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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 08/12/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 442/2024 R.G.A.C., promosso da
(c.f. , (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) e (c.f. ), CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3 elettiv.te domiciliate in Via L. D'Amico 1, Patti (ME), presso lo studio dell'Avv.
NO Ricchiazzi che le rappresenta e difende per procura in atti, appellanti, contro
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettiv.te domiciliato in Corso Matteotti 32, Patti
(ME), presso lo studio dell'Avv. Andrea Pirri che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellato, avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c. (appello avverso la sentenza n. 321/24 R.S. del Tribunale di Patti).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 15 maggio 2024 , e Parte_1 Pt_2
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 321/24 R.S. con Parte_3 la quale il Tribunale di Patti ha rigettato le domande risarcitorie proposte dalle
1 appellanti nei confronti del , condannandole al Controparte_1 pagamento delle spese processuali.
, e , premesso di Parte_1 Parte_2 Parte_3 essere comproprietarie di un appartamento sito in Patti, Via Doria 17, facente parte del Z, avevano lamentato la presenza sin Controparte_2 dal 2012 nel loro immobile di copiose infiltrazioni provenienti dal lastrico solare soprastante;
ritenuta la responsabilità del Condominio ex art. 2051 c.c., le attrici ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni da loro subiti.
Disposta ed espletata c.t.u., il Tribunale di Patti ha rigettato la domanda.
Con il primo motivo di appello le hanno censurato la sentenza Parte_3 impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto il CP_1 carente di legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria svolta dalle attrici, ritenendo che i danni riscontrati dal c.t.u. nell'immobile delle odierne appellanti fossero dipesi da infiltrazioni provenienti dalla lesione alla base del parapetto e dal lastrico solare soprastante a causa della cattiva impermeabilizzazione dello stesso, di proprietà esclusiva di altro condomino.
Il Tribunale non aveva considerato che la responsabilità del per CP_1 infiltrazioni provenienti dal lastrico solare sussiste anche nel caso in cui il lastrico sia di proprietà esclusiva di altro condomino, come peraltro costantemente affermato dalla S.C.; le hanno, inoltre, lamentato il mancato Parte_3 riconoscimento del loro diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa della inutilizzabilità dell'appartamento, reso insalubre dalle infiltrazioni presenti.
Con il secondo motivo di gravame le appellanti hanno contestato la regolamentazione delle spese disposta dal primo giudice, chiedendo la condanna del al pagamento delle spese processuali o, comunque, la CP_1 compensazione delle stesse, atteso il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dal . CP_1
Il costituendosi, ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito ha contestato la fondatezza delle doglianze svolte dalle , escludendo che i danni Parte_3 lamentati fossero imputabili ai lavori eseguiti dalla ditta nel 2012 su CP_3
2 incarico del ed insistendo, pertanto, nell'eccezione di prescrizione CP_1 già sollevata in primo grado. Il ha inoltre evidenziato che la CP_1 responsabilità dei danni derivanti da vizi costruttivi del lastrico di proprietà esclusiva di un singolo condomino andava ascritta a quest'ultimo e non già al il quale si era piuttosto attivato al fine di far eseguire i lavori CP_1 necessari per la manutenzione del fabbricato. Ha chiesto, quindi, il rigetto del gravame.
La preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata.
Come chiarito dalla S.C., gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Civ. ss.uu., 13 dicembre 2022 n. 36481).
Alla luce del novellato art. 342 c.p.c., l'appello delle deve ritenersi Parte_3 ammissibile, avendo le appellanti indicato i capi della decisione di primo grado impugnati, le censure proposte alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e le violazioni di legge denunciate, rilevanti ai fini della decisione.
L'eccezione sollevata dal deve, pertanto, essere Controparte_1 rigettata.
Si osserva, inoltre, che le nell'atto di citazione introduttivo del Parte_3 giudizio di primo grado hanno lamentato il verificarsi nel loro immobile di una serie di copiose infiltrazioni di acqua meteorica provenienti dal soprastante lastrico solare di copertura, degradato e deteriorato a causa di carenze e difetti di manutenzione, senza quindi imputare i danni al loro appartamento alla cattiva esecuzione dei lavori da parte della ditta come erroneamente CP_3 affermato dal (pagg. 11 – 13 comparsa di risposta in appello). CP_1
3 Ciò premesso, il primo motivo di appello è fondato.
Il c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, dopo aver accertato la presenza nell'appartamento Accordino di muffe e ammaloramenti dovuti ad infiltrazioni di umidità, ha precisato che i danni presenti in tre pareti della camera da letto sono da imputare in gran parte alla lesione presente alla base del parapetto del lastrico solare e in misura minore a cattiva impermeabilizzazione del superiore lastrico solare di proprietà . …le infiltrazioni ed il conseguente degrado Pt_4 erano presenti prima dell'inizio dei lavori eseguiti dalla ditta in CP_3 quanto è necessario parecchio tempo affinché si verifichino ammaloramenti di quel tipo. Non si esclude che le infiltrazioni di acqua possano essersi verificate anche durante i lavori, come affermato dalle ricorrenti, anzi questo è plausibile: se le infiltrazioni di acqua avvenivano da una lesione, le precipitazioni meteoriche verificatesi durante i lavori, con il parapetto demolito hanno potuto trovare maggiore facilità di ingresso nella parte sottostante, senza tuttavia aggravare significativamente i danni già presenti ed il degrado dovuto alle precedenti infiltrazioni.
La S.C., con orientamento assolutamente costante, ha affermato che la responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condòmini deve essere ricondotta nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., con la conseguenza che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o usuario esclusivo quale custode del bene, sia il condominio in forza degli obblighi inerenti all'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condòmini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria
(Cass. Civ. ss.uu., 10 maggio 2016 n. 9449). Ne consegue che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condòmino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri
(Cass. Civ. Sez. 6, 11 gennaio 2022 n. 516); il concorso di tali responsabilità va risolto, di regola, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., salva la rigorosa prova
4 contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno (Cass. Civ. Sez. 2, 7 febbraio 2017 n. 3239).
Ne deriva, pertanto, nel caso in esame, la configurabilità di una responsabilità solidale per i danni verificatisi nell'appartamento delle , imputabili sia Parte_3 al che al proprietario del lastrico soprastante. CP_1
Irrilevante deve altresì ritenersi la tesi prospettata dal secondo cui CP_1 le infiltrazioni provenienti dal lastrico solare sarebbero dipese non da carenze manutentive ma da vizi costruttivi;
come chiarito dalla S.C., infatti, il titolare di una unità immobiliare compresa in un edificio condominiale può esperire azione risarcitoria contro il condominio, in base all'art. 2051 c.c., per i danni derivanti dalle condizioni di degrado di un lastrico solare di uso esclusivo, ancorché tali difetti siano imputabili già all'originario venditore, unico proprietario pro indiviso dell'edificio e siano stati oggetto di transazione con i condomini acquirenti al momento della costituzione del condominio, con esclusione della garanzia contrattuale ai sensi dell'art. 1490, comma 2, c.c. Ciò in quanto, il condominio non subentra quale successore a titolo particolare nella responsabilità posta a carico del venditore, ma assume dal momento della sua costituzione l'obbligo, quale custode dei beni e dei servizi comuni, di adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno (Cass. Civ. Sez. 2, 9 ottobre
2023 n. 28253).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento del gravame proposto dalle , il deve essere condannato al Parte_3 CP_1 risarcimento dei danni subiti dall'immobile a causa delle infiltrazioni provenienti dal lastrico nonché dalla lesione dell'intonaco posta alla base del parapetto che, come emerge chiaramente dalla documentazione fotografica, riguarda il solaio, avente funzione di copertura degli immobili sottostanti, e non il parapetto, funzionale ad un eventuale affaccio o deputato comunque alla sicurezza dell'accesso al terrazzino. Tali danni possono quantificarsi in € 1.695,70 oltre
IVA, pari al costo dei lavori necessari per il ripristino delle stanze dell'immobile
Accordino ammalorate a causa delle infiltrazioni, importo già rivalutato alla data odierna tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra il deposito della c.t.u. e la presente decisione. Su tale importo non possono essere riconosciuti gli interessi
5 compensativi in assenza di alcuna allegazione o prova del danno subito dalle appellanti (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, 18 marzo 2025 n. 7216; Cass. Civ. Sez. 3, 16 febbraio 2023 n. 4938).
Deve ritenersi infondata l'eccezione, sollevata dal appellato, di CP_1 prescrizione del diritto risarcitorio fatto valere dalle appellanti, atteso che le infiltrazioni provenienti, come accertato, sia dal lastrico solare soprastante che dalla lesione dell'intonaco posta alla base del parapetto, sono continuate almeno fino ai lavori eseguiti dalla ditta nel 2012/2013, lavori che, avuto CP_3 riguardo agli accertamenti svolti dai tecnici nominati, sono stati poi risolutivi delle problematiche esistenti.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalle appellanti a causa della insalubrità del loro immobile.
In ordine al danno patrimoniale, la S.C. ha affermato che il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche (Cass. Civ. Sez. 3, 17 aprile 2024
n. 10477).
Nel caso di specie le hanno lamentato un danno non patrimoniale Parte_3 derivante dalla lesione del diritto al pieno godimento della propria abitazione… tutelato alla medesima stregua di un diritto fondamentale della persona (pag. 5 atto di appello), danno del quale non è stata fornita alcuna prova e che non può certamente ritenersi in re ipsa.
Anche il secondo motivo di gravame appare fondato.
6 Le spese processuali, sia del primo che del presente grado di giudizio, devono essere poste a carico del liquidate come da dispositivo secondo lo CP_1 scaglione di valore della causa. Le spese del primo grado devono essere liquidate a favore dell'Erario, essendo state le Accordino ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 321/24 R.S. emessa dal
Tribunale di Patti, così provvede: rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal
[...]
; CP_1 accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento, a favore delle appellanti, Controparte_1 della somma di € 1.695,70 oltre IVA, a titolo di risarcimento dei danni subiti dal loro appartamento, oltre interessi legali su tale importo dalla presente sentenza al saldo;
rigetta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali formulata dalle appellanti;
condanna il al pagamento delle spese processuali Controparte_1 liquidate, per il primo grado di giudizio, a favore dell'Erario ex art. 133 D.P.R. n.
115/02, in € 2.552,00 per compensi (valori medi dello scaglione di riferimento), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, oltre al rimborso delle spese vive sostenute dall'Erario e, per il presente grado di giudizio, a favore delle appellanti, in € 382,50 per spese ed € 2.000,00 per compensi (€ 400,00 fase studio, € 400,00 fase introduttiva, € 600,00 fase trattazione, € 600,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;
pone definitivamente le spese della c.t.u. del primo grado di giudizio a carico del . Controparte_1
Messina, 4 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
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