Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 5 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella cause iscritta al n. R.G.N.R. 439/2023 promosse da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Calogero Parte_1 C.F._1
Canta, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
-contumace-
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. Salvatore Buttiglieri, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: crediti retributivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 20.02.2023, l'odierna ricorrente – premesso di aver lavorato alle dipendenze di dal 9.12.2017 al 31.12.2017 con le mansioni di commessa ed CP_1
inquadramento al livello 4 del CCNL di categoria - chiede condannarsi quest'ultima in solido con la al pagamento, in suo favore, della somma pari a 12.850,65 euro, oltre interessi CP_2
legali e rivalutazione monetaria come per legge, a titolo di differenze retributive scaturenti dal versamento di una retribuzione inferiore a quella stabilita dal CCNL Confcommercio, indennità per ferie e permessi non goduti, trattamento di fine rapporto e indennità sostituiva del preavviso;
in
3.982,09 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, a titolo di indennità per ferie e permessi non goduti, trattamento di fine rapporto e indennità sostituiva del preavviso.
Con condanna alle spese.
Si è costituita in giudizio la eccependo preliminarmente il proprio difetto di CP_2
legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Con condanna alle spese.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio la della quale CP_1
va pertanto dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio è stata espletata consulenza tecnica contabile al fine di quantificare le somme spettanti alla parte ricorrente a titolo di crediti retributivi.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
______________________
Preliminarmente, si osserva come risulti condivisibile il difetto di legittimazione passiva eccepito dalla atteso che se da un lato l'art. 2112 c.c. prevede che “1. In caso di CP_2 trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. 2 Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410
e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro (…)”, dall'altro, secondo un principio di diritto reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, “La disciplina posta dal secondo comma dell'art.
2112 cod. civ., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone - al pari di quella prevista dal primo e terzo comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili - la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda, con la conseguenza che non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art.
2560 cod. civ. che contempla, in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori” (in questi termini Cass., 29 marzo 2010, n.
7517; conforme Cass., 6 marzo 2015, n. 4598).
Tanto premesso, va ricordato che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., grava su chi agisce in giudizio per far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova”
(Cassazione 4 ottobre 2013 n. 22738; Cassazione 9 febbraio 2012 n. 1878).
Orbene, applicando la superiore disposizione al caso di specie, giova evidenziarsi che se per un verso non merita accoglimento la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di differenze retributive scaturenti dal versamento di una retribuzione inferiore a quella stabilita dal CCNL
Confcommercio, atteso che il contratto stipulato, in data 9.12.2017, dalla ricorrente con la CP_1 prevedeva espressamente l'applicazione del CCNL Commercio – ino a 14 dipendenti
[...] CP_3
(cfr. doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente), per l'altro – tenuto conto dei dati espressamente indicati nelle buste paga e nella certificazione unica (cfr. docc. 4 e 5 del fascicolo di parte ricorrente) - va accolta la domanda volta alla corresponsione dell'indennità per ferie e permessi non goduti, del trattamento di fine rapporto maturato e non corrisposto e dell'indennità sostituiva del preavviso.
Segnatamente, quanto all'ammontare delle somme spettanti alla ricorrente, occorre far riferimento alla certificazione unica versata in atti (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente, in cui viene indicato il TFR nella misura di 1.589,85 euro, alla quale deve essere sottratto l'importo pari a
752,54 euro già corrisposto a tale titolo) e alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio – della quale si ritiene di poter condividere le conclusioni, in quanto congrue e ben motivate anche con riferimento ai criteri di calcolo adottati – e pertanto va disposta la condanna della al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'importo complessivo CP_1
pari a 3.781,85 euro (di cui 837,31 euro a titolo di trattamento di fine rapporto e 2.944,54 euro a titolo di indennità per ferie e permessi non goduti e di indennità sostituiva del preavviso), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite vanno compensate per metà, mentre per il resto vanno poste a carico della CP_1 Le spese di consulenza tecnica vanno poste a carico della e liquidate come da separato CP_1
decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_2
in parziale accoglimento del ricorso, condanna la al pagamento, in favore della CP_1 ricorrente, dell'importo pari a 3.781,85 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo, a titolo di crediti retributivi per l'attività svolta, dal 9.12.2017 al 31.12.2019, alle dipendenze della stessa;
rigetta per il resto;
condanna altresì la al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali che CP_1
si liquidano in complessivi 1.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge;
compensa la restante parte delle spese;
pone a carico della le spese di consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Agrigento, il 5 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo