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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Raffaele Sdino - Presidente est. -
Valeria Rosetti - Giudice -
Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11398 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. SCOGNAMIGLIO IMMACOLATA presso la quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. DI MARTINO MARCO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/06/2024 e , Parte_1 CP_1
premesso:
di aver intrattenuto una relazione dalla quale è nato a [...] il [...] il figlio , Per_1 rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc. All'udienza cartolare del 10/12/2024 dinanzi al Giudice Relatore, le parti, con note di trattazione scritta, chiedevano l'accoglimento delle condizioni riportate nel ricorso e integrate nelle note di trattazione scritta del 09/12/2024.
In particolare, chiedevano recepirsi le condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
“a) Il minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo Persona_2
le modalità dell'affido congiunto, con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione familiare sita in Napoli alla via Com. Sartania n. 40;
b) Di talché, tutte le decisioni di maggiore importanza per il figlio saranno adottate sempre di comune accordo tra le parti;
c) I ricorrenti espressamente stabiliscono che terranno un comportamento dignitoso e rispettoso dinanzi al minore, evitando qualunque atteggiamento che possa turbare la sua serenità, anche nel caso in cui dovessero reciprocamente intraprendere una nuova relazione con altro partner;
d) I sig.ri e convengono le seguenti modalità di visita del CP_1 Parte_1
figlio : Persona_2
- il minore trascorrerà con il padre la giornata del mercoledì dalle ore 19:20 alle ore 21:00;
- a settimane alterne trascorrerà con il padre il sabato e con la madre la domenica, e viceversa;
- a partire dal compimento del secondo anno di età del minore , questi potrà Persona_2
pernottare con il padre nel week-end (sabato-domenica), a settimane alterne;
e) Durante le vacanze estive prima del compimento del secondo anno di età (estate 2024), il minore trascorrerà con il padre i giorni dal 10 al 13 agosto dalle ore 9:30 alle ore 19:00 e dal 14 al 17 agosto, dalle ore 9.30 del giorno 14:00 alle ore 19:00 del giorno 17; e con la madre dal giorno 18 al giorno 31 agosto, prevedendo la possibilità per il padre di trascorrere un giorno in compagnia del minore durante tale periodo;
f) Durante le vacanze estive a partire dal compimento del secondo anno di età del minore (estate
2025), il padre e la madre potranno avere con sé il figlio ciascuno per un intervallo temporale di 15 giorni non consecutivi, a settimane alterne, nel periodo dal 1° al 31 agosto. In tale periodo dovranno essere garantite le comunicazioni dei genitori con il figlio prevedendo la possibilità per il padre o per la madre di trascorrere un giorno in compagnia del minore, sempre che sia condotto in località raggiungibile, senza vincolo per la scelta del luogo, quantomeno, salubre. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle rispettive esigenze;
g) Durante le vacanze estive, a partire dal compimento del terzo anno di età del minore, il padre e la madre potranno avere con sé il figlio ciascuno per un intervallo temporale di 15 giorni consecutivi, nel periodo dal 1° al 31 agosto. In tale periodo dovranno essere garantite le comunicazioni dei genitori con il figlio prevedendo la possibilità per il padre o per la madre di trascorrere un giorno in compagnia del minore, sempre che sia condotto in località raggiungibile, senza vincolo per la scelta del luogo, quantomeno, salubre. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto delle rispettive esigenze;
h) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
i) Per le vacanze natalizie il figlio trascorrerà, ad anni alterni, con la madre i giorni del 24, 26
e del 31 dicembre e con il padre i giorni del 25 dicembre e del 1° gennaio, e viceversa. Stesso discorso di alternanza viene concordato dai genitori per il giorno del 26 dicembre mentre la festività del 6 gennaio il minore trascorrerà la mattina con la madre ed il pomeriggio con il padre, e viceversa ad anni alterni;
j) Durante le festività pasquali il minore trascorrerà la domenica di Pasqua con la madre e il lunedì in Albis con il padre, e viceversa ad anni alterni;
k) Tutte le altre festività, quali il 1° maggio, 25 aprile, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre saranno concordate tra i genitori, in maniera alternata, in relazione alle modalità con le quali il figlio minore le trascorrerà. In mancanza di accordo, il minore trascorrerà metà giornata con la madre e l'altra metà giornata con il padre;
l) Il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori ovvero, in caso di impossibilità, la mattina con la madre ed il pomeriggio con il padre, e viceversa ad anni alterni;
mentre sarà con la madre il giorno della festa della mamma e del compleanno della stessa e sarà con il padre il giorno della festa del papà nonché il compleanno dello stesso.
m) Quale contributo per il mantenimento ordinario del minore , il sig. Per_1 CP_1 corrisponderà la somma mensile di € 200,00 (duecento/00) alla madre sig.ra , da Parte_1
versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese sul conto corrente intestato alla Sig.ra Parte_1
avente IBAN [...]. Tale somma dovrà essere annualmente
[...] rivalutata in base agli indici di rivalutazione della moneta elaborati dall'Istat;
n) Inoltre, sempre sotto il profilo economico, il sig. dichiara di rinunciare ad ogni CP_1
importo ad egli spettante a titolo di assegno familiare, destinando, dunque, tutte le somme dovute (anche la quota, in tesi, di competenza del sig. ) in favore della sig.ra ed a CP_1 Parte_1
beneficio della prole;
o) Tutte le scelte sanitarie, educative e formative concernenti il figlio dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e continueranno a cedere a loro carico nella misura del 50% ciascuno, dietro presentazione di ricevuta attestante la spesa sostenuta in favore del genitore tenuto al rimborso della quota del 50%; ove possibile, si procederà a richiedere la fatturazione della spesa nella misura del 50% in capo ad un genitore e dell'altro 50% in capo all'altro genitore;
p) Le spese straordinarie (intendendo con tale dizione le spese sanitarie non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, i libri scolastici, le gite scolastiche e le attrezzature necessarie per l'esercizio di attività sportive) cederanno al 50% su ciascun genitore, dietro presentazione di ricevuta attestante la spesa sostenuta in favore del genitore tenuto al rimborso della quota del 50%; ove possibile, si procederà a richiedere la fatturazione della spesa nella misura del 50% in capo ad un genitore e dell'altro 50% in capo all'altro genitore;
q) I sig.ri e si impegnano a comunicare l'un all'altro CP_1 Parte_1
eventuali cambi di dimora e/o residenza;
ogni eventuale viaggio o allontanamento, per più giorni, dalla dimora abituale del figlio con il padre o la madre dovrà essere preventivamente comunicato all'altro genitore;
r) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
s) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
t) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
All'udienza cartolare del 10/12/2024 le parti, su rilievo del giudice, hanno integrato il punto n) dell'accordo nei seguenti termini:
“ad integrazione del punto n) del ricorso congiunto depositato “Inoltre, sempre sotto il profilo economico, il sig. dichiara di rinunciare ad ogni importo ad egli spettante a titolo di CP_1
assegno familiare, destinando, dunque, tutte le somme dovute (anche la quota, in tesi, di competenza del sig. ) in favore della sig.ra ed a beneficio della prole”, si precisa CP_1 Parte_1 che la rinuncia da parte del sig. riguarda la propria quota dell'Assegno Unico il cui importo CP_1 complessivo mensile percepito per l'anno 2024 dalla sig.ra ad oggi, risulta ammontare Parte_1
ad Euro199,40.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e, alla luce dei chiarimenti richiesti, rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Va tuttavia precisato che qualora per qualsiasi ragione la madre collocataria non dovesse ricevere l'intero Assegno unico l'ammontare dell'assegno di mantenimento pattuito non sarebbe, per la sua palese esiguità, più conforme all'interesse del figlio minore.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo tra le parti;
b) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
c) nulla per le spese. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/12/2024.
Il Presidente est.
Raffaele Sdino