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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/06/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. RD RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 372 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa da
(C.F. ), per conto e in Parte_1 P.IVA_1 qualità di gestore del FIA Italiano Riservato istituito in forma chiusa denominato «Fondo
Perugino», conferitario, in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 L. n. 130 del 30.04.1999 stipulato in data 22.12.2017, dei crediti della (già Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO Controparte_2
PIETRO SIDOTI;
- Attrice - contro
C.F. ); CP_3 C.F._1
- Convenuta, contumace -
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La creditore procedente nei confronti della convenuta nell'ambito di Pt_1 Pt_2 una procedura esecutiva immobiliare, ha chiesto di accertare che questa ha accettato tacitamente l'eredità del marito deceduto a Genzano di Roma il 4 novembre Persona_1
1987. non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. CP_3
All'udienza dell'11 giugno 2025 la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c.
2. L'accettazione tacita dell'eredità opera quando il chiamato «compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede» (art. 476 cod. civ.).
Per giurisprudenza costante l'accettazione tacita di eredità presuppone che il chiamato
Pag. 1 di 3 abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
essa può essere desunta anche dal compimento di atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, a condizione che siano posti in essere dal chiamato o anche solo a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio (v. Cass. Sez. 6,
30/04/2021, n. 11478 e Cass. Sez. 3, 13/08/2024, n. 22769).
3. Dai documenti prodotti e, segnatamente, dalla relazione notarile ventennale (doc. 4), risulta che ha acquistato gli immobili in Genzano di Roma, via Orlando Persona_1
Ferrazza oggi distinti in catasto al foglio 11, particella 793, sub. 501 e sub. 502 con atto del
23 luglio 1958. Il 5 febbraio 1992 è stata trascritta la denuncia di successione di Per_1
e gli immobili sono stati intestati a e
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_3 per 1/3 ciascuno, quali suoi eredi. Sono state altresì effettuate le conseguenti volture catastali.
Con contratto di mutuo del 16 febbraio 2011 (doc. 1) e Controparte_4 Controparte_5 hanno concesso ipoteca sugli immobili sopra indicati nonché CP_3 sull'appartamento in Genzano di Roma, via dei Mille n. 38, distinto in catasto al foglio 11, particella 770 sub. 12. L'appartamento di via dei Mille è stato peraltro inserito nella denuncia di successione (doc. 4B).
4. Il fatto che abbia continuato a risiedere nell'appartamento di via dei Mille CP_3 ove abitava con il marito non presuppone necessariamente l'assunzione della qualità di erede, dal momento che ciò trova fondamento nel diritto di abitazione riconosciuto al coniuge del defunto dall'art. 540 c.c.
Sotto altro profilo, il lungo lasso di tempo trascorso e lo stesso comportamento processuale della convenuta, che rimanendo contumace non ha allegato fatti ulteriori o diversi da quelli risultanti dall'atto introduttivo e dai documenti ad esso allegati, inducono senz'altro a ritenere che la voltura catastale sia riconducibile agli stessi chiamati, nel senso in precedenza indicato.
Costituisce poi atto certamente sintomatico dell'intervenuta accettazione dell'eredità l'atto di concessione di ipoteca di cui si è detto, trattandosi di atto dispositivo del bene che presuppone la sua piena proprietà.
Pag. 2 di 3 La domanda di accettazione tacita dell'eredità deve pertanto essere accolta e deve esserne ordinata la trascrizione (art. 2648 c.c.).
5. Deve viceversa essere respinta la domanda di accertamento che la convenuta è comproprietaria, per la quota di 1/3, dell'immobile in via dei Mille: la denuncia di successione e la voltura catastale non sono idonei a provare la proprietà di un immobile, e nulla è stato allegato da parte attrice circa il fatto che il de cuius ne fosse Persona_1 effettivamente proprietario. La relazione notarile prodotta è relativa alle sole particelle 793 sub. 501 e sub. 502 e non sono stati prodotti atti di provenienza né allegati altri modi di acquisto della proprietà.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminato di bassa complessità, avendo ad oggetto unicamente l'accertamento della qualità di erede, con esclusione dei compensi per le fasi relative ad attività non svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara che ha accettato tacitamente l'eredità di nato il CP_3 Persona_1
25/06/1925 a Nemi e morto il 04/11/1987 in Genzano di Roma;
2) rigetta la domanda di accertamento che è comproprietaria, per la quota di CP_3
1/3, per atto mortis causa, dell'immobile sito in sito in Genzano di Roma, via dei Mille n.
38, censito dal Catasto Fabbricati del Comune di Genzano di Roma al foglio 11, particella
770, sub. 12;
3) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alle conseguenti trascrizioni, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
4) condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese del giudizio che liquida in 545 € per spese e 1.500 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Velletri il 17/06/2025
Il Giudice
RD RA
Pag. 3 di 3
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. RD RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 372 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa da
(C.F. ), per conto e in Parte_1 P.IVA_1 qualità di gestore del FIA Italiano Riservato istituito in forma chiusa denominato «Fondo
Perugino», conferitario, in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 L. n. 130 del 30.04.1999 stipulato in data 22.12.2017, dei crediti della (già Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO Controparte_2
PIETRO SIDOTI;
- Attrice - contro
C.F. ); CP_3 C.F._1
- Convenuta, contumace -
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La creditore procedente nei confronti della convenuta nell'ambito di Pt_1 Pt_2 una procedura esecutiva immobiliare, ha chiesto di accertare che questa ha accettato tacitamente l'eredità del marito deceduto a Genzano di Roma il 4 novembre Persona_1
1987. non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. CP_3
All'udienza dell'11 giugno 2025 la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c.
2. L'accettazione tacita dell'eredità opera quando il chiamato «compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede» (art. 476 cod. civ.).
Per giurisprudenza costante l'accettazione tacita di eredità presuppone che il chiamato
Pag. 1 di 3 abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
essa può essere desunta anche dal compimento di atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, a condizione che siano posti in essere dal chiamato o anche solo a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio (v. Cass. Sez. 6,
30/04/2021, n. 11478 e Cass. Sez. 3, 13/08/2024, n. 22769).
3. Dai documenti prodotti e, segnatamente, dalla relazione notarile ventennale (doc. 4), risulta che ha acquistato gli immobili in Genzano di Roma, via Orlando Persona_1
Ferrazza oggi distinti in catasto al foglio 11, particella 793, sub. 501 e sub. 502 con atto del
23 luglio 1958. Il 5 febbraio 1992 è stata trascritta la denuncia di successione di Per_1
e gli immobili sono stati intestati a e
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_3 per 1/3 ciascuno, quali suoi eredi. Sono state altresì effettuate le conseguenti volture catastali.
Con contratto di mutuo del 16 febbraio 2011 (doc. 1) e Controparte_4 Controparte_5 hanno concesso ipoteca sugli immobili sopra indicati nonché CP_3 sull'appartamento in Genzano di Roma, via dei Mille n. 38, distinto in catasto al foglio 11, particella 770 sub. 12. L'appartamento di via dei Mille è stato peraltro inserito nella denuncia di successione (doc. 4B).
4. Il fatto che abbia continuato a risiedere nell'appartamento di via dei Mille CP_3 ove abitava con il marito non presuppone necessariamente l'assunzione della qualità di erede, dal momento che ciò trova fondamento nel diritto di abitazione riconosciuto al coniuge del defunto dall'art. 540 c.c.
Sotto altro profilo, il lungo lasso di tempo trascorso e lo stesso comportamento processuale della convenuta, che rimanendo contumace non ha allegato fatti ulteriori o diversi da quelli risultanti dall'atto introduttivo e dai documenti ad esso allegati, inducono senz'altro a ritenere che la voltura catastale sia riconducibile agli stessi chiamati, nel senso in precedenza indicato.
Costituisce poi atto certamente sintomatico dell'intervenuta accettazione dell'eredità l'atto di concessione di ipoteca di cui si è detto, trattandosi di atto dispositivo del bene che presuppone la sua piena proprietà.
Pag. 2 di 3 La domanda di accettazione tacita dell'eredità deve pertanto essere accolta e deve esserne ordinata la trascrizione (art. 2648 c.c.).
5. Deve viceversa essere respinta la domanda di accertamento che la convenuta è comproprietaria, per la quota di 1/3, dell'immobile in via dei Mille: la denuncia di successione e la voltura catastale non sono idonei a provare la proprietà di un immobile, e nulla è stato allegato da parte attrice circa il fatto che il de cuius ne fosse Persona_1 effettivamente proprietario. La relazione notarile prodotta è relativa alle sole particelle 793 sub. 501 e sub. 502 e non sono stati prodotti atti di provenienza né allegati altri modi di acquisto della proprietà.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminato di bassa complessità, avendo ad oggetto unicamente l'accertamento della qualità di erede, con esclusione dei compensi per le fasi relative ad attività non svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara che ha accettato tacitamente l'eredità di nato il CP_3 Persona_1
25/06/1925 a Nemi e morto il 04/11/1987 in Genzano di Roma;
2) rigetta la domanda di accertamento che è comproprietaria, per la quota di CP_3
1/3, per atto mortis causa, dell'immobile sito in sito in Genzano di Roma, via dei Mille n.
38, censito dal Catasto Fabbricati del Comune di Genzano di Roma al foglio 11, particella
770, sub. 12;
3) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alle conseguenti trascrizioni, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
4) condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese del giudizio che liquida in 545 € per spese e 1.500 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Velletri il 17/06/2025
Il Giudice
RD RA
Pag. 3 di 3