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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 27/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto in persona dei Magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva Presidente
2) Dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 212 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., emessa in data 11 marzo 2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Scardino;
Parte_1
[...]
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Spinoglio
– APPELLATA –
Conclusioni della parte appellante: Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello di Lecce sez. Distaccata di Taranto, contrariis rejectis, in riforma della sentenza appellata 1) in via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'appellata sentenza;
2) in via preliminare accertare e dichiarare violato il diritto alla difesa dell' appellato ed ammettere i mezzi istruttori così come articolati e richiesti negli atti di causa di primo grado di giudizio volti a comprovare ulteriormente la natura ad nutum del recesso perpetrato dall'appellata e così i gravi danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo
3) in via principale accertare e dichiarare come effettuata ad nutum ed in assenza di qualsiasi Pt_1 giustificato motivo la revoca pretestuosamente intimata dalla convenuta compagnia assicuratrice allo
con effetto comunque dal 21 o dal 26 Febbraio 2010; per l' effetto, previo ricalcolo dell'esatta Pt_1 entità delle somme complessivamente dovute e specificate nei termini indicati al punto “1” del presente atto, condannare la convenuta al pagamento di €. 118.878,47, come dovuto per il caso di liberalizzazione del portafoglio, o, in via estremamente gradata, di €. 62.980,02, come dovuto per il caso in cui l'odierno attore avesse accettato la revoca ad nutum, decurtate dalle somme sino ad oggi corrisposte dalla società convenuta;
4) comunque accertare e dichiarare che il rapporto agenziale ha avuto durata superiore ai cinque anni e per l'effetto, previo ricalcolo dell'esatta entità delle somme complessivamente dovute, condannare la convenuta al pagamento delle relative somme mancanti;
5) in via principale accertare il pieno risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, come indicati nel giudizio di primo grado e del presente atto e spettanti allo in conseguenza di tale illecito Pt_1 comportamento dell' opponente, demandando al Giudice la determinazione di danni richiesti ex art. 1226 del Codice Civile, e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento di quanto dovuto;
6) in via principale accertare e dichiarare il palese abuso del diritto e del giudizio perpetrato dalla convenuta società assicuratrice, in violazione di quanto anche previsto dall' articolo 96 C.p.c., con ogni conseguenza di legge, e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento di quanto dovuto;
7) condannare l' appellata società assicuratrice al pagamento in favore dell' attore delle spese di C.T.U. e C.T.P., come stabilito sentenza n. 361/2017 , emessa dal Tribunale di Taranto, pubblicata il 10/2/2017 e passata in giudicato;
8) condannare l' appellata società assicuratrice al pagamento in favore dell' attore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre forfetario, CAP ed IVA come per legge. Il tutto con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione ex lege. Il tutto maggiorato di interessi legali e svalutazione monetaria seppur nei limiti di €. 260.000,00, con rinuncia espressa all' eventuale esubero sulla sorte capitale.
Conclusioni della parte appellata: piaccia all'Ill.ma Corte accertare e dichiarare che la sentenza impugnata non merita le censure che le sono state mosse, così rigettando in toto il presentato gravame perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 1063/2023, emessa dal Tribunale di Taranto in data 9.5.2023, con la quale è stata parzialmente accolta la domanda, dal primo proposta nei confronti della di pagamento delle somme ancora dovute dalla Compagnia per Controparte_2 effetto della cessazione del rapporto di agenzia (in particolare nella sola misura di euro 7.195,96, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ritenuta la durata quadriennale della gestione), mentre è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, con condanna della convenuta al pagamento di metà delle spese processuali, e compensazione della restante metà.
I)In via preliminare, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza, per la mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti, in violazione degli artt. 24 e 111 Cost., con conseguente insanabile contraddittorietà della motivazione, che ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni, perché non provati.
II) Sempre in via preliminare, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza, in quanto priva di firma autografa del giudicante.
III) Nel merito l'appellante ha censurato la sentenza, per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, evidenziando:
a) una scorretta valutazione delle risultanze istruttorie, le quali avrebbero dovuto condurre il primo giudice a riconoscere la durata quinquennale del rapporto e quindi a riconoscere somme ulteriori a quelle liquidate;
b) la mancata ammissione delle prove testimoniali richieste dall'attore e dirette a dimostrare l'insussistenza di una giusta causa di recesso, laddove una adeguata istruttoria avrebbe consentito all'attore di dimostrare tale insussistenza, rimarcandosi altresì di aver addossato all'agente una prova che incombeva alla compagnia, anche per il principio di vicinanza e disponibilità della prova.
c) una ingiusta compensazione parziale delle spese processuali, nonostante la soccombenza della compagnia, inadempiente ai suoi obblighi di pagamento per quasi tre lustri;
d) l'omessa decisione sulla domanda di condanna della Compagnia al pagamento delle spese della c.t.u., espletata nel pregresso giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (definito con la sentenza, passata in giudicato, n. 361/2017 del Tribunale di Taranto), e sulla domanda di pagamento delle spese di c.t.p. sostenute dallo Pt_1 in quel giudizio;
e) l'ingiusto rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, non essendo stata consentita alcuna attività istruttoria per la quantificazione di tali danni, e non valorizzando neanche la prova documentale offerta.
f) l'ingiusto rigetto della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da determinare equitativamente nonostante l'evidente abuso del processo e del diritto perpetrato dalla compagnia.
Ha insistito, pertanto, nelle conclusioni, come sopra trascritte. Si è costituita la per insistere nel rigetto Controparte_3 dell'appello e nella conferma della sentenza di primo grado, che: correttamente: 1) aveva riconosciuto il mancato compimento del quinto anno di gestione, ai fini del computo delle indennità dovute, poiché il mandato conferito al rag. con decorrenza Pt_1 dal 1.2.2005, era cessato in data 25.1.2010, a seguito della propria comunicazione di recesso con indicazione dei motivi, ai sensi dell'art. 12, comma 2, numero 1 dell'ANA (Accordo Nazionale Agenti/imprese di assicurazione); 2) correttamente non aveva ammesso le prove orali richieste dall'attore, poiché al medesimo era preclusa l'impugnazione e la contestazione dei motivi dell'esperito recesso, non avendo il medesimo fatto ricorso alla procedura arbitrale prevista dall'art. 12 bis dell'ANA; 3) correttamente aveva implicitamente rigettato qualsivoglia domanda di somme richieste per la liberalizzazione del portafoglio (quantificate nella domanda in euro 118, 878,49), non dovute, in quanto la facoltà per l'agente di optare per tale liberalizzazione, presuppone che il recesso sia avvenuta senza indicazione dei motivi (cosa non avvenuta nel caso in esame); 4) correttamente aveva parzialmente compensato le spese di lite, in quanto la domanda non era stata accolta integralmente.
Concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., l'udienza del 7.3.2025 si è svolta nelle forme della trattazione scritta, e la causa, con ordinanza emessa in data 11.3.2025 è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita un parziale accoglimento, per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, in relazione al motivo di appello sub II); non sussiste alcuna nullità della sentenza per mancanza della sottoscrizione del giudice, poiché la sentenza è stata correttamente firmata digitalmente dal primo giudice e depositata telematicamente.
Quanto invece, al motivo di appello sub I), che si tratta congiuntamente al motivo sub III b), per la sua stretta connessione;
deve evidenziarsi che non si è avuta alcuna compressione del diritto di difesa dell'attore, condividendo la corte, anche se per motivi diversi dal primo giudice, l'assoluta irrilevanza dell'istruttoria orale richiesta, per l'assorbente ragione (condividendosi sul punto le doglianze dell'appellante) che, a fronte della contestazione dell'agente, era la compagnia che doveva dimostrare la fondatezza dei motivi posti a base del recesso, e che in mancanza di tale prova, devono ritenersi non provate le motivazioni del recesso (eccessiva sinistrosità della Parte_2
), non avendo sul punto la compagnia articolato nessun mezzo di prova o
[...] allegato alcuna documentazione, e non essendo tale questione coperta dal alcun giudicato, dal momento che la pregressa sentenza n. 361/2017 non si è affatto pronunciata, neanche incidentalmente, sulla fondatezza o meno dei motivi del recesso. Fondato è il motivo di appello sub III a), perché la gestione del mandato ha avuto la durata effettiva di cinque anni.
L'art. 13, comma III, dell'accordo ANA prevede che l'impresa che recede dal contratto di agenzia ai sensi dell'art. 12, comma II - nel nostro caso, ai sensi dell'art. 12, comma II, n. 1), poiché il recesso è avvenuto comunque con indicazione dei motivi (non rileva, a tali fini, la loro fondatezza o meno, che può essere successivamente contestata dall'agente) - deve dare un preavviso di tanti mesi quanti sono stati gli anni di gestione e che tale preavviso decorre al primo giorno del mese successivo, se il recesso è stato intimato dopo il giorno 15 del mese, o dal giorno 16 del mese per le revoche intimate prima del giorno 15 dello stesso mese.
Pertanto, nella fattispecie in esame, poiché il recesso è stato comunicato in data 22.1.2010, il preavviso ha efficacia e decorrenza dal 1°.2.2010, in un momento quindi in cui anche il quinto anno di gestione è interamente decorso (1°.2.2005 -1°.2.2010).
Ne consegue l'accoglimento della domanda attorea di condanna della compagnia al pagamento della complessiva somma di euro 63.751,30 (come accertato dalla c.t.u. espletata dal dott. nel giudizio di opposizione a d.i., n. 504/2010 r.g., definito Per_1 con la sentenza n. 361/2017 del Tribunale di Taranto), in ragione della cessazione di un rapporto di agenzia, della durata di 5 anni.
Tenuto conto delle somme versate dalla compagnia, pari ad euro 44.705,45, residua in capo all'odierno appellante un credito di euro 19.045,85, oltre interessi legali dal giorno della domanda e sino al soddisfo, null'altro spettando, per la natura di debito di valuta delle somme riconosciute, in adempimento degli obblighi nascenti dal contratto di agenzia. Il maggior danno ex art. 1224, comma c.c. non è stato in alcun modo dedotto e provato dall'attore, odierno appellante.
Non può essere, invece, accolta la domanda di pagamento della somma di €. 118.878,47, richiesta per la liberalizzazione del portafoglio, poiché la facoltà dell'agente di optare per la liberalizzazione del portafoglio, piuttosto che per il pagamento degli indennizzi, è prevista solo nei casi di scioglimento del contratto senza indicazione dei motivi, come statuito dall'art. 12 ter del contratto ANA.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni (motivo di appello sub III e), e tenuto conto che la compagnia non ha inteso provare la fondatezza dei motivi del proprio recesso, le stesse devono essere valutate, ricorrendo il diritto dell'agente, ai sensi dell'art. 1751, comma 4, c.c., all'eventuale risarcimento dei danni.
L'attore, odierno appellante, ha richiesto il risarcimento del danno patrimoniale per spese di gestione dell'agenzia, durate 24 mesi (ritenuto tale lasso di tempo, quello minimo e necessario per raggiungere una certa autonomia economica, tale da potersi accollare le stesse). La domanda non merita accoglimento, in quanto la natura imprenditoriale dell'attività di agente intrapresa dallo comporta che tutte le Pt_1 spese di gestione, anche quelle iniziali, devo gravare sul medesimo;
la sentenza n. 361/2017 resa tra le parti ha accertato, in via definitiva, la competenza del giudice ordinario, piuttosto che del giudice del lavoro, proprio in assenza del carattere subordinato o parasubordinato dell'attività dello rispetto alla compagnia Pt_1 mandante.
L'attore ha lamentato altresì un danno all'immagine, affidandosi alla valutazione equitativa del Tribunale, ma tale domanda non può essere accolta, potendosi dispiegare il potere di liquidare equitativamente il predetto danno non patrimoniale, solo laddove siano stati dedotti e specificati i fatti nei quali il danno alla propria immagine si sia esplicato, e tali fatti siano stati provati. Non è sufficiente dedurre che le ragioni e le modalità di chiusura del rapporto hanno senz'altro leso l'immagine imprenditoriale, ma occorreva indicare specifiche circostanze (con indicazione di luoghi, tempi e soggetti che percepissero tale discredito) che comprovassero l'assunto. Neanche la deduzione di non aver più avuto mandati è sufficiente, non essendo stata dimostrato, con specificità e esaustività, che siano stati richiesti altri incarichi e che questi siano stati rifiutati da altre compagnie a causa del recesso operato dalla CP_4
L'attore ha, inoltre, lamentato un danno biologico, consistente in uno stato di profonda agitazione, esitato nella successiva depressione e nella difficoltà di relazionarsi con altri ed anche con la propria famiglia. Anche, in questo caso, la rimessione alla valutazione equitativa del giudice nella quantificazione del danno è impedita dalla mancata specificazione ed indicazione dei fatti posti a fondamento della domanda, poiché le prove offerte non sono idonee a dimostrare che lo stato di depressione fosse indubbiamente legato alla risoluzione del rapporto di agenzia;
infatti, l'attore ha prodotto in giudizio la fattura emessa dalla d.ssa psicologa e Persona_2 psicoterapeuta, in data 13.7.2010 di euro 200,00 per “consulenza psicologica”, ma ciò è insufficiente a dimostrare che lo stato di depressione sia con certezza causalmente ricollegato ai fatti di causa, e lo stesso vale per la prova testimoniale richiesta (“Se è vero che in più riprese ha seguito come psicologa e psicoterapeuta il signor perché affetto da Parte_1 crisi di ansia e depressione?”), inidonea (e la cui richiesta pertanto è stata rigettata anche in sede di appello) a dimostrare che tale danno biologico derivi con certezza dai fatti di causa, nulla essendo specificato in merito nel capitolo di prova.
Analogamente dicasi per la dedotta “difficoltà di relazionarsi con altri ed anche con la propria famiglia”, fonte di danno esistenziale, ma per il quale alcuna indicazione e specificazione di fatti concreti (con indicazione dei soggetti che hanno recepito tale disagio, ed in quali tempi e modi) è stata rappresentata, né è stata oggetto di richiesta di prova.
Quanto al motivo di appello sub III d), deve confermarsi la statuizione di (implicito) rigetto del primo giudice, in relazione alla domanda di condanna al pagamento delle spese di ctp, sostenute nel giudizio n. 504/2010 r.g.; tale domanda andava proposta nel predetto giudizio, in quanto spesa afferente a quel processo. Peraltro, se tanto è stato fatto (ma non ne abbiamo cognizione, in quanto del predetto giudizio è stata versata solo la sentenza), è intervenuto il giudicato, in quanto l'implicito rigetto non è stato impugnato con appello.
L'appellante ha altresì insistito nella domanda di condanna della compagnia al pagamento delle spese di c.t.u., tenuto conto che la richiamata sentenza n. 361/2017 ha posto definitivamente a carico della le spese di c.t.u. e che a carico dello CP_2
fu posto il pagamento di un acconto al nominato ausiliario. Tuttavia, la Pt_1 fattura emessa dal dr. nei confronti dello , per il pagamento Per_1 Pt_1 dell'acconto (in atti, doc. 17 del fascicolo di primo grado), non reca alcuna quietanza per ricevuta, ed in assenza della prova di tale pagamento, la domanda non può che essere rigettata.
Infine, quanto ai motivi di appello sub IIIc) e III f), valga quanto segue.
La statuizione di parziale compensazione delle spese operata dal primo giudice è corretta, in ragione del solo parziale accoglimento della domanda. Anche all'esito del gravame, la decisione del primo giudice va confermata, sia perché la domanda, anche in sede di appello, è stata in parte rigettata, sia perché la somma riconosciuta a titolo di compenso è adeguata, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, al quantum liquidato dal primo giudice.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., per il comportamento processuale assunto dalla compagnia, non se ne ravvisano i presupposti, perché: la compagnia ha ritenuto di opporre il d.i. opposto perché la somma ingiunta era comprensiva delle ritenute di acconto, che non dovevano essere liquidate all'agente (come concluso anche dal c.t.u.) e perché nel successivo giudizio di primo grado comunque ha assunto un comportamento processuale non pretestuoso, aderendo alla proposta conciliativa del giudice (sia in relazione ad una durata quadriennale che ad una durata quinquennale, rimettendosi sul punto al giudice) e contestando le restanti somme, perché ritenute, non irragionevolmente, sfornite di prova.
Per tutte le considerazioni svolte, la parte appellata, in riforma della sentenza impugnata, deve essere condannata al pagamento della somma di euro 19.045,85, oltre interessi legali dal giorno della domanda e sino al soddisfo, in luogo del pagamento della somma liquidata dal primo giudice. Ogni altra domanda, invece, deve nuovamente essere rigettata.
L'esito della lite comporta la condanna della parte appellata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1165,50 per spese e 5809,00 per compenso, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi di cui al d.m 147/22, oltre accessori di legge e di tariffa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1063/2023 del Tribunale di Taranto, emessa in data 9.5.2023, così provvede:
ACCOGLIE parzialmente l'appello, e, in parziale riforma della sentenza impugnata:
1)CONDANNA la a pagare in favore di Controparte_3
la somma di euro 19.045,85, oltre interessi legali dal giorno della Parte_1 domanda e sino al soddisfo, in riforma del capo 1 del dispositivo della sentenza impugnata.
2)CONFERMA il capo 2 ed il capo 3 del dispositivo della sentenza impugnata.
3)CONDANNA la a pagare in favore di Controparte_3
le spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in euro Parte_1
1165,50 per spese e 5809,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa.
Taranto, così deciso il 26.3.25
Il Cons. estensore Il Presidente
d.ssa Claudia Calabrese dr. Pietro Genoviva
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto in persona dei Magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva Presidente
2) Dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 212 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., emessa in data 11 marzo 2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Scardino;
Parte_1
[...]
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Spinoglio
– APPELLATA –
Conclusioni della parte appellante: Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello di Lecce sez. Distaccata di Taranto, contrariis rejectis, in riforma della sentenza appellata 1) in via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'appellata sentenza;
2) in via preliminare accertare e dichiarare violato il diritto alla difesa dell' appellato ed ammettere i mezzi istruttori così come articolati e richiesti negli atti di causa di primo grado di giudizio volti a comprovare ulteriormente la natura ad nutum del recesso perpetrato dall'appellata e così i gravi danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo
3) in via principale accertare e dichiarare come effettuata ad nutum ed in assenza di qualsiasi Pt_1 giustificato motivo la revoca pretestuosamente intimata dalla convenuta compagnia assicuratrice allo
con effetto comunque dal 21 o dal 26 Febbraio 2010; per l' effetto, previo ricalcolo dell'esatta Pt_1 entità delle somme complessivamente dovute e specificate nei termini indicati al punto “1” del presente atto, condannare la convenuta al pagamento di €. 118.878,47, come dovuto per il caso di liberalizzazione del portafoglio, o, in via estremamente gradata, di €. 62.980,02, come dovuto per il caso in cui l'odierno attore avesse accettato la revoca ad nutum, decurtate dalle somme sino ad oggi corrisposte dalla società convenuta;
4) comunque accertare e dichiarare che il rapporto agenziale ha avuto durata superiore ai cinque anni e per l'effetto, previo ricalcolo dell'esatta entità delle somme complessivamente dovute, condannare la convenuta al pagamento delle relative somme mancanti;
5) in via principale accertare il pieno risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, come indicati nel giudizio di primo grado e del presente atto e spettanti allo in conseguenza di tale illecito Pt_1 comportamento dell' opponente, demandando al Giudice la determinazione di danni richiesti ex art. 1226 del Codice Civile, e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento di quanto dovuto;
6) in via principale accertare e dichiarare il palese abuso del diritto e del giudizio perpetrato dalla convenuta società assicuratrice, in violazione di quanto anche previsto dall' articolo 96 C.p.c., con ogni conseguenza di legge, e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento di quanto dovuto;
7) condannare l' appellata società assicuratrice al pagamento in favore dell' attore delle spese di C.T.U. e C.T.P., come stabilito sentenza n. 361/2017 , emessa dal Tribunale di Taranto, pubblicata il 10/2/2017 e passata in giudicato;
8) condannare l' appellata società assicuratrice al pagamento in favore dell' attore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre forfetario, CAP ed IVA come per legge. Il tutto con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione ex lege. Il tutto maggiorato di interessi legali e svalutazione monetaria seppur nei limiti di €. 260.000,00, con rinuncia espressa all' eventuale esubero sulla sorte capitale.
Conclusioni della parte appellata: piaccia all'Ill.ma Corte accertare e dichiarare che la sentenza impugnata non merita le censure che le sono state mosse, così rigettando in toto il presentato gravame perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 1063/2023, emessa dal Tribunale di Taranto in data 9.5.2023, con la quale è stata parzialmente accolta la domanda, dal primo proposta nei confronti della di pagamento delle somme ancora dovute dalla Compagnia per Controparte_2 effetto della cessazione del rapporto di agenzia (in particolare nella sola misura di euro 7.195,96, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ritenuta la durata quadriennale della gestione), mentre è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, con condanna della convenuta al pagamento di metà delle spese processuali, e compensazione della restante metà.
I)In via preliminare, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza, per la mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti, in violazione degli artt. 24 e 111 Cost., con conseguente insanabile contraddittorietà della motivazione, che ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni, perché non provati.
II) Sempre in via preliminare, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza, in quanto priva di firma autografa del giudicante.
III) Nel merito l'appellante ha censurato la sentenza, per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, evidenziando:
a) una scorretta valutazione delle risultanze istruttorie, le quali avrebbero dovuto condurre il primo giudice a riconoscere la durata quinquennale del rapporto e quindi a riconoscere somme ulteriori a quelle liquidate;
b) la mancata ammissione delle prove testimoniali richieste dall'attore e dirette a dimostrare l'insussistenza di una giusta causa di recesso, laddove una adeguata istruttoria avrebbe consentito all'attore di dimostrare tale insussistenza, rimarcandosi altresì di aver addossato all'agente una prova che incombeva alla compagnia, anche per il principio di vicinanza e disponibilità della prova.
c) una ingiusta compensazione parziale delle spese processuali, nonostante la soccombenza della compagnia, inadempiente ai suoi obblighi di pagamento per quasi tre lustri;
d) l'omessa decisione sulla domanda di condanna della Compagnia al pagamento delle spese della c.t.u., espletata nel pregresso giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (definito con la sentenza, passata in giudicato, n. 361/2017 del Tribunale di Taranto), e sulla domanda di pagamento delle spese di c.t.p. sostenute dallo Pt_1 in quel giudizio;
e) l'ingiusto rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, non essendo stata consentita alcuna attività istruttoria per la quantificazione di tali danni, e non valorizzando neanche la prova documentale offerta.
f) l'ingiusto rigetto della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da determinare equitativamente nonostante l'evidente abuso del processo e del diritto perpetrato dalla compagnia.
Ha insistito, pertanto, nelle conclusioni, come sopra trascritte. Si è costituita la per insistere nel rigetto Controparte_3 dell'appello e nella conferma della sentenza di primo grado, che: correttamente: 1) aveva riconosciuto il mancato compimento del quinto anno di gestione, ai fini del computo delle indennità dovute, poiché il mandato conferito al rag. con decorrenza Pt_1 dal 1.2.2005, era cessato in data 25.1.2010, a seguito della propria comunicazione di recesso con indicazione dei motivi, ai sensi dell'art. 12, comma 2, numero 1 dell'ANA (Accordo Nazionale Agenti/imprese di assicurazione); 2) correttamente non aveva ammesso le prove orali richieste dall'attore, poiché al medesimo era preclusa l'impugnazione e la contestazione dei motivi dell'esperito recesso, non avendo il medesimo fatto ricorso alla procedura arbitrale prevista dall'art. 12 bis dell'ANA; 3) correttamente aveva implicitamente rigettato qualsivoglia domanda di somme richieste per la liberalizzazione del portafoglio (quantificate nella domanda in euro 118, 878,49), non dovute, in quanto la facoltà per l'agente di optare per tale liberalizzazione, presuppone che il recesso sia avvenuta senza indicazione dei motivi (cosa non avvenuta nel caso in esame); 4) correttamente aveva parzialmente compensato le spese di lite, in quanto la domanda non era stata accolta integralmente.
Concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., l'udienza del 7.3.2025 si è svolta nelle forme della trattazione scritta, e la causa, con ordinanza emessa in data 11.3.2025 è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita un parziale accoglimento, per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, in relazione al motivo di appello sub II); non sussiste alcuna nullità della sentenza per mancanza della sottoscrizione del giudice, poiché la sentenza è stata correttamente firmata digitalmente dal primo giudice e depositata telematicamente.
Quanto invece, al motivo di appello sub I), che si tratta congiuntamente al motivo sub III b), per la sua stretta connessione;
deve evidenziarsi che non si è avuta alcuna compressione del diritto di difesa dell'attore, condividendo la corte, anche se per motivi diversi dal primo giudice, l'assoluta irrilevanza dell'istruttoria orale richiesta, per l'assorbente ragione (condividendosi sul punto le doglianze dell'appellante) che, a fronte della contestazione dell'agente, era la compagnia che doveva dimostrare la fondatezza dei motivi posti a base del recesso, e che in mancanza di tale prova, devono ritenersi non provate le motivazioni del recesso (eccessiva sinistrosità della Parte_2
), non avendo sul punto la compagnia articolato nessun mezzo di prova o
[...] allegato alcuna documentazione, e non essendo tale questione coperta dal alcun giudicato, dal momento che la pregressa sentenza n. 361/2017 non si è affatto pronunciata, neanche incidentalmente, sulla fondatezza o meno dei motivi del recesso. Fondato è il motivo di appello sub III a), perché la gestione del mandato ha avuto la durata effettiva di cinque anni.
L'art. 13, comma III, dell'accordo ANA prevede che l'impresa che recede dal contratto di agenzia ai sensi dell'art. 12, comma II - nel nostro caso, ai sensi dell'art. 12, comma II, n. 1), poiché il recesso è avvenuto comunque con indicazione dei motivi (non rileva, a tali fini, la loro fondatezza o meno, che può essere successivamente contestata dall'agente) - deve dare un preavviso di tanti mesi quanti sono stati gli anni di gestione e che tale preavviso decorre al primo giorno del mese successivo, se il recesso è stato intimato dopo il giorno 15 del mese, o dal giorno 16 del mese per le revoche intimate prima del giorno 15 dello stesso mese.
Pertanto, nella fattispecie in esame, poiché il recesso è stato comunicato in data 22.1.2010, il preavviso ha efficacia e decorrenza dal 1°.2.2010, in un momento quindi in cui anche il quinto anno di gestione è interamente decorso (1°.2.2005 -1°.2.2010).
Ne consegue l'accoglimento della domanda attorea di condanna della compagnia al pagamento della complessiva somma di euro 63.751,30 (come accertato dalla c.t.u. espletata dal dott. nel giudizio di opposizione a d.i., n. 504/2010 r.g., definito Per_1 con la sentenza n. 361/2017 del Tribunale di Taranto), in ragione della cessazione di un rapporto di agenzia, della durata di 5 anni.
Tenuto conto delle somme versate dalla compagnia, pari ad euro 44.705,45, residua in capo all'odierno appellante un credito di euro 19.045,85, oltre interessi legali dal giorno della domanda e sino al soddisfo, null'altro spettando, per la natura di debito di valuta delle somme riconosciute, in adempimento degli obblighi nascenti dal contratto di agenzia. Il maggior danno ex art. 1224, comma c.c. non è stato in alcun modo dedotto e provato dall'attore, odierno appellante.
Non può essere, invece, accolta la domanda di pagamento della somma di €. 118.878,47, richiesta per la liberalizzazione del portafoglio, poiché la facoltà dell'agente di optare per la liberalizzazione del portafoglio, piuttosto che per il pagamento degli indennizzi, è prevista solo nei casi di scioglimento del contratto senza indicazione dei motivi, come statuito dall'art. 12 ter del contratto ANA.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni (motivo di appello sub III e), e tenuto conto che la compagnia non ha inteso provare la fondatezza dei motivi del proprio recesso, le stesse devono essere valutate, ricorrendo il diritto dell'agente, ai sensi dell'art. 1751, comma 4, c.c., all'eventuale risarcimento dei danni.
L'attore, odierno appellante, ha richiesto il risarcimento del danno patrimoniale per spese di gestione dell'agenzia, durate 24 mesi (ritenuto tale lasso di tempo, quello minimo e necessario per raggiungere una certa autonomia economica, tale da potersi accollare le stesse). La domanda non merita accoglimento, in quanto la natura imprenditoriale dell'attività di agente intrapresa dallo comporta che tutte le Pt_1 spese di gestione, anche quelle iniziali, devo gravare sul medesimo;
la sentenza n. 361/2017 resa tra le parti ha accertato, in via definitiva, la competenza del giudice ordinario, piuttosto che del giudice del lavoro, proprio in assenza del carattere subordinato o parasubordinato dell'attività dello rispetto alla compagnia Pt_1 mandante.
L'attore ha lamentato altresì un danno all'immagine, affidandosi alla valutazione equitativa del Tribunale, ma tale domanda non può essere accolta, potendosi dispiegare il potere di liquidare equitativamente il predetto danno non patrimoniale, solo laddove siano stati dedotti e specificati i fatti nei quali il danno alla propria immagine si sia esplicato, e tali fatti siano stati provati. Non è sufficiente dedurre che le ragioni e le modalità di chiusura del rapporto hanno senz'altro leso l'immagine imprenditoriale, ma occorreva indicare specifiche circostanze (con indicazione di luoghi, tempi e soggetti che percepissero tale discredito) che comprovassero l'assunto. Neanche la deduzione di non aver più avuto mandati è sufficiente, non essendo stata dimostrato, con specificità e esaustività, che siano stati richiesti altri incarichi e che questi siano stati rifiutati da altre compagnie a causa del recesso operato dalla CP_4
L'attore ha, inoltre, lamentato un danno biologico, consistente in uno stato di profonda agitazione, esitato nella successiva depressione e nella difficoltà di relazionarsi con altri ed anche con la propria famiglia. Anche, in questo caso, la rimessione alla valutazione equitativa del giudice nella quantificazione del danno è impedita dalla mancata specificazione ed indicazione dei fatti posti a fondamento della domanda, poiché le prove offerte non sono idonee a dimostrare che lo stato di depressione fosse indubbiamente legato alla risoluzione del rapporto di agenzia;
infatti, l'attore ha prodotto in giudizio la fattura emessa dalla d.ssa psicologa e Persona_2 psicoterapeuta, in data 13.7.2010 di euro 200,00 per “consulenza psicologica”, ma ciò è insufficiente a dimostrare che lo stato di depressione sia con certezza causalmente ricollegato ai fatti di causa, e lo stesso vale per la prova testimoniale richiesta (“Se è vero che in più riprese ha seguito come psicologa e psicoterapeuta il signor perché affetto da Parte_1 crisi di ansia e depressione?”), inidonea (e la cui richiesta pertanto è stata rigettata anche in sede di appello) a dimostrare che tale danno biologico derivi con certezza dai fatti di causa, nulla essendo specificato in merito nel capitolo di prova.
Analogamente dicasi per la dedotta “difficoltà di relazionarsi con altri ed anche con la propria famiglia”, fonte di danno esistenziale, ma per il quale alcuna indicazione e specificazione di fatti concreti (con indicazione dei soggetti che hanno recepito tale disagio, ed in quali tempi e modi) è stata rappresentata, né è stata oggetto di richiesta di prova.
Quanto al motivo di appello sub III d), deve confermarsi la statuizione di (implicito) rigetto del primo giudice, in relazione alla domanda di condanna al pagamento delle spese di ctp, sostenute nel giudizio n. 504/2010 r.g.; tale domanda andava proposta nel predetto giudizio, in quanto spesa afferente a quel processo. Peraltro, se tanto è stato fatto (ma non ne abbiamo cognizione, in quanto del predetto giudizio è stata versata solo la sentenza), è intervenuto il giudicato, in quanto l'implicito rigetto non è stato impugnato con appello.
L'appellante ha altresì insistito nella domanda di condanna della compagnia al pagamento delle spese di c.t.u., tenuto conto che la richiamata sentenza n. 361/2017 ha posto definitivamente a carico della le spese di c.t.u. e che a carico dello CP_2
fu posto il pagamento di un acconto al nominato ausiliario. Tuttavia, la Pt_1 fattura emessa dal dr. nei confronti dello , per il pagamento Per_1 Pt_1 dell'acconto (in atti, doc. 17 del fascicolo di primo grado), non reca alcuna quietanza per ricevuta, ed in assenza della prova di tale pagamento, la domanda non può che essere rigettata.
Infine, quanto ai motivi di appello sub IIIc) e III f), valga quanto segue.
La statuizione di parziale compensazione delle spese operata dal primo giudice è corretta, in ragione del solo parziale accoglimento della domanda. Anche all'esito del gravame, la decisione del primo giudice va confermata, sia perché la domanda, anche in sede di appello, è stata in parte rigettata, sia perché la somma riconosciuta a titolo di compenso è adeguata, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, al quantum liquidato dal primo giudice.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., per il comportamento processuale assunto dalla compagnia, non se ne ravvisano i presupposti, perché: la compagnia ha ritenuto di opporre il d.i. opposto perché la somma ingiunta era comprensiva delle ritenute di acconto, che non dovevano essere liquidate all'agente (come concluso anche dal c.t.u.) e perché nel successivo giudizio di primo grado comunque ha assunto un comportamento processuale non pretestuoso, aderendo alla proposta conciliativa del giudice (sia in relazione ad una durata quadriennale che ad una durata quinquennale, rimettendosi sul punto al giudice) e contestando le restanti somme, perché ritenute, non irragionevolmente, sfornite di prova.
Per tutte le considerazioni svolte, la parte appellata, in riforma della sentenza impugnata, deve essere condannata al pagamento della somma di euro 19.045,85, oltre interessi legali dal giorno della domanda e sino al soddisfo, in luogo del pagamento della somma liquidata dal primo giudice. Ogni altra domanda, invece, deve nuovamente essere rigettata.
L'esito della lite comporta la condanna della parte appellata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1165,50 per spese e 5809,00 per compenso, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi di cui al d.m 147/22, oltre accessori di legge e di tariffa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1063/2023 del Tribunale di Taranto, emessa in data 9.5.2023, così provvede:
ACCOGLIE parzialmente l'appello, e, in parziale riforma della sentenza impugnata:
1)CONDANNA la a pagare in favore di Controparte_3
la somma di euro 19.045,85, oltre interessi legali dal giorno della Parte_1 domanda e sino al soddisfo, in riforma del capo 1 del dispositivo della sentenza impugnata.
2)CONFERMA il capo 2 ed il capo 3 del dispositivo della sentenza impugnata.
3)CONDANNA la a pagare in favore di Controparte_3
le spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in euro Parte_1
1165,50 per spese e 5809,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa.
Taranto, così deciso il 26.3.25
Il Cons. estensore Il Presidente
d.ssa Claudia Calabrese dr. Pietro Genoviva