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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/11/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 1472/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 04/11/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 11/06/2025 da e da Parte_1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FUSCO ANDREA, tendente ad ottenere la
[...] separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Pastorano (CE) in data 07/06/1992; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati due figli, e maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. I figli sono tutti e due maggiorenni e capaci di autodeterminarsi nei rapporti con i genitori e con riguardo alle loro residenze;
3. La casa familiare sita in Pastorano (CE), alla via Colombo n. 8 Int. 2, che era di proprietà dei coniugi, è stata staggita in una PEI quindi il marito abiterà presso la di lui madre in Camigliano (CE) alla Via Della
Vittoria n. 7, la moglie in fitto in Vitulazio (CE) alla Via Luciani n. 43/D, aiutata per le spese dai figli;
4. Non vi sono conti correnti o altri titoli cointestati, o qualsivoglia rapporto economico, mobiliare, da disciplinare;
5. Non ci sono aspetti patrimoniali immobiliari da regolamentare, né mobiliari, se non l'aspetto economico con specifico riguardo al contributo al mantenimento che comunque per espressa rinuncia della moglie non sarà versato in alcuna misura. Nulla riguardo ai figli, come innanzi specificato in parte motiva. 2
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 04/11/2025; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 Parte_2
nato il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pastorano (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 6, parte
II, serie A, anno 1992);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 04/11/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 1472/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 04/11/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 11/06/2025 da e da Parte_1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FUSCO ANDREA, tendente ad ottenere la
[...] separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Pastorano (CE) in data 07/06/1992; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati due figli, e maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. I figli sono tutti e due maggiorenni e capaci di autodeterminarsi nei rapporti con i genitori e con riguardo alle loro residenze;
3. La casa familiare sita in Pastorano (CE), alla via Colombo n. 8 Int. 2, che era di proprietà dei coniugi, è stata staggita in una PEI quindi il marito abiterà presso la di lui madre in Camigliano (CE) alla Via Della
Vittoria n. 7, la moglie in fitto in Vitulazio (CE) alla Via Luciani n. 43/D, aiutata per le spese dai figli;
4. Non vi sono conti correnti o altri titoli cointestati, o qualsivoglia rapporto economico, mobiliare, da disciplinare;
5. Non ci sono aspetti patrimoniali immobiliari da regolamentare, né mobiliari, se non l'aspetto economico con specifico riguardo al contributo al mantenimento che comunque per espressa rinuncia della moglie non sarà versato in alcuna misura. Nulla riguardo ai figli, come innanzi specificato in parte motiva. 2
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 04/11/2025; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 Parte_2
nato il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pastorano (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 6, parte
II, serie A, anno 1992);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 04/11/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese