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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/10/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1335/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1335/2025 promossa da:
, CP_1
e
, Parte_1 entrambi elettivamente domiciliati in Via Principe Eugenio 4, Milano, presso lo studio degli avv.ti
OL LV e NI AB che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito CP_1 Parte_1 concordatario in GIAVENO il 20/06/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GIAVENO (atto n. 11 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 29/06/2011. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 09/02/2021.
Con ricorso depositato il 23/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato CP_1 Parte_1 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIAVENO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
A) La casa coniugale, sita in Grugliasco, Via Crosetto n. 35, di proprietà del sig. , CP_1 rimane assegnata (con i relativi arredi) alla sig.ra , che continuerà ad abitarla con la figlia Parte_1
Per_1
E) I coniugi si impegnano a mantenere rapporti sereni e costruttivi nell'interesse della figlia Per_1 la minore resterà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre Per_1 nell'abitazione di Grugliasco, Via Crosetto n.35, mentre il sig. continuerà a vedere la CP_1 figlia, con modalità che garantiscano una frequentazione più ampia possibile, nel seguente modo:
a) Una volta alla settimana, con eventuale pernottamento presso la nuova residenza del medesimo sig. che provvederà ad accompagnare la figlia a scuola il giorno seguente;
il giorno viene CP_1 ora indicato nel mercoledì di ogni settimana ma potrà essere rideterminato compatibilmente agli impegni scolastici e ludico sportivi della minore e salvo, comunque, diverso accordo dei coniugi;
b) Due weekend al mese, con pernottamento presso la nuova residenza del medesimo CP_1 con prelievo della bambina al sabato mattina ore 9 e rientro la sera della domenica entro le ore 21.00; c) Vacanze estive, per 2 settimane anche non consecutive e comunque previo accordo tra i coniugi anche nel rispetto della volontà della minore, con obbligo del sig. a comunicare il periodo e CP_1 il luogo di soggiorno entro il giorno 30.6 di ogni anno e con obbligo per i genitori di comunicarsi reciprocamente il domicilio della minore durante i periodi delle vacanze estive;
d) Per sei giorni durante le vacanze natalizie da Natale a Capodanno o da Capodanno all'Epifania e nelle vacanze di Carnevale e di Pasqua alternativamente, previo accordo tra i coniugi in relazione ai periodi, da definirsi con congruo anticipo e curando che la minore non trascorra il giorno di Natale e il giorno di Pasqua con lo stesso genitore e salvo diverso accordo dei coniugi e compatibilmente con gli impegni della minore e lavorativi dei genitori. È obbligo di ciascun genitore comunicare reciprocamente il domicilio della minore durante i periodi delle vacanze;
F) Per il mantenimento di il sig. provvederà a corrispondere alla sig.ra Per_1 CP_1 Parte_1 un assegno mensile di euro 300,00; il mantenimento mensile verrà versato entro il giorno cinque di ogni mese, utilizzando le coordinate bancarie della sig.ra già note;
Parte_1
G) Le spese straordinarie nell'interesse della minore, e in ottemperanza al protocollo vigente presso il Tribunale di Torino che viene qui richiamato e forma parte integrante del presente atto, verranno sostenute dai coniugi in ragione del 50% ciascuno. Nel concordare le spese, i genitori avranno quale unica linea guida l'interesse primario della figlia. Il rimborso sarà effettuato dietro esibizione di idonea documentazione e di ricevuta di avvenuto pagamento, in occasione del versamento della successiva mensilità dell'assegno di mantenimento. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo cinque giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
DÀ ATTO che:
B) Il sig. continuerà a pagare le rate del mutuo fondiario sull'abitazione come meglio CP_1 specificata al punto precedente, acceso presso Banca Generali, nonché le spese condominiali straordinarie gravanti su detto immobile;
C) Le spese condominiali ordinarie e le utenze (luce, gas, internet) saranno invece interamente a carico della sig.ra , che ha già provveduto da tempo alla relativa voltura;
Parte_1
D) Il sig. ha già provveduto da tempo a lasciare l'abitazione coniugale, asportando i propri CP_1 beni ed effetti personali;
provvederà altresì a trasferire la residenza entro 15 giorni dall'udienza Presidenziale.
H) I coniugi si danno reciproco assenso, a semplice richiesta, al rilascio e/o rinnovo della carta d'identità e/o passaporto;
I) In considerazione della circolare MIUR 5336/15 i coniugi nel rispetto dei loro diritti e doveri quali genitori, nell'ambito scolastico dei figli, si danno sin d'ora reciproco assenso a partecipare ai colloqui con gli insegnati anche singolarmente e/o disgiuntamente e a sottoscrivere singolarmente e/o disgiuntamente tutte le comunicazioni didattiche, disciplinari o di qualunque altra natura. I genitori si impegnano sin d'ora, ove necessario, a rilasciare apposita delega l'un all'altro.
J) A fronte di quanto sopra esposto, la sig.ra si dichiara economicamente indipendente, Parte_1 rinunziando ad ogni richiesta di mantenimento nei confronti del sig. CP_1 K) Con l'approvazione dei sopradescritti patti i coniugi si danno atto che ogni altra pendenza patrimoniale tra di loro è già stata regolata e che non sussistono debiti e crediti reciproci per alcun titolo o ragione.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 03/10/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1335/2025 promossa da:
, CP_1
e
, Parte_1 entrambi elettivamente domiciliati in Via Principe Eugenio 4, Milano, presso lo studio degli avv.ti
OL LV e NI AB che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito CP_1 Parte_1 concordatario in GIAVENO il 20/06/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GIAVENO (atto n. 11 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 29/06/2011. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 09/02/2021.
Con ricorso depositato il 23/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato CP_1 Parte_1 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIAVENO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
A) La casa coniugale, sita in Grugliasco, Via Crosetto n. 35, di proprietà del sig. , CP_1 rimane assegnata (con i relativi arredi) alla sig.ra , che continuerà ad abitarla con la figlia Parte_1
Per_1
E) I coniugi si impegnano a mantenere rapporti sereni e costruttivi nell'interesse della figlia Per_1 la minore resterà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre Per_1 nell'abitazione di Grugliasco, Via Crosetto n.35, mentre il sig. continuerà a vedere la CP_1 figlia, con modalità che garantiscano una frequentazione più ampia possibile, nel seguente modo:
a) Una volta alla settimana, con eventuale pernottamento presso la nuova residenza del medesimo sig. che provvederà ad accompagnare la figlia a scuola il giorno seguente;
il giorno viene CP_1 ora indicato nel mercoledì di ogni settimana ma potrà essere rideterminato compatibilmente agli impegni scolastici e ludico sportivi della minore e salvo, comunque, diverso accordo dei coniugi;
b) Due weekend al mese, con pernottamento presso la nuova residenza del medesimo CP_1 con prelievo della bambina al sabato mattina ore 9 e rientro la sera della domenica entro le ore 21.00; c) Vacanze estive, per 2 settimane anche non consecutive e comunque previo accordo tra i coniugi anche nel rispetto della volontà della minore, con obbligo del sig. a comunicare il periodo e CP_1 il luogo di soggiorno entro il giorno 30.6 di ogni anno e con obbligo per i genitori di comunicarsi reciprocamente il domicilio della minore durante i periodi delle vacanze estive;
d) Per sei giorni durante le vacanze natalizie da Natale a Capodanno o da Capodanno all'Epifania e nelle vacanze di Carnevale e di Pasqua alternativamente, previo accordo tra i coniugi in relazione ai periodi, da definirsi con congruo anticipo e curando che la minore non trascorra il giorno di Natale e il giorno di Pasqua con lo stesso genitore e salvo diverso accordo dei coniugi e compatibilmente con gli impegni della minore e lavorativi dei genitori. È obbligo di ciascun genitore comunicare reciprocamente il domicilio della minore durante i periodi delle vacanze;
F) Per il mantenimento di il sig. provvederà a corrispondere alla sig.ra Per_1 CP_1 Parte_1 un assegno mensile di euro 300,00; il mantenimento mensile verrà versato entro il giorno cinque di ogni mese, utilizzando le coordinate bancarie della sig.ra già note;
Parte_1
G) Le spese straordinarie nell'interesse della minore, e in ottemperanza al protocollo vigente presso il Tribunale di Torino che viene qui richiamato e forma parte integrante del presente atto, verranno sostenute dai coniugi in ragione del 50% ciascuno. Nel concordare le spese, i genitori avranno quale unica linea guida l'interesse primario della figlia. Il rimborso sarà effettuato dietro esibizione di idonea documentazione e di ricevuta di avvenuto pagamento, in occasione del versamento della successiva mensilità dell'assegno di mantenimento. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo cinque giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
DÀ ATTO che:
B) Il sig. continuerà a pagare le rate del mutuo fondiario sull'abitazione come meglio CP_1 specificata al punto precedente, acceso presso Banca Generali, nonché le spese condominiali straordinarie gravanti su detto immobile;
C) Le spese condominiali ordinarie e le utenze (luce, gas, internet) saranno invece interamente a carico della sig.ra , che ha già provveduto da tempo alla relativa voltura;
Parte_1
D) Il sig. ha già provveduto da tempo a lasciare l'abitazione coniugale, asportando i propri CP_1 beni ed effetti personali;
provvederà altresì a trasferire la residenza entro 15 giorni dall'udienza Presidenziale.
H) I coniugi si danno reciproco assenso, a semplice richiesta, al rilascio e/o rinnovo della carta d'identità e/o passaporto;
I) In considerazione della circolare MIUR 5336/15 i coniugi nel rispetto dei loro diritti e doveri quali genitori, nell'ambito scolastico dei figli, si danno sin d'ora reciproco assenso a partecipare ai colloqui con gli insegnati anche singolarmente e/o disgiuntamente e a sottoscrivere singolarmente e/o disgiuntamente tutte le comunicazioni didattiche, disciplinari o di qualunque altra natura. I genitori si impegnano sin d'ora, ove necessario, a rilasciare apposita delega l'un all'altro.
J) A fronte di quanto sopra esposto, la sig.ra si dichiara economicamente indipendente, Parte_1 rinunziando ad ogni richiesta di mantenimento nei confronti del sig. CP_1 K) Con l'approvazione dei sopradescritti patti i coniugi si danno atto che ogni altra pendenza patrimoniale tra di loro è già stata regolata e che non sussistono debiti e crediti reciproci per alcun titolo o ragione.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 03/10/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.