Articolo 37 della Legge 27 dicembre 1953, n. 968
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15 gennaio 1954
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Versione
12 novembre 1967
Art. 37. Beni relativi ad attivita' industriale, commerciale, artigiana, professionale ed intellettuale

L'indennizzo o il contributo per gli immobili e i mobili relativi all'esercizio di una attivita' industriale, commerciale, artigiana, professionale ed intellettuale, si riferiscono alle seguenti categorie di beni:
a) terreni, fabbricati ed ogni altra costruzione incorporata al suolo;
b) macchinari, apparecchiature, attrezzi e loro accessori e pertinenze;
c) merci, scorte e prodotti finiti o semilavorati;
d) attrezzature e relativo normale arredamento di alberghi, pensioni e locande, stabilimenti idrotermali e balneari e rifugi alpini;
e) strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione del danneggiato;
f) manoscritti, opere d'arte e qualsiasi altra opera dell'ingegno.
Le provvidenze previste per le aziende industriali si applicano anche alle aziende per la lavorazione dei prodotti agricoli, eccettuate quelle che limitano la lavorazione alla prima manipolazione dei prodotti dei propri fondi e che rientrano nel disposto dell'articolo seguente.
((Ai fini della determinazione dell'indennizzo per i danni subiti dai titolari di brevetti di invenzioni industriali in conseguenza di uno dei fatti di guerra di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, o all'articolo 2 della presente legge, la base di commisurazione e' data dalla valutazione dei compensi convenuti nei contratti di sfruttamento, limitatamente al minimo garantito.
L'indennizzo e' concesso con le modalita' e nei limiti previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968.))
Entrata in vigore il 12 novembre 1967