Articolo 10 della Legge 20 novembre 1982, n. 890
Articolo 9Articolo 11
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19 dicembre 1982
Art. 10.
Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, alle comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata effettuate da ufficiale giudiziario e connesse con la notificazione di atti giudiziari.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1982
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