Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2205/2024
Riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel.
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio introdotto da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
REBAI GIANFRANCA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano
(PV), C.so Della Repubblica n. 17/a; ricorrente nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
CAPPA CRISTINA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Mortara (PV), Via
Beldiporto n. 48; resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
“1) revocare il punto 2 della Sentenza divorzile n. 1183/2021 del 9 settembre 2021 del
Tribunale di Pavia, ovvero l'assegnazione della casa coniugale con gli arredi e corredi in essa esistenti a , essendo venuto meno, per le ragioni esposte in CP_1
narrativa, il presupposto sulla quale era fondata, e conseguentemente rimettere in nel possesso della stessa la SI.ra . Le parti provvederanno alla richiesta Parte_1 di cancellazione della trascrizione sull'immobile dell'assegnazione della casa a favore pag. 1 di 3
per la metà le eventuali spese di cancellazione;
2) entro due mesi dall'emissione della Sentenza, le parti stipuleranno un contratto di locazione ad uso abitativo, e più precisamente la SI.ra concederà in Parte_1
locazione con la formula dell'affitto parziale, ad , l'immobile di Sua CP_1
proprietà sito in Vigevano C.so Pavia n. 74, per la durata di anni quattro più quattro, lasciando nella disponibilità del conduttore gli arredi e corredi già presenti nella casa;
3) le parti convengono quale canone di locazione Euro 600,00 mensili, oltre alle spese di gestione ordinaria in capo al SI. ed agli interventi di natura CP_1
straordinaria sul predetto immobile di entità non rilevanti (nella misura non superiore a €. 500,00 nel corso di ogni anno di locazione);In ordine alle predette spese ( per le quali vi sarà comunque la preventiva comunicazione) nessun rimborso dovrà essere richiesto alla SI.ra , così come nessun onere per le spese straordinarie dovrà Pt_1
gravare ed essere richesto in capo alla stessa;
4) Il IG. , si intesterà ( entro due mesi dall'emissione della Sentenza ) la CP_1
ed unitamente alla SI.ra concorrerà nel pagamento, quest'ultima nella CP_2 Pt_1
misura di 1/3 e lo stesso nella ragione dei 2/3, sia avuto riguardo agli ultimi cinque anni che per il futuro;
5) nelle more del perfezionamento del contratto di locazione, a decorrere dal novembre u.s., il SI. verserà in capo alla SI.ra , a titolo di CP_1 Parte_1
occupazione dell'immobile sito in Vigevano Cs.so Pavia n. 74, un'indennità mensile pari ad Euro 600,00, mediante bonifico bancario entro il giorno 25 di ogni mese;
6) la IG.ra , a far tempo dal novembre u.s verserà a titolo di Parte_1
rimborso delle spese legali afferenti i procedimenti di separazione e divorzio, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese, ed ammontanti ad Euro 9.484,28 a favore di
, giusta pronuncia giudiziale, la cifra mensile di Euro 100,00 sino CP_1
all'estinzione della debenza, mediante bonifico bancario;
7) la condizione di cui al capo 6 delle presenti conclusioni, continuerà ad essere applicata anche nell'ipotesi in cui dovesse interrompersi il contratto di locazione per esclusiva responsabilità del IG. Diversamente, nel caso di rescissione del CP_1
contratto di locazione per volere della IGnora , pretenderà il Pt_1 CP_1
pag. 2 di 3 versamento della somma debenda rimasta in quel momento, trattenendo a titolo di acconto quanto già ricevuto;
8) avuto riguardo alla Tari pregressa, le parti entro la stipula del contratto di locazione, provvederanno direttamente al pagamento della stessa, concordando che la IGnora chieda al Comune di Vigevano un piano di rientro in rate e, una volta Pt_1
avvenuta la concessione, ciascuna parte verserà la propria quota (Olivieri i 2/3 e
Aksenova 1/3);
9) con il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni afferenti la locazione con i suoi obblighi correlati, ed il pagamento delle spese legali succitate, le stesse nulla avranno più a pretendere l'una dall'altra;
10 ) le spese del presente procedimento saranno interamente compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio dà atto che le parti hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto la parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1183/2021 pubbl. il
14/09/2021, RG n. 2083/2019, pronunciata dal Tribunale di Pavia alle condizioni congiunte sopraindicate.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in merito alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale al SI. e alle ulteriori pattuizioni patrimoniali di cui prende atto;
CP_1
ritenuto che le spese del presente procedimento debbano essere integralmente compensate;
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio n. 1183/2021 pubbl. il 14/09/2021, RG n.
2083/2019, pronunciata dal Tribunale di Pavia recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- spese legali integralmente compensate.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 21.01.2025
Presidente Estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3