Articolo 22 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97
Articolo 21Articolo 23
Versione
24 febbraio 1994
Art. 22. (Riorganizzazione degli uffici
e dei servizi dello Stato). 1. Gli uffici statali esistenti nei comuni montani possono essere accorpati previo parere dei loro sindaci e dei presidenti delle comunita' montane.
2. I provvedimenti adottati in contrasto con i pareri resi ai sensi del comma 1 devono contenere le ragioni che hanno indotto a discostarsene.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1994
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