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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14748/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 14748/2024 promossa da: nata a [...] il [...], residente in [...]
Turrini n. 22,
e nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
Milazzo n. 4, int. 2, entrambi rappresentati ed assistiti dall'Avv. Simona Galante ed elettivamente domiciliati, ai fini della presente procedura, nello studio e presso la persona della stessa in 41124 Modena, Largo Garibaldi n. 2 con l'intervento del P.M
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione d'udienza del 11/02/2025; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 26/11/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 12/10/2023 davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale;
considerato che
con sentenza n pagina 1 di 7 2075/2023 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni concordate tra le parti nel giudizio di separazione;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...] il 6 luglio Parte_1
1985 e nato a [...] il [...], celebrato ad Anzola Parte_2 dell'Emilia il 20/01/2019 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Anzola dell'Emilia al n. 3 parte I anno 2019;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) dispone che i coniugi continueranno a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto e diritto di fissare liberamente la propria residenza, previo obbligo di comunicarsi vicendevolmente ogni variazione del proprio recapito;
Per 2) affida congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo il regime e le disposizioni vigenti in materia di affidamento condiviso. La responsabilità genitoriale è esercitata in modo condiviso da entrambi i genitori:
le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla
Per residenza abituale di saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore;
3) colloca la minore presso la madre, nella abitazione sita in Anzola dell'Emilia (BO), Via P. Turrini
n. 22, ove la figlia fisserà la residenza anagrafica e la residenza abituale;
Per 4) dispone che ciascuno dei genitori, quando avrà presso di sé , potrà esercitare la responsabilità
genitoriale separatamente, e perciò in via esclusiva, riguardo a tutte le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione quotidiana;
Per 5) prende atto che ciascun genitore si impegna a educare promuovendo nella minore buoni e significativi rapporti con l'altro genitore e con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. Entrambi
i genitori si impegnano reciprocamente alla collaborazione e coordinazione reciproca, al fine di pagina 2 di 7 Per rispettare un condiviso piano genitoriale di gestione e cura quotidiana di , avente come preminente obiettivo quello di tutelare la serena crescita della minore: in particolare, entrambi i genitori saranno tenuti a scambiarsi tempestivamente tutte le comunicazioni ed informazioni relative alla figlia (es. scolastiche, sanitarie…); Per 6) dispone che il padre avrà diritto e dovere di tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì dall'uscita di scuola o dal termine delle attività se frequentante il centro estivo, o dalle ore 10.00 in caso di giornata non scolastica, fino al lunedì mattina allorquando la riaccompagnerà a scuola e/o a casa della madre. I genitori reciprocamente si impegnano,
l'uno nei confronti dell'altro, a comunicarsi le località ed i luoghi ove trascorreranno il fine settimana Per insieme a , rendendosi all'uopo telefonicamente reperibili;
- nelle settimane che terminano con il week end materno: dal mercoledì dall'uscita di scuola o dal termine delle attività se frequentante il centro estivo, o dalle ore 10.00 in caso di giornata non scolastica, fino al venerdì mattina, allorquando la riaccompagnerà a scuola e/o a casa della madre;
- nelle settimane che terminano con il week end paterno: dal lunedì dall'uscita di scuola o dal termine delle attività se frequentante il centro estivo, o dalle ore 10.00 in caso di giornata non scolastica, fino al mercoledì
mattina, allorquando la riaccompagnerà a scuola e/o a casa della madre;
7) prende atto che i coniugi si impegnano reciprocamente:
- a modificare la turnazione dei fine settimana, ove detta necessità derivi da specifiche esigenze professionali e/o di salute di entrambi;
- a garantire al genitore che non ha potuto trascorrere tempi di propria spettanza insieme alla figlia, per sopravvenute esigenze lavorative, la più ampia possibilità di recupero, compatibilmente con gli impegni scolastici e parascolastici della minore;
- a collaborare fra loro con la massima disponibilità nella gestione e cura della figlia.
Inoltre, in adempimento al principio della bigenitorialità i ricorrenti pattuiscono espressamente che viene, in ogni caso, fatta salva la possibilità del padre di fare visita alla figlia anche al di fuori dei giorni sovra stabiliti, previo accordo - con anticipo di almeno 24 ore - con la madre e compatibilmente con gli impegni e
Per le esigenze di;
8) dispone che la figlia trascorrerà con ciascun genitore:
- metà delle vacanze scolastiche natalizie comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di
Capodanno, previo accordo fra i genitori, di anno in anno, entro la metà del mese di novembre;
in difetto di accordo entro detta data, la scelta dei giorni spetterà negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre.
Per In particolare, i coniugi espressamente stabiliscono che trascorrerà la vigilia del Natale 2024 con la madre, che la terrà con sé fino alle ore 11.00 del giorno di Natale, ed il giorno di Natale stesso con il padre,
dalle ore 11.00 fino al termine del periodo di sua spettanza, e viceversa dall'anno successivo secondo il pagina 3 di 7 principio dell'alternanza. Terminato il periodo di vacanze scolastiche, salvo diversi accordi, l'alternanza dei fine settimana riprenderà con il primo week end utile in capo al genitore che non ha avuto con sé la figlia nell'ultimo periodo di vacanza, e da lì ripartirà;
- metà delle vacanze scolastiche pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno del
Lunedì dell'Angelo, previo accordo fra i genitori, di anno in anno, entro la metà del mese di febbraio. Per La figlia trascorrerà inoltre, durante le vacanze scolastiche estive, due settimane anche consecutive con ciascuno dei genitori (se consecutive non più di due nel mese di agosto), oltre ad una terza settimana non consecutiva con le altre due, i cui periodi verranno congiuntamente concordati dai ricorrenti entro il 15
maggio di ciascun anno.
Prima della partenza, entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con la minore. In caso di mancato accordo entro detta data del 15 maggio di ciascun anno, il diritto di scegliere la cadenza dei giorni di vacanza spetterà, ad anni alterni, alla madre o al padre. Terminato il periodo di vacanze scolastiche, salvo diversi accordi, l'alternanza dei fine settimana riprenderà con il primo week end utile in capo al genitore che non ha avuto con sé la figlia nell'ultimo periodo di vacanza, e da lì ripartirà.
Il principio dell'alternanza fra i genitori varrà anche per le altre festività e/o ponti del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno di ciascun anno.
Per giorni del paterno compleanno e della “Festa del papà”, starà con il padre dall'uscita di scuola o dalle h.
11,00 del mattino sino alla sera alle ore 21,00, salvo diversi accordi fra i genitori in considerazione delle esigenze di entrambi. In ogni caso, all'uopo, il padre preleverà e riporterà la minore a casa della madre.
Per Nei giorni del materno compleanno e della “Festa della mamma” starà con e presso la madre dall'uscita di scuola o dalle h. 11,00 del mattino sino alla sera alle ore 21,00, salvo diversi accordi fra i genitori in considerazione delle esigenze di entrambi.
Per I genitori si impegnano inoltre reciprocamente a festeggiare insieme a , compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, il giorno del compleanno della minore.
Ad ogni occasione scolastica e/o sportiva e/o in ogni caso attinente la vita extrafamiliare e sociale della
Per minore a cui sia prevista la presenza genitoriale, i genitori di potranno essere, nell'interesse della minore, entrambi presenti.
Per 8) dispone, in considerazione della parità dei tempi di permanenza di presso ciascun genitore, che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia in maniera diretta, ciascuno provvedendo ai bisogni della minore allorquando la terrà presso di sé;
9) prende atto che i coniugi espressamente pattuiscono che l'assegno unico universale, e/o le future pagina 4 di 7 assimilabili provvidenze economiche pubbliche a favore della prole, verranno percepite integralmente dalla madre nella quota del 100%. Allo scopo i coniugi espressamente concordano che l'istanza all'Ente
competente verrà anche per gli anni futuri presentata dalla sig.ra mentre il sig. si Parte_1 Pt_2
impegna, sin da ora, a confermare e sottoscrivere, anche per gli anni futuri, quanto necessario affinchè
l'erogazione di tale provvidenza avvenga a favore della madre in misura intera. Per 10) dispone che le spese straordinarie relative alla figlia saranno a carico di entrambi i genitori nella quota del 50% ciascuno, secondo il seguente elenco esemplificativo e previo accordo come di seguito specificato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
c) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
d) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) tickets sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
f) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
g) spese mediche aventi carattere d'urgenza;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di cancelleria e corredo scolastico di necessità, sia d'inizio che durante l'anno, assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) personal computer;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato,
pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese per il conseguimento della patente di guida;
d) telefono cellulare e relative ricariche;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti abbigliamento ed attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
d) esborsi per intrattenimenti e giochi, partecipazione a feste e regali di compleanno. I genitori si impegnano a provvedere altresì pariteticamente, nella misura del 50% ciascuno e previo accordo, alle spese per l'acquisto dell'abbigliamento e delle calzature pagina 5 di 7 Per per .
In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta,
il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è
dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Le spese straordinarie relative alla figlia, intestate alla medesima, saranno fiscalmente detraibili da parte di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
Le spese per le vacanze saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con
Per
, mentre saranno a carico di entrambi i genitori nella quota del 50% ciascuno quelle relative alle vacanze che la figlia trascorrerà con terzi, con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
11) prende atto che i ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non vantare, di conseguenza, l'uno nei confronti dell'altro, alcuna pretesa di mantenimento a titolo di assegno divorzile;
12) prende atto che i sig.ri e si prestano reciproco consenso al rilascio del Parte_2 Parte_1
Per passaporto individuale della figlia minore e della carta d'identità valida per l'espatrio, nonché l'assenso per i successivi rinnovi;
I coniugi dichiarano di avere risolto fra loro ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo quanto stabilito nel presente accordo.
13) prende atto che i ricorrenti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del ricorso introduttivo, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa. Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo;
ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Anzola dell'Emilia di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data _26.3.2025_______
pagina 6 di 7 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Carmen Giraldi Dott. Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 14748/2024 promossa da: nata a [...] il [...], residente in [...]
Turrini n. 22,
e nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
Milazzo n. 4, int. 2, entrambi rappresentati ed assistiti dall'Avv. Simona Galante ed elettivamente domiciliati, ai fini della presente procedura, nello studio e presso la persona della stessa in 41124 Modena, Largo Garibaldi n. 2 con l'intervento del P.M
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione d'udienza del 11/02/2025; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 26/11/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 12/10/2023 davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale;
considerato che
con sentenza n pagina 1 di 7 2075/2023 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni concordate tra le parti nel giudizio di separazione;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...] il 6 luglio Parte_1
1985 e nato a [...] il [...], celebrato ad Anzola Parte_2 dell'Emilia il 20/01/2019 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Anzola dell'Emilia al n. 3 parte I anno 2019;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) dispone che i coniugi continueranno a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto e diritto di fissare liberamente la propria residenza, previo obbligo di comunicarsi vicendevolmente ogni variazione del proprio recapito;
Per 2) affida congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo il regime e le disposizioni vigenti in materia di affidamento condiviso. La responsabilità genitoriale è esercitata in modo condiviso da entrambi i genitori:
le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla
Per residenza abituale di saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore;
3) colloca la minore presso la madre, nella abitazione sita in Anzola dell'Emilia (BO), Via P. Turrini
n. 22, ove la figlia fisserà la residenza anagrafica e la residenza abituale;
Per 4) dispone che ciascuno dei genitori, quando avrà presso di sé , potrà esercitare la responsabilità
genitoriale separatamente, e perciò in via esclusiva, riguardo a tutte le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione quotidiana;
Per 5) prende atto che ciascun genitore si impegna a educare promuovendo nella minore buoni e significativi rapporti con l'altro genitore e con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. Entrambi
i genitori si impegnano reciprocamente alla collaborazione e coordinazione reciproca, al fine di pagina 2 di 7 Per rispettare un condiviso piano genitoriale di gestione e cura quotidiana di , avente come preminente obiettivo quello di tutelare la serena crescita della minore: in particolare, entrambi i genitori saranno tenuti a scambiarsi tempestivamente tutte le comunicazioni ed informazioni relative alla figlia (es. scolastiche, sanitarie…); Per 6) dispone che il padre avrà diritto e dovere di tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì dall'uscita di scuola o dal termine delle attività se frequentante il centro estivo, o dalle ore 10.00 in caso di giornata non scolastica, fino al lunedì mattina allorquando la riaccompagnerà a scuola e/o a casa della madre. I genitori reciprocamente si impegnano,
l'uno nei confronti dell'altro, a comunicarsi le località ed i luoghi ove trascorreranno il fine settimana Per insieme a , rendendosi all'uopo telefonicamente reperibili;
- nelle settimane che terminano con il week end materno: dal mercoledì dall'uscita di scuola o dal termine delle attività se frequentante il centro estivo, o dalle ore 10.00 in caso di giornata non scolastica, fino al venerdì mattina, allorquando la riaccompagnerà a scuola e/o a casa della madre;
- nelle settimane che terminano con il week end paterno: dal lunedì dall'uscita di scuola o dal termine delle attività se frequentante il centro estivo, o dalle ore 10.00 in caso di giornata non scolastica, fino al mercoledì
mattina, allorquando la riaccompagnerà a scuola e/o a casa della madre;
7) prende atto che i coniugi si impegnano reciprocamente:
- a modificare la turnazione dei fine settimana, ove detta necessità derivi da specifiche esigenze professionali e/o di salute di entrambi;
- a garantire al genitore che non ha potuto trascorrere tempi di propria spettanza insieme alla figlia, per sopravvenute esigenze lavorative, la più ampia possibilità di recupero, compatibilmente con gli impegni scolastici e parascolastici della minore;
- a collaborare fra loro con la massima disponibilità nella gestione e cura della figlia.
Inoltre, in adempimento al principio della bigenitorialità i ricorrenti pattuiscono espressamente che viene, in ogni caso, fatta salva la possibilità del padre di fare visita alla figlia anche al di fuori dei giorni sovra stabiliti, previo accordo - con anticipo di almeno 24 ore - con la madre e compatibilmente con gli impegni e
Per le esigenze di;
8) dispone che la figlia trascorrerà con ciascun genitore:
- metà delle vacanze scolastiche natalizie comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di
Capodanno, previo accordo fra i genitori, di anno in anno, entro la metà del mese di novembre;
in difetto di accordo entro detta data, la scelta dei giorni spetterà negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre.
Per In particolare, i coniugi espressamente stabiliscono che trascorrerà la vigilia del Natale 2024 con la madre, che la terrà con sé fino alle ore 11.00 del giorno di Natale, ed il giorno di Natale stesso con il padre,
dalle ore 11.00 fino al termine del periodo di sua spettanza, e viceversa dall'anno successivo secondo il pagina 3 di 7 principio dell'alternanza. Terminato il periodo di vacanze scolastiche, salvo diversi accordi, l'alternanza dei fine settimana riprenderà con il primo week end utile in capo al genitore che non ha avuto con sé la figlia nell'ultimo periodo di vacanza, e da lì ripartirà;
- metà delle vacanze scolastiche pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno del
Lunedì dell'Angelo, previo accordo fra i genitori, di anno in anno, entro la metà del mese di febbraio. Per La figlia trascorrerà inoltre, durante le vacanze scolastiche estive, due settimane anche consecutive con ciascuno dei genitori (se consecutive non più di due nel mese di agosto), oltre ad una terza settimana non consecutiva con le altre due, i cui periodi verranno congiuntamente concordati dai ricorrenti entro il 15
maggio di ciascun anno.
Prima della partenza, entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con la minore. In caso di mancato accordo entro detta data del 15 maggio di ciascun anno, il diritto di scegliere la cadenza dei giorni di vacanza spetterà, ad anni alterni, alla madre o al padre. Terminato il periodo di vacanze scolastiche, salvo diversi accordi, l'alternanza dei fine settimana riprenderà con il primo week end utile in capo al genitore che non ha avuto con sé la figlia nell'ultimo periodo di vacanza, e da lì ripartirà.
Il principio dell'alternanza fra i genitori varrà anche per le altre festività e/o ponti del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno di ciascun anno.
Per giorni del paterno compleanno e della “Festa del papà”, starà con il padre dall'uscita di scuola o dalle h.
11,00 del mattino sino alla sera alle ore 21,00, salvo diversi accordi fra i genitori in considerazione delle esigenze di entrambi. In ogni caso, all'uopo, il padre preleverà e riporterà la minore a casa della madre.
Per Nei giorni del materno compleanno e della “Festa della mamma” starà con e presso la madre dall'uscita di scuola o dalle h. 11,00 del mattino sino alla sera alle ore 21,00, salvo diversi accordi fra i genitori in considerazione delle esigenze di entrambi.
Per I genitori si impegnano inoltre reciprocamente a festeggiare insieme a , compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, il giorno del compleanno della minore.
Ad ogni occasione scolastica e/o sportiva e/o in ogni caso attinente la vita extrafamiliare e sociale della
Per minore a cui sia prevista la presenza genitoriale, i genitori di potranno essere, nell'interesse della minore, entrambi presenti.
Per 8) dispone, in considerazione della parità dei tempi di permanenza di presso ciascun genitore, che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia in maniera diretta, ciascuno provvedendo ai bisogni della minore allorquando la terrà presso di sé;
9) prende atto che i coniugi espressamente pattuiscono che l'assegno unico universale, e/o le future pagina 4 di 7 assimilabili provvidenze economiche pubbliche a favore della prole, verranno percepite integralmente dalla madre nella quota del 100%. Allo scopo i coniugi espressamente concordano che l'istanza all'Ente
competente verrà anche per gli anni futuri presentata dalla sig.ra mentre il sig. si Parte_1 Pt_2
impegna, sin da ora, a confermare e sottoscrivere, anche per gli anni futuri, quanto necessario affinchè
l'erogazione di tale provvidenza avvenga a favore della madre in misura intera. Per 10) dispone che le spese straordinarie relative alla figlia saranno a carico di entrambi i genitori nella quota del 50% ciascuno, secondo il seguente elenco esemplificativo e previo accordo come di seguito specificato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
c) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
d) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) tickets sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
f) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
g) spese mediche aventi carattere d'urgenza;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di cancelleria e corredo scolastico di necessità, sia d'inizio che durante l'anno, assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) personal computer;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato,
pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese per il conseguimento della patente di guida;
d) telefono cellulare e relative ricariche;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti abbigliamento ed attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
d) esborsi per intrattenimenti e giochi, partecipazione a feste e regali di compleanno. I genitori si impegnano a provvedere altresì pariteticamente, nella misura del 50% ciascuno e previo accordo, alle spese per l'acquisto dell'abbigliamento e delle calzature pagina 5 di 7 Per per .
In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta,
il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è
dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Le spese straordinarie relative alla figlia, intestate alla medesima, saranno fiscalmente detraibili da parte di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
Le spese per le vacanze saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con
Per
, mentre saranno a carico di entrambi i genitori nella quota del 50% ciascuno quelle relative alle vacanze che la figlia trascorrerà con terzi, con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
11) prende atto che i ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non vantare, di conseguenza, l'uno nei confronti dell'altro, alcuna pretesa di mantenimento a titolo di assegno divorzile;
12) prende atto che i sig.ri e si prestano reciproco consenso al rilascio del Parte_2 Parte_1
Per passaporto individuale della figlia minore e della carta d'identità valida per l'espatrio, nonché l'assenso per i successivi rinnovi;
I coniugi dichiarano di avere risolto fra loro ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo quanto stabilito nel presente accordo.
13) prende atto che i ricorrenti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del ricorso introduttivo, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa. Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo;
ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Anzola dell'Emilia di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data _26.3.2025_______
pagina 6 di 7 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Carmen Giraldi Dott. Bruno Perla
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