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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/07/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 29/07/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.1638/2020R.g.
Tra
n.26/10/1989 ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to dall'avv. Vincenzo Calarco
RICORRENTE
E in p.l.r.p.t. (p.i. ) CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 17/11/2020, depositato in data 15/11/2020,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: In via principale e nel merito, accertare e dichiarare illegittimo il licenziamento comunicato dalla resistente al lavoratore per manifesta inesistenza e/o insussistenza della giusta causa, e per l'effetto condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva non assoggettata a contribuzione previdenziale compresa tra un minimo di 3 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto €935,00 (novecentotrentacinque/00), in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, del comportamento e delle condizioni delle parti, e comunque in misura non inferiore ad €2.805,00 (duemilaottocentocinque/00); - Ancora in via 1 principale e nel merito, accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento comunicato dalla resistente al lavoratore per violazione della procedura imposta dall'art. 7 della legge n. 300/1970,eper l'effetto condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo paria 1/2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR €935,00 (novecentotrentacinque/00) per ogni anno di servizio compresa tra un minimo di 1 ed un massimo di 6 mensilità, e comunque in misura non inferiore ad€
1.402,50(millequattrocentodue/50); Con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario da distrarsi.
Parte resistente, non costituitasi in giudizio, va dichiarata contumace.
Il Giudice scrivente – immesso nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del 18.05.2022, 11.10.2023, 30.10.2024, e all'udienza del 02 luglio 2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati.
A sostegno delle rassegnate conclusioni parte attrice ha dedotto di aver svolto ininterrottamente la propria prestazione professionale alle dipendenze della in forza di contratto di lavoro a tempo pieno e Controparte_1 indeterminato(40 ore settimanali), espletando mansioni di operatore ecologico riconducibili al livello D2 del CCNL–Servizi Ausiliari ANPIT, a far data dal
2 23.11.2019 al 19.06.2020 allorché riceveva la seguente contestazione disciplinare: “alla luce di verifiche amministrative effettuate sul rapporto di lavoro intrattenuto con la scrivente società, risulta che il permesso di soggiorno è scaduto in data 19.02.2020. Tale circostanza è stata più volte sollecitata verbalmente senza nessun concreto riscontro. La mancanza del permesso di soggiorno in corso di validità impedisce il pros ieguo del rapporto di lavoro intrattenuto con la nostra società, oltre ad esporla a importanti responsabilità”, cui faceva seguito l'intimazione del recesso datoriale in data 19.06.2020.
Parte attrice contesta la legittimità dell'intimato licenziamento invocando l'assoggettabilità della fattispecie nell'ambito dell'art. 103 del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, il c.d.
“Decreto Cura Italia” in quanto ritenuto ricadente nella disposizione relativa alla proroga al 31.08.2020 della validità dei permessi di soggiorno in scadenza a decorrere dal 31.01.2020 .
Nella specie, dirimente ai fini della fattispecie in oggetto è , in primo luogo,
l'individuazione della disciplina operante.
In via preliminare si osserva che, secondo l'orientamento espresso dalla S.C. la scadenza del permesso di lavoro o di soggiorno determina l'impossibilità sopravvenuta della prestazione
(o una situazione alla stessa assimilabile), in relazione al divieto per il datore di lavoro di occupare alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari sprovvisti di autorizzazione al lavoro (art. 12, comma 2, l. 30 dicembre 1986 n. 943), oppure privi di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato (art.22, comma 10, d.lg. 25 luglio
1998 n. 286), divieto che non osta alla mera pendenza del rapporto di lavoro, ma ne preclude
l'esecuzione. Detta impossibilità, in applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza per altri casi di impossibilità della prestazione lavorativa, non determina la risoluzione di diritto del rapporto, ma la sua sospensione ad ogni effetto economico e giuridico, e può costituire giustificato motivo di licenziamento ex art. 3 l. 15 luglio 1966 n. 604 (restando escluso il diritto alla retribuzione durante il periodo di preavviso, nel perdurare della mancata prestazione) (Cassazione civile sez. lav., 11/07/2001, n.9407).
Ciò posto, deve rilevarsi come l'art.103, l.18/2020, in sede di conversione in l.n.27/2020
(recante la sostituzione del comma 2), ha previsto al comma 2-quater che i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020.
3 Ne discende che al momento dell'intimato recesso datoriale il permesso di soggiorno del prestatore doveva ritenersi valido;
pertanto, l'intimato licenziamento deve essere dichiarato illegittimo non sussistendo la giusta causa posta a fondamento dello stesso. Il ricorso va, dunque, accolto. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della parte resistente soccombente, in quanto ove all'esito del giudizio il convenuto, rimasto contumace, venga dichiarato soccombente, lo stesso dovrà essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della controparte vittoriosa, giacché la circostanza che qui viene in rilievo ai fini della determinazione della soccombenza
è il comportamento tenuto dalla parte fuori del processo, col dare causa allo stesso ed al suo protrarsi;
ciò in quanto, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'avere dato causa al giudizio, ragion per cui la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da rendere necessario l'accertamento giudiziale
(Cass. civi., ord. del 23 marzo 2018 n.7292; Cass. civ., sez.VI, ord. del 13 gennaio 2015
n.373)
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato in data 19.06.2020
e per l'effetto condanna la parte convenuta a pagare alla parte ricorrente dell'indennità risarcitoria nei limiti delle 3 mensilità (da calcolarsi tenuto conto di una retribuzione globale di fatto €935,00).
2) Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in €1314,00 oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.p.a. come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 29 luglio 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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