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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 08/07/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo Balzani
Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2460/2024R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] il [...], residente in [...]
Firmino n.10, (C.F. ) C.F._1
e nato a [...] il [...], residente in [...]
San Firmino n.10, (C.F. C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Ciriè (TO), C.so Martiri della Libertà n. 31 presso lo Studio dell'Avv. Angela IRENE che li rappresenta e difende giusta procura in atti Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ivrea
▪ pronunciare la separazione personale in conformità alle conclusioni di seguito rassegnate
congiuntamente dai coniugi, prendendo atto che le parti hanno disposto anche in ordine a
questioni patrimoniali;
▪ ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Fiano (To) la annotazione della sentenza - e
ogni altra relativa e necessaria incombenza - a margine dell'atto di matrimonio civile tra le parti
nel Comune di Fiano (To) in data 30.11.2014, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del
medesimo Comune al n. 5 Parte I, Anno 2014;
A tal scopo le parti concordando le seguenti
CONDIZIONI
1. L'immobile coniugale, sito in Fiano, Via San Firmino n. 10 di proprietà di entrambi i coniugi,
è stato posto in vendita e il ricavato sarà, detratto il mutuo rimanente che grava sullo stesso,
diviso equamente fra i coniugi;
2. il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con facoltà di Pt_2
esercitare disgiuntamente la potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
3. il minore avrà residenza anagrafica presso il padre, il quale acquisterà casa in Fiano ove il
ragazzo va a scuola;
4. il figlio starà con i genitori secondo il seguente piano, concordato appositamente in base alle
necessità scolastiche del minore e lavorative dei genitori: dormirà in via prevalente dalla Pt_2
mamma, la quale lo porterà a scuola la mattina seguente. Sarà prelevato all'uscita dalla scuola
dal papà, il quale lo terrà con sé fino alle 19,00 circa quando la mamma terminerà il lavoro. Starà
anche con il papà (con pernottamento) a week end alterni dal venerdì dall'uscita dalla scuola fino
alla domenica sera. Il bambino starà con la mamma o con il papà, ad anni alterni dal 22 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, così come per Pasqua ad anni alterni starà con un
genitore il giorno di Pasqua e Pasquetta con l'altro. Durante l'estate starà un mese con la mamma
e un mese con il papà. Se frequenterà estate ragazzi, il costo sarà diviso al 50% fra i genitori.
Non viene previsto alcun assegno di mantenimento, mentre le spese mediche non coperte dal
servizio sanitario nazionale, le spese scolastiche (compresi i buoni mensa della scuola), sportive
e ricreative- concordate o necessitate e documentate- saranno a carico di entrambi i genitori nella
misura del 50% ciascuno;
5. le autovetture NC Y tg. GB062GP e NC SA tg EN586ML sono entrambe intestate
al signor e continueranno ad esserlo, ma la NC SA, in uso Parte_2
alla signora , rimarrà nella disponibilità di quest'ultima; Pt_1
6. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare
reciprocamente alla richiesta di mantenimento;
7. i coniugi dichiarano di aver definito ogni altro rapporto economico patrimoniale;
pertanto,
dichiarano di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra e rinunciano reciprocamente ad ogni
ulteriore richiesta e/o pretesa per qualsiasi ragione o titolo.”
Il P.M. il 5.12.24 ha così concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 13.11.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
affinché pronunciasse la separazione personale tra loro.
I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio civile nel Comune di Fiano (To) in data 30.11.2014,
trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 5 Parte I, Anno
2014, scegliendo successivamente il regime della separazione dei beni (doc.2);
- dall'unione coniugale è nato un figlio, , in data 29/03/2014 a Ciriè; Pt_2 - non è più tollerabile la prosecuzione del rapporto matrimoniale quindi i coniugi intendono oggi separarsi consensualmente.
All'udienza del 3.6.2025, celebrata con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno insistito nella domanda di separazione.
Il Giudice, con provvedimento del 3.6.2025, autorizzava i coniugi a vivere separatamente.
Il P.M. ha espresso parere favorevole il 4.12.2024.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a Fiano (TO) il 30/11/2014 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile, Atto n.
5 parte I - anno 2014- Comune di Fiano (TO), successivamente optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”)
possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio a Fiano (TO) il 30/11/2014 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile, Atto n.
5 parte I - anno 2014- Comune di Fiano (TO)) optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni - alle condizioni sopra riportate;
2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 2 luglio 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)