Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/03/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
II TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Laura Davì nella causa iscritta al n. 678 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente
TRA
'elettivamente domiciliato a Caltanissetta in via Parte 1 CF C.F. 1
Frà Giarratana n. 9 presso lo studio dell'avv. Ivano che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
Controparte 1 , C.F. elettivamente domiciliato in Delia, alla via C.F. 2 '
G. Donizetti n.24, presso lo studio dell'Avv. Paolo Lauricella, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il dott. Parte 1
per sentirne accertare la responsabilità professionale stante il Controparte_2
mancato diligente adempimento degli obblighi di consulente fiscale. Assumeva l'attore che il convenuto, suo commercialista, non aveva assoggettato il reddito di lavoro autonomo, di cui era titolare dal 2012, a contribuzione obbligatoria CP_3, esponendolo alle relative sanzioni. A tal fine chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI
CALTANISSETTA Respinta ogni contraria istanza eccezione o difesa;
IN VIA ISTRUTTORIA Ove occorrendo, nominare CTU Tecnica al fine di descrivere se le attività di compilazione della dichiarazione dei redditi per gli anni 2012 e 2014 e le dovute comunicazioni al cliente in relazione
,CP alle sanzioni comunicate dall' con le racc. a/r del 12.7.2018 e 10.9.2018 siano state svolte diligentemente o se - al contrario le omissioni contestate siano imputabili a negligenza di
-
quest'ultimo; NEL MERITO - ritenere e dichiarare che il convenuto è venuto meno ai doveri di
l'applicazione di sanzioni per il mancato versamento dei contributi di reddito di lavoro autonomo per gli anni 2012 e 2014; - condannare il convenuto a rimborsare all'attore le somme di €
3.099,93 per sanzioni anno 2012 e di € 2.073,10 per sanzioni anno 2014 e così complessivamente la somma di € 5.173,03 o quell'altra maggiore o minore somma ritenuta giusta;
- Condannare i convenuti alle spese e onorari di causa."
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 07.07.21, Controparte_1 si costituiva in giudizio e contestava integralmente il contenuto dell'atto di citazione. In particolare, riferiva di non essere stato messo a conoscenza di circostanze in presenza delle quali previsto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata CP_3. Chiedeva, quindi, accogliersi le seguenti domande:
"VOGLIA CI'ILL.MO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA Rigettare con ogni e qualsivoglia statuizione la domanda giudiziale incoata dal sig. Parte 1 . Con vittoria di spese, compensi ed onorari, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario."
Esaurita la fase istruttoria la causa veniva posta in decisione.
In sede di comparsa conclusionale, Parte 1 riferiva di aver presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in relazione al debito 2012 e 2014, pertanto, in attesa della risposta da parte di CP_4 chiedeva la rimessione della causa sul ruolo. Nello stesso atto, l'attore CP rilevava che in data 9.12.2022 gli era pervenuto ulteriore accertamento relativo all'anno
2016, per il mancato versamento dei contributi obbligatori alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della L. 335/95. Pertanto, chiedeva che il convenuto fosse condannato anche al rimborso della relativa sanzione pari ad € 1.411,20.
Veniva, quindi, disposta la chiesta rimessione della causa sul ruolo.
All'udienza del 18.10.24, il Pt 1 chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'accoglimento della istanza di rateizzazione per le annualità 2012-2014, che riservava di produrre, con la soccombenza virtuale del convenuto.
Chiedeva, altresì, di estendere il contraddittorio per le sanzioni e gli interessi relativi alle annualità
2016-2017 riscontrando la ferma opposizione del convenuto.
In data 09.01.25 l'attore depositava il provvedimento di accoglimento da parte dell' CP_4
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione. CP relativoPreliminarmente, deve rilevarsi la tardività del deposito dell' Accertamento all'anno 2016 e la conseguente inammissibilità della relativa richiesta di rimborso.
Orbene, l'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La pronuncia di “cessazione della materia del contendere" costituisce, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Tuttavia, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della "soccombenza virtuale".
Le spese vanno, quindi, poste a carico della parte che, se non si fosse verificato il fatto che ha dato luogo alla cessazione della materia del contendere, sarebbe stata soccombente.
E' pacifico come: "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'inadempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo dritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.
(risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento,
gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione" (Cass. SSUU n. 13533/2001).
Ciò premesso e con riferimento al tema dell'accertamento della responsabilità professionale del commercialista, deve ulteriormente rilevarsi che tale attività professionale rientra nell'alveo delle professioni intellettuali, poiché presuppone scelte interpretative e valutazioni discrezionali in ordine alle modalità di estrinsecazione dell'attività svolta. Il rapporto tra il commercialista e il cliente costituisce un contratto d'opera intellettuale.
Il contratto di opera professionale, disciplinato dall'art. 2222 e ss. c.c., non implica il sorgere di un'obbligazione di risultato, ma di mezzi, in virtù della quale il professionista si impegna a prestare la propria opera con diligenza, prudenza e perizia. Ne deriva che l'inadempimento non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, con riferimento al quale trova applicazione, in luogo del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, II co., c.C.,
commisurato alla natura dell'attività esercitata. Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, vale il principio generale espresso dalla Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11213 del 09/05/2017, secondo cui: "la responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, formando oggetto di un accertamento che non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato".
Viceversa, il professionista, per andare indenne da responsabilità, ha l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposto.
Venendo alla fattispecie oggetto del presente giudizio, può ritenersi pacifica la sussistenza di un rapporto professionale tra l'attore ed il convenuto.
I fatti allegati dall'attore risultano tutti documentalmente provati. Anche il teste escusso,
[...]
Testimone 1 ha confermato le circostanze indicate dall'attore.
,
Di contro, il professionista convenuto non ha dimostrato le veridicità dei fatti allegati nè fornito la prova, su di esso gravante, di aver adempiuto alle proprie obbligazioni con la diligenza dovuta.
Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi la soccombenza virtuale di Parte_2
Le spese del giudizio- liquidate ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014 in complessivi € 2.665,00 di cui € 125,00, per spese ed € 2.540,00 per onorari oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta, seguono la soccombenza virtuale.
PQM
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il convenuto alle spese del Giudizio in favore di Parte 1 , che liquida in complessivi '
€ 2.665,00 di cui € 125,00, per spese ed € 2.540,00 per onorari oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta
Caltanissetta, 27 Marzo 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Davi