Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 1532
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza di contestazioni specifiche e prova contraria

    L'avviso di accertamento espone puntualmente gli elementi indiziari (documentazione extracontabile, agende, schede pazienti, corrispettivi non documentati) che hanno condotto alla determinazione di maggiori compensi non dichiarati. Tali elementi non risultano specificamente contestati né sono state fornite prove idonee a superare la presunzione di maggior reddito.

  • Accolto
    Esenzione IVA per prestazioni sanitarie di chirurgia estetica

    La normativa sopravvenuta (art. 4-quater, comma 2, D.L. 145/2023, come modificato) e la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 42/E del 12 giugno 2025 hanno chiarito che le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente al 17 dicembre 2023, alle quali sia stato applicato il regime di esenzione IVA, restano in regime di esenzione indipendentemente dalla dimostrazione della finalità terapeutica. Tale interpretazione rende non più attuale la distinzione tra prestazioni estetiche ‘terapeutiche’ ed ‘esclusivamente cosmetiche’ per gli anni anteriori al 2023. Le sentenze di questa stessa Corte (nn. 9656/2025, 9657/2025 e 9654/2025) hanno già affermato tale principio per gli anni 2019, 2020 e 2021. Il caso in esame riguarda l'anno 2018, periodo anteriore alla data indicata. Pertanto, tutte le prestazioni contestate dall'Ufficio devono essere considerate operazioni esenti da IVA.

  • Accolto
    Illegittimità aggiunta IVA ai maggiori compensi

    La Corte ha ritenuto che, in virtù della normativa sopravvenuta e della Risoluzione 42/E/2025, tutte le prestazioni contestate devono considerarsi esenti da IVA. Di conseguenza, l'accertamento IVA deve essere annullato integralmente, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi.

  • Accolto
    Contestazione applicazione indiscriminata IVA

    La Corte ha ritenuto che tutte le prestazioni contestate debbano considerarsi esenti da IVA in base alla normativa sopravvenuta.

  • Accolto
    Duplicazione di prestazioni nei prospetti

    La Corte ha ritenuto che tutte le prestazioni contestate debbano considerarsi esenti da IVA in base alla normativa sopravvenuta.

  • Accolto
    Erronea determinazione del pro-rata di detraibilità IVA

    La Corte ha ritenuto che tutte le prestazioni contestate debbano considerarsi esenti da IVA in base alla normativa sopravvenuta, rendendo irrilevante il calcolo del pro-rata di detraibilità.

  • Accolto
    Assenza di prova dell'effettivo incasso dei compensi

    La Corte ha ritenuto che tutte le prestazioni contestate debbano considerarsi esenti da IVA in base alla normativa sopravvenuta.

  • Accolto
    Richiesta disapplicazione sanzioni

    La Corte ha ritenuto che tutte le prestazioni contestate debbano considerarsi esenti da IVA in base alla normativa sopravvenuta, comportando l'annullamento dell'accertamento IVA comprensivo di imposta, sanzioni e interessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 1532
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1532
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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