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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/09/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5717 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
ANDREOLI PAOLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato LUCCHI STEFANO
CONVENUTO
OGGETTO: impugnazione di delibere condominiali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note conclusive depositate da ambo i contendenti in data 10/09/2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. , condomino del convenuto, dopo aver dato corso a mediazione con Parte_1 CP_1 esito negativo, con ricorso del 22/11/2024 ha domandato “dichiararsi nulle e/o annullabili le deliberazioni assembleari del 14/02/2024 e 16/09/2024 in quanto illegittime ed ingiuste”. A sostegno della pretesa, ha esposto le ragioni di seguito esaminate.
1 2. Il si è costituito chiedendo respingersi il ricorso avversario, ritenuto Controparte_1 infondato.
3. Non è stata svolta attività istruttoria, risultando, come si va a illustrare, la causa matura per la decisione sulla base di allegazioni e documenti versati in atti dalle parti con gli scritti introduttivi.
§
A) Il ricorrente lamenta, innanzi tutto, la nullità della delibera del 14/02/2024 di approvazione delle nuove tabelle millesimali del Condominio per ragioni tecniche, tra cui l'asserita mancata considerazione della cubatura, non aver valutato che il valore a mq dei negozi è superiore a quello degli appartamenti, che la suddivisione in due di precedente unico appartamento genera un valore complessivo superiore ecc.
La doglianza è inammissibile poiché “Rimane estraneo al giudizio di impugnazione della deliberazione condominiale di approvazione delle tabelle millesimali … quanto inerente agli errori
o alle divergenze fra il valore effettivo delle unità immobiliari e quello tabellarmente previsto, i quali sono piuttosto oggetto del giudizio di revisione o modifica delle tabelle millesimali approvate ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c.” (Cass., 25/10/2018, n. 27159).
La domanda del volta all'accertamento della invalidità o della inefficacia della tabella Pt_1 millesimale, avrebbe poi, a suo tempo, dovuto essere proposta ex art. 69 disp. att. c.c. nei confronti di tutti gli altri condomini (Cass., 11/07/2012, n. 11757).
B) Il si duole quindi che “Siccome il primo incarico allo Studiologica2 s.r.l. fu dato il Pt_1
27/09/2023, il bilancio consuntivo annuale si sarebbe dovuto chiudere il 26/09/2024, mentre si è chiuso il 31/08/2024. In tal modo il mese di settembre 2024 viene pagato 2 volte all'amministratore, uno nel bilancio approvato il 16/09/2024 ed uno nel bilancio futuro 2024/2025”.
La censura si palesa pretestuosa, vuoi poiché l'Amministratore, entrato in carica nel settembre dell'anno 2023, chiudendo il bilancio nell'agosto 2024, ha ricevuto il compenso per dodici mensilità, vuoi perché manca la prova documentale che la mensilità di settembre 2024 gli sia stata pagata due volte.
C) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che, a seguito dell'aumento del numero delle unità immobiliari avvenuto nel corso degli anni (in primis dovuto al frazionamento di singoli appartamenti)
i costi di predisposizione delle nuove tabelle millesimali non siano stati addebitati ai soli titolari dei locali interessati, ma a tutti i condomini.
In realtà, come risulta dalla lettura del punto 4 del verbale del 27/09/2023, l'assemblea, compreso lo stesso ricorrente, decise di conferire l'incarico di redazione delle nuove tabelle millesimali a tecnico specializzato a causa della vetustà e scarsa chiarezza delle precedenti, nel comune interesse di tutti i condomini, dunque, non solo di quelli da ultimo subentrati.
2 La doglianza, insomma, non ha pregio.
D) Il contesta inoltre il bilancio consuntivo approvato dalla delibera del 16/09/2024 poiché Pt_1 contenente addebito a suo carico del costo della batteria dei contatori, non disponendo egli di utenza idrica.
Come replicato in modo condivisibile dal , tuttavia, la circostanza è irrilevante, potendo CP_1 egli in qualunque momento ricollegarvisi, con conseguente necessità di monitorare immediatamente i consumi.
In altre parole, il condomino che può liberamente di fruire di bene comune non è esentato dal partecipare alla spesa per il suo acquisto solo perché, in quel contingente momento, egli non ne vuole godere.
Discorso identico per la centralina televisiva, oggetto del successivo motivo di ricorso.
Anche tali doglianze, quindi, non meritano accoglimento.
E) Pretestuosa è poi la censura del ricorrente relativa all'aver ricevuto l'addebito dei costi per la polizza condominiale, trattandosi di copertura assicurativa ordinaria stipulata in primis a salvaguardia delle parti comuni, che dunque si affianca a quelle che i singoli condomini ordinariamente stipulano per le proprie unità.
F) Il si duole quindi che “In bilancio non risultano pagate da , per conto di Pt_1 Pt_1 Parte_2
€ 100,00 versati nel settembre 2023 al Comune di Modena. Nel bilancio non vi è traccia di
[...] tale operazione”.
L'affermazione risulta sfornita di prova documentale, oltre che, invero a monte, difficilmente intellegibile, non essendo chiara la ragione per cui tale importo avrebbe dovuto essere inserito nel bilancio condominiale, né a quale titolo sarebbe avvenuto il versamento a favore del Comune.
Trattasi, insomma, di censura priva di pregio.
G) I motivi di ricorso dall'ottavo all'undicesimo non possono nemmeno essere qualificati come tali, palesandosi quali richieste di spiegazioni all'Amministratore impropriamente veicolate nella presente sede giudiziaria.
H) Il dodicesimo e ultimo motivo di ricorso, secondo cui “Lo 2 non fa consultare le CP_2 pezze d'appoggio, né ne rilascia copia, contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza” è inammissibile, poiché del tutto generico, oltre che sfornito della benché minima prova documentale.
I) Nelle note conclusive autorizzate, il ricorrente ha, peraltro, introdotto ulteriori e del tutto nuove doglianze, come tali inammissibili, nonché prodotto, senza autorizzazione, nuovi documenti, del pari inammissibili.
L) In conclusione, il ricorso viene respinto e condannato a rifondere le spese di lite Parte_1 al convenuto ex art. 91, primo comma, c.p.c. Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. CP_1
3 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 3.000,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- respinge il ricorso di;
Parte_1
- condanna il ricorrente a rifondere al convenuto le spese di lite, liquidate in euro CP_1
3.000,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati.
Si comunichi.
Modena, 27/09/2025
IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
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