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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/08/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 2052/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], ed _1 C.F._1
ivi residente in [...]3,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...]3,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Andrea Testasecca (C.F.
), che li rappresenta e li difende come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 09/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 03/07/2011 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi SI.ri e _1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto Parte_2
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e della coniuge , prendendo atto delle Parte_2
ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Il SI. al _1
momento del deposito del presente ricorso potrà già trasferire altrove la propria residenza anagrafica;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 2) La casa ex coniugale, di proprietà di entrambi e gravata da mutuo ipotecario intestato ad entrambi, resterà assegnata alla SI.ra , unitamente ai beni mobili e Parte_2 all'arredo presenti, e la stessa ivi continuerà a risiedere unitamente al figlio Per_1
collocato prevalentemente presso di lei;
3) la responsabilità genitoriale sul figlio verrà esercitata congiuntamente da Per_1
entrambi i genitori, che insieme decideranno i percorsi di cura e riabilitazione migliori per il minore nonché gli indirizzi educativi e scolastici per una serena crescita dello stesso e nel rispetto delle sue inclinazioni e capacità;
4) in ragione della turnazione lavorativa cui è sottoposto il SI. , risultando _1 non semplice l'individuazione di specifici giorni fissi in cui stabilire la frequentazione padre/figlio, i genitori si accordano perché il padre abbia garantita la facoltà di tenere presso di sé il minore almeno due pomeriggi durante la settima e almeno una intera giornata tra sabato e domenica, anche, se del caso, suddivisa tra sabato e domenica (o la mattina del sabato unitamente al pomeriggio della domenica o il pomeriggio del sabato unitamente alla mattina della domenica). I coniugi si accorderanno mensilmente sui giorni in questione, in forza dei turni del SI. , impegnandosi a collaborare nel _1 caso di modifiche improvvise dovute ad esigenze del datore di lavoro di quest'ultimo e comunque garantendo alla madre almeno un week end al mese da trascorre interamente con il figlio.
Al momento i genitori si accordano che non vi siano pernottamenti del minore presso il padre, fino a quando in accordo con i terapeuti che lo hanno in cura, non sarà Per_1 ritenuto pronto, in ragione della sua condizione di maggior fragilità e difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti, a dormire al di fuori della casa di residenza. Quando si verificherà tale evenienza, il padre avrà altresì garantita la possibilità di trascorre almeno una settimana continuativa di ferie con il minore.
I genitori si impegnano, ove possibile, a garantire il criterio dell'alternanza nella celebrazione delle principali festività.
Entrambi i genitori si impegnano a collaborare fattivamente alla gestione degli impegni del minore, prediligendosi l'uno all'altro rispetto alle incombenze necessarie per la sua salute ed educazione;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 5) le erogazioni attualmente percepite in ragione della invalidità di cui il minore è affetto, verranno gestite da entrambi i genitori congiuntamente e saranno dedicate esclusivamente e prioritariamente a far fronte alle spese per le cure e le terapie di cui il bambino ha bisogno, impegnandosi il SI. a sostenere al 100% a proprio carico il costo _1 dell'eventuale differenza tra quanto percepito e gli effettivi costi mensili sostenuti per le terapie del minore;
6) I coniugi si danno il reciproco assenso affinché l'assegno unico venga percepito dal solo
SI. e la SI.ra si impegna a collaborare lealmente affinché _1 Parte_2
ogni pratica amministrativa e fiscale necessaria e/o conseguente all'ottenimento di tale beneficio sia portata a termine nel più breve tempo possibile;
7) Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra , entro il _1 Parte_2 giorno 15 di ogni mese, quale contributo al mantenimento della prole, la somma mensile pari ad € 250,00 nonché quale contributo al mantenimento della moglie, la somma mensile pari ad € 300,00, entrambe rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
a carico del
SI. resterà anche il pagamento integrale del mutuo gravante sulla _1
abitazione ex coniugale benché cointestato, rinunciando fin d'ora a qualsiasi richiesta restitutoria di quanto dalla sottoscrizione del presente ricorso in poi verrà versato anche a nome e per conto della SI.ra , nonché il pagamento, senza contestazione Parte_2 alcuna, delle rate di amministrazione ordinaria dell'immobile ex coniugale e di tutte le utenze inerenti la stessa, che resteranno altresì a lui esclusivamente intestate;
8) Il SI. si impegna altresì a sostenere per intero al 100%, oltre a quanto _1 già previsto al punto 5) del presente ricorso, tutte le spese straordinarie sportive, mediche e scolastiche, relative al minore, da concordarsi preventivamente in conformità a quanto indicato nel verbale del Tribunale di Genova del 15/09/2016 che le parti dichiarano di aver ricevuto e visionato e sempre documentate: quando i genitori dovranno concordare le spese per cui è previsto il preventivo accordo, quello dei due che ritenga necessaria, o utile, la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro, a mezzo posta elettronica o via messaggio;
questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 9) i coniugi dichiarano che entro la data di fissazione dell'udienza davanti al Giudice
Delegato provvederanno a dividersi nella misura del 50% ciascuno il saldo del conte corrente cointestato n. 30447602 acceso presso Credit Agricole Ag. 2 di Genova, piazza
Ponchielli 2, impegnandosi una volta ottenuta l'omologa a verificare la disponibilità dell'Istituto Bancario a intestare al solo SI. il conto corrente in questione _1
ovvero, qualora ciò non sia fattibile per volontà della Banca, la SInora sin Parte_2 da ora, e a tutti gli effetti di legge, rinuncia a qualsiasi pretesa relativamente alle somme che saranno versate sul conto corrente cointestato a far data dalla divisione sopra indicata.
Inoltre la SI.ra espressamente dichiara di non aver nulla a che pretendere Parte_2 in merito al saldo del conto corrente BancoPosta n. 3031249 intestato al solo SI. T_
, aperto prima del matrimonio ma alimentato anche con versamenti provenienti dal
[...] conto corrente cointestato.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2011, Numero 271, Parte II, Serie A, Uff. 1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 18/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], ed _1 C.F._1
ivi residente in [...]3,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...]3,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Andrea Testasecca (C.F.
), che li rappresenta e li difende come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 09/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 03/07/2011 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi SI.ri e _1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto Parte_2
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e della coniuge , prendendo atto delle Parte_2
ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Il SI. al _1
momento del deposito del presente ricorso potrà già trasferire altrove la propria residenza anagrafica;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 2) La casa ex coniugale, di proprietà di entrambi e gravata da mutuo ipotecario intestato ad entrambi, resterà assegnata alla SI.ra , unitamente ai beni mobili e Parte_2 all'arredo presenti, e la stessa ivi continuerà a risiedere unitamente al figlio Per_1
collocato prevalentemente presso di lei;
3) la responsabilità genitoriale sul figlio verrà esercitata congiuntamente da Per_1
entrambi i genitori, che insieme decideranno i percorsi di cura e riabilitazione migliori per il minore nonché gli indirizzi educativi e scolastici per una serena crescita dello stesso e nel rispetto delle sue inclinazioni e capacità;
4) in ragione della turnazione lavorativa cui è sottoposto il SI. , risultando _1 non semplice l'individuazione di specifici giorni fissi in cui stabilire la frequentazione padre/figlio, i genitori si accordano perché il padre abbia garantita la facoltà di tenere presso di sé il minore almeno due pomeriggi durante la settima e almeno una intera giornata tra sabato e domenica, anche, se del caso, suddivisa tra sabato e domenica (o la mattina del sabato unitamente al pomeriggio della domenica o il pomeriggio del sabato unitamente alla mattina della domenica). I coniugi si accorderanno mensilmente sui giorni in questione, in forza dei turni del SI. , impegnandosi a collaborare nel _1 caso di modifiche improvvise dovute ad esigenze del datore di lavoro di quest'ultimo e comunque garantendo alla madre almeno un week end al mese da trascorre interamente con il figlio.
Al momento i genitori si accordano che non vi siano pernottamenti del minore presso il padre, fino a quando in accordo con i terapeuti che lo hanno in cura, non sarà Per_1 ritenuto pronto, in ragione della sua condizione di maggior fragilità e difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti, a dormire al di fuori della casa di residenza. Quando si verificherà tale evenienza, il padre avrà altresì garantita la possibilità di trascorre almeno una settimana continuativa di ferie con il minore.
I genitori si impegnano, ove possibile, a garantire il criterio dell'alternanza nella celebrazione delle principali festività.
Entrambi i genitori si impegnano a collaborare fattivamente alla gestione degli impegni del minore, prediligendosi l'uno all'altro rispetto alle incombenze necessarie per la sua salute ed educazione;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 5) le erogazioni attualmente percepite in ragione della invalidità di cui il minore è affetto, verranno gestite da entrambi i genitori congiuntamente e saranno dedicate esclusivamente e prioritariamente a far fronte alle spese per le cure e le terapie di cui il bambino ha bisogno, impegnandosi il SI. a sostenere al 100% a proprio carico il costo _1 dell'eventuale differenza tra quanto percepito e gli effettivi costi mensili sostenuti per le terapie del minore;
6) I coniugi si danno il reciproco assenso affinché l'assegno unico venga percepito dal solo
SI. e la SI.ra si impegna a collaborare lealmente affinché _1 Parte_2
ogni pratica amministrativa e fiscale necessaria e/o conseguente all'ottenimento di tale beneficio sia portata a termine nel più breve tempo possibile;
7) Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra , entro il _1 Parte_2 giorno 15 di ogni mese, quale contributo al mantenimento della prole, la somma mensile pari ad € 250,00 nonché quale contributo al mantenimento della moglie, la somma mensile pari ad € 300,00, entrambe rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
a carico del
SI. resterà anche il pagamento integrale del mutuo gravante sulla _1
abitazione ex coniugale benché cointestato, rinunciando fin d'ora a qualsiasi richiesta restitutoria di quanto dalla sottoscrizione del presente ricorso in poi verrà versato anche a nome e per conto della SI.ra , nonché il pagamento, senza contestazione Parte_2 alcuna, delle rate di amministrazione ordinaria dell'immobile ex coniugale e di tutte le utenze inerenti la stessa, che resteranno altresì a lui esclusivamente intestate;
8) Il SI. si impegna altresì a sostenere per intero al 100%, oltre a quanto _1 già previsto al punto 5) del presente ricorso, tutte le spese straordinarie sportive, mediche e scolastiche, relative al minore, da concordarsi preventivamente in conformità a quanto indicato nel verbale del Tribunale di Genova del 15/09/2016 che le parti dichiarano di aver ricevuto e visionato e sempre documentate: quando i genitori dovranno concordare le spese per cui è previsto il preventivo accordo, quello dei due che ritenga necessaria, o utile, la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro, a mezzo posta elettronica o via messaggio;
questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 9) i coniugi dichiarano che entro la data di fissazione dell'udienza davanti al Giudice
Delegato provvederanno a dividersi nella misura del 50% ciascuno il saldo del conte corrente cointestato n. 30447602 acceso presso Credit Agricole Ag. 2 di Genova, piazza
Ponchielli 2, impegnandosi una volta ottenuta l'omologa a verificare la disponibilità dell'Istituto Bancario a intestare al solo SI. il conto corrente in questione _1
ovvero, qualora ciò non sia fattibile per volontà della Banca, la SInora sin Parte_2 da ora, e a tutti gli effetti di legge, rinuncia a qualsiasi pretesa relativamente alle somme che saranno versate sul conto corrente cointestato a far data dalla divisione sopra indicata.
Inoltre la SI.ra espressamente dichiara di non aver nulla a che pretendere Parte_2 in merito al saldo del conto corrente BancoPosta n. 3031249 intestato al solo SI. T_
, aperto prima del matrimonio ma alimentato anche con versamenti provenienti dal
[...] conto corrente cointestato.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2011, Numero 271, Parte II, Serie A, Uff. 1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 18/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5