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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 901/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 901 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020,
promossa da:
( ) -, residente in [...] Controparte_1 C.F._1
– (AG), rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Fiore ( ), con studio in Porto C.F._2
Empedocle (AG) alla via Misurata n. 11 - PEC. giusta procura in calce Email_1
all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
C.F. e P. IVA , Agente della Controparte_2 P.IVA_1
Riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la quale, ai sensi dell'art. 76, comma 4, D.L. n. 73
del 25/05/2021 (pubblicato sulla G.U. n. 123 del 25/05/2021), conv. con modificazioni dalla L. n. 106
pagina 1 di 17 del 23/07/2021, “Al fine di assicurare la continuità e la funzionalità nell'esercizio delle attività di riscossione nella Regione Siciliana … a far data dall'01/10/2021, subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di con i poteri e secondo Controparte_3
le disposizioni di cui al Titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Cuntreri
CONVENUTA
( CF ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2
suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma e domicilio in Agrigento via Picone 20/30
presso l'Ufficio Legale della propria sede provinciale, rappresentato e difeso dall'avv. IA LI (
CF ), giusta procura in atti;
C.F._3
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “CHIEDE Che l'On Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni
contraria istanza, previo accoglimento delle superiori richieste preliminare, ulteriormente Voglia: 1)
Prendere atto che la , per la parte di propria Controparte_5
competenza, ha sospeso la efficacia esecutiva dei titoli posti a base degli atti di intimazione e del ppt
promossi da e per l'effetto sospendere i giudizi riuniti pendenti presso codesto Controparte_3
Tribunale ex art 295 cpc, in attesa del pronunciamento sul merito della pretesa tributaria da parte
della ; 2) Ordinare ex art 210 cpc a Controparte_5 CP_3
: - la esibizione e il deposito dell'originale dell'atto di pignoramento presso terzi
[...]
dell'11/11/19, dalla stessa nominato fasc. 8383/2019, aventi ad oggetto gli stessi titoli indicati
precedentemente nell'atto di citazione per l'accertamento del credito, completo delle relate di notifica,
SULLA BASE DEL QUALE IL TERZO PIGNORATO INPS STA TRATTENENDO PARTE DELLA
pagina 2 di 17 PENSIONE; Si insiste, altresì, nel merito di: -Dichiarare inesistenti ovvero nulle insanabili le
procedure esecutive promossa da per la omessa iscrizione a ruolo degli atti di Controparte_3
pignoramento presso terzi al Tribunale di Agrigento asseritamente notificati il 30/01/2019
(fasc.1415/2018) e l'11/11/2019 (fasc.8383/2019), nonché' il giudizio di accertamento asseritamente
notificato il 28/10/2019 (fasc.8315/2019). -Dichiarare inesistente e/o nulle insanabili le notifiche degli
atti di intimazione e del PPT (contraddistinto con fascicolo1415/2018) asseritamente notificato il
30/01/2019 – 08/02/2019 per la mancata prova della notifica al -Dichiarare inesistente e/o CP_1
nulle insanabili le notifiche degli atti di intimazione e dell'Atto di citazione avanti il GE
(contraddistinto con fascicolo 8315/2019) asseritamente notificato il 28/10/2019 per la mancata prova
della notifica al . Dichiarando inoltre che questo l'atto manca dei requisiti di cui all'all'art543 CP_1
c.p.c. -Dichiarare inesistente e/o nulle insanabili le notifiche degli atti di intimazione e del PPT
(contraddistinto con fascicolo 8383/2019), consegnato al dall' il 13/12/2019, CP_1 CP_6
asseritamente notificati l'11/11/2019 per la mancata prova della notifica allo stesso. -Dichiarare
inesistente la pretesa tributaria azionata da per totale difetto di motivazione e Controparte_3
per palese, grave contraddittorietà nella descrizione dei titoli posti a base degli atti promossi da
. -Dichiarare inesistente la pretesa tributaria azionata da per Controparte_3 Controparte_3
assenza di titoli validi all'esproprio Si insiste, infine, in ogni richiesta formulata nei propri scritti
difensivi e nelle memorie ex art. 183. Con vittoria di spese”.
Nell'interesse di parte convenuta: “VOGLIA L'ON. LE TRIBUNALE ADITO Disattesa ogni
contraria istanza, eccezione o difesa: - preliminarmente, ritenuta la pendenza, innanzi al Tribunale
adito, di più procedimenti riguardanti le stesse parti e relativi alla stessa causa, disporre, ai sensi
dell'art. 273 c.p.c., la riunione del procedimento pendente innanzi al Tribunale di Agrigento e recante
R.G. n. 947/2020 (Giudice dott.ssa Capitano, udienza 23/07/2020, differita al 03/11/2020) con
l'odierno procedimento recante R.G. n. 901/2020; - in ogni caso: -in via pregiudiziale, ritenere e
pagina 3 di 17 dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Tributario in ordine al motivo
dell'opposizione avanzata dal sig. dinanzi al G.E. del Tribunale di Agrigento avverso Controparte_1
il pignoramento presso terzi fasc. n. 8315/2019, notificatogli da (Proc. Trib. Controparte_3
Agrigento R.G. Es. Mob. n. 1238/2019), inerente alla questione dell'inesistenza e/o illegittima notifica
delle cartelle esattoriali/intimazione di pagamento presupposte, concernenti crediti di natura tributaria
(cfr. pagg. 1, 2 e 4 dell'opposizione proposta dal sig. , nonché cfr. pagg. 1, 2 e 3 dell'atto di CP_1
citazione avversario); -in via preliminare e troncante, ritenere e dichiarare l'inammissibilità
dell'opposizione spiegata dal sig. dinanzi al G.E. del Tribunale di Agrigento avverso il Controparte_1
pignoramento presso terzi fasc n. 8315/2019, notificatogli da (Proc. Trib. Controparte_3
Agrigento R.G. Es. Mob. n. 1238/2019), per violazione del termine decadenziale di cui all'art. 617,
comma 2, c.p.c.; - nel merito, in ogni caso, rigettare l'opposizione, in quanto del tutto infondata in
fatto e in diritto, e, per l'effetto, dichiarare legittimi gli atti opposti;
- dichiarare, comunque, la
regolarità dell'operato dell'Agente nell'esecuzione dei propri compiti di legge, Controparte_7
sollevandolo da ogni richiesta di pagamento di spese e compensi del presente giudizio. Con vittoria di
spese processuali e compensi di causa”.
Nell'interesse del terzo chiamato: “Adottare nei confronti dell' i provvedimenti che riterrà CP_4
idonei per la gestione della trattenuta, dichiarando in ogni caso la legittimità dell'operato dell'ENTE
in quanto conforme alla legge . Con vittoria di spese”.
MOTIVAZIONE
1. L'oggetto del giudizio
1.1. Con ricorso depositato dinanzi al Giudice dell'Esecuzione in data 05/02/2020, CP_1
ha proposto opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex artt. 72,
[...]
comma 2, D.P.R. n. 602/1973 e 543 c.p.c., notificatogli dalla per Controparte_3
pagina 4 di 17 il recupero nei suoi confronti della complessiva somma di €. 865.511,25, dovuta per crediti di varia natura.
1.2. Il ricorrente, premettendo di aver proposto ricorso dinanzi al Giudice Tributario per far valere l'omessa notificazione degli atti presupposti al pignoramento, ha dedotto, a sostegno dell'opposizione, l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 543 comma IV c.p.c. sul presupposto della tardività dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, avvenuta in data 28/11/2019, in violazione del termine di trenta giorni dalla data della notifica dell'atto di pignoramento, che sarebbe avvenuta il 28/10/2019.
1.3. Ha chiesto, inoltre, la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sino all'esito della controversia instaurata dallo stesso ricorrente dinanzi alla C.T.P. di Agrigento per far valere l'omessa notifica degli atti presupposti.
1.4. Con ordinanza del 13/2/2020, il G.E. ha sospeso l'esecuzione e ha fissato il termine perentorio di 45 giorni per l'inizio del giudizio di merito.
1.5. Con atto di citazione notificato in data 17/3/2020, ha convenuto in Controparte_1
giudizio introducendo il giudizio di merito nel termine assegnato Controparte_3
dal G.E.
1.6. Oltre a domandare la declaratoria d'inefficacia del pignoramento sul presupposto della tardiva iscrizione a ruolo della procedura, l'opponente ha richiamato le questioni rilevate d'ufficio dal G.E. in sede di sospensiva in ordine
1.6.1. al difetto di motivazione dell'atto di pignoramento poiché non contenente l'indicazione degli atti precedentemente notificati e l'entità del credito vantato;
1.6.2. alla carente dimostrazione del credito portato dalle cartelle esattoriali sottese pagina 5 di 17 all'azione esecutiva.
1.7. Costituendosi in giudizio, la società ha chiesto preliminarmente Controparte_3
la riunione con il giudizio di merito che la stessa società creditrice procedente aveva a sua volta instaurato.
1.8. La società opposta ha inoltre eccepito:
1.8.1. il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario in favore del Giudice
Tributario sulla questione dell'inesistenza e/o illegittima notifica delle cartelle esattoriali/intimazioni di pagamento presupposte all'atto di pignoramento;
1.8.2. la tardività dell'opposizione poiché proposta oltre il termine di decadenza di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento.
1.9. La convenuta ha infine contestato la fondatezza delle doglianze dell'opponente,
deducendo che la pretesa impositiva portata ad esecuzione sarebbe legittima in quanto basata su crediti portate da cartelle di pagamento e intimazioni tutte regolarmente notificate al contribuente e indicate negli atti esecutivi successivi.
1.10. Infine, ha contestato la fondatezza della questione sollevata Controparte_3
dall'opponente in merito alla tardività dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva,
deducendo che la notifica dell'atto di pignoramento si sarebbe perfezionata ex art. 140 cpc in data 11/11/2019, con la conseguente tempestività dell'iscrizione a ruolo del pignoramento effettuata in data 28/11/2019.
1.11. Riuniti i due giudizi di merito instaurati da parte opponente e da parte opposta (rispettiva iscritti al n. R.G. 901/2020 e al n. R.G. 947/2020) e disattesa l'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. in pendenza della controversia tributaria già citata, sono stati pagina 6 di 17 assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
1.12. Con memoria depositata nel termine di cui all'art. 183 comma VI n. 3 c.p.c., l'opponente ha eccepito l'esistenza di “vizi processuali e sostanziali in ordine alla rappresentanza processuale e all'instaurazione di un corretto contraddittorio” conseguenti all'estinzione della società e alla successione dell' Controparte_3 Controparte_8
in tutti i rapporti sostanziali e processuali del precedente agente della
[...]
riscossione.
1.13. Con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c., l'opponente ha inoltre veicolato ulteriori doglianze relative alla regolarità degli atti esecutivi, non oggetto della fase sommaria, alcune delle quali addirittura riferite ad altre procedure esecutive esattoriali,
diverse da quella da cui origina la presente fase di merito dell'opposizione esecutiva.
1.14. Con ordinanza del 25/9/2023 sono state sottoposte al contraddittorio le questioni seguenti:
1.14.1. l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato;
CP_6
1.14.2. l'erronea scelta del rimedio per far valere l'affermata inefficacia del pignoramento per tardiva iscrizione a ruolo della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 543 c.p.c.
con particolare riferimento alla necessità di sollecitare l'esercizio del potere di estinzione del GE e/o di proporre eventualmente reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso il provvedimento con cui il GE abbia dichiarato od omesso di dichiarare l'estinzione del processo esecutivo.
1.15. Sentite le parti, è stata ordinata ed eseguita l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' che si è costituito in giudizio rimettendosi alla valutazione del CP_6
pagina 7 di 17 Tribunale in ordine alla validità degli atti esecutivi dell' . Parte_1
1.16. Al fine di circoscrivere l'oggetto della controversia, deve rilevarsi che il presente giudizio riguarda esclusivamente l'opposizione proposta da avverso la Controparte_1
procedura esattiva avviata con pignoramento ex art. 72 comma 2 del D.P.R. 602/1973, con atto di citazione datato 16/10/2019 (doc. 1 di parte opponente;
doc. 1 di parte opposta).
1.17. Non è ammesso in questa sede l'esame di ogni questione riferibile alle altre procedure esattoriali menzionate da parte opponente in corso di causa (v. memoria depositata nel termine previsto dall'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. in cui ci si riferisce ad altro ppt atto
codificato n 8383/2019; v. inoltre i successivi scritti difensivi in cui ci si riferisce ad altre procedure esecutive esattoriali, anche avviate nelle forme semplificate di cui all'art. 72-bis
del D.P.R. 602/1973).
1.18. Non possono essere esaminate in questa sede neppure le questioni sollevate dalla parte attrice in corso di causa (v. memorie ex art. 183 comma VI cpc e successivi scritti difensivi di parte opponente) in relazione a doglianze sulla regolarità e validità degli atti esecutivi diverse ed ulteriori rispetto a quelle fatte valere con il ricorso in opposizione introduttivo della fase sommaria e con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
1.19. Si tratta infatti di una inammissibile mutatio libelli e di una elusione del principio della necessaria bifasicità delle opposizioni esecutive in base al quale, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, il "thema decidendum" è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria e non può essere esteso, successivamente, in fase di merito (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 18761 del 07/08/2013 (Rv. 627504 - 01); Sez. 3 - , Sentenza n. 7163 del
10/03/2023 (Rv. 667385 - 01)).
2. La successione tra e l' Controparte_3 Controparte_8
pagina 8 di 17 2.1. Ciò premesso, ritiene innanzitutto il Tribunale che sia priva di fondamento e debba essere disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente in merito ai “vizi processuali e sostanziali in ordine alla rappresentanza processuale e all'instaurazione di un corretto contraddittorio” conseguenti all'estinzione della società e alla Controparte_3
successione dell' in tutti i rapporti sostanziali e Controparte_8
processuali del precedente agente della riscossione.
2.2. L'art. 76 del D.L. 73/2021, conv. con L. 106/2021 ha disposto lo scioglimento della società la sua cancellazione delle imprese ed estinzione senza CP_3 CP_3
alcuna attività di liquidazione. Ha inoltre disposto, al fine di assicurare la continuità e la funzionalità nell'esercizio delle attività di riscossione nella Regione Siciliana, il subentro dell , a far data dal 1 ottobre 2021, a titolo universale, nei Controparte_2
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di con i Controparte_3
poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2.3. E' pienamente applicabile al fenomeno successorio in questione, il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità per il quale la successione a titolo universale,
nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_8
al precedente agente della riscossione, pur costituendo una fattispecie estintiva
[...]
riconducibile al subentro "in universum ius", riguarda il trasferimento tra enti pubblici,
senza soluzione di continuità, del "munus publicum" riferito all'attività della riscossione,
con la conseguenza che il fenomeno non comporta la necessità d'interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c. (Cass. Sez. U -
, Sentenza n. 15911 del 08/06/2021 (Rv. 661509 - 03)).
pagina 9 di 17 2.4. Si è altresì affermato che, per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio"
dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), l'estinzione dell'agente della riscossione e l'automatico subentro del successore , non Controparte_2
privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello "ius postulandi" e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 3312 del 03/02/2022 (Rv. 663766 - 01)).
2.5. Ne consegue che sono infondate e vanno disattese le argomentazioni di parte attrice che ha invocato il meccanismo interruttivo di cui agli artt. 299 e 300 c.p.c. ed ha contestato lo
ius postulandi del difensore della parte opposta che, invece, ha del tutto legittimamente proseguito nello svolgimento dell'attività difensiva, in mancanza di una sua sostituzione da parte dell' . Controparte_8
3. La giurisdizione del GO
3.1. Ritiene il Tribunale che le questioni poste dall'opponente rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario.
3.2. Con il ricorso introduttivo della fase sommaria e con l'atto di citazione introduttivo della presente fase di merito, l'opponente ha riferito di aver investito il Giudice tributario della questione afferente alla affermata omessa notifica degli atti presupposti all'atto di pignoramento ed ha circoscritto la questione posta in questa sede al solo vizio dell'inefficacia del pignoramento per violazione del termine previsto dall'art. 543 comma 4
c.p.c..
3.3. La presente controversia è pertanto circoscritta alla doglianza dell'opponente riferibile ad un vizio proprio dell'atto di pignoramento, questione devoluta alla giurisdizione pagina 10 di 17 ordinaria.
4. La affermata inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 543 comma 4 c.p.c.
4.1. Ritiene il Tribunale che il motivo di opposizione basato sull'affermata tardività
dell'iscrizione a ruolo del pignoramento sia inammissibile dovendo il debitore esecutato,
ove ritenga che si sia verificato il presupposto d'inefficacia previsto dall'art. 543 comma 4
c.p.c., sollecitare una pronuncia di estinzione da parte del GE, la cui adozione, o mancata adozione, è reclamabile dinanzi al Collegio ai sensi dell'art. 630 c.p.c..
4.2. Non è pertanto ammissibile l'opposizione esecutiva con cui si faccia valere l'inefficacia del pignoramento, causa di estinzione della procedura devoluta alla cognizione del GE ed eventualmente del Collegio in sede di reclamo.
4.3. Nel caso di specie, l'opponente ha chiesto al GE la “sospensione cautelare del pignoramento” (v. ricorso introduttivo della fase sommaria) e ha introdotto la presente causa di merito, nel termine assegnato dal GE all'esito della fase sommaria, chiedendo di
“dichiarare la declaratoria di inefficacia del pignoramento medesimo, ai sensi dell'articolo
543, 4° comma, c.p.c” (v. atto di citazione introduttivo della presente fase di merito).
4.4. La domanda è inammissibile dal momento che, come già rilevato, la decisione sulla fattispecie estintiva è riservata al GE ed eventualmente al Collegio in sede di reclamo ex art. 630 cpc ed esula dalla cognizione del Tribunale in sede di opposizione esecutiva.
4.5. Neppure è ammessa in questa sede una riqualificazione della domanda nel senso della sua riconduzione al procedimento di reclamo previsto dall'art. 630 cpc. sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio. Il reclamo sarebbe stato in pagina 11 di 17 ogni caso tardivo ed infatti l'art. 630 cpc prevede il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, che nel caso di specie è stata comunicata in data 13/2/2020
mentre l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato il 17/3/2020 e depositato il
18/3/2020.
4.6. In ogni caso, anche a voler ritenere l'esperibilità dell'opposizione esecutiva, la doglianza sarebbe comunque inammissibile e priva di fondamento per le ragioni che seguono.
4.7. Sotto un primo profilo, la doglianza sarebbe inammissibile poiché la parte opponente avrebbe dovuto in ogni caso sollecitare un provvedimento estintivo del GE e, in caso di omessa declaratoria d'estinzione da parte del GE, impugnare il provvedimento del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
4.8. L'opponente, invece, ha proposto direttamente al GE la questione dell'inefficacia chiedendo la sospensione del processo esecutivo e, ottenuta la sospensiva, ha direttamente introdotto la presente fase di merito.
4.9. Anche laddove, per ipotesi, dovesse ritenersi l'ammissibilità della questione, la doglianza sarebbe in ogni caso priva di fondamento per le ragioni che seguono.
4.10. L'art. 543 comma 4 c.p.c. è modellato sull'ipotesi comune del pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario
4.11. La disposizione prevede infatti, che, eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna.
pagina 12 di 17 4.12. Nel caso di specie, invece, il pignoramento è regolato da disposizioni speciali ed in particolare dall'art. 49 comma 3 del D.P.R. 602/1973, in base al quale le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione
4.13. Ne consegue che nella procedura esecutiva in esame non è dato il verificarsi della consegna da parte dell'ufficiale giudiziario dell'originale dell'atto di citazione in quanto,
semplicemente, l'ufficiale giudiziario non esercita alcuna funzione concentrandosi ogni attività in capo all'agente della riscossione.
4.14. V'è da chiedersi, pertanto -in mancanza del momento della consegna da parte dell'ufficiale giudiziario- quale sia il dies a quo da cui decorre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 543 c.p.c..
4.15. Le uniche due ipotesi praticabili sono l'individuazione del dies a quo: (1) nel momento in cui l'atto di citazione è avviato alla notifica;
(2) nel momento in cui la notifica si è
perfezionata.
4.16. Ritiene il Tribunale che la soluzione corretta sia la seconda deponendo in tal senso (a)
ragioni di certezza delle situazioni giuridiche, dal momento che solo in tal caso è possibile stabilire con sufficiente sicurezza il momento di decorrenza del termine;
(b) la lettera dell'art. 543 che fa riferimento (per determinare il momento in cui l'ufficiale giudiziario deve consegnare gli originali al creditore) al momento della “esecuzione” dell'ultima notifica, con ciò richiamando un procedimento notificatorio perfezionato;
(c) il principio per il quale, quando un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell'avvenuta notifica, deve considerarsi che, per entrambe le parti, il compimento della notifica coincide con l'epoca di perfezionamento della notificazione dell'atto nei confronti del destinatario (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 18758 del 28/07/2017
pagina 13 di 17 (Rv. 645167 - 02); Sez. 2 - , Ordinanza n. 30038 del 30/10/2023 (Rv. 669219 - 01)).
4.17. Ciò chiarito, nel caso di specie la notifica è stata eseguita nelle forme disciplinate dagli artt. 28 D.P.R. 602/1973, 60 D.P.R. 600/1973, 140 c.p.c., dunque mediante deposito di copia dell'atto da notificare nella casa del comune dove la notificazione doveva eseguirsi,
affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione del destinatario, e comunicazione della notizia di avvenuta notifica per raccomandata con avviso di ricevimento.
4.18. La raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito, costituente l'ultimo degli adempimenti necessari al perfezionamento della notifica, risulta spedita in data 11/11/2019
(doc. 1 di parte convenuta).
4.19. Ne deriva che al momento dell'iscrizione al ruolo (28/11/2019) non era spirato all'evidenza il termine di trenta giorni dal momento perfezionativo della notifica.
4.20. Va precisato che non risulta in atti l'avviso di ricevimento della predetta raccomandata informativa. Tuttavia, non è consentito in questa sede alcun accertamento in ordine alla validità della notifica, trattandosi di questione non oggetto di tempestiva opposizione da parte del debitore e non sottoposta all'esame del G.E. nella fase sommaria della presente opposizione esecutiva.
5. I rilievi d'ufficio del G.E.
5.1. Ritiene il Tribunale che neppure possano essere condivisi i rilievi d'ufficio del GE che ha sospeso l'esecuzione affermando che l'atto di pignoramento deve necessariamente contenere l'indicazione degli atti precedentemente notificati, l'entità del presunto credito per cui si intende procedere, l'allegazione delle cartelle esattoriali.
pagina 14 di 17 5.2. Va innanzitutto osservato, anche a tale riguardo, che non è ammessa in questa sede la proposizione di doglianze nuove e diverse rispetto a quelle veicolate dall'opponente con l'originario ricorso in opposizione agli atti esecutivi. In sede esecutiva, infatti, il GE e il giudice della fase di merito successiva ed eventuale, sono chiamati ad esaminare esclusivamente le ragioni di irregolarità o invalidità degli atti esecutivi tempestivamente fatte valere dall'opponente con ricorso al GE.
5.3. Va inoltre rilevato che l'ordinanza reca l'astratta enunciazione del principio di diritto senza alcun esame concreto e specifico del contenuto dell'atto di pignoramento che, a ben vedere, contiene l'indicazione delle cartelle di pagamento, dell'entità della pretesa dell'esattore e reca quali allegati gli estratti dei ruoli sottesi alla pretesa esattoriale.
5.4. A quest'ultimo riguardo va ricordato che l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria (così Cass. n. 11141/15 e n. 11142/15).
Precisamente, il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l'Agente della Riscossione
esercita il diritto di procedere esecutivamente (arg. ex art. 49 del D.P.R. n. 602/73) ed il ruolo, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale;
questa, infatti, in conformità al relativo modello ministeriale,
contiene l'indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi dell'art. 25, comma secondo, del D.P.R. n. 602/73 (così Cass. n. 24235/15, in motivazione).
5.5.
Considerato che
l'atto di pignoramento contiene l'indicazione analitica delle cartelle di pagamento (doc. 1 pag. 2 di parte convenuta) e che sono stati allegati all'atto gli estratti del ruolo (doc. 1 pag. 5 e ss. di parte convenuta), deve ritenersi che sia privo di fondamento l'assunto posto alla base dell'ordinanza del GE per il quale l'atto di pignoramento non pagina 15 di 17 recherebbe l'indicazione e l'allegazione del titolo esecutivo né l'entità del presunto credito per cui si procede.
5.6. Ne consegue che, anche con riferimento ai rilievi d'ufficio contenuti nell'ordinanza di sospensione del GE del 13/2/2020, fatti propri dal debitore opponente con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opposizione, oltre che inammissibile, è del tutto infondata e dev'essere respinta.
6. Le spese
6.1. Le spese seguono la soccombenza.
6.2. L'opponente va pertanto condannato alla rifusione delle spese di lite in favore dell'agente della riscossione che si liquidano in dispositivo in conformità ai parametri medi stabiliti dal DM 55/2014.
6.3. Va precisato che la controversia dev'essere ritenuta di valore indeterminabile.
6.4. Si è infatti affermato che <
opposizione agli atti esecutivi, il valore della causa va determinato in relazione al "peso"
economico delle controversie e dunque: (a) per la fase antecedente all'inizio dell'esecuzione,
in base al valore del credito per cui si procede;
(b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato;
(e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato,
ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile>> (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 35878 del 06/12/2022 (Rv. 666303 - 02).
6.5. Nel caso di specie (1) l'opposizione è successiva all'inizio dell'esecuzione; (2) la causa riguarda un profilo (quello della tardiva iscrizione a ruolo del pignoramento) non pagina 16 di 17 direttamente riferibile al bene pignorato;
(3) non è possibile stabilire univocamente gli effetti economici dell'esito del giudizio né è possibile evincere dagli atti di causa il valore del credito pignorato. Ne consegue che la causa va considerata di valore indeterminabile.
6.6. Le spese vanno invece compensate con riferimento al rapporto processuale con l' CP_6
in ragione dell'oggetto della controversia, interamente incentrata sulla contestazione dell'attività esattoriale, e dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse dell'istituto previdenziale, che si è costituito in giudizio rimettendosi alle valutazioni del Tribunale in ordine alle doglianze di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 901/2020 promossa da CP_1
contro l disattesa ogni altra istanza,
[...] Controparte_2
eccezione e deduzione, così provvede:
1) respinge l'opposizione esecutiva proposta da;
Parte_2
2) condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore della Controparte_1
nella somma di Euro 7.616,00 oltre al 15 % Controparte_8
per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) compensa le spese di lite con riferimento al rapporto processuale instaurato con l' . CP_6
Agrigento, 8/3/2025.
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 901 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020,
promossa da:
( ) -, residente in [...] Controparte_1 C.F._1
– (AG), rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Fiore ( ), con studio in Porto C.F._2
Empedocle (AG) alla via Misurata n. 11 - PEC. giusta procura in calce Email_1
all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
C.F. e P. IVA , Agente della Controparte_2 P.IVA_1
Riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la quale, ai sensi dell'art. 76, comma 4, D.L. n. 73
del 25/05/2021 (pubblicato sulla G.U. n. 123 del 25/05/2021), conv. con modificazioni dalla L. n. 106
pagina 1 di 17 del 23/07/2021, “Al fine di assicurare la continuità e la funzionalità nell'esercizio delle attività di riscossione nella Regione Siciliana … a far data dall'01/10/2021, subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di con i poteri e secondo Controparte_3
le disposizioni di cui al Titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Cuntreri
CONVENUTA
( CF ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2
suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma e domicilio in Agrigento via Picone 20/30
presso l'Ufficio Legale della propria sede provinciale, rappresentato e difeso dall'avv. IA LI (
CF ), giusta procura in atti;
C.F._3
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “CHIEDE Che l'On Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni
contraria istanza, previo accoglimento delle superiori richieste preliminare, ulteriormente Voglia: 1)
Prendere atto che la , per la parte di propria Controparte_5
competenza, ha sospeso la efficacia esecutiva dei titoli posti a base degli atti di intimazione e del ppt
promossi da e per l'effetto sospendere i giudizi riuniti pendenti presso codesto Controparte_3
Tribunale ex art 295 cpc, in attesa del pronunciamento sul merito della pretesa tributaria da parte
della ; 2) Ordinare ex art 210 cpc a Controparte_5 CP_3
: - la esibizione e il deposito dell'originale dell'atto di pignoramento presso terzi
[...]
dell'11/11/19, dalla stessa nominato fasc. 8383/2019, aventi ad oggetto gli stessi titoli indicati
precedentemente nell'atto di citazione per l'accertamento del credito, completo delle relate di notifica,
SULLA BASE DEL QUALE IL TERZO PIGNORATO INPS STA TRATTENENDO PARTE DELLA
pagina 2 di 17 PENSIONE; Si insiste, altresì, nel merito di: -Dichiarare inesistenti ovvero nulle insanabili le
procedure esecutive promossa da per la omessa iscrizione a ruolo degli atti di Controparte_3
pignoramento presso terzi al Tribunale di Agrigento asseritamente notificati il 30/01/2019
(fasc.1415/2018) e l'11/11/2019 (fasc.8383/2019), nonché' il giudizio di accertamento asseritamente
notificato il 28/10/2019 (fasc.8315/2019). -Dichiarare inesistente e/o nulle insanabili le notifiche degli
atti di intimazione e del PPT (contraddistinto con fascicolo1415/2018) asseritamente notificato il
30/01/2019 – 08/02/2019 per la mancata prova della notifica al -Dichiarare inesistente e/o CP_1
nulle insanabili le notifiche degli atti di intimazione e dell'Atto di citazione avanti il GE
(contraddistinto con fascicolo 8315/2019) asseritamente notificato il 28/10/2019 per la mancata prova
della notifica al . Dichiarando inoltre che questo l'atto manca dei requisiti di cui all'all'art543 CP_1
c.p.c. -Dichiarare inesistente e/o nulle insanabili le notifiche degli atti di intimazione e del PPT
(contraddistinto con fascicolo 8383/2019), consegnato al dall' il 13/12/2019, CP_1 CP_6
asseritamente notificati l'11/11/2019 per la mancata prova della notifica allo stesso. -Dichiarare
inesistente la pretesa tributaria azionata da per totale difetto di motivazione e Controparte_3
per palese, grave contraddittorietà nella descrizione dei titoli posti a base degli atti promossi da
. -Dichiarare inesistente la pretesa tributaria azionata da per Controparte_3 Controparte_3
assenza di titoli validi all'esproprio Si insiste, infine, in ogni richiesta formulata nei propri scritti
difensivi e nelle memorie ex art. 183. Con vittoria di spese”.
Nell'interesse di parte convenuta: “VOGLIA L'ON. LE TRIBUNALE ADITO Disattesa ogni
contraria istanza, eccezione o difesa: - preliminarmente, ritenuta la pendenza, innanzi al Tribunale
adito, di più procedimenti riguardanti le stesse parti e relativi alla stessa causa, disporre, ai sensi
dell'art. 273 c.p.c., la riunione del procedimento pendente innanzi al Tribunale di Agrigento e recante
R.G. n. 947/2020 (Giudice dott.ssa Capitano, udienza 23/07/2020, differita al 03/11/2020) con
l'odierno procedimento recante R.G. n. 901/2020; - in ogni caso: -in via pregiudiziale, ritenere e
pagina 3 di 17 dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Tributario in ordine al motivo
dell'opposizione avanzata dal sig. dinanzi al G.E. del Tribunale di Agrigento avverso Controparte_1
il pignoramento presso terzi fasc. n. 8315/2019, notificatogli da (Proc. Trib. Controparte_3
Agrigento R.G. Es. Mob. n. 1238/2019), inerente alla questione dell'inesistenza e/o illegittima notifica
delle cartelle esattoriali/intimazione di pagamento presupposte, concernenti crediti di natura tributaria
(cfr. pagg. 1, 2 e 4 dell'opposizione proposta dal sig. , nonché cfr. pagg. 1, 2 e 3 dell'atto di CP_1
citazione avversario); -in via preliminare e troncante, ritenere e dichiarare l'inammissibilità
dell'opposizione spiegata dal sig. dinanzi al G.E. del Tribunale di Agrigento avverso il Controparte_1
pignoramento presso terzi fasc n. 8315/2019, notificatogli da (Proc. Trib. Controparte_3
Agrigento R.G. Es. Mob. n. 1238/2019), per violazione del termine decadenziale di cui all'art. 617,
comma 2, c.p.c.; - nel merito, in ogni caso, rigettare l'opposizione, in quanto del tutto infondata in
fatto e in diritto, e, per l'effetto, dichiarare legittimi gli atti opposti;
- dichiarare, comunque, la
regolarità dell'operato dell'Agente nell'esecuzione dei propri compiti di legge, Controparte_7
sollevandolo da ogni richiesta di pagamento di spese e compensi del presente giudizio. Con vittoria di
spese processuali e compensi di causa”.
Nell'interesse del terzo chiamato: “Adottare nei confronti dell' i provvedimenti che riterrà CP_4
idonei per la gestione della trattenuta, dichiarando in ogni caso la legittimità dell'operato dell'ENTE
in quanto conforme alla legge . Con vittoria di spese”.
MOTIVAZIONE
1. L'oggetto del giudizio
1.1. Con ricorso depositato dinanzi al Giudice dell'Esecuzione in data 05/02/2020, CP_1
ha proposto opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex artt. 72,
[...]
comma 2, D.P.R. n. 602/1973 e 543 c.p.c., notificatogli dalla per Controparte_3
pagina 4 di 17 il recupero nei suoi confronti della complessiva somma di €. 865.511,25, dovuta per crediti di varia natura.
1.2. Il ricorrente, premettendo di aver proposto ricorso dinanzi al Giudice Tributario per far valere l'omessa notificazione degli atti presupposti al pignoramento, ha dedotto, a sostegno dell'opposizione, l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 543 comma IV c.p.c. sul presupposto della tardività dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, avvenuta in data 28/11/2019, in violazione del termine di trenta giorni dalla data della notifica dell'atto di pignoramento, che sarebbe avvenuta il 28/10/2019.
1.3. Ha chiesto, inoltre, la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sino all'esito della controversia instaurata dallo stesso ricorrente dinanzi alla C.T.P. di Agrigento per far valere l'omessa notifica degli atti presupposti.
1.4. Con ordinanza del 13/2/2020, il G.E. ha sospeso l'esecuzione e ha fissato il termine perentorio di 45 giorni per l'inizio del giudizio di merito.
1.5. Con atto di citazione notificato in data 17/3/2020, ha convenuto in Controparte_1
giudizio introducendo il giudizio di merito nel termine assegnato Controparte_3
dal G.E.
1.6. Oltre a domandare la declaratoria d'inefficacia del pignoramento sul presupposto della tardiva iscrizione a ruolo della procedura, l'opponente ha richiamato le questioni rilevate d'ufficio dal G.E. in sede di sospensiva in ordine
1.6.1. al difetto di motivazione dell'atto di pignoramento poiché non contenente l'indicazione degli atti precedentemente notificati e l'entità del credito vantato;
1.6.2. alla carente dimostrazione del credito portato dalle cartelle esattoriali sottese pagina 5 di 17 all'azione esecutiva.
1.7. Costituendosi in giudizio, la società ha chiesto preliminarmente Controparte_3
la riunione con il giudizio di merito che la stessa società creditrice procedente aveva a sua volta instaurato.
1.8. La società opposta ha inoltre eccepito:
1.8.1. il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario in favore del Giudice
Tributario sulla questione dell'inesistenza e/o illegittima notifica delle cartelle esattoriali/intimazioni di pagamento presupposte all'atto di pignoramento;
1.8.2. la tardività dell'opposizione poiché proposta oltre il termine di decadenza di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento.
1.9. La convenuta ha infine contestato la fondatezza delle doglianze dell'opponente,
deducendo che la pretesa impositiva portata ad esecuzione sarebbe legittima in quanto basata su crediti portate da cartelle di pagamento e intimazioni tutte regolarmente notificate al contribuente e indicate negli atti esecutivi successivi.
1.10. Infine, ha contestato la fondatezza della questione sollevata Controparte_3
dall'opponente in merito alla tardività dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva,
deducendo che la notifica dell'atto di pignoramento si sarebbe perfezionata ex art. 140 cpc in data 11/11/2019, con la conseguente tempestività dell'iscrizione a ruolo del pignoramento effettuata in data 28/11/2019.
1.11. Riuniti i due giudizi di merito instaurati da parte opponente e da parte opposta (rispettiva iscritti al n. R.G. 901/2020 e al n. R.G. 947/2020) e disattesa l'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. in pendenza della controversia tributaria già citata, sono stati pagina 6 di 17 assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
1.12. Con memoria depositata nel termine di cui all'art. 183 comma VI n. 3 c.p.c., l'opponente ha eccepito l'esistenza di “vizi processuali e sostanziali in ordine alla rappresentanza processuale e all'instaurazione di un corretto contraddittorio” conseguenti all'estinzione della società e alla successione dell' Controparte_3 Controparte_8
in tutti i rapporti sostanziali e processuali del precedente agente della
[...]
riscossione.
1.13. Con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c., l'opponente ha inoltre veicolato ulteriori doglianze relative alla regolarità degli atti esecutivi, non oggetto della fase sommaria, alcune delle quali addirittura riferite ad altre procedure esecutive esattoriali,
diverse da quella da cui origina la presente fase di merito dell'opposizione esecutiva.
1.14. Con ordinanza del 25/9/2023 sono state sottoposte al contraddittorio le questioni seguenti:
1.14.1. l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato;
CP_6
1.14.2. l'erronea scelta del rimedio per far valere l'affermata inefficacia del pignoramento per tardiva iscrizione a ruolo della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 543 c.p.c.
con particolare riferimento alla necessità di sollecitare l'esercizio del potere di estinzione del GE e/o di proporre eventualmente reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso il provvedimento con cui il GE abbia dichiarato od omesso di dichiarare l'estinzione del processo esecutivo.
1.15. Sentite le parti, è stata ordinata ed eseguita l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' che si è costituito in giudizio rimettendosi alla valutazione del CP_6
pagina 7 di 17 Tribunale in ordine alla validità degli atti esecutivi dell' . Parte_1
1.16. Al fine di circoscrivere l'oggetto della controversia, deve rilevarsi che il presente giudizio riguarda esclusivamente l'opposizione proposta da avverso la Controparte_1
procedura esattiva avviata con pignoramento ex art. 72 comma 2 del D.P.R. 602/1973, con atto di citazione datato 16/10/2019 (doc. 1 di parte opponente;
doc. 1 di parte opposta).
1.17. Non è ammesso in questa sede l'esame di ogni questione riferibile alle altre procedure esattoriali menzionate da parte opponente in corso di causa (v. memoria depositata nel termine previsto dall'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. in cui ci si riferisce ad altro ppt atto
codificato n 8383/2019; v. inoltre i successivi scritti difensivi in cui ci si riferisce ad altre procedure esecutive esattoriali, anche avviate nelle forme semplificate di cui all'art. 72-bis
del D.P.R. 602/1973).
1.18. Non possono essere esaminate in questa sede neppure le questioni sollevate dalla parte attrice in corso di causa (v. memorie ex art. 183 comma VI cpc e successivi scritti difensivi di parte opponente) in relazione a doglianze sulla regolarità e validità degli atti esecutivi diverse ed ulteriori rispetto a quelle fatte valere con il ricorso in opposizione introduttivo della fase sommaria e con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
1.19. Si tratta infatti di una inammissibile mutatio libelli e di una elusione del principio della necessaria bifasicità delle opposizioni esecutive in base al quale, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, il "thema decidendum" è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria e non può essere esteso, successivamente, in fase di merito (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 18761 del 07/08/2013 (Rv. 627504 - 01); Sez. 3 - , Sentenza n. 7163 del
10/03/2023 (Rv. 667385 - 01)).
2. La successione tra e l' Controparte_3 Controparte_8
pagina 8 di 17 2.1. Ciò premesso, ritiene innanzitutto il Tribunale che sia priva di fondamento e debba essere disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente in merito ai “vizi processuali e sostanziali in ordine alla rappresentanza processuale e all'instaurazione di un corretto contraddittorio” conseguenti all'estinzione della società e alla Controparte_3
successione dell' in tutti i rapporti sostanziali e Controparte_8
processuali del precedente agente della riscossione.
2.2. L'art. 76 del D.L. 73/2021, conv. con L. 106/2021 ha disposto lo scioglimento della società la sua cancellazione delle imprese ed estinzione senza CP_3 CP_3
alcuna attività di liquidazione. Ha inoltre disposto, al fine di assicurare la continuità e la funzionalità nell'esercizio delle attività di riscossione nella Regione Siciliana, il subentro dell , a far data dal 1 ottobre 2021, a titolo universale, nei Controparte_2
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di con i Controparte_3
poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2.3. E' pienamente applicabile al fenomeno successorio in questione, il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità per il quale la successione a titolo universale,
nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_8
al precedente agente della riscossione, pur costituendo una fattispecie estintiva
[...]
riconducibile al subentro "in universum ius", riguarda il trasferimento tra enti pubblici,
senza soluzione di continuità, del "munus publicum" riferito all'attività della riscossione,
con la conseguenza che il fenomeno non comporta la necessità d'interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c. (Cass. Sez. U -
, Sentenza n. 15911 del 08/06/2021 (Rv. 661509 - 03)).
pagina 9 di 17 2.4. Si è altresì affermato che, per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio"
dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), l'estinzione dell'agente della riscossione e l'automatico subentro del successore , non Controparte_2
privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello "ius postulandi" e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 3312 del 03/02/2022 (Rv. 663766 - 01)).
2.5. Ne consegue che sono infondate e vanno disattese le argomentazioni di parte attrice che ha invocato il meccanismo interruttivo di cui agli artt. 299 e 300 c.p.c. ed ha contestato lo
ius postulandi del difensore della parte opposta che, invece, ha del tutto legittimamente proseguito nello svolgimento dell'attività difensiva, in mancanza di una sua sostituzione da parte dell' . Controparte_8
3. La giurisdizione del GO
3.1. Ritiene il Tribunale che le questioni poste dall'opponente rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario.
3.2. Con il ricorso introduttivo della fase sommaria e con l'atto di citazione introduttivo della presente fase di merito, l'opponente ha riferito di aver investito il Giudice tributario della questione afferente alla affermata omessa notifica degli atti presupposti all'atto di pignoramento ed ha circoscritto la questione posta in questa sede al solo vizio dell'inefficacia del pignoramento per violazione del termine previsto dall'art. 543 comma 4
c.p.c..
3.3. La presente controversia è pertanto circoscritta alla doglianza dell'opponente riferibile ad un vizio proprio dell'atto di pignoramento, questione devoluta alla giurisdizione pagina 10 di 17 ordinaria.
4. La affermata inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 543 comma 4 c.p.c.
4.1. Ritiene il Tribunale che il motivo di opposizione basato sull'affermata tardività
dell'iscrizione a ruolo del pignoramento sia inammissibile dovendo il debitore esecutato,
ove ritenga che si sia verificato il presupposto d'inefficacia previsto dall'art. 543 comma 4
c.p.c., sollecitare una pronuncia di estinzione da parte del GE, la cui adozione, o mancata adozione, è reclamabile dinanzi al Collegio ai sensi dell'art. 630 c.p.c..
4.2. Non è pertanto ammissibile l'opposizione esecutiva con cui si faccia valere l'inefficacia del pignoramento, causa di estinzione della procedura devoluta alla cognizione del GE ed eventualmente del Collegio in sede di reclamo.
4.3. Nel caso di specie, l'opponente ha chiesto al GE la “sospensione cautelare del pignoramento” (v. ricorso introduttivo della fase sommaria) e ha introdotto la presente causa di merito, nel termine assegnato dal GE all'esito della fase sommaria, chiedendo di
“dichiarare la declaratoria di inefficacia del pignoramento medesimo, ai sensi dell'articolo
543, 4° comma, c.p.c” (v. atto di citazione introduttivo della presente fase di merito).
4.4. La domanda è inammissibile dal momento che, come già rilevato, la decisione sulla fattispecie estintiva è riservata al GE ed eventualmente al Collegio in sede di reclamo ex art. 630 cpc ed esula dalla cognizione del Tribunale in sede di opposizione esecutiva.
4.5. Neppure è ammessa in questa sede una riqualificazione della domanda nel senso della sua riconduzione al procedimento di reclamo previsto dall'art. 630 cpc. sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio. Il reclamo sarebbe stato in pagina 11 di 17 ogni caso tardivo ed infatti l'art. 630 cpc prevede il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, che nel caso di specie è stata comunicata in data 13/2/2020
mentre l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato il 17/3/2020 e depositato il
18/3/2020.
4.6. In ogni caso, anche a voler ritenere l'esperibilità dell'opposizione esecutiva, la doglianza sarebbe comunque inammissibile e priva di fondamento per le ragioni che seguono.
4.7. Sotto un primo profilo, la doglianza sarebbe inammissibile poiché la parte opponente avrebbe dovuto in ogni caso sollecitare un provvedimento estintivo del GE e, in caso di omessa declaratoria d'estinzione da parte del GE, impugnare il provvedimento del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
4.8. L'opponente, invece, ha proposto direttamente al GE la questione dell'inefficacia chiedendo la sospensione del processo esecutivo e, ottenuta la sospensiva, ha direttamente introdotto la presente fase di merito.
4.9. Anche laddove, per ipotesi, dovesse ritenersi l'ammissibilità della questione, la doglianza sarebbe in ogni caso priva di fondamento per le ragioni che seguono.
4.10. L'art. 543 comma 4 c.p.c. è modellato sull'ipotesi comune del pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario
4.11. La disposizione prevede infatti, che, eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna.
pagina 12 di 17 4.12. Nel caso di specie, invece, il pignoramento è regolato da disposizioni speciali ed in particolare dall'art. 49 comma 3 del D.P.R. 602/1973, in base al quale le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione
4.13. Ne consegue che nella procedura esecutiva in esame non è dato il verificarsi della consegna da parte dell'ufficiale giudiziario dell'originale dell'atto di citazione in quanto,
semplicemente, l'ufficiale giudiziario non esercita alcuna funzione concentrandosi ogni attività in capo all'agente della riscossione.
4.14. V'è da chiedersi, pertanto -in mancanza del momento della consegna da parte dell'ufficiale giudiziario- quale sia il dies a quo da cui decorre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 543 c.p.c..
4.15. Le uniche due ipotesi praticabili sono l'individuazione del dies a quo: (1) nel momento in cui l'atto di citazione è avviato alla notifica;
(2) nel momento in cui la notifica si è
perfezionata.
4.16. Ritiene il Tribunale che la soluzione corretta sia la seconda deponendo in tal senso (a)
ragioni di certezza delle situazioni giuridiche, dal momento che solo in tal caso è possibile stabilire con sufficiente sicurezza il momento di decorrenza del termine;
(b) la lettera dell'art. 543 che fa riferimento (per determinare il momento in cui l'ufficiale giudiziario deve consegnare gli originali al creditore) al momento della “esecuzione” dell'ultima notifica, con ciò richiamando un procedimento notificatorio perfezionato;
(c) il principio per il quale, quando un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell'avvenuta notifica, deve considerarsi che, per entrambe le parti, il compimento della notifica coincide con l'epoca di perfezionamento della notificazione dell'atto nei confronti del destinatario (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 18758 del 28/07/2017
pagina 13 di 17 (Rv. 645167 - 02); Sez. 2 - , Ordinanza n. 30038 del 30/10/2023 (Rv. 669219 - 01)).
4.17. Ciò chiarito, nel caso di specie la notifica è stata eseguita nelle forme disciplinate dagli artt. 28 D.P.R. 602/1973, 60 D.P.R. 600/1973, 140 c.p.c., dunque mediante deposito di copia dell'atto da notificare nella casa del comune dove la notificazione doveva eseguirsi,
affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione del destinatario, e comunicazione della notizia di avvenuta notifica per raccomandata con avviso di ricevimento.
4.18. La raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito, costituente l'ultimo degli adempimenti necessari al perfezionamento della notifica, risulta spedita in data 11/11/2019
(doc. 1 di parte convenuta).
4.19. Ne deriva che al momento dell'iscrizione al ruolo (28/11/2019) non era spirato all'evidenza il termine di trenta giorni dal momento perfezionativo della notifica.
4.20. Va precisato che non risulta in atti l'avviso di ricevimento della predetta raccomandata informativa. Tuttavia, non è consentito in questa sede alcun accertamento in ordine alla validità della notifica, trattandosi di questione non oggetto di tempestiva opposizione da parte del debitore e non sottoposta all'esame del G.E. nella fase sommaria della presente opposizione esecutiva.
5. I rilievi d'ufficio del G.E.
5.1. Ritiene il Tribunale che neppure possano essere condivisi i rilievi d'ufficio del GE che ha sospeso l'esecuzione affermando che l'atto di pignoramento deve necessariamente contenere l'indicazione degli atti precedentemente notificati, l'entità del presunto credito per cui si intende procedere, l'allegazione delle cartelle esattoriali.
pagina 14 di 17 5.2. Va innanzitutto osservato, anche a tale riguardo, che non è ammessa in questa sede la proposizione di doglianze nuove e diverse rispetto a quelle veicolate dall'opponente con l'originario ricorso in opposizione agli atti esecutivi. In sede esecutiva, infatti, il GE e il giudice della fase di merito successiva ed eventuale, sono chiamati ad esaminare esclusivamente le ragioni di irregolarità o invalidità degli atti esecutivi tempestivamente fatte valere dall'opponente con ricorso al GE.
5.3. Va inoltre rilevato che l'ordinanza reca l'astratta enunciazione del principio di diritto senza alcun esame concreto e specifico del contenuto dell'atto di pignoramento che, a ben vedere, contiene l'indicazione delle cartelle di pagamento, dell'entità della pretesa dell'esattore e reca quali allegati gli estratti dei ruoli sottesi alla pretesa esattoriale.
5.4. A quest'ultimo riguardo va ricordato che l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria (così Cass. n. 11141/15 e n. 11142/15).
Precisamente, il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l'Agente della Riscossione
esercita il diritto di procedere esecutivamente (arg. ex art. 49 del D.P.R. n. 602/73) ed il ruolo, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale;
questa, infatti, in conformità al relativo modello ministeriale,
contiene l'indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi dell'art. 25, comma secondo, del D.P.R. n. 602/73 (così Cass. n. 24235/15, in motivazione).
5.5.
Considerato che
l'atto di pignoramento contiene l'indicazione analitica delle cartelle di pagamento (doc. 1 pag. 2 di parte convenuta) e che sono stati allegati all'atto gli estratti del ruolo (doc. 1 pag. 5 e ss. di parte convenuta), deve ritenersi che sia privo di fondamento l'assunto posto alla base dell'ordinanza del GE per il quale l'atto di pignoramento non pagina 15 di 17 recherebbe l'indicazione e l'allegazione del titolo esecutivo né l'entità del presunto credito per cui si procede.
5.6. Ne consegue che, anche con riferimento ai rilievi d'ufficio contenuti nell'ordinanza di sospensione del GE del 13/2/2020, fatti propri dal debitore opponente con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opposizione, oltre che inammissibile, è del tutto infondata e dev'essere respinta.
6. Le spese
6.1. Le spese seguono la soccombenza.
6.2. L'opponente va pertanto condannato alla rifusione delle spese di lite in favore dell'agente della riscossione che si liquidano in dispositivo in conformità ai parametri medi stabiliti dal DM 55/2014.
6.3. Va precisato che la controversia dev'essere ritenuta di valore indeterminabile.
6.4. Si è infatti affermato che <
opposizione agli atti esecutivi, il valore della causa va determinato in relazione al "peso"
economico delle controversie e dunque: (a) per la fase antecedente all'inizio dell'esecuzione,
in base al valore del credito per cui si procede;
(b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato;
(e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato,
ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile>> (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 35878 del 06/12/2022 (Rv. 666303 - 02).
6.5. Nel caso di specie (1) l'opposizione è successiva all'inizio dell'esecuzione; (2) la causa riguarda un profilo (quello della tardiva iscrizione a ruolo del pignoramento) non pagina 16 di 17 direttamente riferibile al bene pignorato;
(3) non è possibile stabilire univocamente gli effetti economici dell'esito del giudizio né è possibile evincere dagli atti di causa il valore del credito pignorato. Ne consegue che la causa va considerata di valore indeterminabile.
6.6. Le spese vanno invece compensate con riferimento al rapporto processuale con l' CP_6
in ragione dell'oggetto della controversia, interamente incentrata sulla contestazione dell'attività esattoriale, e dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse dell'istituto previdenziale, che si è costituito in giudizio rimettendosi alle valutazioni del Tribunale in ordine alle doglianze di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 901/2020 promossa da CP_1
contro l disattesa ogni altra istanza,
[...] Controparte_2
eccezione e deduzione, così provvede:
1) respinge l'opposizione esecutiva proposta da;
Parte_2
2) condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore della Controparte_1
nella somma di Euro 7.616,00 oltre al 15 % Controparte_8
per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) compensa le spese di lite con riferimento al rapporto processuale instaurato con l' . CP_6
Agrigento, 8/3/2025.
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
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