Articolo 84 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 71 quaterArticolo 73 bis
Versione
19 aprile 1942
Art. 84.

Il contratto di vendita con riserva di proprieta' di macchine per prezzo superiore a lire trentamila, deve essere iscritto, agli effetti previsti dal secondo comma dell'art. 1524 del codice, nel registro istituito presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione la macchina viene collocata.

Le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate, se il confratto non risulta da atto pubblico.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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