Art. 1.
L'apporto in favore della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975, autorizzato dall' articolo 17, primo comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853 , e' elevato da lire 3.125 miliardi a lire 4.125 miliardi.
La somma aggiuntiva di lire 1.000 miliardi viene portata in aumento delle quote relative agli anni 1974, e 1975, di cui al secondo: comma dell'articolo 17 della citata legge 6 ottobre 1971, n. 853 , in ragione, rispettivamente, di lire 400 miliardi e lire 600 miliardi.
L'apporto in favore della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975, autorizzato dall' articolo 17, primo comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853 , e' elevato da lire 3.125 miliardi a lire 4.125 miliardi.
La somma aggiuntiva di lire 1.000 miliardi viene portata in aumento delle quote relative agli anni 1974, e 1975, di cui al secondo: comma dell'articolo 17 della citata legge 6 ottobre 1971, n. 853 , in ragione, rispettivamente, di lire 400 miliardi e lire 600 miliardi.