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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 9413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9413 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.23271 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Carozza e Parte_1 Sergio Carozza RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t. CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.10.2024, il ricorrente conveniva in giudizio la precitata convenuta, esponendo: di aver lavorato alle dipendenze della società operante nel settore delle costruzioni, CP_1 dal 01-02-2023 al 04-01-2024, data in cui il rapporto di lavoro cessava per dimissioni per giusta causa;
di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato ed inquadrato come operaio nel Livello 2 del Ccnl di categoria;
che in qualità di operaio edile, svolgeva per la società un'ampia varietà di compiti, tra cui la costruzione di muri, tramezzi e facciate, utilizzando leganti e materiali da costruzione;
inoltre, provvedeva ad applicare soluzioni per l'impermeabilizzazione ed a predisporre alloggi per gli impianti. Precisava che in data 21 marzo 2024 era stato sottoscritto verbale di conciliazione con il quale le parti transigevano ogni controversia inerente al rapporto di lavoro con l'impegno della resistente a corrispondere la somma di euro 2.800,00; lamentava che la società non aveva provveduto al pagamento dell'ultima rata di euro 1000,00 il che determinava il venir meno del verbale e l'obbligo della società di corrispondere le somme sopra esposte. Tanto premesso, concludeva: “Si chiede al Tribunale di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di conciliazione del 21/03/2024 per effetto dell'applicazione della clausola risolutiva espressa. In via subordinata, si chiede al Tribunale di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di transazione del 21-03-2024, per grave inadempimento della parte convenuta ai sensi dell'articolo 1453 c.c.In via ancora subordinata, si chiede al Tribunale di accertare e dichiarare la nullità della conciliazione del 21-03-2024.In via ancora gradata, si chiede al Tribunale di accertare e dichiarare l'annullamento dell'atto di conciliazione del 21-03-2024. In via ulteriormente gradata, pertanto, si chiede al Tribunale di accertare e dichiarare l'inefficacia dell'atto di conciliazione sottoscritto dalle parti il 21-03-2024. Si chiede al Tribunale di accertare e dichiarare che tra il ricorrente e
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, si è realizzato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 02-11-2023 al 04-01-2024 con l'esecuzione dei compiti e delle operazioni da parte del ricorrente appartenenti ad un operaio di livello 2 del Ccnl imprese edili e con l'orario di lavoro indicato in premessa;
Si chiede al Tribunale di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente nei confronti di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, al credito di euro
[...] 2611,28 a titolo di retribuzione per il mese di dicembre 2023; Si chiede al Tribunale di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente nei confronti di Controparte_1 in persona del legale rappresentante, al credito di euro 133,72 a titolo di retribuzione per il mese di gennaio 2024; Si chiede al Tribunale di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente nei confronti di
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, al credito di euro 1960,83 a titolo di trattamento di fine rapporto;
Si chiede al Tribunale di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente nei confronti di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, al credito di euro
[...] 2129,00 a titolo di omessi accantonamenti alla Cassa Edile;
Si chiede al Tribunale, in via subordinata, di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente nei confronti di Controparte_1
, al credito di euro 2129,00 a titolo di omessi pagamenti per
[...] ferie e tredicesima mensilità. Si chiede al Tribunale di condannare
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante, a pagare al ricorrente euro 2611,28 a titolo di retribuzione di dicembre 2023, euro 133,72 a titolo di retribuzione per il mese di gennaio 2024, euro 1960,83 a titolo di trattamento di fine rapporto. Tutto oltre interessi e rivalutazione ex articolo 429 c.p.c.Si chiede al Tribunale di condannare Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, a pagare al ricorrente
[...] 2129,00 a titolo di omessi accantonamenti alla Cassa Edile;
Tutto oltre interessi e rivalutazione ex articolo 429 c.p.c. Si chiede al Tribunale, in via subordinata, di condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante, a pagare al
[...] ricorrente euro 2129,00 a titolo di omessi pagamenti per ferie e tredicesima mensilità. Tutto oltre interessi e rivalutazione ex articolo 429 c.p.c. In via subordinata ancora, qualora il Tribunale dovesse ritenere che l'accordo transattivo sottoscritto mantenga efficacia vincolante tra le parti, si chiede di accertare e dichiarare che il ricorrente è ancora Pa euro 1.000,00 nei confronti di Controparte_1
. In via subordinata, dunque, si chiede al Tribunale
[...] di condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante, a pagare al ricorrente un importo netto pari a euro 1.000,00. Tutto oltre interessi e rivalutazione ex articolo 429 c.p.c. Si chiede di condannare la controparte, in persona del legale rappresentante, a pagare le spese di lite ai procuratori costituiti con attribuzione”.
La benché regolarmente citata, non si costituiva, restando CP_1 contumace.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza. Questo giudice condivide integralmente il percorso argomentativo, in ogni suo passaggio logico e cronologico, che si rinviene in altre pronunzie di questo stesso Ufficio, considerato che le problematiche in esse affrontate sono pienamente sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio.
Il credito del lavoratore risulta provato dalle buste paga e dal verbale di conciliazione. Non risulta in alcun modo provato il pagamento della retribuzione rivendicate. A ciò si aggiunga che il legale rappresentante della società non è comparso a rendere interrogatorio formale ed il suo comportamento è valutabile ex art. 232 c.p.c. In ordine al quantum dovuto, sulla base del verbale di conciliazione la società doveva corrispondere l'ulteriore somma di euro 1000,00 ma l'omesso pagamento della somma ha comportato l'annullamento dell'accordo come previsto al punto 3 del verbale. Di conseguenza riemerge il credito del ricorrente come risultante dalle buste paga e rivendicato in ricorso. Occorre però considerare che in esecuzione del predetto verbale è stata corrisposta la somma di euro 1.800,00 e tale somma va decurtata dal credito rivendicato dal ricorrente imputandole alle differenze retributive. Di conseguenza la società va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 5034,83 a titolo di differenze retributive, di euro 1960,83 a titolo di trattamento di fine rapporto, di euro 2129,00 a titolo di omessi accantonamenti alla Parte_3 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 5034,83 a titolo di differenze retributive, di euro 1960,83 a titolo di trattamento di fine rapporto, di euro 2129,00 a titolo di omessi accantonamenti alla , oltre interessi legali dalla maturazione Parte_3 del credito al saldo. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1700,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Napoli, il 18.12.2025 IL GIUDICE Stefania Borrelli