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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9841 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35657/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35657/2023 promossa da:
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. VALENTI GIUSEPPE MARIA, elettivamente domiciliato in VIA RUBINO, 4 04023 FORMIA presso il difensore
ATTRICE/OPPONENTE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PETRUCCI MARCO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 9 20121 MILANO presso il difensore
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Parte_1 Revocato il decreto ingiuntivo per incompetenza, ovvero per infondatezza, sia accertata dal giudice territorialmente competente la frode contrattuale, e per l'effetto dichiarata non dovuta la somma portata all'ingiunzione, accertando il minor valore dovuto per i consumi riportati nelle fatture sino alla disdetta del contratto per cui è causa, al prezzo minimo del mercato dell'energia dei periodi di riferimento ovvero in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA.
Controparte_1 In via preliminare: rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da controparte, in quanto inammissibile e comunque del tutto infondata per i motivi esposti nel corrispondente paragrafo;
pagina 1 di 6 Nel merito: rigettare l'opposizione e tutte le domande formulate da parte di nei confronti di Parte_1 con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto del tutto infondate Controparte_1 sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 12809/2023 – R.G. n. 26882/2023 emesso dal Tribunale di Milano ovvero condannare l'opponente a pagare a Controparte_1 la somma di € 119.150,89= o la maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02. Con il favore delle spese e dei compensi professionali.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 10.10.2023 propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
12809/23 emesso dal Tribunale di Milano su ricorso di in relazione al mancato Controparte_1 pagamento della fornitura di energia elettrica, somministrata da quest'ultima. Eccepisce preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito, essendo alternativamente competenti il Tribunale di Siena o quello di Cassino. Evidenzia di essere stata indotta in errore con riferimento alla conclusione del contratto per effetto di una pratica commerciale scorretta, in particolare sul fatto che con la stipula del contratto avrebbe ottenuto un risparmio del 20% rispetto al precedente rapporto contrattuale di somministrazione. Sono state inoltre erroneamente conteggiate anche fatture successive alla cessazione del rapporto. Conclude chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e che siano accertati dal giudice competente la frode contrattuale e il minor valore dovuto in relazione alle fatture fino alla disdetta del contratto.
Si costituisce in giudizio rilevando l'infondatezza e l'inammissibilità dell'eccezione di Controparte_1 incompetenza sollevata dall'opponente, nonché l'infondatezza delle sue doglianze nel merito. Conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
***
Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, sollevata da e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni. Parte_1 rileva in proposito che: Parte_1
- la competenza del Tribunale di Siena si radica in relazione alla sede legale della società (foro dell'utilizzatore o comunque del convenuto);
- la competenza del Tribunale di Cassino si radica in relazione al luogo di conclusione e/o esecuzione del contratto, in quanto una sede operativa è in Ausonia e l'altra è a Formia.
Si osserva in proposito che:
- ha prodotto il contratto per la somministrazione di energia elettrica, nel quale si Controparte_1 pattuisce all'art. 19.6 la clausola di assegnazione della competenza esclusiva al Tribunale di Milano in relazione a ogni controversia concernente la “interpretazione, validità, efficacia e/o esecuzione del contratto”;
- nessuna osservazione è stata svolta sul punto da Parte_1
pagina 3 di 6 - nessuna osservazione è stata inoltre formalizzata in ordine al criterio alternativo del luogo in cui è sorta l'obbligazione.
Non essendo stati presi in considerazione tutti i criteri alternativi ipotizzabili ai fini della individuazione del giudice incompetente, né essendo stata presa in considerazione la citata clausola di cui all'art. 19.6 del contratto, l'eccezione deve considerarsi inammissibile. È in ogni caso infondata alla luce del contenuto della clausola medesima.
***
Nel merito allega di essere stata indotta in errore nella stipula del contratto dalle errate Parte_1 informazioni che sono state fornite telefonicamente da personale di in particolare, un Controparte_1 addetto alla vendita della predetta società ha assicurato ad in persona di Parte_1 Controparte_2 che il passaggio a avrebbe comportato per l'opponente un risparmio del 20% circa Controparte_1 rispetto al costo sostenuto con il precedente fornitore;
tale assicurazione è stata ribadita in successive conversazioni.
Si rileva in proposito che:
- non sono contestate l'erogazione dell'energia elettrica e l'entità dei consumi rilevati da e-
Distribuzione s.p.a., come da documenti prodotti alla società opposta;
- non risulta siano state prodotte specifiche contestazioni scritte dall'opponente a Controparte_1
- risultano invece due richieste di rateizzazione nel settembre e nel dicembre 2022; in quest'ultima l'opponente dichiara che “In considerazione della posizione debitoria che ci vede insoluti per le fatture di fornitura energia dal periodo di Agosto in poi, siamo a proporre un piano di rientro secondo quelle che sono le nostre attuali possibilità”, senza formulare rilievi in ordine sia alla quantificazione del credito vantato da sia alle modalità di acquisizione dell'originario consenso da parte di Controparte_1 quest'ultima;
- con la mail del 30.5.2022 di cui al doc. 4 di parte opposta, AS WA (indicato nel contratto quale partner trasmette ad il contratto di somministrazione oggetto di pattuizione, CP_1 Parte_1 comprensivo delle condizioni economiche relative ai costi;
- nessun rilievo è stato formulato in questa sede in merito alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto fatturato;
pagina 4 di 6 - è stata dunque messa tempestivamente in grado di riscontrare sul piano documentale le Parte_1 condizioni economiche pattuite, senza che sia stato successivamente mosso alcun rilievo sul punto;
- dal modulo di adesione al contratto risulta l'indicazione di un transactiontoken in ordine al quale non vi sono specifiche osservazioni da parte di Parte_1
- non è quindi dimostrata la sussistenza di una condotta fraudolenta da parte del personale di CP_1 né possono considerarsi decisive sul punto le istanze di prova testimoniale formalizzate da Parte_1 alla luce della concreta disponibilità e conoscibilità delle condizioni contrattuali che la stessa società aveva;
*** lamenta inoltre la fatturazione di importi per la somministrazione di energia elettrica in un Parte_1 periodo in cui il rapporto contrattuale con era ormai cessato ed era stato sostituito da Controparte_1 quello con . Si rileva in proposito che: CP_3
- il contratto con tale società è relativo soltanto al POD IT001E04518932, mentre il rapporto con aveva ad oggetto la fornitura a più POD;
Controparte_1
- l'attivazione è contrattualmente prevista per il 1.11.2022;
- le fatture poste alla base del ricorso monitorio hanno ad oggetto in parte POD diversi da quello di cui al contratto con in parte la fornitura concernente il POD IT001E04518932 avvenuta in CP_3 epoca non successiva al 1.11.2022;
- non risulta quindi dimostrato che vi siano state richieste di pagamento concernenti forniture eventualmente sovrapposte a quelle relative al successivo rapporto tra ed . Parte_1 CP_3
Dalle considerazioni che precedono deriva il rigetto dell'opposizione di con conseguente Parte_1 conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori medi previsti dal D.M. 55/2012, tenuto conto dello scaglione di riferimento in relazione al valore della causa, nonché dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 1) Rigetta l'opposizione di e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo N. 12809/2023, Parte_1 emesso dal Tribunale di Milano il 24.7.2023.
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di liquidate nella Parte_1 Controparte_1 misura di € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 19 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35657/2023 promossa da:
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. VALENTI GIUSEPPE MARIA, elettivamente domiciliato in VIA RUBINO, 4 04023 FORMIA presso il difensore
ATTRICE/OPPONENTE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PETRUCCI MARCO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 9 20121 MILANO presso il difensore
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Parte_1 Revocato il decreto ingiuntivo per incompetenza, ovvero per infondatezza, sia accertata dal giudice territorialmente competente la frode contrattuale, e per l'effetto dichiarata non dovuta la somma portata all'ingiunzione, accertando il minor valore dovuto per i consumi riportati nelle fatture sino alla disdetta del contratto per cui è causa, al prezzo minimo del mercato dell'energia dei periodi di riferimento ovvero in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA.
Controparte_1 In via preliminare: rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da controparte, in quanto inammissibile e comunque del tutto infondata per i motivi esposti nel corrispondente paragrafo;
pagina 1 di 6 Nel merito: rigettare l'opposizione e tutte le domande formulate da parte di nei confronti di Parte_1 con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto del tutto infondate Controparte_1 sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 12809/2023 – R.G. n. 26882/2023 emesso dal Tribunale di Milano ovvero condannare l'opponente a pagare a Controparte_1 la somma di € 119.150,89= o la maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02. Con il favore delle spese e dei compensi professionali.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 10.10.2023 propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
12809/23 emesso dal Tribunale di Milano su ricorso di in relazione al mancato Controparte_1 pagamento della fornitura di energia elettrica, somministrata da quest'ultima. Eccepisce preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito, essendo alternativamente competenti il Tribunale di Siena o quello di Cassino. Evidenzia di essere stata indotta in errore con riferimento alla conclusione del contratto per effetto di una pratica commerciale scorretta, in particolare sul fatto che con la stipula del contratto avrebbe ottenuto un risparmio del 20% rispetto al precedente rapporto contrattuale di somministrazione. Sono state inoltre erroneamente conteggiate anche fatture successive alla cessazione del rapporto. Conclude chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e che siano accertati dal giudice competente la frode contrattuale e il minor valore dovuto in relazione alle fatture fino alla disdetta del contratto.
Si costituisce in giudizio rilevando l'infondatezza e l'inammissibilità dell'eccezione di Controparte_1 incompetenza sollevata dall'opponente, nonché l'infondatezza delle sue doglianze nel merito. Conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
***
Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, sollevata da e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni. Parte_1 rileva in proposito che: Parte_1
- la competenza del Tribunale di Siena si radica in relazione alla sede legale della società (foro dell'utilizzatore o comunque del convenuto);
- la competenza del Tribunale di Cassino si radica in relazione al luogo di conclusione e/o esecuzione del contratto, in quanto una sede operativa è in Ausonia e l'altra è a Formia.
Si osserva in proposito che:
- ha prodotto il contratto per la somministrazione di energia elettrica, nel quale si Controparte_1 pattuisce all'art. 19.6 la clausola di assegnazione della competenza esclusiva al Tribunale di Milano in relazione a ogni controversia concernente la “interpretazione, validità, efficacia e/o esecuzione del contratto”;
- nessuna osservazione è stata svolta sul punto da Parte_1
pagina 3 di 6 - nessuna osservazione è stata inoltre formalizzata in ordine al criterio alternativo del luogo in cui è sorta l'obbligazione.
Non essendo stati presi in considerazione tutti i criteri alternativi ipotizzabili ai fini della individuazione del giudice incompetente, né essendo stata presa in considerazione la citata clausola di cui all'art. 19.6 del contratto, l'eccezione deve considerarsi inammissibile. È in ogni caso infondata alla luce del contenuto della clausola medesima.
***
Nel merito allega di essere stata indotta in errore nella stipula del contratto dalle errate Parte_1 informazioni che sono state fornite telefonicamente da personale di in particolare, un Controparte_1 addetto alla vendita della predetta società ha assicurato ad in persona di Parte_1 Controparte_2 che il passaggio a avrebbe comportato per l'opponente un risparmio del 20% circa Controparte_1 rispetto al costo sostenuto con il precedente fornitore;
tale assicurazione è stata ribadita in successive conversazioni.
Si rileva in proposito che:
- non sono contestate l'erogazione dell'energia elettrica e l'entità dei consumi rilevati da e-
Distribuzione s.p.a., come da documenti prodotti alla società opposta;
- non risulta siano state prodotte specifiche contestazioni scritte dall'opponente a Controparte_1
- risultano invece due richieste di rateizzazione nel settembre e nel dicembre 2022; in quest'ultima l'opponente dichiara che “In considerazione della posizione debitoria che ci vede insoluti per le fatture di fornitura energia dal periodo di Agosto in poi, siamo a proporre un piano di rientro secondo quelle che sono le nostre attuali possibilità”, senza formulare rilievi in ordine sia alla quantificazione del credito vantato da sia alle modalità di acquisizione dell'originario consenso da parte di Controparte_1 quest'ultima;
- con la mail del 30.5.2022 di cui al doc. 4 di parte opposta, AS WA (indicato nel contratto quale partner trasmette ad il contratto di somministrazione oggetto di pattuizione, CP_1 Parte_1 comprensivo delle condizioni economiche relative ai costi;
- nessun rilievo è stato formulato in questa sede in merito alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto fatturato;
pagina 4 di 6 - è stata dunque messa tempestivamente in grado di riscontrare sul piano documentale le Parte_1 condizioni economiche pattuite, senza che sia stato successivamente mosso alcun rilievo sul punto;
- dal modulo di adesione al contratto risulta l'indicazione di un transactiontoken in ordine al quale non vi sono specifiche osservazioni da parte di Parte_1
- non è quindi dimostrata la sussistenza di una condotta fraudolenta da parte del personale di CP_1 né possono considerarsi decisive sul punto le istanze di prova testimoniale formalizzate da Parte_1 alla luce della concreta disponibilità e conoscibilità delle condizioni contrattuali che la stessa società aveva;
*** lamenta inoltre la fatturazione di importi per la somministrazione di energia elettrica in un Parte_1 periodo in cui il rapporto contrattuale con era ormai cessato ed era stato sostituito da Controparte_1 quello con . Si rileva in proposito che: CP_3
- il contratto con tale società è relativo soltanto al POD IT001E04518932, mentre il rapporto con aveva ad oggetto la fornitura a più POD;
Controparte_1
- l'attivazione è contrattualmente prevista per il 1.11.2022;
- le fatture poste alla base del ricorso monitorio hanno ad oggetto in parte POD diversi da quello di cui al contratto con in parte la fornitura concernente il POD IT001E04518932 avvenuta in CP_3 epoca non successiva al 1.11.2022;
- non risulta quindi dimostrato che vi siano state richieste di pagamento concernenti forniture eventualmente sovrapposte a quelle relative al successivo rapporto tra ed . Parte_1 CP_3
Dalle considerazioni che precedono deriva il rigetto dell'opposizione di con conseguente Parte_1 conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori medi previsti dal D.M. 55/2012, tenuto conto dello scaglione di riferimento in relazione al valore della causa, nonché dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 1) Rigetta l'opposizione di e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo N. 12809/2023, Parte_1 emesso dal Tribunale di Milano il 24.7.2023.
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di liquidate nella Parte_1 Controparte_1 misura di € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 19 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 6 di 6