Sentenza 3 novembre 2009
Massime • 1
Non è affetto da nullità il decreto di citazione a giudizio, per mancata od insufficiente indicazione del luogo della comparizione, che sia soltanto privo di talune precisazioni non essenziali all'individuazione della sede del dibattimento. (Nella specie l'udienza, anzichè svolgersi davanti al pretore presso la sede del soppresso ufficio indicata nel decreto di citazione, si era tenuta davanti al giudice monocratico del Tribunale dello stesso comune, avente diversa sede; la Corte, nell'enunciare il principio, ha precisato che era onere delle parti usare l'ordinaria diligenza per avere esatta cognizione del luogo di celebrazione del dibattimento, trattandosi di ufficio giudiziario di modeste dimensioni e di udienza tenutasi dopo la soppressione dell'ufficio del Pretore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/11/2009, n. 43903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43903 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 03/11/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 4756
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 40496/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv.ti Paratore Enrico, Pirrottina Carmela del foro di Palmi nell'interesse di:
SP FI, nato a [...] il [...];
SP SA, nato a [...] il [...];
SP QU, nato a [...] il [...];
SP DI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione penale, in data 15/5/2007;
Sentita la relazione della causa fatta, in Pubblica Udienza, dal Consigliere Dott. GALLO Domenico;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. RIELLO Luigi, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore, della parte civile INPS, avv. Foti Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore degli imputati, avv. Pirrottina Carmela, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 15/5/2007, la Corte di appello di Reggio Calabria, confermava la sentenza del Tribunale di Palmi, in data 16/12/1999, che aveva condannato SP FI, SP SA, SP QU e SP DI alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa ciascuno per il reato di truffa in danno dell'INPS, dichiarando parzialmente condonata la pena inflitta nella misura di tre anni di reclusione ed interamente condonata la pena pecuniaria.
La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di nullità del decreto di citazione e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati a loro ascritti, ed equa la pena inflitta.
Avverso tale sentenza propongono ricorso tutti gli imputati per mezzo del comuni difensori di fiducia, sollevando due motivi di gravame. Con il primo motivo deducono la nullità del decreto di citazione a giudizio in primo grado per violazione dell'art. 552 c.p.p., n. 1, lett. d), in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c). In proposito rilevano che la citazione veniva disposta per comparire dinanzi al Pretore di Palmi nell'aula delle udienze penali della Pretura sita in Via Roma per l'udienza del giorno 26/10/1999, mentre l'udienza effettivamente si svolse dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Palmi, nel palazzo di giustizia sito in Piazza Amendola, che dichiarò la contumacia degli imputati, nominando loro un difensore d'ufficio e procedendo all'esame dei testi presenti. Fanno presente di aver tempestivamente eccepito la nullità con l'atto di appello e contestano le statuizioni sul punto della Corte territoriale, dolendosi della violazione in concreto del diritto alla difesa. Con il secondo motivo deducono la palese illogicità della motivazione della sentenza impugnata per travisamento della prova, in quanto la Corte, nel respingere la tesi della sussistenza di una lesione concreta del diritto di difesa degli imputati, argomenta che alla prima udienza ed a quelle successive è sempre stato presente il difensore di fiducia, sebbene dal verbale d'udienza del 26/10/1999 e del 16/12/1999 risulta che gli imputati sono stati rappresentati da difensori d'ufficio.
All'odierna udienza si è costituita la parte civile INPS, depositando memoria ed opponendosi al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Entrambi i motivi di ricorso vertono in punto di nullità del decreto di citazione a giudizio per errata o omessa specificazione del luogo di comparizione in quanto il decreto fissava la comparizione innanzi al Pretore di Palmi in via Roma, mentre il giudizio si è svolto innanzi al Giudice monocratico del Tribunale di Palmi alla Piazza Amendola.
La nullità del decreto di citazione a giudizio è stabilita dall'art. 552 c.p.p. (prima 555 c.p.p.), comma 1, lett. d) e comma 2, soltanto quando l'indicazione del luogo (e del tempo) di comparizione manca o è inidonea allo scopo di informare le parti e i loro difensori degli elementi topografici (e cronologici) necessari per l'esercizio dei loro diritti.
In tal senso è la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto la nullità del decreto di citazione a giudizio solo quando l'ufficio giudiziario è diviso in sezioni e il decreto di citazione non indica la sezione (Sez. 5A n. 10218 del 9.10.1995, Branchi, rv. 203005; contro però Sez. 3A, n. 4074 del 31.3.2000, Evola, 215830, che limita la nullità al caso in cui l'omessa indicazione della sezione è tale, in relazione alla situazione concreta, da provocare un'incertezza assoluta sul luogo di comparizione); ovvero quando il decreto indica un giorno diverso da quello effettivo della udienza (Sez. 6^, n. 8794 del 30.9.1996, Rotondale, rv. 205907); ovvero quando indica un'aula specifica diversa da quella in cui il dibattimento è celebrato (Sez. 6^, n. 9900 del 17.9.1998, Gabrini, rv. 213051) ovvero un luogo diverso da quello reale, come la sezione distaccata al posto della sezione centrale (Sez. 1A, n. 18942 del 26.4.2001, Tavemaro, rv. 218921); ma non ha mai ritenuto la nullità del decreto quando la indicazione imposta dalla norma codicistica non era errata, ma semplicemente priva di alcune precisazioni non essenziali allo scopo.
Su questa linea è stato statuito stabilito che "non è viziato da nullità ai sensi dell'art. 552 c.p.p., comma 2, sotto il profilo dell'insufficiente specificazione del luogo della comparizione, il decreto di citazione a giudizio che, qualora si tratti di piccolo centro dotato di un unico ufficio giudiziario, rechi esclusivamente l'indicazione del Comune dove ha sede la sezione distaccata competente per il giudizio, non richiedendo l'art. 552 c.p.p., comma 2, lett. d) la ulteriore indicazione della via, del numero civico,
del piano o dell'aula di udienza, a meno che sia necessaria per evitare concrete incertezze circa il luogo di comparizione" (Cass. Sez. 1A, n. 4488 del 5.2.2002, Giaquinta, rv. 220621). Ha precisato ulteriormente la Cassazione che la mancanza della specifica indicazione della sezione dove deve essere celebrato il dibattimento non comporta nullità se non determina incertezza assoluta sull'autorità giudiziaria innanzi alla quale l'imputato è chiamato a comparire (Cass. Sez. 3A n. 26630 del 7/6/2002, Bosco, rv. 222113). Tale orientamento è stato più di recente ribadito da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23615 del 07/04/2005, Basso, Rv. 231988). Alla luce di tali principi, deve escludersi che nel caso di specie ricorra l'ipotesi della nullità del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 552 c.p.p., comma 2. È di solare evidenza, infatti, che essendo stato soppresso, per effetto di riforma legislativa l'ufficio del Pretore, il dibattimento, originariamente convocato dinanzi al Pretore di Palmi, si sarebbe dovuto necessariamente svolgere dinanzi al Tribunale di Palmi. Per questo le parti, usando l'ordinaria diligenza, avrebbero potuto facilmente avere cognizione del luogo esatto dove il dibattimento doveva celebrarsi, essendo Palmi un piccolo centro con meno di ventimila abitanti, ove è impossibile ogni incertezza circa l'ubicazione degli uffici giudiziari.
Dovendosi escludere che dalle indicazioni contenute nel decreto di citazione a giudizio sia derivata incertezza assoluta circa l'autorità giudiziaria innanzi alla quale gli imputati dovevano comparire, risulta irrilevante l'ulteriore censura mossa dai ricorrenti alla motivazione della sentenza impugnata. Laddove la sentenza, infatti, argomenta che non vi è stata lesione in concreto del diritto alla difesa, anche per la "costante presenza del difensore di fiducia alla prima udienza ed alle udienze dibattimentali", travisando le risultanze processuali dalle quali emerge che gli imputati, rimasti contumaci, sono stati assistiti da difensore d'ufficio, è evidente che si tratta di un mero obiter dictum, che non incide sulla sostanza della motivazione incentrata sulla conoscibilità da parte degli imputati dell'effettivo luogo di celebrazione del dibattimento.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione in solido delle spese della parte civile INPS nel grado, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché in solido alla rifusione delle spese della parte civile INPS nel grado, che liquida in complessivi Euro 1.514,88, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2009