CS
Improcedibile
Sentenza 16 gennaio 2026
Improcedibile
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00152/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 16/01/2026
N. 00364 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00152/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 152 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- (in proprio e nella qualità di procuratrice speciale della -OMISSIS- -OMISSIS-) e -OMISSIS- -
OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Guido Ciccarelli e Orazio Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Anna Ivana Furnari, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato
LU NE in Roma, via Appennini 46;
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi,
12 N. 00152/2023 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione
Quinta) n. 3513/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e del Ministero della
Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 14 gennaio 2026 il Pres. Claudio
Contessa. Nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le circostanze fattuali all'origine dei fatti di causa vengono descritte nei termini che seguono nell'ambito dell'impugnata sentenza del TAR della Campania.
I ricorrenti signori -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, DA
MA -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- - premesso di essere proprietari di un terreno di notevole estensione in Marano di Napoli, confinante con la via -OMISSIS-
, ricadente in parte in zona G e per la restante parte in zona P vincolata ai sensi della l. 1497 del 1939 del PRG vigente - oggetto di procedura espropriativa per la realizzazione del sistema di fognatura a servizio delle abitazioni della Collina dei
Camaldoli, agivano dinanzi a quel Tribunale amministrativo per l'accertamento dell'illegittimità dell'occupazione da parte del Comune di Napoli dell'area di loro proprietà (ricorso n. 4893/2018). N. 00152/2023 REG.RIC.
I ricorrenti, nel riassumere il giudizio originariamente proposto innanzi al Tribunale di Napoli, dichiaratosi privo di giurisdizione con sentenza n. 920/2018, per essere munito di giurisdizione il Giudice amministrativo, esponevano che:
- i terreni in questione venivano individuati dal Sindaco di Napoli in qualità di
Commissario delegato di Governo come aree dove realizzare il sistema di fognatura della Collina dei Camaldoli;
- con decreto del Commissario n. 47 del 6 maggio 2004, di approvazione del progetto definitivo della stessa, veniva dichiarata la pubblica utilità di tale opera;
- l'Autorità espropriante (la ICG 2 SpA in nome e per conto del Commissario delegato), in data 12 febbraio 2009 sottoscriveva con essi ricorrenti un accordo bonario volto all'occupazione delle aree concordando le relative indennità di occupazione (precisamente: i) fondo censito al foglio 35, mappale 339, superficie totale mq 12497, superficie da servire mq 335, superficie da espropriare mq 100, superficie da occupare temporaneamente mq. 300; ii) fondo censito al foglio 35, mappale 1088, superfice totale mq 30331, superficie da asservire mq 208);
- in data 21 settembre 2009 il Commissario – Sindaco di Napoli adottava decreto di occupazione d'urgenza, sia per le aree già oggetto dell'accordo bonario sia per le aree ricadenti nel mappale 338;
- in data 25 novembre 2009, la ditta incaricata – ICG2 Ingegneria e Costruzioni
Generali spa - per la realizzazione dell'opera veniva immessa nel possesso delle aree necessarie per la detta realizzazione, andando ad occupare una superficie complessiva pari a mq. 1.311 (in parte aree da espropriare ed in parte aree non soggette al procedimento espropriativo ma necessarie per la corretta esecuzione dell'opera), in modo da determinare l'interclusione di un'altra porzione di fondo di proprietà dei ricorrenti, rendendola quindi del tutto inutilizzabile sotto ogni profilo;
- nel termine previsto dalla dichiarazione di pubblica utilità non veniva adottato alcun decreto di espropriazione, né tantomeno venivano rispettati gli accordi intervenuti tra N. 00152/2023 REG.RIC.
le parti, permanendo ad oggi la situazione di illecita occupazione dei fondi di proprietà di essi ricorrenti da parte del Comune convenuto, senza che peraltro l'opera sia stata ultimata.
I ricorrenti chiedevano dunque condannarsi l'amministrazione comunale alla restituzione delle aree, nello stesso stato in cui si trovavano al momento in cui l'appaltatrice è subentrata nel possesso, con esecuzione di tutte le opere che a tal fine saranno necessarie, nonché al risarcimento dei danni che ne sono conseguiti (per la perdita di godimento del bene, danno emergente e danno da deprezzamento dell'immobile).
Con la sentenza in epigrafe (n. 3513/2022) il Tribunale amministrativo adìto ha in primo luogo dato atto della rinuncia della domanda nei confronti della soc. ICG2 e disposto l'estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pronunciandosi nel merito, il TAR ha rilevato la sussistenza dei presupposti per disporre la condanna risarcitoria nei confronti del Comune di Napoli per l'illegittima occupazione del compendio dei ricorrenti.
Tuttavia, nel fissare i criteri cui attenersi ai fini della quantificazione del danno (art. 34, co. 4 del cod. proc. amm.) il Tribunale amministrativo ha in particolare limitato la pretesa risarcitoria alla parte del danno non prescritta la quale dovrà essere calcolata dal quinquennio anteriore alla notifica del ricorso di primo grado.
La sentenza in questione è stata impugnata in appello dai signori -OMISSIS- i quali ne hanno chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:
I.8 – Error in judicando: violazione degli artt. 2043 e 2947 cod. civ.
I.9 – Error in procedendo: violazione dell'art. 102 c.p.c. – omessa pronuncia.
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli il quale ha concluso nel senso della reiezione dell'appello
All'udienza di smaltimento del 14 gennaio 2026 il ricorso in epigrafe è stato trattenuto in decisione. N. 00152/2023 REG.RIC.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dai signori -
OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, DA MA -OMISSIS- e
-OMISSIS- -OMISSIS- per la riforma della sentenza del TAR della Campania con cui
è stato accolto (ma solo in parte) il ricorso da loro proposto onde sentir dichiarare l'illegittimità dell'occupazione del fondo di loro proprietà ubicato nel Comune di
Marano di Napoli e sentir conseguentemente condannare il Comune di Napoli al ristoro dei danni conseguenti.
2. Con atto in data 8 gennaio 2026 la parte appellante ha rappresentato che “le parti hanno raggiunto un accordo transattivo che soddisfa le parti appellanti.
Per cui queste chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese”.
A fronte di tale dichiarazione il Collegio osserva che, pur non sussistendo ragioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'articolo 34, co. 5, cod. proc. amm., sussistono nondimeno ragioni per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua ulteriore prosecuzione ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera c).
Secondo un condiviso orientamento, infatti, ai sensi dell'articolo 34 del cod. proc. amm., qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere. Il successivo articolo
35 dispone invece che il ricorso è dichiarato improcedibile quanto nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione. La differente natura tra le sentenze in esame discende dal diverso accertamento sotteso alla loro adozione: i) la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile N. 00152/2023 REG.RIC.
la prosecuzione del processo; ii) l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l'ottenimento - per l'impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente (Cons. Stato, VI, 6 ottobre 2023, n. 8689).
3 A seguito della richiamata dichiarazione, quindi, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello.
Sussistono giusti ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere N. 00152/2023 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/01/2026
N. 00364 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00152/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 152 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- (in proprio e nella qualità di procuratrice speciale della -OMISSIS- -OMISSIS-) e -OMISSIS- -
OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Guido Ciccarelli e Orazio Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Anna Ivana Furnari, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato
LU NE in Roma, via Appennini 46;
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi,
12 N. 00152/2023 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione
Quinta) n. 3513/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e del Ministero della
Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 14 gennaio 2026 il Pres. Claudio
Contessa. Nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le circostanze fattuali all'origine dei fatti di causa vengono descritte nei termini che seguono nell'ambito dell'impugnata sentenza del TAR della Campania.
I ricorrenti signori -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, DA
MA -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- - premesso di essere proprietari di un terreno di notevole estensione in Marano di Napoli, confinante con la via -OMISSIS-
, ricadente in parte in zona G e per la restante parte in zona P vincolata ai sensi della l. 1497 del 1939 del PRG vigente - oggetto di procedura espropriativa per la realizzazione del sistema di fognatura a servizio delle abitazioni della Collina dei
Camaldoli, agivano dinanzi a quel Tribunale amministrativo per l'accertamento dell'illegittimità dell'occupazione da parte del Comune di Napoli dell'area di loro proprietà (ricorso n. 4893/2018). N. 00152/2023 REG.RIC.
I ricorrenti, nel riassumere il giudizio originariamente proposto innanzi al Tribunale di Napoli, dichiaratosi privo di giurisdizione con sentenza n. 920/2018, per essere munito di giurisdizione il Giudice amministrativo, esponevano che:
- i terreni in questione venivano individuati dal Sindaco di Napoli in qualità di
Commissario delegato di Governo come aree dove realizzare il sistema di fognatura della Collina dei Camaldoli;
- con decreto del Commissario n. 47 del 6 maggio 2004, di approvazione del progetto definitivo della stessa, veniva dichiarata la pubblica utilità di tale opera;
- l'Autorità espropriante (la ICG 2 SpA in nome e per conto del Commissario delegato), in data 12 febbraio 2009 sottoscriveva con essi ricorrenti un accordo bonario volto all'occupazione delle aree concordando le relative indennità di occupazione (precisamente: i) fondo censito al foglio 35, mappale 339, superficie totale mq 12497, superficie da servire mq 335, superficie da espropriare mq 100, superficie da occupare temporaneamente mq. 300; ii) fondo censito al foglio 35, mappale 1088, superfice totale mq 30331, superficie da asservire mq 208);
- in data 21 settembre 2009 il Commissario – Sindaco di Napoli adottava decreto di occupazione d'urgenza, sia per le aree già oggetto dell'accordo bonario sia per le aree ricadenti nel mappale 338;
- in data 25 novembre 2009, la ditta incaricata – ICG2 Ingegneria e Costruzioni
Generali spa - per la realizzazione dell'opera veniva immessa nel possesso delle aree necessarie per la detta realizzazione, andando ad occupare una superficie complessiva pari a mq. 1.311 (in parte aree da espropriare ed in parte aree non soggette al procedimento espropriativo ma necessarie per la corretta esecuzione dell'opera), in modo da determinare l'interclusione di un'altra porzione di fondo di proprietà dei ricorrenti, rendendola quindi del tutto inutilizzabile sotto ogni profilo;
- nel termine previsto dalla dichiarazione di pubblica utilità non veniva adottato alcun decreto di espropriazione, né tantomeno venivano rispettati gli accordi intervenuti tra N. 00152/2023 REG.RIC.
le parti, permanendo ad oggi la situazione di illecita occupazione dei fondi di proprietà di essi ricorrenti da parte del Comune convenuto, senza che peraltro l'opera sia stata ultimata.
I ricorrenti chiedevano dunque condannarsi l'amministrazione comunale alla restituzione delle aree, nello stesso stato in cui si trovavano al momento in cui l'appaltatrice è subentrata nel possesso, con esecuzione di tutte le opere che a tal fine saranno necessarie, nonché al risarcimento dei danni che ne sono conseguiti (per la perdita di godimento del bene, danno emergente e danno da deprezzamento dell'immobile).
Con la sentenza in epigrafe (n. 3513/2022) il Tribunale amministrativo adìto ha in primo luogo dato atto della rinuncia della domanda nei confronti della soc. ICG2 e disposto l'estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pronunciandosi nel merito, il TAR ha rilevato la sussistenza dei presupposti per disporre la condanna risarcitoria nei confronti del Comune di Napoli per l'illegittima occupazione del compendio dei ricorrenti.
Tuttavia, nel fissare i criteri cui attenersi ai fini della quantificazione del danno (art. 34, co. 4 del cod. proc. amm.) il Tribunale amministrativo ha in particolare limitato la pretesa risarcitoria alla parte del danno non prescritta la quale dovrà essere calcolata dal quinquennio anteriore alla notifica del ricorso di primo grado.
La sentenza in questione è stata impugnata in appello dai signori -OMISSIS- i quali ne hanno chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:
I.8 – Error in judicando: violazione degli artt. 2043 e 2947 cod. civ.
I.9 – Error in procedendo: violazione dell'art. 102 c.p.c. – omessa pronuncia.
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli il quale ha concluso nel senso della reiezione dell'appello
All'udienza di smaltimento del 14 gennaio 2026 il ricorso in epigrafe è stato trattenuto in decisione. N. 00152/2023 REG.RIC.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dai signori -
OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, DA MA -OMISSIS- e
-OMISSIS- -OMISSIS- per la riforma della sentenza del TAR della Campania con cui
è stato accolto (ma solo in parte) il ricorso da loro proposto onde sentir dichiarare l'illegittimità dell'occupazione del fondo di loro proprietà ubicato nel Comune di
Marano di Napoli e sentir conseguentemente condannare il Comune di Napoli al ristoro dei danni conseguenti.
2. Con atto in data 8 gennaio 2026 la parte appellante ha rappresentato che “le parti hanno raggiunto un accordo transattivo che soddisfa le parti appellanti.
Per cui queste chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese”.
A fronte di tale dichiarazione il Collegio osserva che, pur non sussistendo ragioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'articolo 34, co. 5, cod. proc. amm., sussistono nondimeno ragioni per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua ulteriore prosecuzione ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera c).
Secondo un condiviso orientamento, infatti, ai sensi dell'articolo 34 del cod. proc. amm., qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere. Il successivo articolo
35 dispone invece che il ricorso è dichiarato improcedibile quanto nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione. La differente natura tra le sentenze in esame discende dal diverso accertamento sotteso alla loro adozione: i) la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile N. 00152/2023 REG.RIC.
la prosecuzione del processo; ii) l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l'ottenimento - per l'impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente (Cons. Stato, VI, 6 ottobre 2023, n. 8689).
3 A seguito della richiamata dichiarazione, quindi, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello.
Sussistono giusti ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere N. 00152/2023 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO