Versione
19 gennaio 1951
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1 gennaio 1996
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25 maggio 1999
25 maggio 1999
Art. 1.
Ai magistrati promossi al grado terzo, destinati a sede diversa da quella in cui esercitavano le funzioni del grado inferiore, spetta, per la durata di un anno dal giorno dell'assunzione delle funzioni, anche se entro detto periodo siano trasferiti ad altra sede, la indennita' di missione stabilita dai decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7 , e successive modificazioni.
La indennita' e' corrisposta nella misura massima per I primi sei mesi ed e' ridotta alla meta' per i sei mesi successivi.
La indennita' cessa, qualora il magistrato sia trasferito alla sede in cui esercitava il suo ufficio prima della promozione. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 28 dicembre 1995, n.549 ha disposto (con l'art. 1, comma 36) che "A decorrere dal 1 gennaio 1996 l'indennita' continuativa di missione prevista dagli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039 , dall' articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 , come sostituito dall' articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , nonche' dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e dall'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402 , e' corrisposta per un solo anno, in misura intera i primi sei mesi ed in misura ridotta alla meta' per il semestre successivo." --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 3 maggio 1999, n.124 ha disposto (con l'art. 2, comma 36) che "A decorrere dal 1 gennaio 1996 l'indennita' continuativa di missione prevista dagli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039 , dall' art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 , come sostituito dall' art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , nonche' dalla legge 10 marzo 1987, n. 100 e dall'art. 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402 , e' corrisposta per un solo anno, in misura intera per i primi sei mesi ed in misura ridotta alla meta' per il semestre succesivo.
Ai magistrati promossi al grado terzo, destinati a sede diversa da quella in cui esercitavano le funzioni del grado inferiore, spetta, per la durata di un anno dal giorno dell'assunzione delle funzioni, anche se entro detto periodo siano trasferiti ad altra sede, la indennita' di missione stabilita dai decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7 , e successive modificazioni.
La indennita' e' corrisposta nella misura massima per I primi sei mesi ed e' ridotta alla meta' per i sei mesi successivi.
La indennita' cessa, qualora il magistrato sia trasferito alla sede in cui esercitava il suo ufficio prima della promozione. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 28 dicembre 1995, n.549 ha disposto (con l'art. 1, comma 36) che "A decorrere dal 1 gennaio 1996 l'indennita' continuativa di missione prevista dagli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039 , dall' articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 , come sostituito dall' articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , nonche' dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e dall'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402 , e' corrisposta per un solo anno, in misura intera i primi sei mesi ed in misura ridotta alla meta' per il semestre successivo." --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 3 maggio 1999, n.124 ha disposto (con l'art. 2, comma 36) che "A decorrere dal 1 gennaio 1996 l'indennita' continuativa di missione prevista dagli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039 , dall' art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 , come sostituito dall' art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , nonche' dalla legge 10 marzo 1987, n. 100 e dall'art. 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402 , e' corrisposta per un solo anno, in misura intera per i primi sei mesi ed in misura ridotta alla meta' per il semestre succesivo.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 27/12/1994 n. 219 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IIIMin. Finanze · 27 dicembre 1994 · 7.43383
[…] nonche\' a tutti i magistrati trasferiti d\'ufficio (ad esclusione dei casi previsti dall\'art. 2, comma 2, delle norme sulle guarentigie della magistratura) si applicava l\'art. 1 della citata legge n. 1039 del 1950. Con questo articolo nel testo sostituito dall\'art. 6 della citata legge n. 27 del 1981 - e\' stato altresi\' stabilito che la corresponsione del trattamento
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Giurisprudenza • 24
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/02/2010, n. 824Provvedimento: […] Come è noto l'indennità continuativa di missione fu originariamente introdotta dall'art. 1 della legge n. 1039 del 1950 in favore dei magistrati ordinari promossi al grado terzo e destinati a sede diversa da quella in cui esercitavano le funzioni del grado inferiore.Leggi di più...
- art. 1 comma 209 legge finanziaria n. 266 del 2005·
- giurisprudenza del Consiglio di Stato·
- art. 13 legge n. 97 del 1979·
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