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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/08/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 283/25 Oggi 27 febbraio 2025 alle ore 11,44 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli , mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi: l'Avv. Luca Goracci, noto all'Ufficio per la parte ricorrente e l'Avv. Massimo Autieri, noto all'Ufficio, per l' . I procuratori delle parti collegati CP_1
da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese per la quantificazione delle stesse oi difensori si rimettono a giustizia, insistendo, l'Avv.
Goracci, per la già richiesta distrazione e chiedendo i procuratori delle parti di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 13,03 alle ore 14,43 per cause R.G. 588/25, 635/25
688/25 e 664/25) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore
11,58).
Alle ore 19,52 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 19,53
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della giudice o.p. Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 283 /2025 R.Lav.
promossa da:
residente in Siena, elettivamente domiciliato in Siena via di Camollia 140 presso Parte_1 lo studio dell'avvocato Luca Goracci dal quale è rappresentato, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
contro
:
in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, rappresentato Controparte_2
e difeso dall'avvocato Massimo Autieri ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in via Lippo Memmi 2 Siena, come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Assegno - pensione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l' , in persona Parte_1 CP_1
del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, accertata e dichiarata, la illegittimità del provvedimento con il quale è stata nuovamente negata la concessine della pensione di inabilità civile, condannare l' alla concessione della prestazione richiesta con la decorrenza dal mese CP_1
di settembre 2023, e sino a quando il ricorrente potrà regolarmente soggiornare sul territorio nazionale, con onere a carico del medesimo di comunicare all' le proroghe che saranno CP_1
concesse al di lui soggiorno e con gli interessi legali, con vittoria di spese, onorari e competenze da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Si è costituito in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale di Siena adito , così giudicare: - nel merito : respingere integralmente tutte le domande promosse da , con la condanna del Parte_1 medesimo a corrispondere le spese di lite.”
La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 27 agosto 2025 è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova origine nell'impugnazione da parte del ricorrente del provvedimento di reiezione dell' con cui è stata rigettata la richiesta di riconoscimento della CP_1 pensione di inabilità civile pur in presenza dei requisiti sanitari e reddituali, nonché di un permesso di soggiorno di durata semestrale, evidenziando che fra le parti era intercorso analogo giudizio in riferimento a diverso periodo (dal 6 marzo 2023 al 28 agosto 2023), conclusosi con la sentenza n.602/24, ritenuto, pertanto, che il provvedimento di rigetto del beneficio qui impugnato sia illegittimo per le medesime motivazioni ha chiesto accertarsi il diritto del a percepire Parte_1 la pensione di inabilità civile anche per il periodo dal settembre 2023 fino alla scadenza del rinnovato permesso di soggiorno di durata semestrale.
In particolare, nell'introdurre il giudizio il ricorrente ha lamentato l'illegittimità di detto provvedimento di reiezione evidenziando che a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale susseguitesi a far data dal 2008 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 L.
388 /2000 sotto vari profili ritenuti discriminatori, fino ad arrivare alla pronuncia 40/13 con cui la
Corte Costituzionale ha dichiarato “…l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio
1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili).” Ha pertanto insistito nel riconoscimento del beneficio richiesto rilevando che il ricorrente era legittimamente soggiornante su suolo italiano anche per il periodo dal settembre 2023 sino alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato per accedere alle cure mediche che sulla base della documentazione versata in atti ad oggi è concesso fino al febbraio 2025 (sono stati depositati in atti tutti i permessi di soggiorno medio tempore rinnovati), con conseguente diritto alla pensione di inabilità civile in presenza degli ulteriori requisiti reddituali e sanitari, come già accertati dall' nelle fasi CP_1 amministrative.
Si è costituito l' , in persona del legale rappresentante pro tempore contestando gli CP_1 assunti avversari e rilevando che la pronuncia della Corte d Costituzionale fa riferimento alla presenza di un permesso di soggiorno di durata almeno annuale come presupposto ex art. 41 TU immigrazione ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto, insistendo per la reiezione del ricorso. Nelle note autorizzate il ricorrente ha chiesto accertarsi il diritto alla percezione della pensione di inabilità “…con la decorrenza dal mese di settembre 2023, e sino a quando il ricorrente potrà regolarmente soggiornare sul territorio nazionale, con onere a carico del medesimo di comunicare all' le proroghe che saranno concesse al di lui soggiorno e con gli CP_1 interessi legali..”, depositando in atti documentazione attestante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno già depositata alla scadenza del precedente, evidenziando che tale modifica delle conclusioni costituisce una mera emendatio libelli (spostando esclusivamente la durata del periodo temporale per il quale il ricorrente avanza richiesta di riconoscimento della pensione di inabilità sulla base dei presupposti di legge dedotti sin dalla introduzione del giudizio).
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla sussistenza dei presupposti di legge ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto
Prima di procedere alla decisione va rilevato che anche recentemente la Suprema Corte in caso assimilabile a quello sub iudice ha avuto modo di ribadire e precisare “…Con il primo ed unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 18 del
1980, art. 1, e della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19, in relazione all'art. 10 Cost., all'art. 14 della CEDU all'art. 1 del Protocollo addizionale della Convenzione, adottato a Parigi il
20 marzo 1952 e reso esecutivo con L. 4 agosto 1955, n. 848; alla Convenzione ONU di New York recepita in Italia con L. n. 176 del 1991; alla Convenzione di Lussemburgo del 1980, alla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il
13.12.2006 e ratificata con L. 3 marzo 2009, n. 18, (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè la violazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione tra cittadini e stranieri extracomunitari in materia di disabilità. Ciò in quanto la Corte d'appello aveva negato le provvidenze di cui alla domanda sostenendo che fosse ragionevole subordinarne l'erogazione alla sussistenza del requisito temporale di permanenza lungo;
ed affermando perciò che le prestazioni in discorso non fossero intese a rimediare a gravi situazioni di urgenza che sole, secondo la giurisprudenza della Corte
Costituzionale, avrebbero tolto ragionevolezza al collegamento dell'erogazione della prestazione alla non episodicità ed alla breve durata del soggiorno;
il ricorso è fondato alla stregua dell'orientamento che si è venuto formando all'interno di questa Corte di legittimità in conformità alla serie di pronunce emesse in materia dalla Corte Costituzionale (sentenze 306/2008, 11/2009,
187/2010, 40/2013, 329/2011, 22/2015, 230/2015) la quale, a partire dalla sentenza n. 306/2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19, e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 9, comma 1, nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perchè essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
con la successiva sentenza
11.03.2013 n. 40, la Corte Cost. ha poi dichiarato l'illegittimità della stessa L. 23 dicembre 2000, n.
388, art. 80, comma 19, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello stato dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità; la Corte era chiamata a decidere questa volta sulla necessità del requisito di soggiorno quinquennale in relazione ai due istituti
(indennità di accompagnamento e pensione di inabilità) sui quali si era già pronunciata, con le sentenze nn. 306/2008 e 11/2009, con riferimento ai soli requisiti reddituali;
ed ancora una volta la
Corte ha ribadito che ove si tratti "di provvidenze destinate al sostentamento della persona nonchè alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 14, della
CEDU, avuto riguardo alla interpretazione rigorosa che di tale norma è stata offerta dalla giurisprudenza della Corte Europea"; l'introduzione di una norma a carattere restrittivo viene quindi riconosciuta dalla Corte priva di giustificazione: "in ragione delle gravi condizioni di salute dei soggetti di riferimento (...) vengono infatti ad essere coinvolti una serie di valori di essenziale risalto - quali, in particolare, la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza per le famiglie (...) che rendono priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo (ratione temporis, così come ratione census)nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico, come nei casi di specie"; in conclusione, ed a differenza di quanto sostenuto dall' va affermato che ai fini del riconoscimento di CP_1 prestazioni sociali volte a rispondere ai bisogni primari della persona, nel nostro ordinamento non sia consentita, ex artt. 2 e 3 Cost., alcuna differenziazione tra cittadini italiani e stranieri che hanno titolo al soggiorno nel territorio dello Stato italiano (Cass.1797/2016; 593/2016;
15944/2016; 20116/14771)…” (v. Cass. Ord. 23763/18)
Fermo quanto sopra va rilevato che il ricorrente per quanto emerge dalla documentazione depositata in atti è in possesso di permessi di soggiorno con validità dal settembre 2023 all'agosto
2025 e di aver inoltrato prima della scadenza richiesta di rinnovo di detto permesso (v. allegato alle note autorizzate) n e consegue che risulta essere stato ed essere regolarmente Parte_1 presente su territorio italiano in virtù di permesso di soggiorno per motivi sanitari valido dal settembre 2023 al 14.08.2025 e di aver depositato tempestivamente domanda di rinnovo del detto permesso di soggiorno.
A questo punto va evidenziato che non sono in contestazione né il requisito sanitario né quello reddituale (entrambi posseduti dal ricorrente), ma che il provvedimento qui impugnato ha comportato la reiezione della pensione di inabilità richiesta solo sull'assunto che il Parte_1 non sia in possesso di un permesso di soggiorno della durata minima di un anno.
Tale provvedimento alla luce delle richiamata pronunce risulta illegittimo, non solo poiché il ricorrente al momento della domanda era in possesso di permesso di soggiorno per motivi sanitari della durata di mesi 6 con ciò solo configurandosi in capo al ricorrente una permanenza su suolo italiano per un tempo apprezzabile ed in modo non episodico tale da consentire il riconoscimento del beneficio richiesto, ma soprattutto perché alla data della domanda amministrativa di fatto il ricorrente si trovava e si trova tutt'ora regolarmente su territorio italiano in base a permessi di soggiorno temporanei per cure sanitaria da oltre un anno.
A ciò si aggiunga che le pronunce della Corte Costituzionale, sopra richiamate, si riflettono inevitabilmente sul disposto normativo di cui all'art. 41 T.U. immigrazione espressamente richiamato dalla norma di cui all'art. 80, comma XIX, L. 388/2000
Il ricorso, pertanto è fondato e merita accoglimento, con conseguente accertamento e dichiarazione dell'illegittimità del provvedimento con il quale è stata negata la concessine della pensione di inabilità civile richiesta e condanna dell' alla concessione della prestazione CP_1 richiesta con decorrenza settembre 2023 fino al 14 agosto 2025 (data di scadenza dell'ultimo permesso di soggiorno in corso di validità in atti depositato), oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Va, infatti, dichiarata ammissibile ed accoglibile l'emendatio libelli effettuata nelle note autorizzate giustificando l'accertamento del diritto del ricorrente alla percezione del beneficio richiesto fino alla data di scadenza dell'ultimo permesso di soggiorno in corso di validità depositato in atti (14 agosto 2025).
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate in assenza di nota spese sulla base dei criteri di cui al D.M. 147/22, ai minimi di scaglione, in considerazione del valore della causa come indicato in ricorso (inferiore ad €. 50.000,00), della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività processuale effettivamente espletata che non ha visto istruttoria, quindi in complessivi €. 3.291,00, per onorari oltre rimborso forfettario del 15% iva e cap come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. .
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.
Il Giudice del Lavoro di Montepulciano, definitivamente pronunciando:
1) Accoglie il ricorso, per quanto esposto nella parte motiva, e per l'effetto accerta e dichiara illegittimo il provvedimento con il quale è stata negata la concessine della pensione di inabilità civile richiesta e condanna dell' alla concessione della prestazione richiesta con CP_1 decorrenza dal settembre 2023 fino al 14 agosto 2025 (data di scadenza dell'ultimo permesso di soggiorno in corso di validità in atti depositato), oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2) visto l'art. 91 c.p.c. condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1 spese di lite liquidate in complessivi €. 3.291,00, per onorari oltre rimborso forfettario del 15% iva e cap come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
3) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena, 27 agosto 2025 Il giudice o.p. dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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