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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 10/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 898/2020, assunta in decisione all'udienza del 6.2.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Di Brino, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, viale Regina
Elena n. 11;
Attore contro
(C. F. , in persona del rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ferri, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, via Mazzini
n. 122;
Convenuto
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, nella qualità di servicer di (C.F. Controparte_3
), in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e P.IVA_4 difesa dall'Avv. Antonio Ferri, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, via Mazzini n. 122;
Convenuto
pagina 1 di 30
Oggetto: mutuo, conto corrente
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , convenendo in giudizio Parte_1
e ha chiesto: accertare e dichiarare la nullità Controparte_4 CP_5 assoluta dei contratti di conto corrente, conto anticipi e conto anticipi su fatture e relative aperture di credito, nonchè delle condizioni economiche, per difetto di forma scritta;
accertare e dichiarare l'invalidità/inefficacia dei medesimi contratti per mancanza di valida giustificazione causale, illegittimità dei tassi di interesse, con conseguente gratuità del contratto di mutuo, L'applicazione di interessi anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, delle ulteriori commissioni e spese e L'errata applicazione delle valute, nonchè delle variazioni unilaterali compiute dall'istituto di credito;
accertare l'unitarietà dei rapporti negoziali ovvero il collegamento negoziale;
rideterminare i saldi parziali e finali e l'importo effettivamente dovuto;
condannare la banca alla restituzione ovvero alla contabilizzazione delle somme indebitamente riscosse e/o imputate;
con riferimento al contratto di mutuo fondiario e al mutuo ipotecario, accertare e dichiarare la nullità delle clausole per usura originaria e/o sopravvenuta, per indeterminatezza dei tassi applicati, per violazione del divieto di capitalizzazione composta per effetto del piano di ammortamento alla francese;
condannare la banca alla restituzione della somma di tutti gli interessi indebitamente corrisposti. La parte attrice ha premesso: di aver intrattenuto, con , una pluralità di rapporti Controparte_4 bancari, quali:
- il conto corrente n. 148/01484 della Banca OP L'AT SP (poi divenuto 7400001484S), chiuso il 16.1.2007 con successivo giroconto al conto corrente n. 1000/498;
- il conto n. 0740/1490 (poi n. 148/01490, poi 7400001490W), collegato ai conti ordinari 148/01484 e 1000/498, estinto il 30.7.2007 e con successivo giroconto sul conto n. 1000/498;
- il conto corrente n. 27006513 del CO di OL SP (poi n. 1000/498);
pagina 2 di 30 - il conto anticipi su fatture n. 1000/498;
- l'apertura di credito, sotto forma di fido promiscuo, anticipo fatture e scoperto di conto corrente;
- il contratto di mutuo fondiario n. 55079280 del 20.10.2006 (sospeso per 12 mesi con decorrenza dal 20.12.2009) e il contratto di mutuo ipotecario n. 55157874 del 25.8.2009 (sospeso per 12 mesi a far data dal 1.6.2013).
A sostegno della domanda, ha dedotto: di aver chiesto all'istituto di credito, in via stragiudiziale, tutta la documentazione contrattuale;
di avere diritto all'accertamento L'esatto dare/avere alla data del 31.12.2019 e alla ripetizione L'indebito; la nullità ed inesistenza dei contratti per difetto di forma scritta, non avendone mai ricevuto copia ed avendo disconosciuto la conformità agli originali dei documenti ricevuti, negando di aver pattuito le condizioni ivi riportate e negando pertanto l'esistenza dei contratti stessi;
l'indeterminatezza delle condizioni economiche applicate e dei tassi di interesse, anche per mancata previsione dei criteri di calcolo in forma determinata o determinabile;
la nullità della clausola di applicazione L'interesse anatocistico e l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
la non debenza della CMS, delle spese, della valuta applicata e delle condizioni economiche dei rapporti come illegittimamente modificate;
l'illegittimità L'applicazione di interessi inferiori al tasso legale e al tasso BOT sui saldi attivi;
l'illegittimo esercizio dello ius variandi; l'illegittimità della capitalizzazione sui conti ordinari delle competenze dei conti collegati e delle rate di mutuo;
l'usura originaria nel contratto di mutuo fondiario, la nullità L'ammortamento alla francese e la violazione del divieto di anatocismo;
la piena legittimazione passiva delle parti convenute;
l'avvenuto adempimento della condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, conclusa con esito negativo.
Si è costituita chiedendo il rigetto L'avversa domanda in Controparte_4 quanto infondata in fatto e in diritto ed evidenziando: il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimenti al c/c 1000/498 e relativo conto anticipi e ai contratti di mutuo, in ragione L'intervenuta cessione del credito in favore della convenuta l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia pretesa CP_3 riferita al c/c n. 1000/1484, in quanto estinto il 16.1.2007, avuto riguardo al fatto che la prima contestazione operata dal correntista è stata eseguita in data pagina 3 di 30 16.1.2007; l'infondatezza L'avversa censura relativa all'avvenuto pagamento del saldo positivo di chiusura mediante accredito su altro conto, non sussistendo alcuna continuità tra il c/c 1484 e il c/c 498; in ogni caso, la natura solutoria delle rimesse relative ai saldi a credito che spesso si sono verificati e l'intervenuta prescrizione delle rimesse relative ad operazioni anteriori a tutti i momenti in cui il conto corrente ha presentato saldo positivo;
la mancanza di prova delle avverse pretese;
la mancata contestazione degli estratti conto periodici;
l'irripetibilità dei pagamenti eseguiti ex art. 2034 c.c.; la legittimità delle condizioni economiche dei contratti, la reciprocità nel calcolo della liquidazione degli interessi a debito e a credito (già oggetto di comunicazione mediante pubblicazione su GU),
Si è costituita nella qualità di servicer di Controparte_2 CP_3
chiedendo il rigetto L'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in
[...] diritto ed evidenziando: il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimenti al c/c 1000/1484 e relativo conto anticipi 1490; l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia pretesa;
la violazione di principi in punto di riparto L'onere della prova;
la legittimità di tutti gli addebiti effettuati dall'istituto di credito;
la mancata contestazione degli estratti conto;
l'irripetibilità dei pagamenti effettuati;
l'inammissibilità del disconoscimento eseguito dalla parte attrice, in quanto eseguito su produzioni documentali proprie.
La causa è stata istruita in via documentale e all'udienza del 9.7.2024 è stata trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La domanda è solo in parte fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
1) I rapporti contrattuali oggetto del contendere
Si schematizzano, di seguito, i rapporti contrattuali oggetto del contendere, con l'esame condotto dal CTU, con riferimento all'evidenza della documentazione in atti e di quella mancante:
a) Conto corrente ordinario n. 27/6513 (poi divenuto n. 1000/498), del quale sono in atti
- “contratto di apertura di credito in conto corrente del 14.05.1996 (depositato dalla parte convenuta);
pagina 4 di 30 - estratto conto dal 01.01.2001 al 31.01.2001;
- estratti conto, prospetti scalare e prospetti competenze e spese dal 01.01.2003 al
31.12.2019;
- concessione linee di credito del 25.09.2003 (allegato n. 3);
- documento di sintesi del 02.04.2004 (allegato n. 4);
- documento di sintesi del 08.05.2004 (allegato n. 5);
- concessione linee di credito del 21.03.2005 (allegato n. 6); primo estratto conto in atti del
1^.
1.2001 relativo al solo mese di gennaio;
documento di sintesi del 12.07.2005 (allegato
n. 7);
- integrazione contrattuale inerente l'apertura di credito sul conto 1000/498 del 20.10.2006
(allegato n. 8);
- modifica consensuale di condizioni economiche del 10.05.2010 (allegato n. 9);
- modifica linee di credito del 05.04.2011 (allegato n. 10);
- modifica condizioni anticipo fatture del 22.09.2011 (allegato n. 11);
- concessione di linee di credito per anticipi fatture del 06.02.2012 (allegato n. 12);
- modifica condizioni contrattuali del 05.06.2014 (allegato n. 13);
- contratto di affidamento a breve termine del 01.08.2014 (allegato n. 14);
- documento di sintesi relativo al contratto di affidamento a breve termine del 01.08.2014
(allegato n. 15);
- concessione di nuove linee di credito del 01.09.2014 (allegato n. 16);
- comunicazione scadenza linee di credito concesse del 02.01.2015 (allegato n. 17);
- documento di sintesi al 31.12.2016 (allegato n. 18);
- documento di sintesi al 31.12.2017 (allegato n. 19);
- documento di sintesi al 31.12.2018 (allegato n. 20);
- documento di sintesi al 31.12.2019 (allegato n. 21).
Risultano mancanti:
- l'estratto conto relativo al mese di settembre 2006, il conto scalare ed il prospetto competenze e spese relativo al 3° trim. 2006;
- gli estratti conto, il conto scalare ed il prospetto competenze e spese relativo al 1° trim.
2007;
- l'estratto conto relativo al mese di settembre 2007, il conto scalare ed il prospetto competenze e spese relativo al 3° trim. 2007;
- il conto scalare ed il prospetto competenze e spese relativo al 4° trim. 2010;
- il conto scalare ed il prospetto competenze e spese relativo al 4° trim. 2011” (cfr. CTU pagg. 10.11);
pagina 5 di 30 si osserva, altresì, che “Gli altri estratti conto depositati presentano continuità a partire dal mese di gennaio 2003 ed a tale data mostrano un saldo a debito del correntista pari ad Euro -
45.746,20. L'ultimo estratto conto depositato è relativo al quarto trimestre 2019 e presenta alla data del 25.11.2019, data di estinzione, un saldo pari a zero determinato dal giroconto in avere da parte della (cessionaria) L'importo di Euro 108.719,84” (cfr. CTU pag. CP_3
10); il CTU ha ritenuto di eliminare la predetta operazione di giroconto.
b) Conto anticipi su fatture n. 1000/498 (collegato al conto corrente ordinario n. 27/6513, poi divenuto 1000/498), del quale sono in atti:
- “concessione linee di credito del 25.09.2003 (allegato n. 3);
- prospetti liquidazioni interessi per anticipo fatture al 31.03.2004 ed al 30.06.2004;
- prospetto liquidazioni interessi per anticipo fatture al 31.12.2007;
- prospetti liquidazioni interessi per anticipo fatture al 31.03.2008, al 30.06.2008 ed al
30.09.2008;
- prospetti liquidazioni interessi per anticipo fatture anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019” (cfr. CTU pag. 12);.
c) Conto corrente n. 148/01484 (di cui manca il contratto di apertura, sul quale conto vengono addebitate le competenze del conto corrente collegato n.
0740/1490 dal 31.12.2001 al 30.9.2006), del quale sono in atti “estratti conto, prospetti scalare e prospetti competenze e spese dal 01.01.2000 al 31.12.2006” e risultano mancanti “l'estratto conto relativo al mese di settembre 2006 e il prospetto competenze e spese ed il prospetto scalare relativi al 3° trim. 2006”;
d) Conto corrente n. 0740/1490 (e successive modificazioni) (di cui manca il contratto di apertura, risulta collegato al conto corrente ordinario n.
148/01484, sul quale vengono girocontati interessi e competenze), del quale sono in atti:
- “estratti conto, prospetti scalare e prospetti competenze e spese dal 01.01.2000 al
30.07.2007;
- comunicazione della concessione delle linee di credito del 18.03.2005 (allegato n.
22);
- comunicazione della concessione delle linee di credito del 17.01.2006 (allegato n.
23);
- comunicazione della concessione delle linee di credito del 18.07.2006 (allegato n.
24).
pagina 6 di 30 Risultano mancanti l'estratto conto, il prospetto competenze e spese ed il prospetto scalare relativi al 3° trim. 2006” (cfr. CTU pag. 13).
e) Mutuo fondiario n. 0367055079280, del quale sono in atti: il contratto di mutuo del 20.10.2006, L'importo di euro 400.000,00, ad una con il relativo documento di sintesi;
l'atto di rinegoziazione del 1^.12.2009, con il quale le parti hanno concordato di sospendere il pagamento delle rate con riguardo alla sola sorte capitale per 12 rate consecutive;
dagli estratti del conto corrente n. 1000/498, si evince l'avvenuto pagamento L'importo complessivo di euro 252.843,76; manca il piano di ammortamento;
f) Mutuo ipotecario n. 841055157874, del quale sono in atti: il contratto di mutuo del 25.8.2009, L'importo di euro 500.000,00, ad una con il relativo documento di sintesi;
l'atto di utilizzo del mutuo del 20.1.2011, all'esito del completamento del progetto finanziato con il mutuo medesimo;
documentazione dalla quale si evince la sospensione del pagamento della quota capitale per 12 mesi;
; dagli estratti del conto corrente n. 1000/498, si evince l'avvenuto pagamento L'importo complessivo di euro 213.514,74; manca il piano di ammortamento.
2) Sull'esistenza e sulla forma dei contratti
Alla luce L'esame della documentazione di cui sopra, si evince che sono in atti il contratto di apertura di credito in conto corrente n. 27/6513 (poi divenuto
1000/498), la concessione della linea di credito relativa al conto anticipi su fatture n. 1000/498, entrambi i contratti di mutuo con i rispettivi documenti di sintesi: a tutta evidenza, deve essere disattesa la censura di nullità per mancanza di forma scritta ovvero di inesistenza dei relativi contratti.
D'altro canto, risultano mancanti, invece, i contratti relativi ai rapporti n.
148/01484 e n. 0740/1490.
E' noto che, ai sensi L'art. 117 TUB, “
1.I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso
d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
6. Sono nulle e si considerano non
pagina 7 di 30 apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro L'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento L'operazione. b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.”.
Il carattere necessariamente formale dei contratti bancari è finalizzato a meglio tutelare i clienti, anche garantendo la completezza L'informazione loro dovuta in ordine al contenuto delle singole clausole di cui il contratto si compone (Cass. n.
16671/2012). La forma scritta realizza una triplice funzione a beneficio della clientela bancaria: protettiva, informativa (cd. “responsabilizzazione del consenso”) e di certezza L'atto sottoscritto. La forma scritta può dirsi carente quando manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto, ovvero quando esso
– pur presente - non sia sottoscritto da nessuna delle parti contraenti. La nullità totale del rapporto derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta priva in radice di effetti l'operazione di autonomia privata impostata dai contraenti, determinando come conseguenza esclusivamente effetti restitutori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti, ai sensi L'art. 2033 c.c.
(calcolando gli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto).
La mancanza di un valido contratto di finanziamento in forma scritta comporta, dunque, la necessità di una ricostruzione giudiziale contabile del rapporto senza l'applicazione di quelle clausole abitualmente contenute nel contratto (ossia la pattuizione scritta di interessi ultralegali nonché, ad esempio, anatocismo, CMS, giorni valuta), essendo gli interessi in tale ipotesi dovuti nella misura del saggio legale in virtù degli artt. 1282, 1284 e 1815 c.c. (cfr. Cass. 5609/2017, secondo cui pagina 8 di 30 la mancanza di forma scritta per il contratto di apertura del conto corrente comporta la nullità L'intero rapporto ai sensi L'art. 117, commi 1 e 3, TUB con conseguenti obblighi restitutori di tutti gli interessi percepiti;
cfr. anche Cass.
188/2022, secondo cui, se il contratto è nullo per mancanza forma scritta, non possono trovare applicazione norme quali l'art. 1284, terzo comma, c.c., oltre che l'art. 117 TUB, che presuppongono chiaramente la sussistenza di una obbligazione ex contractu. In caso di nullità del contratto di conto corrente, la banca ha, sì, diritto alla restituzione delle somme erogate in favore del cliente, ma solo a titolo di indebito oggettivo, dunque con gli interessi legali come disciplinati dall'art. 2033
c.c.; si legga anche Cass. 27390/2023, in base alla quale la nullità del contatto di finanziamento implica la restituzione degli interessi al tasso legale e non l'applicazione del 'tasso BOT' ex art. 117 TUB;
ed ancora, per Cass. 7420/2024, il c.d. 'tasso BOT' trova applicazione soltanto nei casi previsti dall'art. 117, comma 4 e
6, TUB: la nullità per mancanza di forma scritta determina la caducazione del contratto senza la possibilità di interventi correttivi, seppure limitati alla disciplina degli interessi, ai fini di una impropria convalida dello stesso). La nullità del contratto per difetto di forma comporta il venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali, da qui l'esigenza di riequilibrio dei rapporti di dare-avere tra le parti, in applicazione delle norme sulla ripetizione L'indebito. Le predette reciproche restituzioni avranno, ad oggetto, da un lato, le somme che il cliente aveva a suo tempo ricevuto dalla banca a titolo di finanziamento, oltre agli interessi
(al tasso legale), e, dall'altro lato, le somme che la banca, in esecuzione del contratto nullo, ha dal suo canto ricevuto (senza averne il diritto), e cioè (non il capitale che, sia pur a titolo di indebito, deve essere comunque restituito, ma solo) gli interessi al tasso pattuito nel contratto viziato (Cass. 7420/2024, che richiama Cass.
27390/2023).
Conseguenza necessaria della mancanza dei contratti sopra indicati, allora, non può che essere la relativa declaratoria di nullità per difetto di forma scritta – non anche di inesistenza, posto che non è revocabile in dubbio la relativa esistenza, avuto riguardo allo svolgimento concreto dei rapporti medesimi degli anni, sulla scorta della copiosa documentazione in atti - , con conseguente applicazione del tasso legale dall'inizio del rapporto sino alla sua estinzione, con eliminazione di tutti pagina 9 di 30 gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese varie, commissioni e capitalizzazione.
3) Sul disconoscimento della conformità agli originali
La doglianza in commento può essere agevolmente respinta posto che, avuto riguardo all'esame della documentazione contestata, appare arduo – ed ai limiti della temerarietà della difesa – ritenere che la documentazione consegnata dalla banca al correntista e comunque depositata agli atti di causa dalla stessa parte attrice non sia conforme all'originale ovvero sia stata successivamente artefatta: e ciò in base sia alla mole di documentazione proveniente pur sempre (in quanto depositata) dalla stessa parte che la disconosce, sia alla difesa nel merito compiutamente articolata dalla parte attrice, sia in ragione del fatto che è parimenti arduo disconoscere, in quanto effettivamente esistente, una pluralità di rapporti giuridici protrattisi per un significativo lasso di tempo e con importi rilevanti del tipo di quelli che vengono in rilievo – parimenti ai limiti della temerarietà risulta la
“revoca postuma del consenso” alle condizioni economiche del contratto, posto che non si comprende, diversamente, come la parte attrice abbia potuto tollerare per così tanti anni lo svolgimento di rapporti contrattuali per i quali non avrebbe originariamente prestato il proprio consenso. Di una difesa di tal fatta, oltre all'invalsa pratica di allegare ai verbali di udienza vere e proprie memorie difensive non autorizzate deve tenersi conto in sede di disciplina delle spese di lite.
4) Sulla legittimazione passiva delle parti convenute
Le parti convenute sostengono il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione delle intervenute cessioni, nel modo che segue:
- La convenuta sostiene il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva con riferimento al conto corrente 27/6513 (poi 1000/498) e ai contratti di mutuo, in ragione L'intervenuta cessione in favore L'altra convenuta
CP_3
- La convenuta sostiene il proprio difetto di legittimazione passiva CP_3 con riferimento al conto corrente 1000/1484 e relativo conto anticipi
0740/1490, rappresentando di aver acquistato quale cessionaria gli altri rapporti per i quali avrebbe eccepito il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione.
pagina 10 di 30 Ritenute provate le operazioni di cessione, sulla scorta della documentazione in atti
(contratti di cessione, estratti di Gazzetta Ufficiale, comunicazioni di cessione del credito, da cui si evince, nel complesso, che i crediti ed in contratto per cui è causa sono stati inclusi nelle operazioni di cartolarizzazione in commento, e ciò sulla scorta del costante orientamento L'intestato Tribunale), occorre rammentare che “I crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi L'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso.” (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto il difetto di titolarità passiva della società cessionaria nell'azione di ripetizione di indebito proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con la cedente)” (Cass. civ. Sez. III Sent.
21843/2019).
D'altra parte, occorre rammentare che, ex art. 58 TUB, “I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione.
Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva”.
Nel caso di specie, pertanto, entrambe le eccezioni devono essere in parte respinte e, in particolare, deve ritenersi che: indipendentemente dall'intervenuta cessione, la legittimazione passiva sulle questioni inerenti la validità dei contratti e delle clausole ivi contenute spetti alla convenuta , in quanto parte contrattuale;
la Controparte_1 legittimazione passiva sulle questioni inerenti la rettifica del saldo ed eventuale pagamento spetti, per quanto di competenza, a ciascuna parte convenuta.
5) Sull'onere della prova
Come è noto, l'onere della prova, nelle azioni di ripetizione L'indebito proposte dal correntista nei confronti della banca – come nel caso in esame –, grava sul correntista attore, il quale è tenuto, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., a provare i fatti costitutivi del proprio diritto, in altri termini i fatti posti a fondamento del diritto che intende far valere: ciò avviene mediante la pagina 11 di 30 produzione di tutti i contratti in contestazione (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) nonché degli estratti conto completi relativi al rapporto contrattuale nella sua interezza, essendo essi indispensabili per la ricostruzione L'andamento del rapporto nel corso del tempo e per ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti. Ed invero, “alle controversie tra Banca e correntista, introdotte su domanda del secondo allo scopo di contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della Banca al pagamento delle maggiori spettanze L'attore, quest'ultimo è gravato del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione” (Cass. 30822/2018); ciò significa che il correntista, il quale agisca in giudizio per la ripetizione L'indebito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute. Tale interpretazione corrisponde all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità (ex multis, cfr. Cass. 7501/2012, Cass. 24948/2017, Cass. 29050/2019 e Cass. 7895/2020), secondi cui il correntista è onerato della ricostruzione L'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione e che il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione L'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto, anche se il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio.
I principi in commento trovano applicazione anche al caso in esame, senza eccezioni di sorta.
Una volta esaminata, al paragrafo 1), la documentazione in atti, distinguendo quella allegata e quella mancante, ritiene il giudicante che la parte attrice abbia adempiuto all'onere della prova su di lei gravante: ciò sia in quanto ha depositato tutta la documentazione in proprio possesso, sia in quanto ha dimostrato di aver fatto pagina 12 di 30 richiesta stragiudiziale all'istituto di credito, ex art. 119 TUB, di tutta la documentazione rilevante ai fini che occupano.
Quanto detto trova conferma nel più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che di seguito si riporta nei punti salienti: “ora, in tema di ripetizione L'indebito opera il normale principio L'onere della prova a carico L'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi. Cass. 27 novembre 2018 n. 30713; con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario: Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948). Il principio trova applicazione anche ove si faccia questione L'obbligazione restitutoria dipendente dalla (asserita) nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti L'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha
l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta. (Cass. 14 maggio 2012, n. 7501). Ciò implica che, ove sia assunta l'esistenza di un contratto scritto di conto corrente, l'attore in ripetizione che alleghi, come nel caso in esame, la mancata valida pattuizione, in esso, L'interesse debitore, sia onerato di dar prova L'assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale: è attraverso tale scritto, infatti, che il correntista dimostra la mancanza, nel contratto, della pattuizione degli interessi o la nullità di essa (…). Nella specie, invece, la Corte d'appello, a fronte della allegazione L'attore, che agiva in ripetizione di indebito, in ordine alla mera conclusione
“verbale” L'accordo contrattuale relativo al rapporto di conto corrente, sorto nel
1985, ha ritenuto di fare ricadere sulla banca, mera convenuta in giudizio (non avendo la stessa proposto domanda riconvenzionale), ma che, tuttavia, aveva allegato la piena legittimità degli addebiti contestati, il relativo onere di produrre contraria pattuizione scritta del contratto e delle clausole contestate (…). A ciò va aggiunto (…) che, se è vero che anche nelle azioni di accertamento negativo l'onere della prova incombe sull'attore, tuttavia quanto ai fatti negativi (…) trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto (principio teorizzato frequentemente nella giurisprudenza di legittimità e applicato anche dalle
Sezioni Unite, nella sentenza n. 13533 del 30/10/2001 della prova L'inadempimento)”. (Cass. 24095/2022).
pagina 13 di 30 Ed ancora, “alle controversie tra Banca e correntista, introdotte su domanda del secondo allo scopo di contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della Banca al pagamento delle maggiori spettanze L'attore, quest'ultimo è gravato del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione” (Cass. 30822/2018); ciò significa che il correntista, il quale agisca in giudizio per la ripetizione L'indebito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute. Tale interpretazione corrisponde all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità (ex multis, cfr. Cass.
7501/2012, Cass. 24948/2017, Cass. 29050/2019 e Cass. 7895/2020), secondi cui il correntista è onerato della ricostruzione L'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione e che il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione L'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto, anche se il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio.
6) Sulla prescrizione
Sul punto, occorre richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'azione di ripetizione L'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati nell'ambito di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, decorrente, nell'ipotesi in cui i versamenti effettuati abbiano avuto una funzione meramente ripristinatoria della provvista, non già dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta d'interessi illegittimamente addebitati, ma da quella di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza
30/11/2017 n° 28819). pagina 14 di 30 Ciò in quanto ciascun versamento, infatti, “non è configurabile come un pagamento dal quale far decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore L'accipiens” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 30/11/2017 n° 28819).
Prima della chiusura del conto, infatti, “non essendo il saldo passivo immediatamente esigibile, se non eccedente l'importo L'affidamento concesso al correntista, soltanto i versamenti eseguiti in presenza di uno scoperto e volti a ricondurre il predetto saldo nei limiti del fido sono qualificabili come pagamenti, la cui effettuazione ad estinzione di un debito totalmente o parzialmente inesistente, in quanto determinato in applicazione di una clausola nulla, fa sorgere il diritto alla ripetizione, con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 30/11/2017 n. 28819).
Ciò posto, si osserva che, a fronte della domanda di ripetizione del correntista, ove la banca eccepisca la prescrizione, l'onere di allegazione grava sulla banca convenuta, mentre spetta al correntista attore l'onere di provare il carattere ripristinatorio della provvista dei pagamenti eseguiti, mediante la produzione del relativo contratto di affidamento.
Ed invero, occorre evidenziare, da un lato, che “L'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione L'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie” (Cass. SS UU 15895/2019) e, dall'altro, che “il diritto del cliente a richiedere, nel termine prescrizionale di 10 anni dalla chiusura del rapporto, la restituzione di tutte le somme indebitamente addebitate dalla Banca a titolo di interessi anatocistici nel corso L'intero rapporto “qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 02.12.2010, 24418), tanto sul presupposto che il contratto di conto corrente presenta natura unitaria e dà luogo ad un unico rapporto
pagina 15 di 30 giuridico anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, per cui è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti ed i debiti delle parti fra di loro (cfr. Cass. Civ., sez. I, Sentenza, 14.05.2005, n. 10127)” (nella giurisprudenza di merito, cfr. Corte d'Appello di Roma, sent. 7303/2019).
Una volta eccepita, allora, dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione L'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive in conto, quale fatto estintivo, “essa ha l'onere di allegare l'inerzia, il tempo del pagamento ed il tipo di prescrizione invocata (…); se, a questo punto, il tempo decorso dalle annotazioni passive integri il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto.” (Cass. Civ. nn. 27704 e 27705 del 30 ottobre
2018).
In conclusione, deve ritenersi che “In materia di contratti bancari, non grava sulla banca l'onere di allegare e provare la natura solutoria dei versamenti, ma spetta all'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte L'eccezione di prescrizione L'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio e a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto” (Cass., Sez. III, Ord., 11 marzo 2020, n. 7013).
Alla luce della ricostruzione interpretativa su esposta ed in sintesi: premesso che nell'azione di ripetizione L'indebito esercitata dal correntista è su quest'ultimo che grava l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda – e ciò attraverso la produzione dei contratti e documenti rilevanti, nonché degli estratti conto relativi al rapporto bancario nella sua interezza - , a fronte L'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, questa si considera validamente proposta allegando l'inerzia del correntista per il tempo prescritto dalla legge e dimostrando di volersi avvalere di detta eccezione – non essendo necessario provvedere alla contestazione puntuale delle singole rimesse - , mentre è il correntista ad essere onerato della prova dei fatti estintivi, modificativi, impeditivi rispetto all'eccepita prescrizione, ciò che avviene mediante la produzione in giudizio del contratto di apertura di credito (di pagina 16 di 30 affidamento) che consenta di ritenere integrata la natura ripristinatoria delle singole rimesse, così che il termine iniziale di decorrenza della prescrizione possa essere differito al momento della chiusura del conto.
Essendo i contratti in questione, allora pacificamente “affidati” (sulla scorta L'affidamento in atti), occorre, al fine del corretto esame L'eccezione di prescrizione, precisare quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, Sez. Unite, 2 dicembre 2010,
n. 24418), partendo dalla considerazione che il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito può sorgere solo ove tale pagamento esista e sia ben individuabile, ha evidenziato che, in linea di principio, il termine di prescrizione non può che iniziare a decorrere dalla data del pagamento stesso;
in questa prospettiva, ha quindi affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente (ma analoghe considerazioni possono essere svolte per qualsiasi azione di ripetizione di indebito relativa ad interessi e spese addebitate nel corso di un rapporto bancario di conto corrente), è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista - perché effettuati su un conto il cui passivo non abbia superato il limite L'affidamento concesso dalla banca con l'apertura di credito - e dunque non siano qualificabili come "pagamenti", non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, allorquando, a seguito della richiesta di restituzione del saldo finale da parte della Banca, si verifica quello che può essere definito "pagamento" da parte del cliente;
tuttavia, ha anche aggiunto che, viceversa, nel caso in cui nell'ambito del rapporto in questione siano stati effettuati dei versamenti su un conto "scoperto", ovvero dei versamenti in assenza di apertura di credito a favore del correntista oppure dei versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti L'accreditamento (cd. extra-fido) - aventi funzione solutoria e qualificabili come veri e propri "pagamenti" -, la prescrizione decorre dai singoli pagamenti.
pagina 17 di 30 Nel caso che occupa, il CTU ha correttamente individuato quale atto interruttivo della prescrizione la lettera di messa in mora del 20.9.2019 ed ha individuato le rimesse solutorie eseguite nel decennio antecedente risultanti extra fido, quantificandole nell'importo di euro 59.854,26, da ritenersi, dunque, prescritto.
7) Sui contratti di conto corrente
Prima di procedere ai necessari ricalcoli, si rende necessario, in punto di diritto, osservare quanto segue.
7.1 Sulla capitalizzazione degli interessi e sugli effetti anatocistici
La censura è in parte fondata, di tal che deve essere accertata e dichiarata la nullità delle clausole del contratto di conto corrente in esame che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con conseguente diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dal correntista alla banca, e ciò per un duplice ordine di ragioni.
Da un lato, coglie nel segno la doglianza di parte attrice relativa alla natura di uso negoziale della prassi in questione. Ed invero, è noto che la capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa L'ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla "opinio iuris ac necessitatis". Pertanto, costituendo le norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI - che prevedono appunto la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori a fronte di una capitalizzazione annuale di quelli creditori - usi "negoziali" e non usi "normativi", queste non possono porsi in contrasto con norme imperative, posto che l'uso "negoziale", per sua natura, può derogare esclusivamente norme dispositive. Deve trovare applicazione, pertanto, il divieto di cui all'art. 1283 c.c.
Dall'altro, l'art. 1283 c.c. pone un divieto generale di anatocismo (cioè applicazione degli interessi sugli interessi), salvi casi marginali. Tali casi marginali derivano da una serie di deroghe apportate al divieto che comportano, in sostanza, che: a) nel periodo anteriore al 30/6/2000 in caso di positivo accertamento della pratica di anatocismo lo stesso va espunto;
b) nel periodo successivo al 30/6/2000 in cui pagina 18 di 30 la capitalizzazione degli interessi è ammessa, va controllato se siano stati seguiti i criteri della Delibera CICR 9/2/2000 (sono sufficienti, per l'applicazione di essa, la mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e l'indicazione negli estratti conto solo se si tratta di modifica non peggiorativa rispetto alle clausole contrattuali antecedenti);
c) infine, per il periodo a partire dall'1/1/2014 la capitalizzazione trimestrale è vietata, tranne che sia stata specificamente pattuita con il cliente.
Nell'ipotesi descritta sub b), tuttavia, è evidente che la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi, a fronte della capitalizzazione annuale di quelli attivi, costituisce condizione deteriore e peggiorativa rispetto al correntista, con la conseguenza per cui per la relativa pattuizione è necessaria l'accettazione in forma scritta – e non essendo sufficiente, a tale scopo, la semplice comunicazione, da parte della banca, degli estratti conto periodici né la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle modifiche contrattuali di adeguamento alla delibera CICR – ed invero, “L'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione L'adeguamento alla Delibera
CICR 9 febbraio 2000 pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina” (Cassazione civile, sez. I,
21/06/2021, n. 17634) - ; in mancanza di espressa pattuizione scritta non è consentita né la capitalizzazione trimestrale né quella annuale, essendo basata sul medesimo principio anatocistico – sul punto, cfr. Corte d'appello Reggio Calabria sent. n. 809/2020, secondo cui “non vi è possibilità di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità in quanto l'anatocismo è permesso dalla legge soltanto a determinate condizioni e, in mancanza di valida pattuizione tra le parti, esso rimane non pattuito tra le medesime” - .
Occorre ribadire, peraltro, come non vi sia possibilità, a fronte della nullità della suddetta clausola anatocistica, di ritenere che la medesima possa essere oggetto di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole che prevedano una capitalizzazione di diversa periodicità, come pure eccepito dalla banca convenuta.
Come già chiarito, infatti, la giurisprudenza ha recisamente escluso che all'illegittimità di una capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del cliente pagina 19 di 30 potesse sostituirsi, per il periodo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 342/1999, una qualunque altra forma di capitalizzazione (cfr. in tal senso, già Cass. civ. Sez. U.
24418/2010, nonché più di recente, tra le tante, Cass. civ. n. 15135/2014).
Considerato che l'anatocismo non era consentito se non nei casi eccezionalmente previsti dall'art. 1283 c.c. ed escluso che, in materia bancaria, potesse riconoscersi l'esistenza di un uso normativo legittimante una qualche forma di capitalizzazione, anche annuale, tra gli istituti di credito e i loro clienti, risulta dunque impossibile prospettare un'integrazione ope legis della regolamentazione contrattuale con l'inserzione di una previsione anatocistica che, in quanto eccezionale, avrebbe potuto essere prevista in contratto soltanto dalle parti.
7.2 Sui tassi di interesse
Le doglianze si rivelano infondate, posto che non è stata riscontrata alcuna violazione del tasso soglia usura, di tal che sarà sufficiente, al riguardo, richiamare integralmente in questa sede le osservazioni compiute dal CTU.
7.3 Sulla CMS, sulle ulteriori commissioni e sulle valute
Non risulta espressa disciplina della CMS, e ciò con riferimento tanto al criterio di calcolo quanto al criterio di capitalizzazione;
parimenti è a dire quanto alle valute applicabili alle singole operazioni.
Conseguenza necessaria è, da un lato, con riferimento alla CMS, l'applicazione del principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, secondo cui “in riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore al primo gennaio 2010, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n.
185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia L'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) L'interesse praticato in concreto con il
"tasso soglia", nonché della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, con la
"CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi L'art. 2, comma 1, della legge n.
108 del 1996, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il
"margine" eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli
pagina 20 di 30 stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Tale operazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta il disposto di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996.” (Cass. SSUU 16303/2018).
Dall'altro, in ordine alle valute, non risultando alcuna specifica pattuizione, il CTU ha correttamente provveduto al ricalcolo considerando la data delle operazioni, non essendo ammissibile la presenza di un intervallo in giorni tra la data di addebito in conto corrente di un assegno, bonifico o altro prelievo e la data dalla quale per il beneficiario di tali operazioni cominciano a calcolarsi gli interessi attivi, dovendo contabilizzare gli interessi sui versamenti e sui prelevamenti effettuati sul conto corrente dal giorno in cui è realmente fatto il versamento o il prelevamento.
8) Precipitati sulla rielaborazione del saldo nei contratti di conto corrente, apertura di credito in conto corrente, conto anticipi su fatture
Occorre, allora, operare un distinguo, avuto riguardo ai principi di diritto sopra esposti, fra i rapporti contrattuali a seconda che il relativo contratto risulti, o meno, agli atti.
7.1. Conto corrente ordinario 27/6513 (poi 1000/498) e collegato conto anticipi su fatture 1000/498 (contratti in atti)
Chiarito che il conto è stato chiuso in data 25.11.2019, si condivide la rielaborazione operata dal CTU il quale ha rettificato l'indagine originariamente eseguita, con individuazione, alla predetta data, di un saldo a credito per il correntista pari ad euro 24.110,41 (e ciò: avuto riguardo alla prescrizione, applicando il tasso di interesse pro tempore vigente, eliminando CMS e altri addebiti non espressamente pattuiti, eliminando ogni forma di capitalizzazione per tutta la durata del rapporto, applicando la valuta alla data contabile delle singole operazioni, eliminando la capitalizzazione degli interessi relativo al conto anticipi fatture collegato n.
1000/498 ed addebitandoli solo alla chiusura del rapporto).
7.2. Conto corrente principale 148/01484 e Conto corrente collegato 740/1490
Ribadita l'assenza dei contratti e richiamati i principi di diritto sopra esposti, la relativa rielaborazione, come da quesito sottoposto al CTU, presuppone l'applicazione del solo tasso di interesse legale per tutta la durata del rapporto,
pagina 21 di 30 previa eliminazione di ogni forma di capitalizzazione e qualsivoglia addebito e accredito, si condivide la rielaborazione operata dal CTU, il quale ha individuato un saldo a credito per il correntista pari ad euro 89.492,97.
9. Sui contratti di mutuo
Quanto alle condizioni economiche dei contratti di mutuo, si osserva quanto segue:
- mutuo fondiario: di euro 400.000,00, da restituire in 180 mesi dalla stipula;
tasso di interesse variabile, con quota fissa 1,50% e quota variabile parametrata all'EURIBOR a un mese base 360 (tasso, al momento della stipula, pari a
4,762%); tasso di interesse di mora pari al tasso pro tempore vigente pari al
4,25% annuo maggiorato di 2,25 punti percentuali;
ammortamento francese;
ISC
4,963% annuo;
- mutuo ipotecario: di euro 500.000,00, da restituire in 144 mesi dalla stipula;
tasso di interesse fisso pari al 5,679% annuo;
tasso di interesse di mora pari al tasso pro tempore vigente maggiorato di 4 punti percentuali;
ISC 5,93% annuo.
Tutte le doglianze sono generiche ed infondate.
9.1 Sul superamento del tasso soglia usura
Le doglianze, oltre che generiche, sono infondate.
Sarà sufficiente, allora evidenziare che:
- come indicato anche da parte attrice, i tassi di interesse previsti in contratto non superano il tasso soglia vigente al momento della stipula, di tal che non sussiste usura originaria;
- l'ISC-TAEG non costituisce un vero e proprio tasso di interesse né una condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, bensì un indicatore di costo complessivo L'operazione, comprensivo degli interessi, degli oneri e delle spese che concorrono a determinare il costo effettivo per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia; assolve, pertanto, ad una mera funzione informativa di traSPrenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento (cfr. Cass. 4597/2023);
- “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non deve essere considerata come voce di costo la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata L'effettiva
pagina 22 di 30 utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quelli connessi” (cfr., ex multis, Cass. ord.
4597/2023, Cass. 7352/2022, Cass. 23866/2022).
9.2. Sull'ammortamento alla francese: validità, assenza di elementi di indeterminatezza, assenza di effetti anatocistici
I contratti per cui è causa risultano regolarmente sottoscritti, ad una con i documenti di sintesi e condizioni generali, contenenti tutte le condizioni economiche.
Ciò posto, risultano infondate le contestazioni sollevate da parte attrice concernenti l'illegittimità del piano di ammortamento c.d. “alla francese”.
Deve, invero, escludersi che il piano di ammortamento così strutturato comporti una violazione del divieto di anatocismo ovvero invalidità del contratto in punto di indeterminatezza, posto che la parte attrice, che ha sottoscritto – è opportuno ribadirlo – la documentazione contrattuale in esame, è stata posta nelle condizioni di conoscere il regolamento contrattuale (in altri termini, le condizioni economiche del contratto).
Sul punto, si osserva, inoltre, che l'ammortamento “alla francese” si caratterizza per il fatto di prevedere che il rimborso del capitale mutuato avvenga mediante rate costanti nel tempo.
La diversa composizione delle quote di capitale e di interessi all'interno delle rate si spiega in virtù L'esigenza di mantenere l'importo complessivo di ciascuna rata sempre costante nel corso del tempo. Una volta individuato l'ammontare delle rate, alla luce della durata concordata del finanziamento e del tasso di interesse applicabile, si delinea, infatti, un piano di rimborso nell'ambito del quale, partendo dall'importo complessivo del prestito, si calcolano gli interessi dovuti per l'intero debito e si individuano quelli da imputare alla prima rata;
quindi, la quota di capitale restituita con la prima rata si detrae dall'importo complessivo del prestito e sul residuo debito, così risultante, si calcola la quota di interessi dovuta con la seconda rata. Detraendo, nuovamente, dall'importo del prestito, la parte di capitale restituita con la seconda rata, si ottiene, di nuovo, l'importo del debito residuato dopo il pagamento di tale rata e su tale nuovo ammontare, costituente il debito residuo, si calcola la quota di interessi che deve corrispondersi con la terza rata, e così via per tutte le rate successive.
pagina 23 di 30 Come è evidente, la quota di interessi viene calcolata, pertanto, ogni volta, sulla sola quota di capitale residuo;
gli interessi dovuti in un dato periodo non si sommano mai al capitale, rimanendo da esso separati, con esclusione L'anatocismo (cfr. per tutto quanto detto, ex plurimis, Trib. Roma, 2.03.2020, n.4533; Trib. Roma,
1.08.2019, n. 15943, nonché Trib. Vicenza, 17.04.2020, n.772; Trib. Parma,
6.02.2020, n.85; Trib. Lecce, 9.03.2020, n.764; Trib. Milano 16.07.2015, n. 8755).
Occorre soffermarsi, inoltre, sulla distinzione tra ammortamento alla francese e interesse composto, che deve essere debitamente distinto dall'anatocismo, trattandosi di fenomeni affatto diversi. Ed invero, “Il mutuo con ammortamento rateale cosiddetto "alla francese", ha un meccanismo di ammortamento che prevede una rata costante che si compone di una quota di interessi e di una quota capitale.
L'importo della rata costante L'ammortamento è calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, attraverso un meccanismo di interesse “composto” che non è equipollente di anatocismo. Tale meccanismo infatti non integra anatocismo in quanto il computo degli interessi avviene mese per mese, su capitale residuato al mese precedente sicchè essi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale ancora dovuta, via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non “capitalizzando” gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Tale è il meccanismo adottato nel mutuo in esame: nel mutuo all'art 2) è indicato che- dopo le prime tre rate di soli interessi - per ogni rata gli interessi vengono conteggiati sul “residuo” di quota capitale, e cioè vengono conteggiati sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuate con le rate precedenti;
sono state poi esplicitate in contratto le modalità per determinare l'entità del tasso da applicare in riferimento alle singole rate;
non vi è dunque la lamentata discordanza tra il tasso pattuito e l'applicato in ragione del meccanismo di ammortamento adottato. Per costante giurisprudenza poi la clausola che determina il tasso di interessi a mezzo di rinvio ai tassi Euribor è valida poiché il tasso è univocamente determinabile tenuto conto del fatto che i tassi Euribor, vengono rilevati ufficialmente dalla E.B.F. e sono dunque dotati delle caratteristiche di certezza e determinabilità. Sotto altro profilo inoltre la complessità dei calcoli e la necessità di applicare formule finanziarie se sono adeguatamente identificati i parametri di riferimento, come nella fattispecie, non
pagina 24 di 30 comportano indeterminatezza o indeterminabilità delle clausole di pattuizione degli interessi.” (ex multis ed in senso conforme a quanto argomentato, cfr. Trib. Venezia sent. n. 978/2019).
Ed ancora, è opportuno richiamare l'orientamento della migliore giurisprudenza di merito, che in questa sede il giudicante intende condividere e fare propria, secondo cui “Come è noto nell'ammortamento alla francese a fronte di un capitale preso a prestito al momento iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R comprensive di interessi, calcolati al tasso I e la costruzione del piano di ammortamento avviene secondo i seguenti criteri:
1. ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota capitale crescente;
2. la quota- interessi si ottiene moltiplicando per il tasso I il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto applicando la formula L'interesse semplice (Interessi = Capitale x tasso x tempo);
3. la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;
4. il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
5. il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto. Ne consegue che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Così quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo. Per queste ragioni la giurisprudenza assolutamente prevalente, compresa quella di questa sezione, ritiene che l'opzione per
l'ammortamento alla francese non comporti l'applicazione di interessi anatocistici, e che non si pongano problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito dì rate costanti, la misura della
pagina 25 di 30 rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo. La tesi contraria, riprendendo posizioni sostenute nella letteratura scientifica, si basa sul fatto che il valore della rata è determinato con la formula L'interesse composto, nella quale si esprime la volontà di rendere equivalente il capitale finanziato al suo valore futuro comprensivo di interessi anatocistici anziché il suo valore futuro calcolato al netto della produttività degli interessi maturati. In realtà il piano di ammortamento riporta analiticamente la composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, che costituisce la base di calcolo per la determinazione della quota interesse di ciascuna rata;
mentre il totale dovuto dal mutuatario costituisce banalmente il prodotto fra l'importo della rata, che è fisso, ed il numero delle rate, ed in modo ugualmente banale, per differenza rispetto al capitale erogato, si può calcolare l'importo totale degli interessi dovuti. Come si vede, il piano di ammortamento fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate), il che esclude la configurabilità di un “effetto sorpresa” in fase di rimborso;
in particolare la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata (interessi su capitale residuo)
è chiaramente determinata;
né si può ritenere che le regole di traSPrenza richiedano la prospettazione di regimi finanziari alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato. Si deve concludere che gli elementi forniti consentivano l'esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri individuati, non essendo stato concretamente prospettato un vizio di formazione del consenso né un materiale impedimento all'esercizio di tale verifica, che l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo, che comunque sono esplicitate nel contratto, e che l'accettazione L'applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza L'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto. Infatti secondo
l'insegnamento della Cassazione il requisito della determinabilità L'oggetto del
pagina 26 di 30 contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale ne' la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25205 del
27/11/2014). In sostanza, stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento – al quale la giurisprudenza di legittimità attribuisce valore di clausola negoziale (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 5703 del 19/04/2002; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23972 del 2010)
– le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano L'invalidità del contratto, né possono assumere rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio. Sul piano generale si deve osservare che quando si fa riferimento a concetti tratti dalla matematica finanziaria è necessario che degli stessi sia esplicitato il riferimento giuridico e che sia individuabile un risultato giuridicamente rilevante conseguente alla loro applicazione.
In difetto tale riferimento si risolve nell'impropria invocazione L'autorità, su una questione eminentemente giuridica, di conclusioni che si assumono scientificamente fondate in un altro ambito del sapere. In sostanza l'approccio all'anatocismo bancario proposto da parte attrice trascura il dato normativo, che si riferisce esclusivamente alla produzione di interessi sugli interessi scaduti (art. 1283 c.c.: “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo ...” art. 120 comma 2 T.U.B.: “gli interessi debitori maturati ... non possono produrre interessi ulteriori”). E' evidente infatti che manca il presupposto essenziale L'anatocismo, un pregresso debito per interessi sul quale si possa ipotizzare la produzione di ulteriori interessi;
mentre nessuna rilevanza si può attribuire alla maggiore gravosità del piano di ammortamento determinata dal fatto che gli interessi sono esigibili via via che maturano nel corso L'ammortamento del mutuo e non al momento della sua estinzione, e dal fatto che la banca non è obbligata
a far credito al mutuatario anche del loro importo ma al contrario può fare propria, dal momento in cui il mutuatario è obbligato a corrisponderli, la naturale fecondità del corrispondente importo monetario, che le è reso disponibile per altri impieghi. Tale fenomeno però non ha nulla a che vedere con l'anatocismo ma costituisce una conseguenza naturale delle modalità determinate in contratto per l'adempimento
pagina 27 di 30 L'obbligazione del mutuatario, non sussistendo alcun divieto di prevedere
l'esigibilità immediata degli interessi maturati nel corso L'ammortamento, come si desume anche dalle disposizioni del codice civile che dettano una disciplina specifica L'obbligazione di pagamento degli interessi (art. 1820, art. 2948 n. 4). In conclusione si deve riconfermare l'adesione all'orientamento che esclude che
l'ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse,
l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contrario, la violazione del divieto di anatocismo.” (cfr. Tribunale delle Imprese Roma, sent. n. 11344/2021).
Ed ancora, da un lato, “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità L'oggetto del contratto causandone la nullità parziale” (cfr. Cass. SSUU 15130/2024); dall'altro, “deve […] darsi risposta negativa anche al secondo profilo in cui è articolato il rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di traSPrenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. Cass. SSUU 15130/2024).
10. Conclusioni
La domanda di parte attrice deve essere accolta solo in parte, di tal che occorre:
- Accertare la nullità dei contratti n. 148/01484 e n. 0740/1490 per difetto di forma scritta;
- Accertare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi nei contratti 27/6513 (poi 1000/498) per cui è causa;
- Accertare che il saldo del conto corrente n. 27/6513 (poi 1000/498) e collegato conto anticipi su fatture in esame alla data del 31.12.2019, è pari ad euro
24.110,41 a credito del correntista;
- Accertare che il saldo del conto corrente principale n. 148/01484 e conto corrente collegato n. 0740/1490 in esame alla data del 31.12.2019, è pari ad euro 89.492,97 a credito del correntista;
pagina 28 di 30 - Condannare nella qualità di servicer di Controparte_2 CP_3
al pagamento, in favore della parte attrice, L'importo di euro 24.110,41
[...] per il conto corrente n. 27/6513 (poi 1000/498) e collegato conto anticipi su fatture, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Condannare al pagamento, in favore della parte attrice, Controparte_1 L'importo di euro 89.492,97 per il conto corrente principale n. 148/01484 e conto corrente collegato n. 0740/1490, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Rigettare per tutto il resto.
11. Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere compensate per metà, avuto riguardo al rigetto delle domande relative ai contratti di mutuo;
per la metà non compensata seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori medi dei giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, dello scaglione di valore dato dal decisum, riconoscendo tutte le fasi, con riduzione del 20% in ragione del comportamento processuale di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: in parziale accoglimento della domanda,
- Accerta e dichiara la nullità dei contratti n. 148/01484 e n. 0740/1490 per difetto di forma scritta;
- Accerta e dichiara la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi nei contratti 27/6513 (poi 1000/498) per cui è causa;
- Accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 27/6513 (poi 1000/498) e collegato conto anticipi su fatture in esame alla data del 31.12.2019, è pari ad euro 24.110,41 a credito del correntista;
- Accerta e dichiara che il saldo del conto corrente principale n. 148/01484 e conto corrente collegato n. 0740/1490 in esame alla data del 31.12.2019, è pari ad euro 89.492,97 a credito del correntista;
- Condanna la parte convenuta nella qualità di Controparte_2 servicer di al pagamento, in favore della parte attrice, CP_3
pagina 29 di 30 L'importo di euro 24.110,41 per il conto corrente n. 27/6513 (poi 1000/498) e collegato conto anticipi su fatture, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Condanna la parte convenuta al pagamento, in favore Controparte_1 della parte attrice, L'importo di euro 89.492,97 per il conto corrente principale n. 148/01484 e conto corrente collegato n. 0740/1490, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Rigetta per il resto;
- Spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in solido;
- Compensa per metà le spese di lite tra le parti;
- Condanna ciascuna parte convenuta, alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, per la metà non compensata, che si liquidano complessivamente in euro 5.650,00, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, oltre spese vive documentate.
Così deciso in Campobasso, il 9 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 30 di 30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 898/2020, assunta in decisione all'udienza del 6.2.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Di Brino, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, viale Regina
Elena n. 11;
Attore contro
(C. F. , in persona del rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ferri, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, via Mazzini
n. 122;
Convenuto
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, nella qualità di servicer di (C.F. Controparte_3
), in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e P.IVA_4 difesa dall'Avv. Antonio Ferri, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, via Mazzini n. 122;
Convenuto
pagina 1 di 30
Oggetto: mutuo, conto corrente
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , convenendo in giudizio Parte_1
e ha chiesto: accertare e dichiarare la nullità Controparte_4 CP_5 assoluta dei contratti di conto corrente, conto anticipi e conto anticipi su fatture e relative aperture di credito, nonchè delle condizioni economiche, per difetto di forma scritta;
accertare e dichiarare l'invalidità/inefficacia dei medesimi contratti per mancanza di valida giustificazione causale, illegittimità dei tassi di interesse, con conseguente gratuità del contratto di mutuo, L'applicazione di interessi anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, delle ulteriori commissioni e spese e L'errata applicazione delle valute, nonchè delle variazioni unilaterali compiute dall'istituto di credito;
accertare l'unitarietà dei rapporti negoziali ovvero il collegamento negoziale;
rideterminare i saldi parziali e finali e l'importo effettivamente dovuto;
condannare la banca alla restituzione ovvero alla contabilizzazione delle somme indebitamente riscosse e/o imputate;
con riferimento al contratto di mutuo fondiario e al mutuo ipotecario, accertare e dichiarare la nullità delle clausole per usura originaria e/o sopravvenuta, per indeterminatezza dei tassi applicati, per violazione del divieto di capitalizzazione composta per effetto del piano di ammortamento alla francese;
condannare la banca alla restituzione della somma di tutti gli interessi indebitamente corrisposti. La parte attrice ha premesso: di aver intrattenuto, con , una pluralità di rapporti Controparte_4 bancari, quali:
- il conto corrente n. 148/01484 della Banca OP L'AT SP (poi divenuto 7400001484S), chiuso il 16.1.2007 con successivo giroconto al conto corrente n. 1000/498;
- il conto n. 0740/1490 (poi n. 148/01490, poi 7400001490W), collegato ai conti ordinari 148/01484 e 1000/498, estinto il 30.7.2007 e con successivo giroconto sul conto n. 1000/498;
- il conto corrente n. 27006513 del CO di OL SP (poi n. 1000/498);
pagina 2 di 30 - il conto anticipi su fatture n. 1000/498;
- l'apertura di credito, sotto forma di fido promiscuo, anticipo fatture e scoperto di conto corrente;
- il contratto di mutuo fondiario n. 55079280 del 20.10.2006 (sospeso per 12 mesi con decorrenza dal 20.12.2009) e il contratto di mutuo ipotecario n. 55157874 del 25.8.2009 (sospeso per 12 mesi a far data dal 1.6.2013).
A sostegno della domanda, ha dedotto: di aver chiesto all'istituto di credito, in via stragiudiziale, tutta la documentazione contrattuale;
di avere diritto all'accertamento L'esatto dare/avere alla data del 31.12.2019 e alla ripetizione L'indebito; la nullità ed inesistenza dei contratti per difetto di forma scritta, non avendone mai ricevuto copia ed avendo disconosciuto la conformità agli originali dei documenti ricevuti, negando di aver pattuito le condizioni ivi riportate e negando pertanto l'esistenza dei contratti stessi;
l'indeterminatezza delle condizioni economiche applicate e dei tassi di interesse, anche per mancata previsione dei criteri di calcolo in forma determinata o determinabile;
la nullità della clausola di applicazione L'interesse anatocistico e l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
la non debenza della CMS, delle spese, della valuta applicata e delle condizioni economiche dei rapporti come illegittimamente modificate;
l'illegittimità L'applicazione di interessi inferiori al tasso legale e al tasso BOT sui saldi attivi;
l'illegittimo esercizio dello ius variandi; l'illegittimità della capitalizzazione sui conti ordinari delle competenze dei conti collegati e delle rate di mutuo;
l'usura originaria nel contratto di mutuo fondiario, la nullità L'ammortamento alla francese e la violazione del divieto di anatocismo;
la piena legittimazione passiva delle parti convenute;
l'avvenuto adempimento della condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, conclusa con esito negativo.
Si è costituita chiedendo il rigetto L'avversa domanda in Controparte_4 quanto infondata in fatto e in diritto ed evidenziando: il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimenti al c/c 1000/498 e relativo conto anticipi e ai contratti di mutuo, in ragione L'intervenuta cessione del credito in favore della convenuta l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia pretesa CP_3 riferita al c/c n. 1000/1484, in quanto estinto il 16.1.2007, avuto riguardo al fatto che la prima contestazione operata dal correntista è stata eseguita in data pagina 3 di 30 16.1.2007; l'infondatezza L'avversa censura relativa all'avvenuto pagamento del saldo positivo di chiusura mediante accredito su altro conto, non sussistendo alcuna continuità tra il c/c 1484 e il c/c 498; in ogni caso, la natura solutoria delle rimesse relative ai saldi a credito che spesso si sono verificati e l'intervenuta prescrizione delle rimesse relative ad operazioni anteriori a tutti i momenti in cui il conto corrente ha presentato saldo positivo;
la mancanza di prova delle avverse pretese;
la mancata contestazione degli estratti conto periodici;
l'irripetibilità dei pagamenti eseguiti ex art. 2034 c.c.; la legittimità delle condizioni economiche dei contratti, la reciprocità nel calcolo della liquidazione degli interessi a debito e a credito (già oggetto di comunicazione mediante pubblicazione su GU),
Si è costituita nella qualità di servicer di Controparte_2 CP_3
chiedendo il rigetto L'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in
[...] diritto ed evidenziando: il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimenti al c/c 1000/1484 e relativo conto anticipi 1490; l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia pretesa;
la violazione di principi in punto di riparto L'onere della prova;
la legittimità di tutti gli addebiti effettuati dall'istituto di credito;
la mancata contestazione degli estratti conto;
l'irripetibilità dei pagamenti effettuati;
l'inammissibilità del disconoscimento eseguito dalla parte attrice, in quanto eseguito su produzioni documentali proprie.
La causa è stata istruita in via documentale e all'udienza del 9.7.2024 è stata trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La domanda è solo in parte fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
1) I rapporti contrattuali oggetto del contendere
Si schematizzano, di seguito, i rapporti contrattuali oggetto del contendere, con l'esame condotto dal CTU, con riferimento all'evidenza della documentazione in atti e di quella mancante:
a) Conto corrente ordinario n. 27/6513 (poi divenuto n. 1000/498), del quale sono in atti
- “contratto di apertura di credito in conto corrente del 14.05.1996 (depositato dalla parte convenuta);
pagina 4 di 30 - estratto conto dal 01.01.2001 al 31.01.2001;
- estratti conto, prospetti scalare e prospetti competenze e spese dal 01.01.2003 al
31.12.2019;
- concessione linee di credito del 25.09.2003 (allegato n. 3);
- documento di sintesi del 02.04.2004 (allegato n. 4);
- documento di sintesi del 08.05.2004 (allegato n. 5);
- concessione linee di credito del 21.03.2005 (allegato n. 6); primo estratto conto in atti del
1^.
1.2001 relativo al solo mese di gennaio;
documento di sintesi del 12.07.2005 (allegato
n. 7);
- integrazione contrattuale inerente l'apertura di credito sul conto 1000/498 del 20.10.2006
(allegato n. 8);
- modifica consensuale di condizioni economiche del 10.05.2010 (allegato n. 9);
- modifica linee di credito del 05.04.2011 (allegato n. 10);
- modifica condizioni anticipo fatture del 22.09.2011 (allegato n. 11);
- concessione di linee di credito per anticipi fatture del 06.02.2012 (allegato n. 12);
- modifica condizioni contrattuali del 05.06.2014 (allegato n. 13);
- contratto di affidamento a breve termine del 01.08.2014 (allegato n. 14);
- documento di sintesi relativo al contratto di affidamento a breve termine del 01.08.2014
(allegato n. 15);
- concessione di nuove linee di credito del 01.09.2014 (allegato n. 16);
- comunicazione scadenza linee di credito concesse del 02.01.2015 (allegato n. 17);
- documento di sintesi al 31.12.2016 (allegato n. 18);
- documento di sintesi al 31.12.2017 (allegato n. 19);
- documento di sintesi al 31.12.2018 (allegato n. 20);
- documento di sintesi al 31.12.2019 (allegato n. 21).
Risultano mancanti:
- l'estratto conto relativo al mese di settembre 2006, il conto scalare ed il prospetto competenze e spese relativo al 3° trim. 2006;
- gli estratti conto, il conto scalare ed il prospetto competenze e spese relativo al 1° trim.
2007;
- l'estratto conto relativo al mese di settembre 2007, il conto scalare ed il prospetto competenze e spese relativo al 3° trim. 2007;
- il conto scalare ed il prospetto competenze e spese relativo al 4° trim. 2010;
- il conto scalare ed il prospetto competenze e spese relativo al 4° trim. 2011” (cfr. CTU pagg. 10.11);
pagina 5 di 30 si osserva, altresì, che “Gli altri estratti conto depositati presentano continuità a partire dal mese di gennaio 2003 ed a tale data mostrano un saldo a debito del correntista pari ad Euro -
45.746,20. L'ultimo estratto conto depositato è relativo al quarto trimestre 2019 e presenta alla data del 25.11.2019, data di estinzione, un saldo pari a zero determinato dal giroconto in avere da parte della (cessionaria) L'importo di Euro 108.719,84” (cfr. CTU pag. CP_3
10); il CTU ha ritenuto di eliminare la predetta operazione di giroconto.
b) Conto anticipi su fatture n. 1000/498 (collegato al conto corrente ordinario n. 27/6513, poi divenuto 1000/498), del quale sono in atti:
- “concessione linee di credito del 25.09.2003 (allegato n. 3);
- prospetti liquidazioni interessi per anticipo fatture al 31.03.2004 ed al 30.06.2004;
- prospetto liquidazioni interessi per anticipo fatture al 31.12.2007;
- prospetti liquidazioni interessi per anticipo fatture al 31.03.2008, al 30.06.2008 ed al
30.09.2008;
- prospetti liquidazioni interessi per anticipo fatture anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019” (cfr. CTU pag. 12);.
c) Conto corrente n. 148/01484 (di cui manca il contratto di apertura, sul quale conto vengono addebitate le competenze del conto corrente collegato n.
0740/1490 dal 31.12.2001 al 30.9.2006), del quale sono in atti “estratti conto, prospetti scalare e prospetti competenze e spese dal 01.01.2000 al 31.12.2006” e risultano mancanti “l'estratto conto relativo al mese di settembre 2006 e il prospetto competenze e spese ed il prospetto scalare relativi al 3° trim. 2006”;
d) Conto corrente n. 0740/1490 (e successive modificazioni) (di cui manca il contratto di apertura, risulta collegato al conto corrente ordinario n.
148/01484, sul quale vengono girocontati interessi e competenze), del quale sono in atti:
- “estratti conto, prospetti scalare e prospetti competenze e spese dal 01.01.2000 al
30.07.2007;
- comunicazione della concessione delle linee di credito del 18.03.2005 (allegato n.
22);
- comunicazione della concessione delle linee di credito del 17.01.2006 (allegato n.
23);
- comunicazione della concessione delle linee di credito del 18.07.2006 (allegato n.
24).
pagina 6 di 30 Risultano mancanti l'estratto conto, il prospetto competenze e spese ed il prospetto scalare relativi al 3° trim. 2006” (cfr. CTU pag. 13).
e) Mutuo fondiario n. 0367055079280, del quale sono in atti: il contratto di mutuo del 20.10.2006, L'importo di euro 400.000,00, ad una con il relativo documento di sintesi;
l'atto di rinegoziazione del 1^.12.2009, con il quale le parti hanno concordato di sospendere il pagamento delle rate con riguardo alla sola sorte capitale per 12 rate consecutive;
dagli estratti del conto corrente n. 1000/498, si evince l'avvenuto pagamento L'importo complessivo di euro 252.843,76; manca il piano di ammortamento;
f) Mutuo ipotecario n. 841055157874, del quale sono in atti: il contratto di mutuo del 25.8.2009, L'importo di euro 500.000,00, ad una con il relativo documento di sintesi;
l'atto di utilizzo del mutuo del 20.1.2011, all'esito del completamento del progetto finanziato con il mutuo medesimo;
documentazione dalla quale si evince la sospensione del pagamento della quota capitale per 12 mesi;
; dagli estratti del conto corrente n. 1000/498, si evince l'avvenuto pagamento L'importo complessivo di euro 213.514,74; manca il piano di ammortamento.
2) Sull'esistenza e sulla forma dei contratti
Alla luce L'esame della documentazione di cui sopra, si evince che sono in atti il contratto di apertura di credito in conto corrente n. 27/6513 (poi divenuto
1000/498), la concessione della linea di credito relativa al conto anticipi su fatture n. 1000/498, entrambi i contratti di mutuo con i rispettivi documenti di sintesi: a tutta evidenza, deve essere disattesa la censura di nullità per mancanza di forma scritta ovvero di inesistenza dei relativi contratti.
D'altro canto, risultano mancanti, invece, i contratti relativi ai rapporti n.
148/01484 e n. 0740/1490.
E' noto che, ai sensi L'art. 117 TUB, “
1.I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso
d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
6. Sono nulle e si considerano non
pagina 7 di 30 apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro L'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento L'operazione. b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.”.
Il carattere necessariamente formale dei contratti bancari è finalizzato a meglio tutelare i clienti, anche garantendo la completezza L'informazione loro dovuta in ordine al contenuto delle singole clausole di cui il contratto si compone (Cass. n.
16671/2012). La forma scritta realizza una triplice funzione a beneficio della clientela bancaria: protettiva, informativa (cd. “responsabilizzazione del consenso”) e di certezza L'atto sottoscritto. La forma scritta può dirsi carente quando manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto, ovvero quando esso
– pur presente - non sia sottoscritto da nessuna delle parti contraenti. La nullità totale del rapporto derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta priva in radice di effetti l'operazione di autonomia privata impostata dai contraenti, determinando come conseguenza esclusivamente effetti restitutori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti, ai sensi L'art. 2033 c.c.
(calcolando gli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto).
La mancanza di un valido contratto di finanziamento in forma scritta comporta, dunque, la necessità di una ricostruzione giudiziale contabile del rapporto senza l'applicazione di quelle clausole abitualmente contenute nel contratto (ossia la pattuizione scritta di interessi ultralegali nonché, ad esempio, anatocismo, CMS, giorni valuta), essendo gli interessi in tale ipotesi dovuti nella misura del saggio legale in virtù degli artt. 1282, 1284 e 1815 c.c. (cfr. Cass. 5609/2017, secondo cui pagina 8 di 30 la mancanza di forma scritta per il contratto di apertura del conto corrente comporta la nullità L'intero rapporto ai sensi L'art. 117, commi 1 e 3, TUB con conseguenti obblighi restitutori di tutti gli interessi percepiti;
cfr. anche Cass.
188/2022, secondo cui, se il contratto è nullo per mancanza forma scritta, non possono trovare applicazione norme quali l'art. 1284, terzo comma, c.c., oltre che l'art. 117 TUB, che presuppongono chiaramente la sussistenza di una obbligazione ex contractu. In caso di nullità del contratto di conto corrente, la banca ha, sì, diritto alla restituzione delle somme erogate in favore del cliente, ma solo a titolo di indebito oggettivo, dunque con gli interessi legali come disciplinati dall'art. 2033
c.c.; si legga anche Cass. 27390/2023, in base alla quale la nullità del contatto di finanziamento implica la restituzione degli interessi al tasso legale e non l'applicazione del 'tasso BOT' ex art. 117 TUB;
ed ancora, per Cass. 7420/2024, il c.d. 'tasso BOT' trova applicazione soltanto nei casi previsti dall'art. 117, comma 4 e
6, TUB: la nullità per mancanza di forma scritta determina la caducazione del contratto senza la possibilità di interventi correttivi, seppure limitati alla disciplina degli interessi, ai fini di una impropria convalida dello stesso). La nullità del contratto per difetto di forma comporta il venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali, da qui l'esigenza di riequilibrio dei rapporti di dare-avere tra le parti, in applicazione delle norme sulla ripetizione L'indebito. Le predette reciproche restituzioni avranno, ad oggetto, da un lato, le somme che il cliente aveva a suo tempo ricevuto dalla banca a titolo di finanziamento, oltre agli interessi
(al tasso legale), e, dall'altro lato, le somme che la banca, in esecuzione del contratto nullo, ha dal suo canto ricevuto (senza averne il diritto), e cioè (non il capitale che, sia pur a titolo di indebito, deve essere comunque restituito, ma solo) gli interessi al tasso pattuito nel contratto viziato (Cass. 7420/2024, che richiama Cass.
27390/2023).
Conseguenza necessaria della mancanza dei contratti sopra indicati, allora, non può che essere la relativa declaratoria di nullità per difetto di forma scritta – non anche di inesistenza, posto che non è revocabile in dubbio la relativa esistenza, avuto riguardo allo svolgimento concreto dei rapporti medesimi degli anni, sulla scorta della copiosa documentazione in atti - , con conseguente applicazione del tasso legale dall'inizio del rapporto sino alla sua estinzione, con eliminazione di tutti pagina 9 di 30 gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese varie, commissioni e capitalizzazione.
3) Sul disconoscimento della conformità agli originali
La doglianza in commento può essere agevolmente respinta posto che, avuto riguardo all'esame della documentazione contestata, appare arduo – ed ai limiti della temerarietà della difesa – ritenere che la documentazione consegnata dalla banca al correntista e comunque depositata agli atti di causa dalla stessa parte attrice non sia conforme all'originale ovvero sia stata successivamente artefatta: e ciò in base sia alla mole di documentazione proveniente pur sempre (in quanto depositata) dalla stessa parte che la disconosce, sia alla difesa nel merito compiutamente articolata dalla parte attrice, sia in ragione del fatto che è parimenti arduo disconoscere, in quanto effettivamente esistente, una pluralità di rapporti giuridici protrattisi per un significativo lasso di tempo e con importi rilevanti del tipo di quelli che vengono in rilievo – parimenti ai limiti della temerarietà risulta la
“revoca postuma del consenso” alle condizioni economiche del contratto, posto che non si comprende, diversamente, come la parte attrice abbia potuto tollerare per così tanti anni lo svolgimento di rapporti contrattuali per i quali non avrebbe originariamente prestato il proprio consenso. Di una difesa di tal fatta, oltre all'invalsa pratica di allegare ai verbali di udienza vere e proprie memorie difensive non autorizzate deve tenersi conto in sede di disciplina delle spese di lite.
4) Sulla legittimazione passiva delle parti convenute
Le parti convenute sostengono il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione delle intervenute cessioni, nel modo che segue:
- La convenuta sostiene il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva con riferimento al conto corrente 27/6513 (poi 1000/498) e ai contratti di mutuo, in ragione L'intervenuta cessione in favore L'altra convenuta
CP_3
- La convenuta sostiene il proprio difetto di legittimazione passiva CP_3 con riferimento al conto corrente 1000/1484 e relativo conto anticipi
0740/1490, rappresentando di aver acquistato quale cessionaria gli altri rapporti per i quali avrebbe eccepito il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione.
pagina 10 di 30 Ritenute provate le operazioni di cessione, sulla scorta della documentazione in atti
(contratti di cessione, estratti di Gazzetta Ufficiale, comunicazioni di cessione del credito, da cui si evince, nel complesso, che i crediti ed in contratto per cui è causa sono stati inclusi nelle operazioni di cartolarizzazione in commento, e ciò sulla scorta del costante orientamento L'intestato Tribunale), occorre rammentare che “I crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi L'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso.” (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto il difetto di titolarità passiva della società cessionaria nell'azione di ripetizione di indebito proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con la cedente)” (Cass. civ. Sez. III Sent.
21843/2019).
D'altra parte, occorre rammentare che, ex art. 58 TUB, “I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione.
Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva”.
Nel caso di specie, pertanto, entrambe le eccezioni devono essere in parte respinte e, in particolare, deve ritenersi che: indipendentemente dall'intervenuta cessione, la legittimazione passiva sulle questioni inerenti la validità dei contratti e delle clausole ivi contenute spetti alla convenuta , in quanto parte contrattuale;
la Controparte_1 legittimazione passiva sulle questioni inerenti la rettifica del saldo ed eventuale pagamento spetti, per quanto di competenza, a ciascuna parte convenuta.
5) Sull'onere della prova
Come è noto, l'onere della prova, nelle azioni di ripetizione L'indebito proposte dal correntista nei confronti della banca – come nel caso in esame –, grava sul correntista attore, il quale è tenuto, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., a provare i fatti costitutivi del proprio diritto, in altri termini i fatti posti a fondamento del diritto che intende far valere: ciò avviene mediante la pagina 11 di 30 produzione di tutti i contratti in contestazione (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) nonché degli estratti conto completi relativi al rapporto contrattuale nella sua interezza, essendo essi indispensabili per la ricostruzione L'andamento del rapporto nel corso del tempo e per ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti. Ed invero, “alle controversie tra Banca e correntista, introdotte su domanda del secondo allo scopo di contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della Banca al pagamento delle maggiori spettanze L'attore, quest'ultimo è gravato del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione” (Cass. 30822/2018); ciò significa che il correntista, il quale agisca in giudizio per la ripetizione L'indebito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute. Tale interpretazione corrisponde all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità (ex multis, cfr. Cass. 7501/2012, Cass. 24948/2017, Cass. 29050/2019 e Cass. 7895/2020), secondi cui il correntista è onerato della ricostruzione L'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione e che il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione L'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto, anche se il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio.
I principi in commento trovano applicazione anche al caso in esame, senza eccezioni di sorta.
Una volta esaminata, al paragrafo 1), la documentazione in atti, distinguendo quella allegata e quella mancante, ritiene il giudicante che la parte attrice abbia adempiuto all'onere della prova su di lei gravante: ciò sia in quanto ha depositato tutta la documentazione in proprio possesso, sia in quanto ha dimostrato di aver fatto pagina 12 di 30 richiesta stragiudiziale all'istituto di credito, ex art. 119 TUB, di tutta la documentazione rilevante ai fini che occupano.
Quanto detto trova conferma nel più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che di seguito si riporta nei punti salienti: “ora, in tema di ripetizione L'indebito opera il normale principio L'onere della prova a carico L'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi. Cass. 27 novembre 2018 n. 30713; con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario: Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948). Il principio trova applicazione anche ove si faccia questione L'obbligazione restitutoria dipendente dalla (asserita) nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti L'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha
l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta. (Cass. 14 maggio 2012, n. 7501). Ciò implica che, ove sia assunta l'esistenza di un contratto scritto di conto corrente, l'attore in ripetizione che alleghi, come nel caso in esame, la mancata valida pattuizione, in esso, L'interesse debitore, sia onerato di dar prova L'assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale: è attraverso tale scritto, infatti, che il correntista dimostra la mancanza, nel contratto, della pattuizione degli interessi o la nullità di essa (…). Nella specie, invece, la Corte d'appello, a fronte della allegazione L'attore, che agiva in ripetizione di indebito, in ordine alla mera conclusione
“verbale” L'accordo contrattuale relativo al rapporto di conto corrente, sorto nel
1985, ha ritenuto di fare ricadere sulla banca, mera convenuta in giudizio (non avendo la stessa proposto domanda riconvenzionale), ma che, tuttavia, aveva allegato la piena legittimità degli addebiti contestati, il relativo onere di produrre contraria pattuizione scritta del contratto e delle clausole contestate (…). A ciò va aggiunto (…) che, se è vero che anche nelle azioni di accertamento negativo l'onere della prova incombe sull'attore, tuttavia quanto ai fatti negativi (…) trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto (principio teorizzato frequentemente nella giurisprudenza di legittimità e applicato anche dalle
Sezioni Unite, nella sentenza n. 13533 del 30/10/2001 della prova L'inadempimento)”. (Cass. 24095/2022).
pagina 13 di 30 Ed ancora, “alle controversie tra Banca e correntista, introdotte su domanda del secondo allo scopo di contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della Banca al pagamento delle maggiori spettanze L'attore, quest'ultimo è gravato del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione” (Cass. 30822/2018); ciò significa che il correntista, il quale agisca in giudizio per la ripetizione L'indebito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute. Tale interpretazione corrisponde all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità (ex multis, cfr. Cass.
7501/2012, Cass. 24948/2017, Cass. 29050/2019 e Cass. 7895/2020), secondi cui il correntista è onerato della ricostruzione L'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione e che il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione L'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto, anche se il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio.
6) Sulla prescrizione
Sul punto, occorre richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'azione di ripetizione L'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati nell'ambito di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, decorrente, nell'ipotesi in cui i versamenti effettuati abbiano avuto una funzione meramente ripristinatoria della provvista, non già dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta d'interessi illegittimamente addebitati, ma da quella di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza
30/11/2017 n° 28819). pagina 14 di 30 Ciò in quanto ciascun versamento, infatti, “non è configurabile come un pagamento dal quale far decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore L'accipiens” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 30/11/2017 n° 28819).
Prima della chiusura del conto, infatti, “non essendo il saldo passivo immediatamente esigibile, se non eccedente l'importo L'affidamento concesso al correntista, soltanto i versamenti eseguiti in presenza di uno scoperto e volti a ricondurre il predetto saldo nei limiti del fido sono qualificabili come pagamenti, la cui effettuazione ad estinzione di un debito totalmente o parzialmente inesistente, in quanto determinato in applicazione di una clausola nulla, fa sorgere il diritto alla ripetizione, con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 30/11/2017 n. 28819).
Ciò posto, si osserva che, a fronte della domanda di ripetizione del correntista, ove la banca eccepisca la prescrizione, l'onere di allegazione grava sulla banca convenuta, mentre spetta al correntista attore l'onere di provare il carattere ripristinatorio della provvista dei pagamenti eseguiti, mediante la produzione del relativo contratto di affidamento.
Ed invero, occorre evidenziare, da un lato, che “L'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione L'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie” (Cass. SS UU 15895/2019) e, dall'altro, che “il diritto del cliente a richiedere, nel termine prescrizionale di 10 anni dalla chiusura del rapporto, la restituzione di tutte le somme indebitamente addebitate dalla Banca a titolo di interessi anatocistici nel corso L'intero rapporto “qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 02.12.2010, 24418), tanto sul presupposto che il contratto di conto corrente presenta natura unitaria e dà luogo ad un unico rapporto
pagina 15 di 30 giuridico anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, per cui è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti ed i debiti delle parti fra di loro (cfr. Cass. Civ., sez. I, Sentenza, 14.05.2005, n. 10127)” (nella giurisprudenza di merito, cfr. Corte d'Appello di Roma, sent. 7303/2019).
Una volta eccepita, allora, dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione L'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive in conto, quale fatto estintivo, “essa ha l'onere di allegare l'inerzia, il tempo del pagamento ed il tipo di prescrizione invocata (…); se, a questo punto, il tempo decorso dalle annotazioni passive integri il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto.” (Cass. Civ. nn. 27704 e 27705 del 30 ottobre
2018).
In conclusione, deve ritenersi che “In materia di contratti bancari, non grava sulla banca l'onere di allegare e provare la natura solutoria dei versamenti, ma spetta all'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte L'eccezione di prescrizione L'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio e a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto” (Cass., Sez. III, Ord., 11 marzo 2020, n. 7013).
Alla luce della ricostruzione interpretativa su esposta ed in sintesi: premesso che nell'azione di ripetizione L'indebito esercitata dal correntista è su quest'ultimo che grava l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda – e ciò attraverso la produzione dei contratti e documenti rilevanti, nonché degli estratti conto relativi al rapporto bancario nella sua interezza - , a fronte L'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, questa si considera validamente proposta allegando l'inerzia del correntista per il tempo prescritto dalla legge e dimostrando di volersi avvalere di detta eccezione – non essendo necessario provvedere alla contestazione puntuale delle singole rimesse - , mentre è il correntista ad essere onerato della prova dei fatti estintivi, modificativi, impeditivi rispetto all'eccepita prescrizione, ciò che avviene mediante la produzione in giudizio del contratto di apertura di credito (di pagina 16 di 30 affidamento) che consenta di ritenere integrata la natura ripristinatoria delle singole rimesse, così che il termine iniziale di decorrenza della prescrizione possa essere differito al momento della chiusura del conto.
Essendo i contratti in questione, allora pacificamente “affidati” (sulla scorta L'affidamento in atti), occorre, al fine del corretto esame L'eccezione di prescrizione, precisare quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, Sez. Unite, 2 dicembre 2010,
n. 24418), partendo dalla considerazione che il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito può sorgere solo ove tale pagamento esista e sia ben individuabile, ha evidenziato che, in linea di principio, il termine di prescrizione non può che iniziare a decorrere dalla data del pagamento stesso;
in questa prospettiva, ha quindi affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente (ma analoghe considerazioni possono essere svolte per qualsiasi azione di ripetizione di indebito relativa ad interessi e spese addebitate nel corso di un rapporto bancario di conto corrente), è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista - perché effettuati su un conto il cui passivo non abbia superato il limite L'affidamento concesso dalla banca con l'apertura di credito - e dunque non siano qualificabili come "pagamenti", non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, allorquando, a seguito della richiesta di restituzione del saldo finale da parte della Banca, si verifica quello che può essere definito "pagamento" da parte del cliente;
tuttavia, ha anche aggiunto che, viceversa, nel caso in cui nell'ambito del rapporto in questione siano stati effettuati dei versamenti su un conto "scoperto", ovvero dei versamenti in assenza di apertura di credito a favore del correntista oppure dei versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti L'accreditamento (cd. extra-fido) - aventi funzione solutoria e qualificabili come veri e propri "pagamenti" -, la prescrizione decorre dai singoli pagamenti.
pagina 17 di 30 Nel caso che occupa, il CTU ha correttamente individuato quale atto interruttivo della prescrizione la lettera di messa in mora del 20.9.2019 ed ha individuato le rimesse solutorie eseguite nel decennio antecedente risultanti extra fido, quantificandole nell'importo di euro 59.854,26, da ritenersi, dunque, prescritto.
7) Sui contratti di conto corrente
Prima di procedere ai necessari ricalcoli, si rende necessario, in punto di diritto, osservare quanto segue.
7.1 Sulla capitalizzazione degli interessi e sugli effetti anatocistici
La censura è in parte fondata, di tal che deve essere accertata e dichiarata la nullità delle clausole del contratto di conto corrente in esame che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con conseguente diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dal correntista alla banca, e ciò per un duplice ordine di ragioni.
Da un lato, coglie nel segno la doglianza di parte attrice relativa alla natura di uso negoziale della prassi in questione. Ed invero, è noto che la capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa L'ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla "opinio iuris ac necessitatis". Pertanto, costituendo le norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI - che prevedono appunto la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori a fronte di una capitalizzazione annuale di quelli creditori - usi "negoziali" e non usi "normativi", queste non possono porsi in contrasto con norme imperative, posto che l'uso "negoziale", per sua natura, può derogare esclusivamente norme dispositive. Deve trovare applicazione, pertanto, il divieto di cui all'art. 1283 c.c.
Dall'altro, l'art. 1283 c.c. pone un divieto generale di anatocismo (cioè applicazione degli interessi sugli interessi), salvi casi marginali. Tali casi marginali derivano da una serie di deroghe apportate al divieto che comportano, in sostanza, che: a) nel periodo anteriore al 30/6/2000 in caso di positivo accertamento della pratica di anatocismo lo stesso va espunto;
b) nel periodo successivo al 30/6/2000 in cui pagina 18 di 30 la capitalizzazione degli interessi è ammessa, va controllato se siano stati seguiti i criteri della Delibera CICR 9/2/2000 (sono sufficienti, per l'applicazione di essa, la mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e l'indicazione negli estratti conto solo se si tratta di modifica non peggiorativa rispetto alle clausole contrattuali antecedenti);
c) infine, per il periodo a partire dall'1/1/2014 la capitalizzazione trimestrale è vietata, tranne che sia stata specificamente pattuita con il cliente.
Nell'ipotesi descritta sub b), tuttavia, è evidente che la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi, a fronte della capitalizzazione annuale di quelli attivi, costituisce condizione deteriore e peggiorativa rispetto al correntista, con la conseguenza per cui per la relativa pattuizione è necessaria l'accettazione in forma scritta – e non essendo sufficiente, a tale scopo, la semplice comunicazione, da parte della banca, degli estratti conto periodici né la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle modifiche contrattuali di adeguamento alla delibera CICR – ed invero, “L'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione L'adeguamento alla Delibera
CICR 9 febbraio 2000 pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina” (Cassazione civile, sez. I,
21/06/2021, n. 17634) - ; in mancanza di espressa pattuizione scritta non è consentita né la capitalizzazione trimestrale né quella annuale, essendo basata sul medesimo principio anatocistico – sul punto, cfr. Corte d'appello Reggio Calabria sent. n. 809/2020, secondo cui “non vi è possibilità di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità in quanto l'anatocismo è permesso dalla legge soltanto a determinate condizioni e, in mancanza di valida pattuizione tra le parti, esso rimane non pattuito tra le medesime” - .
Occorre ribadire, peraltro, come non vi sia possibilità, a fronte della nullità della suddetta clausola anatocistica, di ritenere che la medesima possa essere oggetto di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole che prevedano una capitalizzazione di diversa periodicità, come pure eccepito dalla banca convenuta.
Come già chiarito, infatti, la giurisprudenza ha recisamente escluso che all'illegittimità di una capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del cliente pagina 19 di 30 potesse sostituirsi, per il periodo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 342/1999, una qualunque altra forma di capitalizzazione (cfr. in tal senso, già Cass. civ. Sez. U.
24418/2010, nonché più di recente, tra le tante, Cass. civ. n. 15135/2014).
Considerato che l'anatocismo non era consentito se non nei casi eccezionalmente previsti dall'art. 1283 c.c. ed escluso che, in materia bancaria, potesse riconoscersi l'esistenza di un uso normativo legittimante una qualche forma di capitalizzazione, anche annuale, tra gli istituti di credito e i loro clienti, risulta dunque impossibile prospettare un'integrazione ope legis della regolamentazione contrattuale con l'inserzione di una previsione anatocistica che, in quanto eccezionale, avrebbe potuto essere prevista in contratto soltanto dalle parti.
7.2 Sui tassi di interesse
Le doglianze si rivelano infondate, posto che non è stata riscontrata alcuna violazione del tasso soglia usura, di tal che sarà sufficiente, al riguardo, richiamare integralmente in questa sede le osservazioni compiute dal CTU.
7.3 Sulla CMS, sulle ulteriori commissioni e sulle valute
Non risulta espressa disciplina della CMS, e ciò con riferimento tanto al criterio di calcolo quanto al criterio di capitalizzazione;
parimenti è a dire quanto alle valute applicabili alle singole operazioni.
Conseguenza necessaria è, da un lato, con riferimento alla CMS, l'applicazione del principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, secondo cui “in riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore al primo gennaio 2010, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n.
185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia L'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) L'interesse praticato in concreto con il
"tasso soglia", nonché della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, con la
"CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi L'art. 2, comma 1, della legge n.
108 del 1996, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il
"margine" eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli
pagina 20 di 30 stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Tale operazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta il disposto di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996.” (Cass. SSUU 16303/2018).
Dall'altro, in ordine alle valute, non risultando alcuna specifica pattuizione, il CTU ha correttamente provveduto al ricalcolo considerando la data delle operazioni, non essendo ammissibile la presenza di un intervallo in giorni tra la data di addebito in conto corrente di un assegno, bonifico o altro prelievo e la data dalla quale per il beneficiario di tali operazioni cominciano a calcolarsi gli interessi attivi, dovendo contabilizzare gli interessi sui versamenti e sui prelevamenti effettuati sul conto corrente dal giorno in cui è realmente fatto il versamento o il prelevamento.
8) Precipitati sulla rielaborazione del saldo nei contratti di conto corrente, apertura di credito in conto corrente, conto anticipi su fatture
Occorre, allora, operare un distinguo, avuto riguardo ai principi di diritto sopra esposti, fra i rapporti contrattuali a seconda che il relativo contratto risulti, o meno, agli atti.
7.1. Conto corrente ordinario 27/6513 (poi 1000/498) e collegato conto anticipi su fatture 1000/498 (contratti in atti)
Chiarito che il conto è stato chiuso in data 25.11.2019, si condivide la rielaborazione operata dal CTU il quale ha rettificato l'indagine originariamente eseguita, con individuazione, alla predetta data, di un saldo a credito per il correntista pari ad euro 24.110,41 (e ciò: avuto riguardo alla prescrizione, applicando il tasso di interesse pro tempore vigente, eliminando CMS e altri addebiti non espressamente pattuiti, eliminando ogni forma di capitalizzazione per tutta la durata del rapporto, applicando la valuta alla data contabile delle singole operazioni, eliminando la capitalizzazione degli interessi relativo al conto anticipi fatture collegato n.
1000/498 ed addebitandoli solo alla chiusura del rapporto).
7.2. Conto corrente principale 148/01484 e Conto corrente collegato 740/1490
Ribadita l'assenza dei contratti e richiamati i principi di diritto sopra esposti, la relativa rielaborazione, come da quesito sottoposto al CTU, presuppone l'applicazione del solo tasso di interesse legale per tutta la durata del rapporto,
pagina 21 di 30 previa eliminazione di ogni forma di capitalizzazione e qualsivoglia addebito e accredito, si condivide la rielaborazione operata dal CTU, il quale ha individuato un saldo a credito per il correntista pari ad euro 89.492,97.
9. Sui contratti di mutuo
Quanto alle condizioni economiche dei contratti di mutuo, si osserva quanto segue:
- mutuo fondiario: di euro 400.000,00, da restituire in 180 mesi dalla stipula;
tasso di interesse variabile, con quota fissa 1,50% e quota variabile parametrata all'EURIBOR a un mese base 360 (tasso, al momento della stipula, pari a
4,762%); tasso di interesse di mora pari al tasso pro tempore vigente pari al
4,25% annuo maggiorato di 2,25 punti percentuali;
ammortamento francese;
ISC
4,963% annuo;
- mutuo ipotecario: di euro 500.000,00, da restituire in 144 mesi dalla stipula;
tasso di interesse fisso pari al 5,679% annuo;
tasso di interesse di mora pari al tasso pro tempore vigente maggiorato di 4 punti percentuali;
ISC 5,93% annuo.
Tutte le doglianze sono generiche ed infondate.
9.1 Sul superamento del tasso soglia usura
Le doglianze, oltre che generiche, sono infondate.
Sarà sufficiente, allora evidenziare che:
- come indicato anche da parte attrice, i tassi di interesse previsti in contratto non superano il tasso soglia vigente al momento della stipula, di tal che non sussiste usura originaria;
- l'ISC-TAEG non costituisce un vero e proprio tasso di interesse né una condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, bensì un indicatore di costo complessivo L'operazione, comprensivo degli interessi, degli oneri e delle spese che concorrono a determinare il costo effettivo per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia; assolve, pertanto, ad una mera funzione informativa di traSPrenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento (cfr. Cass. 4597/2023);
- “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non deve essere considerata come voce di costo la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata L'effettiva
pagina 22 di 30 utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quelli connessi” (cfr., ex multis, Cass. ord.
4597/2023, Cass. 7352/2022, Cass. 23866/2022).
9.2. Sull'ammortamento alla francese: validità, assenza di elementi di indeterminatezza, assenza di effetti anatocistici
I contratti per cui è causa risultano regolarmente sottoscritti, ad una con i documenti di sintesi e condizioni generali, contenenti tutte le condizioni economiche.
Ciò posto, risultano infondate le contestazioni sollevate da parte attrice concernenti l'illegittimità del piano di ammortamento c.d. “alla francese”.
Deve, invero, escludersi che il piano di ammortamento così strutturato comporti una violazione del divieto di anatocismo ovvero invalidità del contratto in punto di indeterminatezza, posto che la parte attrice, che ha sottoscritto – è opportuno ribadirlo – la documentazione contrattuale in esame, è stata posta nelle condizioni di conoscere il regolamento contrattuale (in altri termini, le condizioni economiche del contratto).
Sul punto, si osserva, inoltre, che l'ammortamento “alla francese” si caratterizza per il fatto di prevedere che il rimborso del capitale mutuato avvenga mediante rate costanti nel tempo.
La diversa composizione delle quote di capitale e di interessi all'interno delle rate si spiega in virtù L'esigenza di mantenere l'importo complessivo di ciascuna rata sempre costante nel corso del tempo. Una volta individuato l'ammontare delle rate, alla luce della durata concordata del finanziamento e del tasso di interesse applicabile, si delinea, infatti, un piano di rimborso nell'ambito del quale, partendo dall'importo complessivo del prestito, si calcolano gli interessi dovuti per l'intero debito e si individuano quelli da imputare alla prima rata;
quindi, la quota di capitale restituita con la prima rata si detrae dall'importo complessivo del prestito e sul residuo debito, così risultante, si calcola la quota di interessi dovuta con la seconda rata. Detraendo, nuovamente, dall'importo del prestito, la parte di capitale restituita con la seconda rata, si ottiene, di nuovo, l'importo del debito residuato dopo il pagamento di tale rata e su tale nuovo ammontare, costituente il debito residuo, si calcola la quota di interessi che deve corrispondersi con la terza rata, e così via per tutte le rate successive.
pagina 23 di 30 Come è evidente, la quota di interessi viene calcolata, pertanto, ogni volta, sulla sola quota di capitale residuo;
gli interessi dovuti in un dato periodo non si sommano mai al capitale, rimanendo da esso separati, con esclusione L'anatocismo (cfr. per tutto quanto detto, ex plurimis, Trib. Roma, 2.03.2020, n.4533; Trib. Roma,
1.08.2019, n. 15943, nonché Trib. Vicenza, 17.04.2020, n.772; Trib. Parma,
6.02.2020, n.85; Trib. Lecce, 9.03.2020, n.764; Trib. Milano 16.07.2015, n. 8755).
Occorre soffermarsi, inoltre, sulla distinzione tra ammortamento alla francese e interesse composto, che deve essere debitamente distinto dall'anatocismo, trattandosi di fenomeni affatto diversi. Ed invero, “Il mutuo con ammortamento rateale cosiddetto "alla francese", ha un meccanismo di ammortamento che prevede una rata costante che si compone di una quota di interessi e di una quota capitale.
L'importo della rata costante L'ammortamento è calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, attraverso un meccanismo di interesse “composto” che non è equipollente di anatocismo. Tale meccanismo infatti non integra anatocismo in quanto il computo degli interessi avviene mese per mese, su capitale residuato al mese precedente sicchè essi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale ancora dovuta, via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non “capitalizzando” gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Tale è il meccanismo adottato nel mutuo in esame: nel mutuo all'art 2) è indicato che- dopo le prime tre rate di soli interessi - per ogni rata gli interessi vengono conteggiati sul “residuo” di quota capitale, e cioè vengono conteggiati sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuate con le rate precedenti;
sono state poi esplicitate in contratto le modalità per determinare l'entità del tasso da applicare in riferimento alle singole rate;
non vi è dunque la lamentata discordanza tra il tasso pattuito e l'applicato in ragione del meccanismo di ammortamento adottato. Per costante giurisprudenza poi la clausola che determina il tasso di interessi a mezzo di rinvio ai tassi Euribor è valida poiché il tasso è univocamente determinabile tenuto conto del fatto che i tassi Euribor, vengono rilevati ufficialmente dalla E.B.F. e sono dunque dotati delle caratteristiche di certezza e determinabilità. Sotto altro profilo inoltre la complessità dei calcoli e la necessità di applicare formule finanziarie se sono adeguatamente identificati i parametri di riferimento, come nella fattispecie, non
pagina 24 di 30 comportano indeterminatezza o indeterminabilità delle clausole di pattuizione degli interessi.” (ex multis ed in senso conforme a quanto argomentato, cfr. Trib. Venezia sent. n. 978/2019).
Ed ancora, è opportuno richiamare l'orientamento della migliore giurisprudenza di merito, che in questa sede il giudicante intende condividere e fare propria, secondo cui “Come è noto nell'ammortamento alla francese a fronte di un capitale preso a prestito al momento iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R comprensive di interessi, calcolati al tasso I e la costruzione del piano di ammortamento avviene secondo i seguenti criteri:
1. ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota capitale crescente;
2. la quota- interessi si ottiene moltiplicando per il tasso I il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto applicando la formula L'interesse semplice (Interessi = Capitale x tasso x tempo);
3. la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;
4. il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
5. il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto. Ne consegue che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Così quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo. Per queste ragioni la giurisprudenza assolutamente prevalente, compresa quella di questa sezione, ritiene che l'opzione per
l'ammortamento alla francese non comporti l'applicazione di interessi anatocistici, e che non si pongano problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito dì rate costanti, la misura della
pagina 25 di 30 rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo. La tesi contraria, riprendendo posizioni sostenute nella letteratura scientifica, si basa sul fatto che il valore della rata è determinato con la formula L'interesse composto, nella quale si esprime la volontà di rendere equivalente il capitale finanziato al suo valore futuro comprensivo di interessi anatocistici anziché il suo valore futuro calcolato al netto della produttività degli interessi maturati. In realtà il piano di ammortamento riporta analiticamente la composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, che costituisce la base di calcolo per la determinazione della quota interesse di ciascuna rata;
mentre il totale dovuto dal mutuatario costituisce banalmente il prodotto fra l'importo della rata, che è fisso, ed il numero delle rate, ed in modo ugualmente banale, per differenza rispetto al capitale erogato, si può calcolare l'importo totale degli interessi dovuti. Come si vede, il piano di ammortamento fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate), il che esclude la configurabilità di un “effetto sorpresa” in fase di rimborso;
in particolare la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata (interessi su capitale residuo)
è chiaramente determinata;
né si può ritenere che le regole di traSPrenza richiedano la prospettazione di regimi finanziari alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato. Si deve concludere che gli elementi forniti consentivano l'esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri individuati, non essendo stato concretamente prospettato un vizio di formazione del consenso né un materiale impedimento all'esercizio di tale verifica, che l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo, che comunque sono esplicitate nel contratto, e che l'accettazione L'applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza L'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto. Infatti secondo
l'insegnamento della Cassazione il requisito della determinabilità L'oggetto del
pagina 26 di 30 contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale ne' la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25205 del
27/11/2014). In sostanza, stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento – al quale la giurisprudenza di legittimità attribuisce valore di clausola negoziale (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 5703 del 19/04/2002; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23972 del 2010)
– le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano L'invalidità del contratto, né possono assumere rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio. Sul piano generale si deve osservare che quando si fa riferimento a concetti tratti dalla matematica finanziaria è necessario che degli stessi sia esplicitato il riferimento giuridico e che sia individuabile un risultato giuridicamente rilevante conseguente alla loro applicazione.
In difetto tale riferimento si risolve nell'impropria invocazione L'autorità, su una questione eminentemente giuridica, di conclusioni che si assumono scientificamente fondate in un altro ambito del sapere. In sostanza l'approccio all'anatocismo bancario proposto da parte attrice trascura il dato normativo, che si riferisce esclusivamente alla produzione di interessi sugli interessi scaduti (art. 1283 c.c.: “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo ...” art. 120 comma 2 T.U.B.: “gli interessi debitori maturati ... non possono produrre interessi ulteriori”). E' evidente infatti che manca il presupposto essenziale L'anatocismo, un pregresso debito per interessi sul quale si possa ipotizzare la produzione di ulteriori interessi;
mentre nessuna rilevanza si può attribuire alla maggiore gravosità del piano di ammortamento determinata dal fatto che gli interessi sono esigibili via via che maturano nel corso L'ammortamento del mutuo e non al momento della sua estinzione, e dal fatto che la banca non è obbligata
a far credito al mutuatario anche del loro importo ma al contrario può fare propria, dal momento in cui il mutuatario è obbligato a corrisponderli, la naturale fecondità del corrispondente importo monetario, che le è reso disponibile per altri impieghi. Tale fenomeno però non ha nulla a che vedere con l'anatocismo ma costituisce una conseguenza naturale delle modalità determinate in contratto per l'adempimento
pagina 27 di 30 L'obbligazione del mutuatario, non sussistendo alcun divieto di prevedere
l'esigibilità immediata degli interessi maturati nel corso L'ammortamento, come si desume anche dalle disposizioni del codice civile che dettano una disciplina specifica L'obbligazione di pagamento degli interessi (art. 1820, art. 2948 n. 4). In conclusione si deve riconfermare l'adesione all'orientamento che esclude che
l'ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse,
l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contrario, la violazione del divieto di anatocismo.” (cfr. Tribunale delle Imprese Roma, sent. n. 11344/2021).
Ed ancora, da un lato, “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità L'oggetto del contratto causandone la nullità parziale” (cfr. Cass. SSUU 15130/2024); dall'altro, “deve […] darsi risposta negativa anche al secondo profilo in cui è articolato il rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di traSPrenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (cfr. Cass. SSUU 15130/2024).
10. Conclusioni
La domanda di parte attrice deve essere accolta solo in parte, di tal che occorre:
- Accertare la nullità dei contratti n. 148/01484 e n. 0740/1490 per difetto di forma scritta;
- Accertare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi nei contratti 27/6513 (poi 1000/498) per cui è causa;
- Accertare che il saldo del conto corrente n. 27/6513 (poi 1000/498) e collegato conto anticipi su fatture in esame alla data del 31.12.2019, è pari ad euro
24.110,41 a credito del correntista;
- Accertare che il saldo del conto corrente principale n. 148/01484 e conto corrente collegato n. 0740/1490 in esame alla data del 31.12.2019, è pari ad euro 89.492,97 a credito del correntista;
pagina 28 di 30 - Condannare nella qualità di servicer di Controparte_2 CP_3
al pagamento, in favore della parte attrice, L'importo di euro 24.110,41
[...] per il conto corrente n. 27/6513 (poi 1000/498) e collegato conto anticipi su fatture, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Condannare al pagamento, in favore della parte attrice, Controparte_1 L'importo di euro 89.492,97 per il conto corrente principale n. 148/01484 e conto corrente collegato n. 0740/1490, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Rigettare per tutto il resto.
11. Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere compensate per metà, avuto riguardo al rigetto delle domande relative ai contratti di mutuo;
per la metà non compensata seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori medi dei giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, dello scaglione di valore dato dal decisum, riconoscendo tutte le fasi, con riduzione del 20% in ragione del comportamento processuale di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: in parziale accoglimento della domanda,
- Accerta e dichiara la nullità dei contratti n. 148/01484 e n. 0740/1490 per difetto di forma scritta;
- Accerta e dichiara la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi nei contratti 27/6513 (poi 1000/498) per cui è causa;
- Accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 27/6513 (poi 1000/498) e collegato conto anticipi su fatture in esame alla data del 31.12.2019, è pari ad euro 24.110,41 a credito del correntista;
- Accerta e dichiara che il saldo del conto corrente principale n. 148/01484 e conto corrente collegato n. 0740/1490 in esame alla data del 31.12.2019, è pari ad euro 89.492,97 a credito del correntista;
- Condanna la parte convenuta nella qualità di Controparte_2 servicer di al pagamento, in favore della parte attrice, CP_3
pagina 29 di 30 L'importo di euro 24.110,41 per il conto corrente n. 27/6513 (poi 1000/498) e collegato conto anticipi su fatture, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Condanna la parte convenuta al pagamento, in favore Controparte_1 della parte attrice, L'importo di euro 89.492,97 per il conto corrente principale n. 148/01484 e conto corrente collegato n. 0740/1490, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Rigetta per il resto;
- Spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in solido;
- Compensa per metà le spese di lite tra le parti;
- Condanna ciascuna parte convenuta, alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, per la metà non compensata, che si liquidano complessivamente in euro 5.650,00, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, oltre spese vive documentate.
Così deciso in Campobasso, il 9 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
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