CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 155/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIPOLLA FEDERICO, Presidente
PIERRO MARIA, Relatore
COLLU LUISELLA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 953/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Torino-Territorio - Via Generale Guido Amoretti 11 10010 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIG.AUTOTUTELA n. PROT. 25524/25
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede di annullare il diniego di autotutela facoltativa confermando la categoria e classi proposte in sede di dichiarazione Do.C.Fa., ovvero la categoria A/2 classe 1 vani 20,5 rendita 1.429,29 del sub. 111, per il periodo 21/05/2019 – 23/01/2023.
Resistente: chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di diniego di autotutela facoltativa, ex art. 10-quinquies,
Legge 27 luglio 2000 n. 212, presentata dalla contribuente in relazione al classamento di una unità immobiliare a destinazione ricettiva, ubicata in Indirizzo_1 - Torre Pellice, deducendone l'illegittimità per difetto di motivazione in quanto con la stessa l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Torino -
Territorio avrebbe rifiutato il riconoscimento del classamento proposto con Do.C.Fa avente ad oggetto il ripristino della rendita catastale come determinata con la variazione catastale.
La ricorrente ritiene che:
- l'U.i.u. ad uso abitazione (Catasto_1 sia rappresentata in planimetria con le medesime destinazioni d'uso dei locali indicati nella planimetria della derivata u.i.u. Catasto_2;
- la variazione catastale sia stata presentata a fronte di regolare Permesso di Costruire oneroso n° 2208 del
05 luglio 2018 per il cambio di destinazione d'uso della porzione al piano primo da ricettivo ad abitativo e attività di somministrazione alimenti e bevande e giochi leciti in Indirizzo_1 nel Comune di Torre
Pellice.
L'Ufficio si è costituito in giudizio e dopo avere evidenziato che l'avviso di accertamento del 2020 non è stato impugnato con la conseguenza che il classamento in categoria D/2 e rendita di €.3.520,00 è diventato definitivo oltre che incontestato, e preso atto che il 23/01/2023, l'unità immobiliare sub. 111 è stata soppressa con la presentazione di una nuova variazione Docfa, ha contro dedotto che non si ravvisano profili di illegittimità o l'infondatezza dell'atto del provvedimento attributivo della rendita catastale come evidenziato nella richiesta di riesame in autotutela ex art. 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente;
nè è stata evidenziata alcuna irregolarità nell'avviso di accertamento con cui è stato rettificato il classamento dell'unità immobiliare de qua a seguito della variazione Docfa 2019TO0114625.
L'Udienza del 30 gennaio 2026 si è svolta in camera di consiglio.
La Commissione ha preso a decisione la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha impugnato il diniego d'autotutela facoltativa deducendone l'illegittimità per difetto di motivazione, senza però indicare in cosa si concretizzerebbe la presunta carenza. L'Agenzia delle Entrate –
Ufficio provinciale di Torino - Territorio ha riesaminato in sede di autotutela il provvedimento di attribuzione della rendita catastale all'unità immobiliare e, riscontrandone la sostanziale correttezza, ha informato la ricorrente che l'atto non presentava alcun genere di irregolarità e che il classamento, attribuito all'immobile de quo, in categoria D/2, discendeva, come previsto dalla vigente normativa, dalle caratteristiche intrinseche e di destinazione d'uso dello stesso, che nella zona interessata non risultava paragonabile ad alcuna unità abitativa in categoria ordinaria.
Più precisamente ha osservato che nell'atto impugnato “non si ravvisa l'illegittimità o l'infondatezza dell'atto di cui all'art. 10-quinquies, comma 1, L. n. 212/2000. Nello specifico, si osserva che la variazione Do.C.Fa.
TO0114625 in atti dal 23/05/2019 “per frazionamento e fusione, non è tale da giustificare un cambio di classamento, in particolare della categoria catastale, che rimane ordinariamente quella ante variazione, non essendo di fatto modificato nulla nell'immobile, se non la fusione tra la parte ricettiva, dove sono situate le camere, e il ristorante. Osservando la planimetria dell'immobile, infatti, è evidente che la stessa non sia paragonabile ad alcuna unità in categoria ordinaria, data la consistenza, l'assenza di cucina e la disposizione, in particolare del piano primo, tipica di una struttura ricettiva”. La Corte pertanto evidenzia che il diniego di autotutela è correttamente motivato e il motivo di ricorso è infondato non va accolto.
La Corte osserva che il riesame in autotutela non può dare luogo a un aggiramento dei termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento notificato nel 2020 e mai opposto e dunque divenuto definitivo.
E dunque non può essere finalizzato ad ottenere un ri-classamento dell'unità nella categoria catastale e classe desiderata dalla ricorrente.
Per queste ragioni, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate - Territorio Torino le spese di lite che liquida in € 1.000,00.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIPOLLA FEDERICO, Presidente
PIERRO MARIA, Relatore
COLLU LUISELLA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 953/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Torino-Territorio - Via Generale Guido Amoretti 11 10010 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIG.AUTOTUTELA n. PROT. 25524/25
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede di annullare il diniego di autotutela facoltativa confermando la categoria e classi proposte in sede di dichiarazione Do.C.Fa., ovvero la categoria A/2 classe 1 vani 20,5 rendita 1.429,29 del sub. 111, per il periodo 21/05/2019 – 23/01/2023.
Resistente: chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di diniego di autotutela facoltativa, ex art. 10-quinquies,
Legge 27 luglio 2000 n. 212, presentata dalla contribuente in relazione al classamento di una unità immobiliare a destinazione ricettiva, ubicata in Indirizzo_1 - Torre Pellice, deducendone l'illegittimità per difetto di motivazione in quanto con la stessa l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Torino -
Territorio avrebbe rifiutato il riconoscimento del classamento proposto con Do.C.Fa avente ad oggetto il ripristino della rendita catastale come determinata con la variazione catastale.
La ricorrente ritiene che:
- l'U.i.u. ad uso abitazione (Catasto_1 sia rappresentata in planimetria con le medesime destinazioni d'uso dei locali indicati nella planimetria della derivata u.i.u. Catasto_2;
- la variazione catastale sia stata presentata a fronte di regolare Permesso di Costruire oneroso n° 2208 del
05 luglio 2018 per il cambio di destinazione d'uso della porzione al piano primo da ricettivo ad abitativo e attività di somministrazione alimenti e bevande e giochi leciti in Indirizzo_1 nel Comune di Torre
Pellice.
L'Ufficio si è costituito in giudizio e dopo avere evidenziato che l'avviso di accertamento del 2020 non è stato impugnato con la conseguenza che il classamento in categoria D/2 e rendita di €.3.520,00 è diventato definitivo oltre che incontestato, e preso atto che il 23/01/2023, l'unità immobiliare sub. 111 è stata soppressa con la presentazione di una nuova variazione Docfa, ha contro dedotto che non si ravvisano profili di illegittimità o l'infondatezza dell'atto del provvedimento attributivo della rendita catastale come evidenziato nella richiesta di riesame in autotutela ex art. 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente;
nè è stata evidenziata alcuna irregolarità nell'avviso di accertamento con cui è stato rettificato il classamento dell'unità immobiliare de qua a seguito della variazione Docfa 2019TO0114625.
L'Udienza del 30 gennaio 2026 si è svolta in camera di consiglio.
La Commissione ha preso a decisione la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha impugnato il diniego d'autotutela facoltativa deducendone l'illegittimità per difetto di motivazione, senza però indicare in cosa si concretizzerebbe la presunta carenza. L'Agenzia delle Entrate –
Ufficio provinciale di Torino - Territorio ha riesaminato in sede di autotutela il provvedimento di attribuzione della rendita catastale all'unità immobiliare e, riscontrandone la sostanziale correttezza, ha informato la ricorrente che l'atto non presentava alcun genere di irregolarità e che il classamento, attribuito all'immobile de quo, in categoria D/2, discendeva, come previsto dalla vigente normativa, dalle caratteristiche intrinseche e di destinazione d'uso dello stesso, che nella zona interessata non risultava paragonabile ad alcuna unità abitativa in categoria ordinaria.
Più precisamente ha osservato che nell'atto impugnato “non si ravvisa l'illegittimità o l'infondatezza dell'atto di cui all'art. 10-quinquies, comma 1, L. n. 212/2000. Nello specifico, si osserva che la variazione Do.C.Fa.
TO0114625 in atti dal 23/05/2019 “per frazionamento e fusione, non è tale da giustificare un cambio di classamento, in particolare della categoria catastale, che rimane ordinariamente quella ante variazione, non essendo di fatto modificato nulla nell'immobile, se non la fusione tra la parte ricettiva, dove sono situate le camere, e il ristorante. Osservando la planimetria dell'immobile, infatti, è evidente che la stessa non sia paragonabile ad alcuna unità in categoria ordinaria, data la consistenza, l'assenza di cucina e la disposizione, in particolare del piano primo, tipica di una struttura ricettiva”. La Corte pertanto evidenzia che il diniego di autotutela è correttamente motivato e il motivo di ricorso è infondato non va accolto.
La Corte osserva che il riesame in autotutela non può dare luogo a un aggiramento dei termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento notificato nel 2020 e mai opposto e dunque divenuto definitivo.
E dunque non può essere finalizzato ad ottenere un ri-classamento dell'unità nella categoria catastale e classe desiderata dalla ricorrente.
Per queste ragioni, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate - Territorio Torino le spese di lite che liquida in € 1.000,00.