di un’azione da porre in essere nell’interesse pubblico e generale di tutte le strutture operanti sul territorio.
Anche il riferimento al fatto che l’inflazione, dopo la Pandemia, sarebbe ritornata ai normali parametri non convince, sia perché l’assunto è stato affermato senza un preciso riferimento ai dati e ai parametri presi in considerazione, sia perché non sembra che la Regione abbia adeguatamente valutato la situazione del tasso inflattivo nel periodo post-pandemico in condizione di stabilità e in raffronto con la situazione precedente alla Pandemia, prima di affermare - alquanto genericamente - che “ l’adeguamento da Voi richiesto, deve considerarsi pressoché assorbito dal ritorno ai precedenti valori di costo e che, le motivazioni allegate, non hanno più ragion d’essere allo stato attuale ”.
Peraltro, come pure messo in evidenza dalla ricorrente, non si comprendono le ragioni (né tantomeno sono evincibili dalla motivazione dell’atto) per le quali la Regione ha provveduto all’aggiornamento delle rette delle strutture operanti nell’Area Anziani e nell’Area Disabilità (RD3, RD4 e SRDis2), nonostante anche tali tariffe siano state fissate con deliberazione di Giunta regionale n. 1331 del 2014, che aveva tracciato un modello organizzativo di remunerazione unitario per le tre grandi Aree degli Anziani, della Salute Mentale e della Disabilità.
La Regione al riguardo, e solo nelle proprie memorie, si difende sostenendo che l’incremento tariffario riconosciuto alle suddette aree è parametrato alla valutazione dei fattori produttivi sottostanti agli standard clinico-assistenziali dell’attività specifica, essendo ciascun ambito connotato da proprie esigenze e peculiarità, e che il plus tariffario recato nella DGR n. 1950 del 12 dicembre 2023 sarebbe decisamente minore rispetto a quanto richiesto dalla parte ricorrente.
Ad avviso del Collegio, questa non sembra costituire una valida motivazione, dal momento che analoghe valutazioni potrebbero essere fatte rispetto all’area della Salute mentale, anche al solo fine di escludere, a valle di una compiuta istruttoria, la sussistenza dei presupposti per praticare un aumento delle tariffe.
2.5. Né possono valere come valide ragioni di diniego quelle ulteriori diffusamente spese dalla Regione Marche nei propri scritti difensivi, che, al contrario, rafforzano il convincimento dell’esistenza di un vizio motivazionale, dal momento che quelle stesse ragioni avrebbero dovuto semmai essere contenute nel provvedimento impugnato.
2.6. Concludendo sui primi due motivi di ricorso, essi sono fondati nei termini sopra esposti.
2.7. Il terzo e ultimo motivo è anch’esso fondato, seppur nei sensi che si vanno a precisare.
Fermo quanto argomentato al precedente punto 2.3 della presente motivazione in merito all’inesistenza di un termine prefissato per l’aggiornamento tariffario, avendo la Regione previsto solo di dover avviare il procedimento concordato di rivisitazione degli accordi a seguito della ridefinizione e pubblicazione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali, tecnologici e impiantistici presenti nei manuali di autorizzazione e accreditamento (fase, che come sopra detto, è già iniziata), è la stessa Amministrazione a riconoscere a più riprese, nei propri scritti, la complessità del procedimento di revisione tariffaria e la necessità di dare corso ad un iter istruttorio articolato anche attraverso il confronto con i rappresentanti delle associazioni delle strutture operanti sul territorio. In tal senso, dunque, va valutata la fondatezza del terzo motivo, non potendo il provvedimento adottato, di diniego o di accoglimento dell’istanza della ricorrente, prescindere da tale necessaria fase istruttoria. Risulta invece per tabulas che, rispetto all’atto gravato, tale attività istruttoria non vi è stata o comunque non si è conclusa, avendo la stessa Regione dato atto dell’avvenuto avvio, allo stato, di una fase di concertazione prodromica al procedimento di revisione tariffaria.
2.8. Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso va accolto nei sensi e nei limiti precisati nella presente motivazione. Per l’effetto, l’atto impugnato va annullato.
Giova ribadire, ai fini delle successive determinazioni che l’Amministrazione dovrà assumere, che la sentenza del Consiglio di Stato n. 1040/2024 non si è pronunciata sulla fondatezza della pretesa sostanziale, ma ha solamente sancito l’obbligo di provvedere sull’istanza della ricorrente con un provvedimento espresso. Resta dunque fermo il potere della Regione di rideterminarsi fatta salva ogni valutazione e all’esito di una compiuta istruttoria, anche tenuto conto di quanto statuito nella presente pronuncia.
2.9. Poiché l’accoglimento del ricorso sotto il profilo del vizio di motivazione fa salva la successiva attività amministrativa (come innanzi detto), non sussistono le condizioni per una pronuncia ex art. 34, comma 1, lettere c), e), c.p.a. Tale domanda va quindi respinta, essendo stata peraltro prospettata in maniera alquanto generica.
3. L’accoglimento nei limiti indicati, la complessità e la novità delle questioni giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona De Mattia | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO