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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/12/2024, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3083 - 2024 r.g. v.g.
a domanda congiunta di
– rappresentato e difeso dall'avv. PESARE Parte_1
PATRIZIA
E
– rappresentato e difeso dall'avv. LUCHINA Controparte_1
ALESSANDRA ASSUNTA
con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato congiuntamente il 08/10/2024 le parti indicate in epigrafe, premesso che:
- il giorno 04/04/1988 avevano contratto matrimonio in Avetrana;
Per_
- dalla loro unione erano nati i figli nata il [...], nata Per_1
il 20/01/1991 e nato il [...]; Per_3
- l'unione era naufragata e si era addivenuti ad una separazione giudiziale pronunciata con sentenza n.2899 dal Tribunale Ordinario di Taranto il
24/11/2023 e pubblicata il 01/12/2023;
- era, quindi, decorso il periodo necessario ex art.3 comma 4 l.898-1970
per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione;
adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza camerale del 13/12/2024, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con sentenza n. 2899 di questo
Tribunale del giorno 24/11/2023. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di
2 separazione personale, e per un tempo maggiore di quello prescritto ex art.3
comma 4 l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n.
898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché
dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note scritte depositate il 13/11/2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 08/10/2024 da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1.DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
04/04/1988 nel Comune di Avetrana da , nato Parte_1
a AVETRANA (TA) il 13/07/1965, e , nata a Controparte_1
AVETRANA (TA) il 31/08/1966, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Avetrana (TA) dell'anno 1988 , parte 2 , serie A , numero 5 ;
3 2.DISPONE che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e delle successive note di trattazione scritta depositate il
13/11/2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di competenza per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10
L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 13/12/2024
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3083 - 2024 r.g. v.g.
a domanda congiunta di
– rappresentato e difeso dall'avv. PESARE Parte_1
PATRIZIA
E
– rappresentato e difeso dall'avv. LUCHINA Controparte_1
ALESSANDRA ASSUNTA
con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato congiuntamente il 08/10/2024 le parti indicate in epigrafe, premesso che:
- il giorno 04/04/1988 avevano contratto matrimonio in Avetrana;
Per_
- dalla loro unione erano nati i figli nata il [...], nata Per_1
il 20/01/1991 e nato il [...]; Per_3
- l'unione era naufragata e si era addivenuti ad una separazione giudiziale pronunciata con sentenza n.2899 dal Tribunale Ordinario di Taranto il
24/11/2023 e pubblicata il 01/12/2023;
- era, quindi, decorso il periodo necessario ex art.3 comma 4 l.898-1970
per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione;
adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza camerale del 13/12/2024, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con sentenza n. 2899 di questo
Tribunale del giorno 24/11/2023. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di
2 separazione personale, e per un tempo maggiore di quello prescritto ex art.3
comma 4 l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n.
898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché
dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note scritte depositate il 13/11/2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 08/10/2024 da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1.DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
04/04/1988 nel Comune di Avetrana da , nato Parte_1
a AVETRANA (TA) il 13/07/1965, e , nata a Controparte_1
AVETRANA (TA) il 31/08/1966, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Avetrana (TA) dell'anno 1988 , parte 2 , serie A , numero 5 ;
3 2.DISPONE che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e delle successive note di trattazione scritta depositate il
13/11/2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di competenza per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10
L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 13/12/2024
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)
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