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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1532/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LU SC, Presidente
CARIOLO GIOVANNI, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 479/2024 depositato il 25/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 1 95128 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A1014502023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A1014502023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A1014502023 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A1014502023 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente insiste in atti, chiedendo accoglimento integrale per tutte le voci.
ADE insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TYS01A101450/2023, relativo a IRPEF, addizionali e IVA per l'anno d'imposta 2018, per un importo complessivo di € 25.134,00.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito che tutte le prestazioni rese nel 2018 dovevano essere considerate esenti IVA, richiamando la normativa sopravvenuta (art.
4-quater D.L. 145/2023 conv.
L. 191/2023) e sostenendo che l'attività svolta fosse integralmente sanitaria, con finalità terapeutica e non estetica.
Con un secondo motivo, ha dedotto che l'Agenzia delle Entrate avrebbe illegittimamente aggiunto l'IVA ai maggiori compensi accertati, anziché scorporarla, in violazione della sentenza della Corte di Giustizia UE del 1.7.2021 (causa C-521/19) e della risposta ad interpello n. 450/2023.
Con un terzo motivo, ha contestato l'applicazione indiscriminata dell'IVA a tutti i maggiori compensi, sostenendo che l'Ufficio non avrebbe analizzato la natura delle singole prestazioni e che molte di esse erano identiche a quelle già riconosciute esenti per l'anno 2017.
Con un quarto motivo, ha lamentato la duplicazione di alcune prestazioni nei prospetti della Guardia di
Finanza, con conseguente indebita maggiorazione dell'imponibile.
Con un quinto motivo, ha eccepito l'erronea determinazione dell'IVA dovuta, poiché l'Ufficio non avrebbe ricalcolato il pro-rata di detraibilità, con un indebito incremento dell'imposta richiesta.
Con ulteriori motivi, ha dedotto l'assenza di prova dell'effettivo incasso dei compensi contestati, richiamando l'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992, e ha chiesto la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
§§§§§
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che l'esenzione IVA spetta solo alle prestazioni aventi finalità terapeutica, secondo l'art. 10, n. 18, DPR 633/1972 e la giurisprudenza comunitaria e nazionale. Ha affermato che la ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova documentale idonea a dimostrare la natura sanitaria delle prestazioni contestate, né certificazioni mediche né cartelle cliniche.
Con riferimento al secondo motivo, ha affermato che lo scorporo dell'IVA non sarebbe applicabile, poiché la sentenza C-521/19 rinvia al diritto nazionale e non esclude la rivalsa nei confronti di consumatori finali.
Ha aggiunto che la risposta ad interpello n. 450/2023 non avrebbe valore generale.
Quanto al terzo motivo, ha sostenuto che la ricorrente non avrebbe dimostrato la natura sanitaria delle prestazioni e che la Guardia di Finanza avrebbe correttamente distinto le operazioni imponibili da quelle esenti sulla base della documentazione extracontabile.
Sul quarto motivo, ha negato qualsiasi duplicazione, ritenendo le contestazioni della contribuente mere affermazioni prive di riscontro e finalizzate a eludere l'accertamento.
Sul quinto motivo, ha sostenuto che la ricostruzione induttiva dei compensi fosse legittima, essendo fondata su documentazione extracontabile dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e che l'Ufficio avesse correttamente determinato l'IVA dovuta.
Ha infine chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
§§§§§
La difesa di parte ricorrente, in data 18.12.2025, ha depositato memorie ed ha prodotto circolare 42/E del
2025 della Agenzia delle Entrate, che aveva dettato nuovo orientamento nel senso di ritenere che le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese in data antecedente al 17 dicembre 2023 sono da considerarsi sempre esenti da IVA indipendentemente dalla dimostrazione della finalità terapeutica, e tre sentenze di questa Corte che, decidendo su ricorsi per gli anni 2019, 2020 e 2021, avevano accolto i ricorsi ed annullato gli avvisi.
§§§§§
All'udienza del 13 febbraio 2026 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
Il presente procedimento ha ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. TYS01A101450/2023 relativo all'anno d'imposta 2018, con cui l'Agenzia delle Entrate ha recuperato:
– ai fini IRPEF e addizionali, maggiori componenti positivi di reddito per € 33.948,00;
– ai fini IVA, operazioni imponibili per complessivi € 61.763,00, con IVA accertata pari a € 13.587,86.
§§§§§
La parte ricorrente ha dedotto che tutte le prestazioni rese nell'anno 2018, qualificabili come prestazioni di medicina estetica, devono considerarsi esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18, DPR 633/1972, alla luce della sopravvenuta disciplina introdotta dall'art.
4-quater del D.L. 145/2023, conv. in L. 191/2023, come modificato dall'art.
7-sexies del D.L. 113/2024, conv. in L. 143/2024.
La Corte osserva che la normativa sopravvenuta ha chiarito in modo definitivo il regime IVA delle prestazioni di chirurgia estetica rese prima del 17 dicembre 2023.
In particolare, l'art.
4-quater, comma 2, come modificato, stabilisce che:
“Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Non si fa luogo a rimborsi d'imposta.”
La successiva Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 42/E del 12 giugno 2025, esaminati i lavori parlamentari, ha chiarito che:
“le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente al 17 dicembre 2023, alle quali sia stato applicato il regime di esenzione IVA, restano in regime di esenzione indipendentemente dalla dimostrazione della finalità terapeutica”. Tale interpretazione, resa dall'Amministrazione finanziaria centrale, supera espressamente i precedenti orientamenti (in particolare la circolare 4/E del 2005) e rende non più attuale la distinzione tra prestazioni estetiche “terapeutiche” ed “esclusivamente cosmetiche” per gli anni anteriori al 2023.
Le sentenze di questa stessa Corte, Sezione 2, nn. 9656/2025, 9657/2025 e 9654/2025 (anni 2019, 2020
e 2021), hanno già affermato che tutte le prestazioni di chirurgia estetica rese dalla contribuente prima del
17 dicembre 2023 devono considerarsi esenti da IVA, con conseguente illegittimità delle riprese operate dall'Ufficio.
Il caso in esame riguarda l'anno 2018, dunque un periodo anteriore alla data indicata dal legislatore.
Ne consegue che tutte le prestazioni contestate dall'Ufficio – sia quelle non fatturate, sia quelle ritenute indebitamente esenti – devono essere considerate operazioni esenti da IVA.
L'accertamento IVA deve pertanto essere annullato integralmente, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi.
§§§§§
Diversamente, per quanto concerne la ripresa ai fini IRPEF e addizionali, la ricorrente ha chiesto l'annullamento integrale dell'atto, ma non ha articolato specifiche contestazioni sui presupposti della ripresa reddituale, limitandosi a deduzioni generiche e strettamente connesse alla questione IVA.
L'avviso di accertamento espone in modo puntuale gli elementi indiziari (documentazione extracontabile, agende, schede pazienti, corrispettivi non documentati) che hanno condotto alla determinazione di maggiori compensi non dichiarati per € 33.948,00.
Tali elementi non risultano specificamente contestati né sono state fornite prove idonee a superare la presunzione di maggior reddito.
In assenza di censure puntuali e di prova contraria, la ripresa ai fini IRPEF e addizionali deve ritenersi legittima.
§§§§§
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto limitatamente alla parte IVA, in applicazione dell'art.
4-quater D.L. 145/2023, come modificato, e della Risoluzione 42/E/2025; deve essere rigettato per la parte relativa a IRPEF e addizionali, non essendo state formulate contestazioni specifiche né fornita prova contraria.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Settima Sezione, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'avviso impugnato limitatamente alla parte in cui recupera a tassazione l'imposta sul valore aggiunto per complessivi euro 13.587,86, oltre sanzioni ed interessi;
rigetta il ricorso quanto ai rilievi ai fini
IRPEF e addizionali;
spese compensate.
Catania, 13 febbraio 2026.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
VA CA ES FO
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LU SC, Presidente
CARIOLO GIOVANNI, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 479/2024 depositato il 25/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 1 95128 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A1014502023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A1014502023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A1014502023 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A1014502023 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente insiste in atti, chiedendo accoglimento integrale per tutte le voci.
ADE insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TYS01A101450/2023, relativo a IRPEF, addizionali e IVA per l'anno d'imposta 2018, per un importo complessivo di € 25.134,00.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito che tutte le prestazioni rese nel 2018 dovevano essere considerate esenti IVA, richiamando la normativa sopravvenuta (art.
4-quater D.L. 145/2023 conv.
L. 191/2023) e sostenendo che l'attività svolta fosse integralmente sanitaria, con finalità terapeutica e non estetica.
Con un secondo motivo, ha dedotto che l'Agenzia delle Entrate avrebbe illegittimamente aggiunto l'IVA ai maggiori compensi accertati, anziché scorporarla, in violazione della sentenza della Corte di Giustizia UE del 1.7.2021 (causa C-521/19) e della risposta ad interpello n. 450/2023.
Con un terzo motivo, ha contestato l'applicazione indiscriminata dell'IVA a tutti i maggiori compensi, sostenendo che l'Ufficio non avrebbe analizzato la natura delle singole prestazioni e che molte di esse erano identiche a quelle già riconosciute esenti per l'anno 2017.
Con un quarto motivo, ha lamentato la duplicazione di alcune prestazioni nei prospetti della Guardia di
Finanza, con conseguente indebita maggiorazione dell'imponibile.
Con un quinto motivo, ha eccepito l'erronea determinazione dell'IVA dovuta, poiché l'Ufficio non avrebbe ricalcolato il pro-rata di detraibilità, con un indebito incremento dell'imposta richiesta.
Con ulteriori motivi, ha dedotto l'assenza di prova dell'effettivo incasso dei compensi contestati, richiamando l'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992, e ha chiesto la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
§§§§§
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che l'esenzione IVA spetta solo alle prestazioni aventi finalità terapeutica, secondo l'art. 10, n. 18, DPR 633/1972 e la giurisprudenza comunitaria e nazionale. Ha affermato che la ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova documentale idonea a dimostrare la natura sanitaria delle prestazioni contestate, né certificazioni mediche né cartelle cliniche.
Con riferimento al secondo motivo, ha affermato che lo scorporo dell'IVA non sarebbe applicabile, poiché la sentenza C-521/19 rinvia al diritto nazionale e non esclude la rivalsa nei confronti di consumatori finali.
Ha aggiunto che la risposta ad interpello n. 450/2023 non avrebbe valore generale.
Quanto al terzo motivo, ha sostenuto che la ricorrente non avrebbe dimostrato la natura sanitaria delle prestazioni e che la Guardia di Finanza avrebbe correttamente distinto le operazioni imponibili da quelle esenti sulla base della documentazione extracontabile.
Sul quarto motivo, ha negato qualsiasi duplicazione, ritenendo le contestazioni della contribuente mere affermazioni prive di riscontro e finalizzate a eludere l'accertamento.
Sul quinto motivo, ha sostenuto che la ricostruzione induttiva dei compensi fosse legittima, essendo fondata su documentazione extracontabile dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e che l'Ufficio avesse correttamente determinato l'IVA dovuta.
Ha infine chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
§§§§§
La difesa di parte ricorrente, in data 18.12.2025, ha depositato memorie ed ha prodotto circolare 42/E del
2025 della Agenzia delle Entrate, che aveva dettato nuovo orientamento nel senso di ritenere che le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese in data antecedente al 17 dicembre 2023 sono da considerarsi sempre esenti da IVA indipendentemente dalla dimostrazione della finalità terapeutica, e tre sentenze di questa Corte che, decidendo su ricorsi per gli anni 2019, 2020 e 2021, avevano accolto i ricorsi ed annullato gli avvisi.
§§§§§
All'udienza del 13 febbraio 2026 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
Il presente procedimento ha ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. TYS01A101450/2023 relativo all'anno d'imposta 2018, con cui l'Agenzia delle Entrate ha recuperato:
– ai fini IRPEF e addizionali, maggiori componenti positivi di reddito per € 33.948,00;
– ai fini IVA, operazioni imponibili per complessivi € 61.763,00, con IVA accertata pari a € 13.587,86.
§§§§§
La parte ricorrente ha dedotto che tutte le prestazioni rese nell'anno 2018, qualificabili come prestazioni di medicina estetica, devono considerarsi esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18, DPR 633/1972, alla luce della sopravvenuta disciplina introdotta dall'art.
4-quater del D.L. 145/2023, conv. in L. 191/2023, come modificato dall'art.
7-sexies del D.L. 113/2024, conv. in L. 143/2024.
La Corte osserva che la normativa sopravvenuta ha chiarito in modo definitivo il regime IVA delle prestazioni di chirurgia estetica rese prima del 17 dicembre 2023.
In particolare, l'art.
4-quater, comma 2, come modificato, stabilisce che:
“Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Non si fa luogo a rimborsi d'imposta.”
La successiva Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 42/E del 12 giugno 2025, esaminati i lavori parlamentari, ha chiarito che:
“le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente al 17 dicembre 2023, alle quali sia stato applicato il regime di esenzione IVA, restano in regime di esenzione indipendentemente dalla dimostrazione della finalità terapeutica”. Tale interpretazione, resa dall'Amministrazione finanziaria centrale, supera espressamente i precedenti orientamenti (in particolare la circolare 4/E del 2005) e rende non più attuale la distinzione tra prestazioni estetiche “terapeutiche” ed “esclusivamente cosmetiche” per gli anni anteriori al 2023.
Le sentenze di questa stessa Corte, Sezione 2, nn. 9656/2025, 9657/2025 e 9654/2025 (anni 2019, 2020
e 2021), hanno già affermato che tutte le prestazioni di chirurgia estetica rese dalla contribuente prima del
17 dicembre 2023 devono considerarsi esenti da IVA, con conseguente illegittimità delle riprese operate dall'Ufficio.
Il caso in esame riguarda l'anno 2018, dunque un periodo anteriore alla data indicata dal legislatore.
Ne consegue che tutte le prestazioni contestate dall'Ufficio – sia quelle non fatturate, sia quelle ritenute indebitamente esenti – devono essere considerate operazioni esenti da IVA.
L'accertamento IVA deve pertanto essere annullato integralmente, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi.
§§§§§
Diversamente, per quanto concerne la ripresa ai fini IRPEF e addizionali, la ricorrente ha chiesto l'annullamento integrale dell'atto, ma non ha articolato specifiche contestazioni sui presupposti della ripresa reddituale, limitandosi a deduzioni generiche e strettamente connesse alla questione IVA.
L'avviso di accertamento espone in modo puntuale gli elementi indiziari (documentazione extracontabile, agende, schede pazienti, corrispettivi non documentati) che hanno condotto alla determinazione di maggiori compensi non dichiarati per € 33.948,00.
Tali elementi non risultano specificamente contestati né sono state fornite prove idonee a superare la presunzione di maggior reddito.
In assenza di censure puntuali e di prova contraria, la ripresa ai fini IRPEF e addizionali deve ritenersi legittima.
§§§§§
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto limitatamente alla parte IVA, in applicazione dell'art.
4-quater D.L. 145/2023, come modificato, e della Risoluzione 42/E/2025; deve essere rigettato per la parte relativa a IRPEF e addizionali, non essendo state formulate contestazioni specifiche né fornita prova contraria.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Settima Sezione, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'avviso impugnato limitatamente alla parte in cui recupera a tassazione l'imposta sul valore aggiunto per complessivi euro 13.587,86, oltre sanzioni ed interessi;
rigetta il ricorso quanto ai rilievi ai fini
IRPEF e addizionali;
spese compensate.
Catania, 13 febbraio 2026.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
VA CA ES FO