Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 19.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2539 del 2024 RG Lav. /Prev.
TRA
(C.F. ; (C.F. ); Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ); (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
); (C.F. ), tutti n.q. di eredi C.F._4 Parte_5 C.F._5 di (C.F. ) deceduta 11/12/2018, rappresentati e difesi Persona_1 C.F._6 dall'avv. Emanuele Guarino e con questi elettivamente domiciliati in Napoli alla Via
Bologna n.138, come da procura versata in atti
-Ricorrenti-
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto elettivamente domiciliato in
Napoli alla via De Gasperi 55, giusta procura generale alle liti depositata in atti
-Resistente-
Oggetto: TFR -Fondo di Garanzia e Fondo Tesoreria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 2.02.2024, i ricorrenti in epigrafe, nella qualità di eredi di , Persona_1 deceduta in data 11.12.2018, hanno esposto che la loro dante causa:
- in quanto dipendente della sin dal 1.07.2001, in data 10/01/2018 transitava Parte_6 alle dipendenze della società Manitalidea s.p.a. per l'effetto di cessione di ramo di azienda ex art. 2112 cc.;
- che il rapporto di lavoro suddetto di risolveva per decesso della lavoratrice l'11.12.2018;
- che in data 04/02/2020 il Tribunale di Torino, sez. fallimentare, dichiarava con sentenza numero 34/2020, l'apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria della società
Manitalidea s.p.a.;
- che essi ricorrenti si insinuavano, ciascuno per la propria quota, nel passivo della procedura concorsuale, venendo ammessi per l'importo complessivo di euro 6.235,98 a titolo di TFR maturato in corso di rapporto dal 2001 al 2007, rimasto in azienda;
per il residuo importo di euro 13.852,12, relativo alle quote di TFR accantonate presso il Fondo di Tesoreria, nel periodo dal 2008 al 2018, non vi era invece ammissione, per carenza di legittimazione attiva degli istanti, la legittimazione spettando all' ; CP_1
1
-che, in particolare, presentavano domanda in questi termini, secondo le disposizioni di legge: per € 6.189,76 (pari ad 1/3 dell'importo totale dovuto per TFR intero Parte_2 rapporto); , , e presentavano domanda di liquidazione Parte_5 Pt_3 Pt_1 Pt_4 ognuna per la somma di € 3.094,88 (pari ad ¼ di 2/3);
-che le domande rimanevano senza esito, come il successivo ricorso in via amministrativa;
-che, in aggiunta alle domande avanzate nei confronti del Fondo di Garanzia, per l'intero TFR dovuto alla defunta lavoratrice, gli eredi, stante l'inerzia della Curatela, pure sollecitata CP_ sul punto, inoltravano all' istanza e/o ricorso amministrativo per la liquidazione dell'importo di TFR versato al Fondo di Tesoreria dalla datrice di lavoro
-che, in data 02/02/2024 ricevevano la seguente risposta: “ la domanda deve essere presentata dalla Manitalidea, come fatto per altri dipendenti. Inoltre, parte del TFR è stato versato da matricola 5121763775. Anche tale azienda deve provvedere, in caso di Pt_6 incapienza, a trasmettere il modello FTES01 all' ”. CP_1
Tanto premesso, affermato il proprio diritto di ricevere il pagamento del TFR da parte dell' convenuto per l'intero importo a carico del Fondo di garanzia e/o per importi CP_1 separati a carico di quest'ultimo e del Fondo di tesoreria, hanno concluso per sentire: “1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, nella qualità e pro quota, ad accedere alla tutela disposta dalla vigente legislazione per la liquidazione a carico del fondo di garanzia esistente presso l , in persona del suo Controparte_2 legale rapp.te p.t., per l'intero importo dovuto pari ad € 20.088,10 e/o in subordine per quello minore di € 6.235,98 e per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore dei ricorrenti, pro quota, della somma che il GL riterrà dovuta a carico del fondo di garanzia
; 2) nell'ipotesi in cui il GL ritenga dovuta dal fondo di garanzia la sola somma di CP_1 CP_1
€ 6.235,98, relativa al TFR maturato dal 2001 al 2006 e rimasto in azienda, condannare l gestione fondo di tesoreria al pagamento in favore dei ricorrenti, pro quota, della CP_1 somma pari ad € 13.852,12”. Con vittoria di spese e competenze, con attribuzione. Si costituiva l che deduceva, quanto alla domande avanzate nei confronti del Fondo CP_1 di garanzia, l'erronea indicazione del datore di lavoro, individuato nella società e Pt_6 non MANITALIDEA, azienda presso la quale la lavoratrice, dante causa dei ricorrenti, era transitata a seguito di affitto di ramo d'azienda; quanto alla pretese nei confronti del Fondo
Tesoreria, eccepiva che non era pervenuta la dichiarazione di incapienza da parte del datore di lavoro né ilmodello FTES01, da inoltrarsi a cura del responsabile della procedura concorsuale. Concludeva per il rigetto delle domande in quanto infondate, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata alla odierna udienza e, quindi, all'esito della discussione tra le parti, è stata decisa con la seguente sentenza, mediante contestuale lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
** **
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per quanto di ragione.
Va, anzitutto, ricostruito l'istituto della garanzia per il pagamento del T.F.R. da parte del
Fondo appositamente istituito presso l' . CP_1
2 Con la Direttiva 80/987CEE le istituzioni comunitarie si posero l'obiettivo di impegnare gli
Stati membri ad introdurre disposizioni volte a tutelare i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, in particolare per garantire loro il pagamento dei diritti non pagati (Considerando n. 1).
In attuazione della suddetta Direttiva, la L. 29 maggio 1982, n. 297, recante la disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica, ha previsto all'art. 2
l'istituzione presso l del "fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo CP_1 scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso d'insolvenza nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 cod. civ., spettante ai lavoratori o ai loro aventi diritto.
Erogata la prestazione, il Fondo ha azione di regresso nei confronti del datore di lavoro e subentra per le somme pagate nel privilegio riconosciuto al credito del lavoratore dagli artt.
2751-bis e 2776 cod. civ..
Successivamente, il d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, attuativo, a sua volta, della delega di cui all'art. 48 L. 29 dicembre 1990 n. 428, ha previsto l'intervento del medesimo Fondo, alimentato finanziariamente mediante aumento dei contributi già corrisposti al Fondo per il trattamento di fine rapporto, per i (diversi) crediti di lavoro relativi agli ultimi tre mesi del rapporto, i quali, peraltro, sono garantiti entro un certo massimale, non sono compatibili con redditi alternativi ricevuti dal lavoratore nello stesso periodo, sono prescrittibili entro il breve termine di un anno e comprendono gli accessori, decorrenti dalla data di presentazione della relativa domanda.
Il Fondo di Garanzia si sostituisce al datore di lavoro, in forza di un accollo cumulativo ex lege, cosicché è tenuto ad erogare il T.F.R. che il datore di lavoro era obbligato a corrispondere, come autorevolmente ritenuto nell'ultimo arresto delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, costituito dalla sentenza n. 14220/2002, emessa in sede di nomofilachia, a composizione di contrasto. Nel medesimo senso, proprio in applicazione di detti principi, la Suprema Corte, con sentenza n. 20664/2007 della Sezione Lavoro, ha ritenuto che il Fondo di Garanzia è tenuto a corrispondere al lavoratore il T.F.R. come accertato nello stato passivo della procedura concorsuale del datore di lavoro, nell'ambito della quale soltanto l' poteva sollevare eccezioni relative all'insussistenza del debito CP_1 del datore di lavoro. Il Fondo, infatti, quale accollante ex lege, assume in via solidale e sussidiaria la medesima obbligazione (inadempiuta) del datore di lavoro. Pertanto,
l'accertamento ed il conseguimento di quanto dovuto dal Fondo medesimo devono passare per il tramite della insinuazione del credito e dei relativi accessori nello stato passivo del fallimento (o altra procedura concorsuale) cui è sottoposto il datore di lavoro (reso esecutivo o divenuto definitivo) nonché per la successiva presentazione al Fondo della domanda di pagamento. Solo con tale sequenza è, infatti, possibile assicurare le esigenze di tutela di creditori e debitori coinvolti e, di conseguenza, l (in quanto gestore del CP_1
Fondo ed obbligato a sostituirsi al debitore principale) potrà proporre reclamo al Tribunale fallimentare contro i provvedimenti del Giudice Delegato. Per queste ragioni, conclude la
Suprema Corte, “pur non sostituendosi al fallimento (o ad altra procedura concorsuale) del datore di lavoro insolvente il Fondo di Garanzia -quale accollante ex lege -assume, tuttavia, la medesima obbligazione che risulti definitivamente accertata -a carico del datore di lavoro insolvente, appunto -nel fallimento (o in altra procedura concorsuale) che lo
3 riguardi” (Cass., sez. Lav. n. 20664/2007 cit., nello stesso senso anche Cass., sez. Lav., n.
10713/2008).
Secondo quanto, poi, stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 9231/2010 della
Sez. Lav. il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di garanzia dell' , in caso di CP_1 insolvenza del datore di lavoro, sorge, ove il credito sia stato accertato nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le specifiche regole di quest'ultima, dovendosi ritenere sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento del lavoratore nei confronti del Fondo -in coerenza con i principi comunitari in materia, volti a garantire al lavoratore l'adempimento dei crediti retributivi in caso di insolvenza datoriale -l'avvenuta ammissione del credito al passivo, senza la necessità di una preventiva informazione all'Istituto previdenziale della sussistenza dei presupposti e della misura del credito. Ne consegue che il potere di organizzazione e regolamentazione attribuito dalla legge all' , in riferimento alla CP_1 determinazione della documentazione da allegare alla domanda del lavoratore, deve essere esercitato secondo criteri di ragionevolezza, così da non vanificare l'esercizio dei diritti riconosciuti al lavoratore. (cfr. massima) (dello stesso avviso anche Cass., Sez. Lav.,
n. 24231/2014 nonché n. 24730/2015). Tuttavia nelle più recenti decisioni (cfr. Cass. n°
19277/2018 e Cass. n° 5376/2020 e 4897/21) si è affermato l'indirizzo secondo cui l'ammissione del credito per T.F.R. al passivo fallimentare non può vincolare l che CP_1
è estraneo alla procedura e deve poter contestare i presupposti per la concreta operatività della regola di intervento del Fondo.
Ciò premesso, deve rilevarsi che le difese spiegate dall' in memoria difensiva sono CP_1 alquanto generiche essendosi l'Istituto limitato a dedurre che l'odierna ricorrente non avrebbe provato la sussistenza dei presupposti di legge per l'erogazione delle prestazioni oggetto di causa.
Al contrario, dalle risultanze documentali in atti risulta acclarato che gli istanti, in qualità di eredi della lavoratrice il cui rapporto di lavoro con Manitalidea s.p.a. cessava Persona_1 in seguito al decesso in data 11.12.2018, vantano un credito a titolo di TFR, maturato in corso di rapporto dal 2001 al 2007 e rimasto in azienda, pari ad euro 6.235,98, riconosciuto in sede fallimentare come da decreto di esecutorietà di ammissione allo stato passivo versato in atti (v. Giudice Delegato Trib. TO decreto 30.06.2022, doc. 7 prod. ric.).
Invero nella comunicazione di esecutività dello stato passivo allegata, testualmente si legge, per quanto di interesse: “Ammesso per euro 6.235,98 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.”. Risultano quindi provati per tabulas l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dagli odierni ricorrenti a titolo di TFR per il periodo dal 2001 al 2007 perché giudizialmente accertato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria aperta a carico della datrice di lavoro.
Ne consegue che è fondata e va accolta la domanda in parte qua.
Nel medesimo provvedimento, si legge, altresì: “Escluso per euro 13.852,12 relativo al
TFR di competenza del Fondo Tesoreria che, a decorrere dal 1.01.2007, è gestito dall' ex l. n. 296/2006. Risultando l l'unico soggetto legittimato a richiedere CP_1 CP_1
l'ammissione al passivo per le somme relative ai contributi TFR non versate, la domanda di
4 insinuazione al passivo è inammissibile in parte qua per carenza di legittimazione attiva dell'istante ”.
I ricorrenti hanno agìto per il pagamento anche di tale importo, accantonato dalla datrice di lavoro presso il Fondo Tesoreria dell' , a carico del Fondo Garanzia;
in subordine, per CP_1 la liquidazione degli importi, tenuti distinti, separatamente a carico dei due Fondi .
In proposito, va rammentato che ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma
755, è stato istituito presso l il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del CP_1 settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" finanziato da un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1 gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari, che garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui al citato art. 2120 c.c..
Nel Fondo, pertanto, confluiscono, con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1 gennaio
2007, i contributi pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c., maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata, appunto, alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n.
252/2005, ed il contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro, che abbiano alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori, secondo modalità che sono state stabilite con Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 30 gennaio 2007.
La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata dal Fondo limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro.
Il D.M. 30 gennaio 2007, in un'ottica di semplificazione, ha individuato nel datore di lavoro il soggetto tenuto all'erogazione anche della quota di TFR di competenza del Fondo.
Si riporta, per quanto di interesse, il testo dell'art. 2 del DM citato: erogate dal 1. Il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. CP_3
2120 del codice civile, in riferimento alla quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007.
2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti.
3. Gli enti previdenziali interessati sono tenuti a comunicare al le informazioni necessarie ad ottemperare CP_3 agli obblighi previsti dal comma 2. 4. L'importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva. Qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso.
5. Le anticipazioni di cui all'art. 2120 del codice civile sono calcolate sull'intero valore del TFR maturato dal lavoratore. Dette anticipazioni sono erogate dal datore di lavoro nei limiti della capienza dell'importo maturato in virtù degli accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre 2006.
Qualora l'importo dell'anticipazione non trovi capienza su quanto maturato presso il datore di lavoro, la differenza è erogata secondo le disposizioni del presente articolo.>
5 Il TFR versato al Fondo di Tesoreria viene erogato direttamente dal datore di lavoro, e quindi conguagliato nel flusso Uniemens, unicamente se l'importo complessivo trova piena capienza a valere sui contributi dovuti nel mese stesso di erogazione.
La circostanza, tuttavia, non modifica la titolarità dell'obbligazione che resta per la quota in capo al Fondo dal quale, in una partita di giro, il datore di lavoro recupererà gli importi restando esonerato dal versamento dei contributi dovuti agli enti previdenziali nel mese di erogazione.
In definitiva, con il versamento del contributo al Fondo l'obbligazione in capo al datore di lavoro si estingue poichè l'unico obbligato per la quota è appunto il Fondo costituito proprio per assicurare nel settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto.
Nel caso in esame, non è in discussione che la Manitalidea s.p.a., azienda datrice di lavoro privata avente alle proprie dipendenze almeno cinquanta dipendenti, abbia adempiuto, almeno parzialmente, ai versamenti in favore del Fondo di Tesoreria. Dalla relazione istruttoria, allegata alla memoria difensiva dell'Ente, emerge che “Per gli anni 2007-2019 si conferma che il TFR è stato versato al Fondo di Tesoreria per un totale di 13362,93 euro
(lordi)”.
Entro tali limiti, non vi è dubbio che, estintasi con il versamento del contributo al Fondo l'obbligazione in capo al datore di lavoro, unico obbligato per tale quota nei confronti degli aventi diritto rimane appunto il Fondo.
Tuttavia, nella fattispecie, con il decreto di esecutorietà di ammissione allo stato passivo versato in atti, è stata accertata a vantaggio della lavoratrice, dante causa degli odierni ricorrenti, la diversa somma di euro 13.852,12, quale TFR di competenza del Fondo
Tesoreria. In ogni caso, costituisce circostanza non contestata dall' che il credito CP_1 complessivo a titolo di TFR vantato dai ricorrenti sia pari a euro 20088,10, ivi inclusa la quota a carico del Fondo di Tesoreria.
Ora, la normativa richiamata non contempla l'ipotesi, che si è verificata nel caso di specie, in cui il datore di lavoro risulti di fatto insolvente ed ammesso a procedura concorsuale e, quindi, incapace di provvedere all'anticipo, in tutto o in parte, del TFR dovuto dal Fondo di
Tesoreria.
In proposito, occorre rimarcare che, come chiarito dalla Suprema Corte, l'intervento del
Fondo di Tesoreria, nei casi in cui è previsto, "dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il Fondo ed il prestatore di lavoro, in virtù del quale: a) il primo è obbligato nei confronti del secondo a versare il TFR, al pari di quanto avviene per le contribuzioni previdenziali;
b) il secondo è tenuto ad erogare le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 cod. civ., nei limiti della quota maturata a decorrere dall'1 gennaio 2007, mentre la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro;
c) la materiale erogazione del
TFR è affidata al datore di lavoro anche per la parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio sui contributi dovuti al Fondo stesso ed agli altri enti previdenziali" (v. Cass.
Civ. 12009/18).
In tale contesto, secondo la Corte, il datore di lavoro non va considerato "un mero adiectus solutionis causa o, magari, un delegato ex lege del Fondo, e che, ove non sia stata resa, in corso di causa, la prova dell'avvenuto versamento al medesimo Fondo di tutte o di parte delle "quote" di TFR da parte del datore di lavoro, quest'ultimo non perde la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere (rispettivamente, per l'intero o per il residuo) il
6 TFR stesso", con la conseguenza che "il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate dal datore di lavoro fallito al Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall' " (v. Cass. Civ. 12009/18). CP_1
Ne consegue che, in caso di versamento parziale da parte del Fondo di Tesoreria, dovuta all'omesso versamento della quota di TFR da parte del datore di lavoro, il lavoratore avrà diritto di attivarsi presso il Fondo di Garanzia, istituito appositamente per tutelarlo dallo stato di insolvenza del datore di lavoro.
Con la direttiva 80/987 del 20.10.1980 il Consiglio della CEE ha voluto garantire ai lavoratori subordinati una tutela minima in caso di insolvenza del datore di lavoro, delineando un meccanismo di tutela basato sulla creazione di specifici organismi di garanzia, che si sostituiscono al datore di lavoro per il pagamento di taluni crediti dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza di quest'ultimo.
In attuazione di detta direttiva, lo Stato italiano ha adottato due testi innovativi, la l. 297/82,
n. 297, istitutiva del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto ed il d.lgs 80/92, di attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, con il quale la garanzia è stata estesa anche alle ultime retribuzioni (artt. 1 e 2).
La Suprema Corte ha ricordato che "l'art. 2116 del codice civile stabilisce il principio dell'automaticità delle prestazioni, in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati dal datore di lavoro" e "come affermato dalla Corte Costituzionale, tale principio costituisce diretta espressione della finalità solidaristica della tutela previdenziale e risponde alla precipua funzione di trasferire il rischio dell'inadempimento dell'obbligazione contributiva dal lavoratore all'ente previdenziale e, per il tramite di quest'ultimo, all'intera collettività degli assicurati (cfr. Corte cost. 5 dicembre 1997, n. 374)" (v., in motivazione, cass. Civ.
15589/17).
La Corte ha concluso ritenendo che "per le prestazioni economiche a carico del fondo, deve escludersi che il diritto del lavoratore resti condizionato all'effettivo adempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligazione contributiva, o alla mancata prescrizione della stessa, qualora non adempiuta" (v., in motivazione, Cass. Civ. 15589/17).
E ciò sia per "l'assenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità, quale quella dettata per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti", sia perché una
"tale limitazione risulterebbe contraria alla funzione di garanzia del lavoratore a fronte dell'insolvenza del datore di lavoro che l'ordinamento sovranazionale assegna all'intervento in questione, essendo proprio l'incapacità del datore di lavoro di adempiere alle proprie obbligazioni (anche contributive) che integra lo stato d'insolvenza cui consegue l'intervento del fondo" (v., in motivazione, Cass. Civ. 15589/17).
Ed una soluzione differente non sarebbe consentita dall'interpretazione della normativa coerente con l'art. 5 della Direttiva n. 80/987/CEE e dall'art. 5 della successiva Direttiva
2008/94/CE (v., in motivazione, cass. Civ. 15589/17).
Pertanto, in applicazione di tali principi, sussiste il diritto dei ricorrenti, in qualità di unici eredi di (si vedano in atti certificato di morte, stato di famiglia integrale e atto Persona_1 notorio sulla qualità di eredi) ad ottenere il pagamento, da parte del Fondo di Garanzia, anche della quota di TFR non versata dalla datrice di lavoro al Fondo di Tesoreria.
7 In conclusione, in accoglimento della domanda, l va condannato al pagamento, pro CP_1 quota, in favore dei ricorrenti, in qualità di eredi di , della somma complessiva Persona_1 di € 20.088,10 a titolo di TFR, di cui € 13362,93 per TFR versato al Fondo di Tesoreria ed
€ 6725,17 a titolo di TFR a carico del Fondo di Garanzia.
Sono, altresì, dovuti gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione del credito e fino al soddisfo (cfr. quanto statuito in ordine agli accessori nelle decisioni Cass., sez. Unite, 3.10.2002 n. 14220; Cass. lav. 16.8.2004, n. 15945 e 5.5.2008,
n. 11009).
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, così provvede:
1) Condanna l , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento pro quota, in CP_1 favore dei ricorrenti, in qualità di eredi di , della somma complessiva di € Persona_1
20.088,10 a titolo di TFR, per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione del credito e fino al soddisfo;
l al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2700,00 a titolo di Controparte_4 CP_1 onorario, oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione
Napoli, 19.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
8