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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/02/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1562/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 6/2/2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 1562/2024, promosso da:
, nato in [...], il [...] Parte_1
CUI: C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. LOSCERBO FABIO RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale qui adito Annullare e/o disapplicare, previa concessione della sospensiva inaudita altera parte con disposizione espressa dell'obbligo in capo alla Questura di consegnare la ricevuta del titolo di soggiorno ripristinando la legalità del ricorrente sul territorio nazionale, previa remissione nel termine ove ritenuto opportuno, il provvedimento amministrativo avente n. prot. 0004842 del 22/01/2024 con firma “IL QUESTORE” notificato in data 22/01/2024 dalla Questura di , avente contenuto di rigetto alla domanda di rilascio del CP_1 permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 286/98 e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno di cui all'art. 19 comma d.lgs. 286/98 per protezione speciale”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente proposto in data 05.02.2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 D.lgs. n. 286/1998, negato con provvedimento del Questore della Provincia di adottato il 24.01.2024 e notificato il 22.01.2024 all'indirizzo pec del CP_1 difensore.
2. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “si evidenzia invero come non si ravvisino, nel caso di specie, sufficienti elementi ascrivibili alla tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU: l'istante si trova in Italia dal 2019, tuttavia non ha documentato una situazione di effettivo inserimento sociale, atteso che non ha prodotto documentazione concernente la partecipazione a corsi di alfabetizzazione, di formazione o svolgimento di volontariato. Per quanto riguarda l'attività lavorativa risulta aver lavorato solo cinque mesi nell'anno 2003. Tanto premesso, non risulta prodotta sufficiente documentazione idonea a dimostrare il percorso di integrazione necessario a fondare una tutela ex art. 8 CEDU”.
3. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, evidenziando il legame intercorrente con la compagna, cittadina italiana, e lo svolgimento di attività lavorativa, indicativo di una buona integrazione nel Paese ospitante.
4. In data 09.02.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
5. All'udienza del 18.06.2024, fissata per la comparizione delle parti, preso atto della regolarità della notifica e dell'omessa costituzione di controparte, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente. La causa è stata quindi istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente, il quale ha dichiarato in lingua italiana, nel corso della medesima udienza: “sono in Italia da tre anni circa;
abito a Longastrino (Ferrara); vivo con la mia ragazza che è incinta;
lei è italiana;
adesso ho un contratto di lavoro di sei mesi;
alla scadenza me ne dovrebbero fare un altro sempre di sei mesi e poi spero a tempo indeterminato. Nel mio Paese ora ho soltanto mio padre e mio fratello;
mia madre è mancata l'anno scorso”. Il difensore ha quindi chiesto fissarsi udienza di discussione, previa concessione di un termine per il deposito di ulteriore documentazione integrativa. Il giudice, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al Collegio e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
6. Visto il tempestivo deposito di note conclusionali, con cui la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso, rilevato l'omesso deposito di documentazione previdenziale, il Giudice ha disposto un rinvio d'udienza e concesso termine per la produzione di quanto richiesto. All'udienza del 6.2.2025, il difensore ha rappresentato l'avvenuto deposito dell'estratto conto previdenziale riferito al ricorrente e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Il Giudice ha quindi riservato la causa al Collegio per la decisione.
***
7. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ravenna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
7.1. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19 ter D.lgs. 150/2011.
8. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
8.1. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
9. In diritto, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (la domanda amministrativa risulta essere stata presentata alla Questura competente in data 22 ottobre 2022). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
9.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
9.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della suavita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte eur. dir. um., sentenza 16.12.1999, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data Per_ collettività (sentenza 29.04.2002, c. Regno Unito). Il domicilio, invece, designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (sentenza 02.11.2006, c. Italia). Per_2
9.3. Venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una buona integrazione sul territorio italiano. Dall'istruttoria esperita si evince che l'istante, in Italia dal 2019, ha reperito un lavoro in regola nel gennaio 2023 stipulando un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi per la qualifica di saldatore alle dipendenze della società Come srl, conseguendo un guadagno di circa € 17.000 per l'anno 2023, rapporto che tuttavia si è interrotto nel maggio 2024 a seguito di un periodo di cassa integrazione. Nel giugno 2024, il ricorrente ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della società Manpower srl e nell'agosto 2024, un contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale in qualità di lavapiatti con scadenza prevista al 21.2.2025. Da gennaio ad ottobre 2024, egli ha conseguito redditi da lavoro per complessivi € 11.991. L'ultima busta paga prodotta e riferita al novembre 2024 attesta un guadagno mensile di circa € 600. Egli gode inoltre di stabilità abitativa presso l'abitazione di una cittadina italiana (cfr. dichiarazione di ospitalità del 12.10.2022) che a suo dire sarebbe la fidanzata in attesa di un bambino da lui e ha dimostrato una buona conoscenza della lingua italiana in sede di audizione.
La valutazione congiunta dei sopradescritti elementi conduce ad affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: la mancanza di precedenti penali e la capacità dimostrata di saper cogliere le occasioni di inserimento e di integrazione sono gli elementi che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata come realizzata sul territorio italiano, ciò che avverrebbe in caso di rimpatrio. Anche considerato che è proprio nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (European Court of Human Rights- Case of Niemietz vs. Germany, 16 December 1992 “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”). Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato oltre cinque anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
10. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
11. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
12. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 6/2/2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente Dott. Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 6/2/2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 1562/2024, promosso da:
, nato in [...], il [...] Parte_1
CUI: C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. LOSCERBO FABIO RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale qui adito Annullare e/o disapplicare, previa concessione della sospensiva inaudita altera parte con disposizione espressa dell'obbligo in capo alla Questura di consegnare la ricevuta del titolo di soggiorno ripristinando la legalità del ricorrente sul territorio nazionale, previa remissione nel termine ove ritenuto opportuno, il provvedimento amministrativo avente n. prot. 0004842 del 22/01/2024 con firma “IL QUESTORE” notificato in data 22/01/2024 dalla Questura di , avente contenuto di rigetto alla domanda di rilascio del CP_1 permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 286/98 e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno di cui all'art. 19 comma d.lgs. 286/98 per protezione speciale”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente proposto in data 05.02.2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 D.lgs. n. 286/1998, negato con provvedimento del Questore della Provincia di adottato il 24.01.2024 e notificato il 22.01.2024 all'indirizzo pec del CP_1 difensore.
2. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “si evidenzia invero come non si ravvisino, nel caso di specie, sufficienti elementi ascrivibili alla tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU: l'istante si trova in Italia dal 2019, tuttavia non ha documentato una situazione di effettivo inserimento sociale, atteso che non ha prodotto documentazione concernente la partecipazione a corsi di alfabetizzazione, di formazione o svolgimento di volontariato. Per quanto riguarda l'attività lavorativa risulta aver lavorato solo cinque mesi nell'anno 2003. Tanto premesso, non risulta prodotta sufficiente documentazione idonea a dimostrare il percorso di integrazione necessario a fondare una tutela ex art. 8 CEDU”.
3. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, evidenziando il legame intercorrente con la compagna, cittadina italiana, e lo svolgimento di attività lavorativa, indicativo di una buona integrazione nel Paese ospitante.
4. In data 09.02.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
5. All'udienza del 18.06.2024, fissata per la comparizione delle parti, preso atto della regolarità della notifica e dell'omessa costituzione di controparte, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente. La causa è stata quindi istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente, il quale ha dichiarato in lingua italiana, nel corso della medesima udienza: “sono in Italia da tre anni circa;
abito a Longastrino (Ferrara); vivo con la mia ragazza che è incinta;
lei è italiana;
adesso ho un contratto di lavoro di sei mesi;
alla scadenza me ne dovrebbero fare un altro sempre di sei mesi e poi spero a tempo indeterminato. Nel mio Paese ora ho soltanto mio padre e mio fratello;
mia madre è mancata l'anno scorso”. Il difensore ha quindi chiesto fissarsi udienza di discussione, previa concessione di un termine per il deposito di ulteriore documentazione integrativa. Il giudice, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al Collegio e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
6. Visto il tempestivo deposito di note conclusionali, con cui la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso, rilevato l'omesso deposito di documentazione previdenziale, il Giudice ha disposto un rinvio d'udienza e concesso termine per la produzione di quanto richiesto. All'udienza del 6.2.2025, il difensore ha rappresentato l'avvenuto deposito dell'estratto conto previdenziale riferito al ricorrente e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Il Giudice ha quindi riservato la causa al Collegio per la decisione.
***
7. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ravenna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
7.1. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19 ter D.lgs. 150/2011.
8. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
8.1. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
9. In diritto, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (la domanda amministrativa risulta essere stata presentata alla Questura competente in data 22 ottobre 2022). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
9.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
9.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della suavita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte eur. dir. um., sentenza 16.12.1999, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data Per_ collettività (sentenza 29.04.2002, c. Regno Unito). Il domicilio, invece, designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (sentenza 02.11.2006, c. Italia). Per_2
9.3. Venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una buona integrazione sul territorio italiano. Dall'istruttoria esperita si evince che l'istante, in Italia dal 2019, ha reperito un lavoro in regola nel gennaio 2023 stipulando un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi per la qualifica di saldatore alle dipendenze della società Come srl, conseguendo un guadagno di circa € 17.000 per l'anno 2023, rapporto che tuttavia si è interrotto nel maggio 2024 a seguito di un periodo di cassa integrazione. Nel giugno 2024, il ricorrente ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della società Manpower srl e nell'agosto 2024, un contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale in qualità di lavapiatti con scadenza prevista al 21.2.2025. Da gennaio ad ottobre 2024, egli ha conseguito redditi da lavoro per complessivi € 11.991. L'ultima busta paga prodotta e riferita al novembre 2024 attesta un guadagno mensile di circa € 600. Egli gode inoltre di stabilità abitativa presso l'abitazione di una cittadina italiana (cfr. dichiarazione di ospitalità del 12.10.2022) che a suo dire sarebbe la fidanzata in attesa di un bambino da lui e ha dimostrato una buona conoscenza della lingua italiana in sede di audizione.
La valutazione congiunta dei sopradescritti elementi conduce ad affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: la mancanza di precedenti penali e la capacità dimostrata di saper cogliere le occasioni di inserimento e di integrazione sono gli elementi che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata come realizzata sul territorio italiano, ciò che avverrebbe in caso di rimpatrio. Anche considerato che è proprio nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (European Court of Human Rights- Case of Niemietz vs. Germany, 16 December 1992 “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”). Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato oltre cinque anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
10. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
11. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
12. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 6/2/2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente Dott. Luca Minniti